Sentenza n. 51/1976
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/03/1976 · relatore Luigi Oggioni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 123Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (031U0773)
- art. 123legge 1051/1971
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 123 del r.d.
18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza),
modificato dalla legge 10 dicembre 1971, n. 1051, promosso con
ordinanza emessa il 4 marzo 1975 dal pretore di Mondovì nel
procedimento penale a carico di Rulfi Alessandro ed altri, iscritta al
n. 176 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 166 del 25 giugno 1975.
Visti gli atti di costituzione di Rulfi Alessandro e d'intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 14 gennaio 1976 il Giudice relatore
Luigi Oggioni;
uditi l'avv. Andrea Comba, per Rulfi Alessandro, ed il sostituto
avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza del 4 marzo 1975 il pretore di Mondovì ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 123 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931,
n. 773, modificato e integrato dalla legge 1 dicembre 1971, n. 1051,
nella parte in cui è prevista (assume l'ordinanza) "la subordinazione
della licenza del questore per l'abilitazione all'esercizio
dell'insegnamento dello sci, all'accertamento della idoneità tecnica
dell'aspirante da effettuarsi a cura della FISI (Federazione italiana
sports invernali)"; ciò per presunta violazione degli artt. 3 e 33
della Costituzione.
Il giudice a quo, che procedeva a carico di Rulfi Alessandro ed
altri imputati del reato di cui all'art. 669 cod. pen., in relazione al
succitato art. 123, per avere esercitato l'insegnamento dello sci senza
essersi muniti della prescritta licenza del questore, osserva
anzitutto, a sostegno della censura, che, ai fini della tutela della
libertà di insegnamento, l'art. 33 Cost. andrebbe inteso nel senso che
il controllo pubblico per l'abilitazione all'esercizio delle attività
professionali relative, incidenti sulla vita economica e sociale del
Paese, dovrebbe svolgersi mediante esame di Stato, cioè secondo
criteri e modalità uniformi, per garantire parità di trattamento agli
interessati e, nel contempo, per assicurare un sufficiente grado di
preparazione nell'esercizio delle attività stesse. Ciò si desumerebbe
dalla giurisprudenza di questa Corte e particolarmente dalla sent. n.
240 del 1974 con cui, appunto in ragione della esigenza di controllo
statale sopra richiamata, si sarebbe ritenuta illegittima
l'attribuzione dell'accertamento dell'idoneità professionale dei
maestri di danza ad un ente come l'Accademia nazionale di danza.
Anche per quanto riguarda l'affidamento alla FISI dell'accertamento
della idoneità dei maestri di sci varrebbero gli argomenti allora
svolti, tenuto conto che la norma impugnata nulla stabilisce circa i
criteri e le modalità dell'accertamento in parola, solo genericamente
previsto dalla norma stessa, e poi demandato alla FISI senza una
adeguata disciplina, dall'articolo 238 del regolamento di esecuzione
del t.u.l.p.s., approvato con r.d. 6 maggio 1940, n. 635.
Ad avviso del pretore, pertanto, esisterebbe contrasto fra
l'impugnata disposizione e il principio della libertà di insegnamento,
che risulterebbe vulnerato attraverso l'omessa garanzia di un adeguato
intervento dello Stato in materia.
La norma impugnata, poi, sarebbe anche in contrasto con l'art. 3
Cost. perché porrebbe in essere una discriminazione irrazionale, nel
senso che, mentre per l'abilitazione ad esercitare qualsiasi
professione è previsto l'intervento dello Stato al fine di garantire
la parità degli aspiranti e la uniformità delle loro prestazioni, per
i maestri di sci non vi sarebbe alcuna garanzia circa l'imparzialità
delle valutazioni delle capacità tecniche degli interessati.
L'ordinanza, notificata e comunicata come per legge, è stata
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 166 del 25 giugno 1975.
Avanti a questa Corte si è costituito Rulfi Alessandro,
rappresentato e difeso dall'avv. prof. Andrea Comba, il quale ha
depositato tempestivamente le proprie deduzioni. Rifacendosi
sostanzialmente alle argomentazioni svolte nell'ordinanza di rinvio, la
difesa sottolinea la subordinazione della professione di maestro di sci
al monopolio della FISI, quale conseguirebbe dalla norma impugnata, e
mette in risalto che la valutazione tecnica demandata alla Federazione
stessa avverrebbe senza nessuna garanzia di imparzialità.
In questa sede è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
che ha tempestivamente depositato le proprie deduzioni.
L'Avvocatura osserva anzitutto che la norma impugnata si
limiterebbe a disporre che per l'abilitazione all'insegnamento dello
sci è richiesta la licenza del questore e che tale disposizione
espressa non formerebbe oggetto della censura, lamentandosi invece la
insufficienza della regolamentazione delle prove da sostenersi dal
candidato a norma degli artt. 236 e 238 del regolamento di p.s.,
insufficienza che si risolverebbe nel contrasto con il solo quinto
comma dell'art. 33 Cost., concernente specificamente l'esame di Stato.
Entro tali limiti andrebbe pertanto ristretta la censura in esame. Al
riguardo peraltro l'Avvocatura rileva che gli artt. 236 e 238 del
regolamento 6 maggio 1940, n. 635, disporrebbero un esame di
abilitazione per l'esercizio della professione di maestro di sci, con
determinazione delle nozioni richieste, e che solo in quella sede
sarebbe anche disposto il requisito del certificato di idoneità da
rilasciarsi da parte della FISI. Sorgerebbe così un motivo di
inammissibilità della questione, poiché la disposizione ritenuta in
contrasto con la Costituzione sarebbe contenuta in un regolamento, come
tale sottratto alla competenza della Corte costituzionale, trattandosi
di atto privo di forza di legge.
L'Avvocatura rileva poi che l'art. 33 Cost. tutelerebbe, se mai, la
libertà di insegnamento riferita alle materie artistiche o
scientifiche, con esclusione dell'insegnamento di tecniche applicate,
prive di qualsiasi contenuto di tale natura, e che l'esame di Stato,
previsto al quinto comma dello stesso articolo, si riferirebbe solo
all'esercizio delle professioni intellettuali, nel cui ambito non
potrebbe rientrare l'insegnamento dello sci.
Confutando, poi, le argomentazioni svolte nella ordinanza di
rinvio, l'Avvocatura rileva che l'art. 238 del regolamento n. 635 del
1940 conferisce la lamentata attribuzione alla FISI, che è organo del
CONI, inquadrato con la legge 20 marzo 1975, n. 70, fra gli enti
parastatali, i cui fini coincidono, pertanto, coi fini dello Stato.
D'altra parte, prosegue l'Avvocatura, la competenza della FISI riflette
il rilascio non di una abilitazione professionale ma di un titolo per
l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio professionale,
previsto dalla norma sopra menzionata, esercizio subordinato
direttamente solo alla licenza del questore. L'attribuzione alla FISI
dell'accertamento di carattere più strettamente tecnico delle qualità
del candidato sarebbe comunque demandata all'organo indubbiamente più
idoneo allo scopo e, secondo l'Avvocatura, si inserirebbe così
armonicamente nel complesso sistema di abilitazione all'insegnamento
dello sci, predisposto in vista dei notevoli rischi e pericoli che esso
comporta. Considerato, infine, che le norme regolamentari sopra
richiamate sarebbero state integrate dall'apposito regolamento con cui
la FISI ha dettato in via preventiva e generale, le modalità per
l'accertamento dell'idoneità tecnica dei candidati, risulterebbero
anche, in punto di fatto, rispettate tutte le condizioni che lo stesso
giudice a quo ritiene necessarie per l'osservanza dell'invocato
principio sancito dall'art. 33, quinto comma, della Costituzione.
Da quanto premesso, emergerebbe altresì l'infondatezza della
censura sollevata sotto il profilo della violazione dell'art. 3 Cost.,
poiché la norma impugnata non legittimerebbe nessuna disparità di
trattamento. Ogni discriminazione sarebbe infatti esclusa dalle norme
regolamentari sopra richiamate.
La difesa del Rulfi ha depositato nei termini una memoria
illustrativa con cui, ribadendo le tesi già svolte, insiste
nell'affermare che dalla certificazione di idoneità della FISI dipende
direttamente la possibilità dell'esercizio professionale
dell'insegnamento dello sci e, quindi, dell'invocato diritto di
libertà costituzionalmente garantito.
Osserva poi che l'art. 33, quinto comma, Cost., conterrebbe una
riserva di legge per quanto concerne gli esami di abilitazione
professionale, almeno con riguardo alle norme sulla composizione e
nomina della commissione esaminatrice nonché sulle operazioni a questa
demandate, riserva di legge che, nella specie, sarebbe violata in
difetto di disposizioni di tal natura in merito all'esame di idoneità
demandato alla FISI.
La difesa prospetta poi un ulteriore profilo di illegittimità, in
relazione all'art. 4 Cost., che riconoscerebbe al cittadino il diritto
alla scelta dell'attività lavorativa ed al modo di esercitarla, e non
consentirebbe, pertanto, di porre legittimamente norme che, come quella
impugnata, tale libertà direttamente o indirettamente rinneghino. Considerato in diritto :
1. - Con la suindicata ordinanza di rimessione, viene sollevata
questione di legittimità costituzionale dell'art. 123 del testo unico
n. 773 del 1931 della legge di p.s., nonché dell'articolo unico della
legge n. 1051 del 1971, modificativo e integrativo del precedente art.
123, dai quali risulta che, per l'abilitazione all'insegnamento dello
sci, è necessario ottenere la licenza del Questore.
Si assume in ordinanza che, poiché trattasi di licenza subordinata
all'accertamento della capacità tecnica del richiedente (citato art.
123, terzo comma) e poiché tale accertamento è, a sua volta,
subordinato al rilascio di un certificato di idoneità da rilasciarsi
dalla Federazione italiana sport invernali (F.I.S.I.) come previsto
dall'art. 238 del Regolamento n. 635 del 1940 per l'esecuzione delle
leggi di p.s., ne conseguirebbe l'illegittimità della normativa in
quanto condizionata all'intervento di detta Federazione, organo non
dotato dei necessari crismi di ufficialità e imparzialità, che, per
l'abilitazione ad un esercizio professionale, potrebbero essere
garantiti soltanto da un esame di Stato.
2. - La questione, così come sollevata, non assume quei caratteri
di rilevanza del giudizio a quo imposti, per la definizione del
giudizio stesso, dall'art. 23 della legge n. 87 del 1953 sul
funzionamento della Corte. Detto giudizio ha per oggetto l'imputazione
del reato di cui all'art. 669 del codice penale (esercizio abusivo
senza licenza di mestiere cosiddetto "girovago"), in relazione a quanto
disposto dal precisato art. 123 (modificato) della legge di p.s.
L'ordinanza, nel porre la questione di legittimità dell'articolo,
in sé considerato, non solleva dubbi circa la sua legittimità, sia
per quanto riguarda l'esigenza del rilascio di licenza da parte del
Questore, sia per quanto riguarda l'esigenza di un previo accertamento
di capacità tecnica del richiedente: ossia (ed esattamente), non
disconosce la legittimità del contenuto normativo, quale posto in
questione.
Tuttavia, l'ordinanza, al di là dei limiti di questa normativa,
aggiunge rilievi critici sul punto riguardante le modalità
regolamentari di accertamento delle dette capacità tecniche, sotto il
profilo di una loro non rispondenza ai richiamati principi fondamentali
di raffronto, ciò come assunto che valga, di riflesso, a coonestare la
sollevata questione di legittimità.
Ma questa prospettazione, a parte che, secondo giurisprudenza
(sentenze nn. 38 del 1961; 49 del 1962; 121 del 1963; 66 del 1966; 102
del 1972), disposizioni regolamentari, anche integrative ed esecutive,
di una disposizione di legge, non possono attrarre nell'ambito della
competenza di questa Corte atti che, per loro natura, sono sottratti al
controllo di costituzionalità, non vale a modificare i termini della
sollevata questione. La modificazione aggiuntiva è tanto più
evidente, laddove, col dispositivo della ordinanza, si precisa di voler
sollevare la questione di legittimità dell'articolo di legge "nella
parte in cui si subordina la licenza al rilascio del certificato della
Federazione" mentre questa "parte" nell'articolo non si rinviene, se
non come palese forzatura del testo.
Nel fatto-reato, ascritto ai prevenuti, manca poi ogni riferimento
al controllo sopra precisato e l'obbiettività giuridica
dell'imputazione è limitata alla mancata acquisizione della licenza
del Questore, indipendentemente da ogni riferimento causale al
controllo de quo.
3. - Difetta, pertanto, l'incidenza della questione (nei termini
promiscui nei quali qui si è voluto sostanzialmente porla)
sull'oggetto, circoscritto, della disposizione sottoposta al vaglio di
costituzionalità. Tale incidenza va esclusa, perché le altre
disposizioni, richiamate dal giudice a quo, non sono inerenti
direttamente, nel senso che si è detto, ai limiti del thema
decidendum.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile per difetto di rilevanza la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 123 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza (r.d. 18 giugno 1931, n. 773) e dell'articolo
unico della legge 1 dicembre 1971, n. 1051 (con modifica al predetto
art. 123, relativa all'insegnamento dello sci): questione sollevata dal
pretore di Mondovì con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli
artt. 3 e 33 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:51 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte