Sentenza n. 51/1970
Questione dichiarata infondata · depositata il 02/04/1970 · relatore Nicola Reale
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 544, prima
parte, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il
21 ottobre 1968 dal tribunale di Benevento nel procedimento penale a
carico di Porfido Dora, iscritta al n. 238 del registro ordinanze 1968
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 329 del 28
dicembre 1968.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udito nell'udienza pubblica del 25 febbraio 1970 il Giudice
relatore Nicola Reale;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Mario Fanelli, per
il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel procedimento penale a carico di Porfido Dora, imputata del
reato di favoreggiamento della prostituzione, la Corte di cassazione,
annullata la sentenza della Corte di appello di Napoli in conseguenza
della nullità, di cui all'art. 185, n. 1 c.p.p., verificatasi nel
processo di primo grado davanti al tribunale di Avellino, con sentenza
23 giugno 1967, rinviava gli atti al tribunale di Benevento per la
rinnovazione del giudizio.
Il difensore dell'imputata rilevava la incompetenza di quel
tribunale e, subordinatamente all'istanza di correzione del capo della
sentenza concernente la designazione del giudice di rinvio (perché in
luogo del tribunale di Benevento fosse' indicato quello di Avellino,
investito della causa in primo grado), eccepiva l'incostituzionalità
dell'art. 544, prima parte, c.p.p., il quale stabilisce che "nel
giudizio di rinvio non è ammessa discussione sulla competenza
attribuita con la sentenza di annullamento".
Il tribunale di Benevento, accogliendo detta eccezione, con
ordinanza 21 ottobre 1968 disponeva la trasmissione degli atti a questa
Corte, osservando, in merito ad essa, che la preclusione a discutere,
in sede di rinvio, sulla competenza attribuita dalla Corte di
cassazione, pone ostacolo all'esercizio della difesa per quanto
concerne la garanzia costituzionale del giudice naturale (art. 25
Cost.). Garanzia che, nella specie, sarebbe stata violata in
conseguenza dell'erroneo rinvio degli atti ad un giudice diverso da
quello investito del processo in primo grado, ai sensi dell'art. 543,
n. 6 del codice di procedura penale.
In rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri,
l'Avvocatura generale dello Stato, costituitasi in giudizio con atto di
intervento 16 gennaio 1969, ha rilevato, in via preliminare, che la
questione è stata proposta in relazione al solo caso di annullamento
con rinvio per nullità del dibattimento di primo grado (art. 543, n.
6).
In questo caso la pronunzia della Corte di cassazione avrebbe
natura meramente ordinatoria, onde se ne potrebbe ammettere la
rettifica, ai sensi dell'art. 149 c.p.p., sul punto dell'eventuale
erronea designazione del giudice di rinvio, al quale dovrebbe essere
riconosciuta la potestà di elevare conflitto di competenza,
provocando, da parte della Corte di cassazione, una decisione avente al
riguardo valore di cosa giudicata.
La questione, nel merito, non sarebbe comunque fondata. Non
sussisterebbe infatti violazione del principio del giudice naturale,
sia se fosse accolta la tesi che in tutti i casi di rinvio è
sostanzialmente decisa una questione di competenza del giudice, sia se
fosse affermato che, per esigenza di giustizia, nei detti casi la causa
deve essere rimessa a giudice diverso da quello che, ancorché con
sentenza poi dichiarata nulla in rito, abbia già pronunziato nel
merito.
Non potrebbe d'altronde non spettare alla Corte di cassazione,
quale organo regolatore della competenza, la designazione del giudice
per la nuova fase di rinvio. Considerato in diritto :
1. - La Corte di cassazione, annullando una sentenza della Corte
d'appello di Napoli, per aver rilevato una nullità assoluta ai sensi
dell'art. 185, n. 1, del codice di procedura penale verificatasi nel
corso del dibattimento di primo grado, davanti al tribunale di
Avellino, e, dovendo fare applicazione dell'articolo 543, n. 6, c.p.p.,
rimise gli atti per il giudizio al tribunale di Benevento, quale
giudice di rinvio.
Davanti a quest'ultimo tribunale la difesa dell'imputata, rilevato
che la causa avrebbe dovuto essere rinviata al tribunale di Avellino,
eccepì la incostituzionalità dell'art. 544, primo comma, c.p.p.,
perché preclusivo dei diritti della difesa in ordine alla competenza
nella fase di rinvio.
Il tribunale di Benevento ha osservato non essere consentito
esaminare, nella specie, la fondatezza delle istanze della difesa in
ordine alla competenza, attesa la norma dell'art. 544, primo comma,
c.p.p., in forza della quale "nel giudizio di rinvio non è ammessa
discussione sulla competenza attribuita dalla sentenza di annullamento"
della Corte di cassazione, salvo il caso (estraneo alla specie),
previsto nell'art. 37, secondo comma, del detto codice.
Da tale preclusione deriverebbe, quindi, ostacolo all'esercizio
della difesa per quanto ha tratto alla concreta attuazione della
garanzia stabilita dall'art. 25 della Costituzione.
2. - Ciò posto appare evidente che le censure di illegittimità
del giudice a quo avverso la norma dell'art. 544, comma primo, c.p.p.
si basano non solo sulla violazione dell'art. 25 della Costituzione
(esplicitamente citato nella motivazione e nel dispositivo
dell'ordinanza), ma anche sulla violazione del diritto di difesa (art.
24, comma secondo, Cost.), in relazione alle preclusioni nascenti dalle
pronunzie della Corte di cassazione.
La questione sotto entrambi i profili non è fondata.
3. - La norma denunziata riflette il principio, fondamentale nel
sistema delle impugnazioni mediante ricorso per cassazione, secondo il
quale la cognizione del giudice di rinvio trova base nella sentenza
della Corte di cassazione: giudice investito, conseguentemente, della
competenza funzionale e inderogabile a conoscere del merito della
causa.
La pronunzia della Corte è, infatti, sul punto della competenza,
definitiva e la preclusione che ne discende, ai sensi dell'art. 544,
primo comma, in relazione al disposto del precedente articolo 543, è
intesa a rendere operante la irrevocabilità e la incensurabilità da
parte di altro giudice delle decisioni della Corte di cassazione.
Decisioni emanate dall'organo, cui la Costituzione (art. 111) e
l'ordinamento processuale attribuiscono la funzione di giudice ultimo
della legittimità (sent. n. 50 in pari data) ed, in particolare, come
questa Corte ha affermato in altre sue precedenti pronunzie (sent. n.
50 e 109 del 1963), la funzione regolatrice della giurisdizione nonché
delle competenze degli organi giudiziari.
Né la normativa in esame è in contrasto con il principio della
garanzia del giudice naturale.
La sentenza della Corte di cassazione costituisce, infatti, il
titolo della legittimazione dell'organo giudiziario a conoscere della
causa nel caso concreto, in sostituzione di altro giudice. La
competenza di quest'ultimo, pur determinabile, per ciascun precedente
grado del giudizio, secondo i criteri legali all 'uopo dettati nel
codice di rito, rimane disattesa, secondo l'ordinamento, per finalità
di giustizia connesse ad esigenze di imparzialità e di indipendenza
nell'esercizio della giurisdizione; esigenze valutate con procedimento
giurisdizionale, che si svolge nel pieno rispetto della garanzia del
diritto di difesa.
Il principio del giudice naturale, invero, dettato anche per
finalità di garanzia di imparzialità del giudizio, esclude che norme
ordinarie deferiscano al giudice, pure avente cognizione di grado
superiore, la potestà di distogliere discrezionalmente l'imputato dal
giudice precostituito secondo le norme sulla competenza. Ma non vieta
che, per giudicare sull'imputazione, sia designato altro organo
giurisdizionale, dopoché la competenza di quello originariamente'
indicato sia venuta meno, in applicazione di norme di legge ed in
contemplazione di obiettive esigenze processuali.
4. - La soluzione, in senso affermativo, circa la costituzionalità
della norma dell'art. 544, primo comma, concernente la preclusione a
comprendere nel tema del dibattito, in sede di rinvio, la questione
circa la competenza dell'organo all'uopo designato per tale giudizio,
con la sentenza di annullamento pronunziata dalla Corte di cassazione,
induce a ritenere assorbito, nell'esame della questione, il profilo
della legittimità della limitazione apportata all'esercizio del
diritto di difesa.
Posto, infatti, che non è consentito il dissenso del giudice di
rinvio circa la statuizione della Corte di cassazione sul punto della
competenza per il prosieguo del giudizio, deve concludersi essere priva
di rilevanza, sul piano costituzionale e su quello processuale, ogni
ulteriore esplicazione del diritto di difesa sulla competenza: difesa
che deve necessariamente essere adeguata e contemperata con le
legittime finalità di ciascuno stato e grado del procedimento.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 544 del codice di procedura penale, proposta, dall'ordinanza
di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 25,
primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1970:51 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte