Sentenza n. 51/1966
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 26/05/1966 · relatore Aldo Sandulli
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata
dall'Assemblea regionale siciliana il 20 ottobre 1965, recante
"istituzione di un centro di puericultura", promosso con ricorso del
Commissario dello Stato per la Regione siciliana notificato il 28
ottobre 1965, depositato nella Cancelleria della Corte costituzionale
il 6 novembre successivo ed iscritto al n. 27 del Registro ricorsi
1965.
Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione
siciliana;
udita nell'udienza pubblica del 16 marzo 1966 la relazione del
Giudice Aldo Sandulli;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Franco
Casamassima, per il Commissario dello Stato, e l'avv. Eugenio Cannada
Bartoli, per la Regione siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ricorso notificato al Presidente della Regione siciliana il 28
ottobre 1965 e depositato il 6 novembre successivo, il Commissario
dello Stato per l'anzidetta Regione ha impugnato la legge approvata
dall'Assemblea regionale nella seduta del 20 ottobre 1965, a lui
comunicata il 23 successivo, recante "istituzione di un centro di
puericultura".
L'impugnativa si basa sul fatto che la legge di cui chiede
l'annullamento, istituendo l'anzidetto centro presso l'Università di
Palermo "al di fuori di analoga previsione da parte dell'Università
interessata o di accordi con i competenti organi accademici o
amministrativi dell'ateneo medesimo", violerebbe il principio
dell'autonomia universitaria affermato nell'art. 33 della
Costituzione.
Al ricorso resiste la Regione, costituitasi in giudizio depositando
deduzioni e mandato il 24 novembre 1965. Nelle deduzioni si eccepisce
l'inammissibilità o nullità del ricorso a causa della genericità dei
motivi, nonché l'incompetenza della Corte, dato che il ricorso
profilerebbe delle mere censure di merito. Nel merito si osserva poi
che il previo accordo con organi accademici o amministrativi non
sarebbe richiesto da alcuna norma o principio; che la legge in
questione non sarebbe che la "logica applicazione della precedente
legge regionale istitutiva della cattedra di puericultura presso la
medesima Università"; che la struttura e il funzionamento del centro
escluderebbero ogni menomazione dell'autonomia universitaria.
In data 1 marzo 1966 l'Avvocatura generale dello Stato ha
depositato una memoria in difesa del Commissario dello Stato. In essa
si illustra innanzi tutto l'organizzazione del centro di studi e
ricerche di nuova istituzione, al quale presiedono un Consiglio di
amministrazione e un direttore nominati dall'Assessore regionale per la
sanità attingendo in buona parte al corpo accademico dell'Università;
e si sottolinea che detto centro "si viene a porre come parte
integrante della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di
Palermo", inserendosi con atto di imperio nel complesso
organizzativo-didattico di essa. Si osserva poi che il principio
costituzionale della autonomia universitaria comporta una
regolamentazione, la quale "può trovare origine solo in una norma
statale". Con la legge impugnata, sarebbe stata realizzata comunque una
indebita ingerenza nella sfera di autonomia dell'Università di
Palermo, quale risulta dalla vigente legislazione statale e
precisamente dal T.U. 21 agosto 1933, n. 1592, in base al quale non
possono essere introdotte innovazioni all'organizzazione statutaria
delle Università se non per iniziativa delle autorità accademiche.
Ingerenza tanto più indebita, ponendosi il centro di nuova istituzione
"addirittura al di fuori di ogni previsione normativa".
Anche la difesa della Regione ha depositato una memoria in data 2
marzo. In essa, dopo aver insistito sul carattere generico
dell'impugnativa, dato che il ricorso non preciserebbe a quale specie
di autonomia abbia inteso riferirsi, si deduce che il provvedimento
impugnato non lederebbe in alcun modo l'autonomia universitaria. In
base alla vigente legislazione l'ordinamento tecnico delle università,
e cioè il coordinamento degli insegnamenti in guisa da costituire
facoltà, scuole, corsi, ecc. spetta alla legge: siccome opera appunto
in tale campo, la legge impugnata non avrebbe dunque ferito l'autonomia
universitaria. Tanto meno la avrebbe ferita, in quanto il direttore del
centro è un professore dell'Università e al corpo accademico di
questa sono attinti i sette decimi dei componenti del Consiglio di
amministrazione (secondo una percentuale più elevata rispetto a quella
dei consigli di amministrazione delle università in base alla
legislazione vigente). La designazione dei componenti del Consiglio
ratione materiae dimostrerebbe poi la conformità della legge ai
principi costituzionali di buon andamento e di imparzialità della
pubblica amministrazione enunciati nell'art. 97 della Costituzione.
Sarebbe inoltre difficile capire perché la legge, nel porre un utile
strumento a disposizione della cattedra di puericultura di recente
istituzione (senza peraltro imporne la utilizzazione), inciderebbe
sull'autonomia: tanto più che solo a carico della Regione è previsto
un onere finanziario, essendo per contro meramente facoltativa
l'erogazione di fondi da parte dell'Università. Quanto alla mancanza
di accordi con gli organi dell'Università, si osserva che nessun
accordo occorreva: 1) perché la legge nulla impone all'Università; 2)
perché la legislazione non prevede alcun accordo. La memoria
sottolinea infine che la legge in esame rientra nella materia
dell'istruzione universitaria e dell'igiene e sanità pubblica, per
entrambe le quali la competenza spetta alla Regione, ai sensi dell'art.
17 dello Statuto, anche per ciò che riguarda l'organizzazione degli
uffici.
All'udienza di trattazione i difensori delle parti hanno insistito
nelle rispettive tesi e conclusioni. Considerato in diritto :
Nel ricorso il Commissario dello Stato denuncia che l'istituzione,
a opera della legge regionale impugnata, di un centro di puericultura
presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo,
lederebbe l'autonomia di quest'ultima Università. In tal modo essa
violerebbe l'art. 33 della Costituzione e l'art. 17, lett. d, dello
Statuto regionale.
All'uopo si deduce, tra l'altro, nel ricorso che la legge in
questione "dispone autoritativamente l'istituzione del centro di che
trattasi, al di fuori di analoga previsione da parte dell'Università
interessata". L'anzidetta censura è da considerare fondata.
L'art. 33 della Costituzione dispone che le università "hanno il
diritto di darsi ordinamenti autonomi". Allo stato tale diritto si
esercita nei modi indicati dall'art. 17 del T.U. 21 agosto 1933, n.
1592, sull'istruzione superiore, in base al quale le norme degli
statuti delle università e le relative modificazioni debbono essere
predisposte e proposte dagli organi universitari: onde l'emanazione dei
decreti governativi attraverso cui le innovazioni statutarie vengono
introdotte nell'ordinamento non può aver luogo se non sulla base di
una iniziativa degli anzidetti organi. L'art. 18 dello stesso testo
unico rimette poi appunto agli statuti universitari la determinazione
delle facoltà, scuole, corsi e seminari - vale a dire delle diverse
articolazioni dell'organizzazione didattica - che le singole
università possono, nella loro autonomia, istituire in aggiunta a
quelle originarie.
Non v'ha dubbio che al rispetto dell'autonomia universitaria la
Regione siciliana sia tenuta, in quanto le attribuzioni a essa
riconosciute in materia di istruzione universitaria dall'art. 17, lett.
d, dello Statuto regionale debbono esercitarsi "entro i limiti dei
principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello
Stato".
Tanto più, poi, essa è tenuta a rispettare la autonomia
dell'Università di cui trattasi nella legge in esame, in quanto tale
Università continua ad essere una istituzione statale.
Con l'istituire presso l'anzidetta Università il descritto centro
di puericultura, che dovrebbe costituirne una nuova autonoma
articolazione, il testo approvato dall'Assemblea regionale che il
Commissario dello Stato ha impugnato è venuto dunque palesemente a
incidere in modo non consentito nell'ambito dell'autonomia
dell'Università stessa, che non era nei suoi poteri né di regolare,
né di alterare.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge approvata
dall'Assemblea regionale siciliana il 20 ottobre 1965, recante
"istituzione di un centro di puericultura".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1966.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1966:51 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte