Sentenza n. 51/1978
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/05/1978 · relatore Livio Paladin
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione
Sicilia, notificato il 16 ottobre 1975, depositato in cancelleria il 30
successivo ed iscritto al n. 36 del registro 1975, per conflitto di
attribuzione sorto a seguito della nota 16 aprile 1975, n. 1414, del
Ministero dei trasporti, Direzione generale della motorizzazione civile
e dei trasporti in concessione, concernente la concessione
dell'autolinea di gran turismo interregionale Lamezia Terme-Taormina.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 26 aprile 1978 il Giudice relatore
Livio Paladin;
uditi l'avv. Antonio Sansone, per la Regione Sicilia, ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con atto notificato il 16 ottobre 1975, la Regione siciliana ha
proposto ricorso per conflitto di attribuzione, impugnando la nota 16
aprile 1975, n. 1414, della Direzione generale della motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione presso il Ministero dei trasporti
e dell'aviazione civile. La nota in questione accordava all'impresa
Foderaro, quanto al periodo 1 luglio-31 agosto 1975, la concessione per
l'esercizio dell'autolinea di gran turismo interregionale Lamezia
Terme-Taormina. Ma la Regione ricorrente ha sostenuto che il
provvedimento fosse invasivo della competenza regionale in materia di
trasporti (con particolare riguardo agli artt. 17 lett. a) e 20 dello
Statuto speciale, nonché alle norme di attuazione statutaria contenute
negli artt. 1 e 4 del d.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113). Infatti, nel
ricorso si assume che l'autolinea predetta doveva costituire l'oggetto
di due concessioni distinte, rispettivamente riguardanti il tratto
Lamezia Terme-Villa S. Giovanni ed il tratto Messina-Taormina: con la
conseguenza che la seconda concessione sarebbe spettata
all'Amministrazione regionale siciliana. D'altronde, nella stessa
ipotesi dell'unicita del servizio, il provvedimento ministeriale
impugnato avrebbe leso le attribuzioni regionali, in quanto adottato
senza sentire il parere della Regione (ai sensi dell'art. 8 del d.P.R.
n. 1113 del 1953, nonché dell'art. 22 dello Statuto speciale).
Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi a mezzo
dell'Avvocatura generale dello Stato, ha sostenuto per contro che il
ricorso sarebbe doppiamente inammissibile: in primo luogo per
tardività, giacché la Regione sarebbe venuta a conoscenza della nota
ministeriale impugnata sin dal 17 giugno 1975 (allorché richiese al
Ministero dei trasporti la notificazione della nota stessa); in secondo
luogo per carenza di interesse a ricorrere, avendo il provvedimento in
questione cessato di produrre effetti prima ancora della proposizione
del ricorso. Nel merito, comunque, il ricorso stesso sarebbe infondato,
perché l'autolinea Lamezia Terme-Taormina eccederebbe l'ambito
territoriale di competenza della Regione (mentre la mancata
consultazione dell'Amministrazione regionale costituirebbe - se mai -
un vizio del procedimento rilevabile dal giudice amministrativo).
In una successiva memoria, la difesa della Regione ha ribadito le
tesi del ricorso ed ha contestato entrambe le eccezioni
d'inammissibilità: sostenendo da un lato che la semplice notizia
dell'esistenza del provvedimento, disgiunta dalla cognizione del suo
contenuto, non varrebbe a far decorrere il termine dei ricorsi per
conflitto di attribuzione; e rilevando d'altro lato che la Regione
Sicilia avrebbe pur sempre interesse a veder tutelata la propria sfera
di competenza, malgrado l'operatività dell'atto impugnato sia venuta
meno. Considerato in diritto :
Il ricorso della Regione è inammissibile, perché notificato oltre
la scadenza del termine prescritto - in tema di conflitti di
attribuzione fra Stato e Regioni - dall'art. 39 cpv. della legge 11
marzo 1953, n. 87.
Dal confronto fra l'atto ministeriale impugnato e la richiesta
regionale di notifica dell'atto stesso, trasmessa al Ministero dei
trasporti il 17 giugno 1975, risulta in effetti quanto segue: primo,
che una copia del provvedimento in questione fu inviata per conoscenza
dal suddetto Ministero - in data 16 aprile 1975 - alla Direzione
compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in
concessione per la Sicilia; secondo, che tale Direzione comunicò a sua
volta alla Regione siciliana, con foglio n. A 14/04505 del 24 aprile
1975, notizia dell'avvenuta concessione dell'autolinea di gran turismo
interregionale Lamezia Terme-Taormina; terzo, che la richiesta di
notifica del provvedimento, avanzata dalla Regione siciliana con
lettera datata 17 giugno 1975 (in cui si fa esplicita menzione del
foglio della Direzione compartimentale), riproduce esattamente gli
stessi contenuti dell'atto ministeriale di cui si discute, con una
puntuale indicazione dell'impresa concessionaria, dei terminali e delle
altre località servite dall'autolinea, del chilometraggio percorso,
del periodo della concessione, delle specifiche modalità di
effettuazione del trasporto; quarto, che la richiesta medesima, firmata
dall'assessore regionale competente in materia, fu inviata per
conoscenza alla Segreteria generale ed all'Ufficio legislativo e legale
della Presidenza della Regione siciliana.
In tali circostanze, non si può condividere la tesi - sostenuta
dalla difesa regionale - che l'Ente Regione non avesse fin d'allora
cognizione del contenuto del provvedimento.
Considerata nell'intero contesto della lettera assessorile del 17
giugno 1975, la frase iniziale per cui "la Direzione compartimentale
M.C.T.C. di Palermo ha fatto conoscere che codesto Ministero avrebbe
accordato, per l'anno 1975,... la concessione dell'autolinea di gran
turismo interregionale: Lamezia Terme...Taormina", non vale certamente
a dimostrare che l'autorità competente a proporre ricorso non fosse
già in grado di valutare la pretesa invasione o lesione delle
attribuzioni regionali (anche se il ricorso assume che la nota
ministeriale impugnata non è materialmente venuta a conoscenza del
Presidente della Regione siciliana, se non il 23 agosto del medesimo
anno).
Sin da quella data, anzi, la Regione disponeva di tutti gli
elementi indispensabili per verificare la stessa osservanza dell'art. 8
del d.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113 (recante le norme di attuazione
statutaria in tema di comunicazioni e trasporti), la dove si prescrive
che "per l'istituzione e la regolamentazione dei servizi nazionali di
comunicazione e trasporti..., che si svolgono nell'ambito della
Regione, o che direttamente la interessino, dovra essere
preliminarmente sentito il parere dell'Amministrazione regionale...":
poiché l'assessorato competente in materia non poteva non essere al
corrente di non aver espresso pareri di sorta, ai fini della
concessione del servizio di autolinea Lamezia Terme-Taormina; mentre
era stato acquisito già in fase istruttoria - come riconosce
esplicitamente lo stesso ricorso della Regione siciliana - l'avviso
negativo della Direzione compartimentale della motorizzazione civile e
dei trasporti in concessione per la Sicilia.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione
proposto dalla Regione siciliana, in relazione alla nota 16 aprile
1975, n. 1414, del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1978.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -
ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1978:51 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte