Corte costituzionale

Ordinanza n. 51/1964

Altra decisione · depositata il 16/06/1964 · relatore Giuseppe Verzì

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 164 del

Codice di procedura penale e 684 del Codice penale, promosso con

ordinanza emessa il 26 settembre 1963 dal Tribunale di Bologna nel

procedimento penale a carico di Spadolini Giovanni e La Valle Raniero,

iscritta al n. 190 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 299 del 16 novembre 1963.

Visti l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri e gli atti di costituzione in giudizio di Spadolini Giovanni e

La Valle Raniero;

udita nell'udienza pubblica del 13 maggio 1964 la relazione del

Giudice Giuseppe Verzì;

uditi l'avv. Luigi Vecchi, per La Valle Raniero, e il sostituto

avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente del

Consiglio dei Ministri;

Ritenuto che il Tribunale di Bologna, con la suindicata ordinanza,

sostiene che gli artt. 164 del Codice di procedura penale e 684 del

Codice penale contrastino con la libertà di manifestazione del

pensiero, garantita dall'art. 21 della Costituzione, in quanto pongono

"una esclusiva limitazione alla libertà di stampa in ordine ad atti

rispetto ai quali non tutti coloro che sono concorsi a formarli sono

obbligati al segreto, di guisa che la ratio legis delle norme penali

medesime risiederebbe in un dovere di riservatezza non tutelato dalla

Costituzione, ed anzi in contrasto con i suoi principi informatori di

libertà di informazione";

che si sono costituite le parti private ed è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che l'art. 164 del Codice di procedura penale vieta la

pubblicazione del contenuto di determinati atti, configurando diverse

ipotesi in relazione alle varie fasi e caratteristiche del procedimento

penale;

che l'ordinanza di rimessione pone genericamente la questione di

legittimità costituzionale per l'intero art. 164 senza precisare

quali delle ipotesi in detto articolo contemplate si riferiscano

all'oggetto del giudizio principale (se tutte od alcune di esse), e

senza indicare quindi se la questione debba essere delimitata oppure

debba investire tutte le suddette ipotesi;

che ne deriva una assoluta incertezza sul punto impugnato, che deve

essere eliminata dal giudice che ha proposto la questione di

legittimità costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Bologna.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1964:51 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte