Sentenza n. 51/1972
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/03/1972 · relatore Michele Fragali
Norme in gioco
applicata al caso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 405, secondo
comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 5 novembre
1969 dal pretore di Sant'Agata di Militello nel procedimento di
affiliazione delle minori Scrima Patrizia, Daniela e Maria Franca su
istanza di Romano Francesco, iscritta al n. 104 del registro ordinanze
1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 89
dell'8 aprile 1970.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1972 il Giudice relatore
Michele Fragali;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - In questa causa si deduce l'illegittimità costituzionale
dell'art. 405, comma secondo, del codice civile, in relazione all'art.
3, comma primo, della Costituzione, in quanto vi si dispone che il
giudice tutelare, ove esistano gravi motivi, può autorizzare
l'affiliazione di un minore anche se il coniuge rifiuta l'assenso,
soltanto nel caso di separazione legale e non in quello di separazione
di fatto.
L'ordinanza che solleva la questione è del pretore di Sant'Agata
di Militello; e vi si osserva che la diversità del titolo della
separazione non è idonea a sostanziare una diversità di situazioni
tale da giustificare una disciplina normativa differenziata, dato che
la separazione legale è soltanto il formale riconoscimento giuridico
di uno stato di fatto.
2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in
giudizio, ha anzitutto rilevato che l'affiliazione riguardava un figlio
adulterino ed il pretore non si era proposto il quesito se
l'affiliazione ne era ammissibile; nel merito ha osservato che la
separazione di fatto, a differenza di quella legale, lascia immutati
gli obblighi ed i diritti derivanti dal matrimonio, donde una
diversità di situazioni giuridiche, che esclude ogni lesione al
principio di eguaglianza; questo principio sarebbe stato invece violato
se la norma impugnata avesse pareggiato entrambe quelle situazioni.
3. - All'udienza del 9 febbraio 1972 l'Avvocato dello Stato ha
confermato le proprie tesi e conclusioni. Considerato in diritto :
La Corte ritiene che non lede il principio di uguaglianza l'art.
405, secondo comma, del codice civile, che, soltanto quando vi è
separazione legale, e non anche nel caso di separazione di fatto,
ammette l'affiliazione di un minore se non vi consente il coniuge del
richiedente.
Giova anzitutto sottolineare che il testo attuale della norma
denunziata ha voluto risolvere una questione sorta nel vigore dell'art.
402 del libro primo del codice, ove, per l'affiliazione di un minore,
si prescriveva semplicemente "l'assenso dell'altro coniuge", se il
richiedente era coniugato. Nella giurisprudenza si era fatta strada,
pur non senza contrasto, l'opinione per cui tale assenso non era
richiesto nel caso di coniugi comunque separati, di fatto o legalmente;
e, nel testo definitivo del codice, quello vigente, si è ritenuto di
specificare che l'assenso predetto non è necessario nel solo caso di
separazione legale.
Questa determinazione normativa è coerente alla regola per la
quale la separazione di fatto non ha alcun effetto sugli obblighi e sui
diritti derivanti dal matrimonio, come non avrebbe alcun effetto la
separazione consensuale, ove non venisse omologata dal tribunale (art.
158 cod. civ.). Gli è che il rapporto coniugale e gli obblighi che ne
derivano, a motivo degli interessi che coinvolgono, non possono essere
nella disponibilità delle parti; e così, non il fatto materiale della
cessazione della convivenza può sospenderne l'efficacia, ma
l'accertamento giudiziario di una causa di giustificazione della
separazione o l'impossibilità attuale di fare riprendere la
coabitazione.
V'è una differente situazione giuridica pertanto fra il caso in
cui il coniuge separato legalmente rifiuta di consentire l'affiliazione
ed il caso in cui il rifiuto è del coniuge che vive separato di fatto
da chi richiede l'affiliazione. La differenza appare più evidente se
si esemplifica una ipotesi in cui il giudice abbia rigettato la domanda
di separazione o abbia rifiutato l'omologazione di quella consensuale e
tuttavia la separazione continui: questa situazione non è assimilabile
né equiparabile a quella in cui invece la domanda sia stata accolta o
l'omologazione accordata.
La disuguaglianza che il giudice a quo scorge nell'art. 405,
secondo comma, del codice civile, è conseguenza di una diversità
obiettiva delle situazioni considerate; e l'art. 3 della Costituzione
non impone di parificare situazioni dissimili.
L'obiezione per cui anche nel caso di separazione di fatto, come in
quella legale, è possibile che il rifiuto dell'assenso
all'affiliazione sia pretestuoso o contrario allo stesso interesse del
minore attiene a valutazioni di convenienza che soltanto il Parlamento
può compiere e, per di più, pone in risalto circostanze dipendenti da
comportamenti accidentali della parte, che non possono essere prese in
considerazione nella sede del processo costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 405, secondo comma, del codice civile, proposta dal pretore
di Sant'Agata di Militello, con ordinanza 5 novembre 1969, nella parte
in cui, nel caso di separazione coniugale di fatto, non consente al
giudice tutelare di autorizzare l'affiliazione di un minore per gravi
motivi, ove il coniuge del richiedente rifiuti il suo assenso.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1972:51 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte