Sentenza n. 51/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/03/1975 · relatore Vincenzo Trimarchi
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, terzo
comma, ultima parte, del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza), promosso con ordinanza emessa il 25
novembre 1972 dal pretore di Bolzano nel procedimento penale a carico
di Bertoldi Mauro ed altri, iscritta al n. 52 del registro ordinanze
1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 88 del 4
aprile 1973.
Udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 1975 il Giudice
relatore Vincenzo Michele Trimarchi.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel procedimento penale a carico di Mauro Bertoldi, Gilberto
Gabrielli, Bruno Lovera e Silvano Bassetti, imputati della
contravvenzione di cui all'art. 18, commi primo e terzo, del r.d. 18
giugno 1931, n. 773 (approvazione del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza), per avere promosso una riunione in luogo pubblico
senza averne dato il prescritto preavviso al questore, ed i primi due
anche della contravvenzione di cui alle stesse norme per avere preso la
parola nella predetta riunione, il pretore di Bolzano ha ritenuto in
contrasto con l'art. 21 della Costituzione l'art. 18, comma terzo,
ultima parte.
Posto che la norma, alla luce della sentenza di questa Corte n. 90
del 1970, "va intesa nel senso che sono punibili solo coloro che
prendono la parola pur essendo a conoscenza dell'omissione del
preavviso", secondo l'ordinanza del giudice a quo del 25 novembre 1972,
l'illegittimità costituzionale di detta norma si avrebbe nella parte
in cui prevede come illecito penale il fatto di prendere la parola
anche quando "esso non realizzi una attività di promozione della
riunione o di concorso in detta attività, come tale quindi
autonomamente punibile in base all'art. 18, terzo comma, prima parte".
Il fatto di prendere la parola in quanto esercizio di una libertà
costituzionalmente garantita, non potrebbe, infatti, acquisire
carattere di illecito penale salvo che non realizzi la detta attività.
Notificata, comunicata e pubblicata l'ordinanza, davanti a questa
Corte non si è avuta alcuna costituzione di parte e non ha spiegato
intervento il Presidente del Consiglio dei ministri; e la causa è
stata, per ciò, trattata in camera di consiglio. Considerato in diritto :
1. - Il pretore di Bolzano, con l'ordinanza indicata in epigrafe,
solleva, in riferimento all'art. 21, comma primo, della Costituzione,
la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 18, comma
terzo, ultima parte, del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (approvazione del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), secondo cui sono puniti
(con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire quarantamila a
lire centosessantamila) coloro che nelle riunioni in luogo pubblico o
aperto al pubblico promosse senza che ne sia stato dato avviso, almeno
tre giorni prima, al questore, prendono la parola essendo a conoscenza
dell'omissione del preavviso.
2. - Il giudice a quo, a proposito della norma denunciata, da lui
intesa nel senso ora detto ed in conformità alla pronuncia di questa
Corte emessa con la sentenza n. 90 del 1970, ritiene che essa comprenda
in sé e consideri come penalmente illecite due ipotesi a seconda che
il fatto di prendere la parola nelle dette riunioni realizzi o non
realizzi un'attività di promozione della riunione o di concorso in
detta attività. E sostiene che quel fatto, nel primo caso, integri un
comportamento autonomamente punibile in base all'art. 18, comma terzo,
parte prima, in quanto realizzazione dell'indicata attività, e che la
relativa norma non sia costituzionalmente illegittima; e di contro, che
la violazione dell'art. 21 della Costituzione si avrebbe là ove la
norma assume come penalmente illecita la seconda delle dette due
ipotesi.
La questione così proposta appare non fondata.
Giova tenere presente che con la ricordata sentenza n. 90 del 1970,
questa Corte, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità
costituzionale, e sempre per contrasto con l'art. 21 della
Costituzione, dell'art. 18, comma terzo, ultima parte, del citato t.u.,
ha distinto, tra coloro che partecipano ad una riunione per cui è
mancato l'avviso previsto dal primo comma, quelli che prendono la
parola dai semplici intervenuti; ed in modo implicito, ha considerato a
parte i promotori della riunione che prendono la parola. E che con la
detta sentenza la norma denunciata è stata dichiarata illegittima
"nella parte in cui non limita la previsione punitiva a coloro che
prendono la parola essendo a conoscenza dell'omissione di preavviso".
Va quindi rilevato che ora si vorrebbe ulteriormente ridurre la
portata della previsione normativa, facendo rientrare, come si è
detto, una delle due ipotesi prospettate dal giudice a quo e
precisamente la prima, nell'ambito del primo comma dell'articolo I8, e
mirandosi ad una pronuncia di incostituzionalità per quanto concerne
la seconda ipotesi.
Ma in contrario non può non osservarsi che a sostegno
dell'impugnativa della parte della norma relativamente alla quale con
la precedente sentenza la questione è stata in sostanza considerata
non fondata, il pretore di Bolzano non ha portato nuovi argomenti né
ha prospettato la questione sotto nuovi profili, essendosi limitato a
dire che il fatto di prendere la parola in una delle anzidette
riunioni, per una persona che sia a conoscenza dell'omissione del
necessario preavviso, "in quanto esercizio di una libertà
costituzionalmente garantita, non può acquisire carattere di illecito
penale" e che la detta questione appariva meritevole di riesame.
Alla Corte, pertanto, non rimane che stare alla sua precedente
decisione, con la dichiarazione di non fondatezza della questione come
sopra proposta.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 18, comma terzo, ultima parte, del r.d. 18 giugno 1931, n.
773 (approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza),
sollevata, in riferimento all'art. 21 della Costituzione, dal pretore
di Bolzano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:51 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte