Sentenza n. 51/1984
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/03/1984 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 56Ordinamento penitenziario
- art. 96legge 354/1975
- art. 9d.P.R. 339/1977
- art. 96d.P.R. 431/1976
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 56
della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative
della libertà), come integrato dall'art. 96 del D.P.R. 29 aprile 1976,
n. 431, promossi con due ordinanze emesse il 10 giugno 1982 dal
Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Firenze, iscritte ai
nn. 520 e 521 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 18 del 1983.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1983 il Giudice
relatore Giovanni Conso.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Tagliaferri Giovanni, detenuto nella casa di reclusione di Firenze
in espiazione di pena, presentava in data 31 luglio 1981, al Magistrato
di sorveglianza presso quel Tribunale istanza di remissione del debito
per le spese processuali il cui pagamento gli era stato richiesto con
avviso notificato il giorno prima.
Il Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Firenze -
premesso che, dovendo il Tagliaferri essere dimesso per fine pena il 16
dicembre 1991, l'istanza, in quanto presentata anteriormente all'ultimo
mese di detenzione e, quindi, prima del termine stabilito dal
"combinato disposto" dell'art. 56 della legge 26 luglio 1975, n. 354
(Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure
privative e limitative della libertà), e dell'art. 96 del D.P.R. 29
aprile 1976, n. 431 (Regolamento per l'esecuzione della legge 26 luglio
1975, n. 354), avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile alla
stregua della "interpretazione ormai consolidatasi della Suprema corte
di cassazione" - con ordinanza del 10 giugno 1982 ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di
legittimità dell'art. 56 della legge n. 354 del 1975,"così come
integrato" dall'art. 96 del D.P.R. n. 431 del 1976,"nella parte in cui
prevede termini perentori per la presentazione dell'istanza di
remissione del debito e nella parte in cui non prevede la sospensione
della procedura di esecuzione da parte degli uffici del campione penale
fino ad un mese prima della scarcerazione".
Secondo il giudice a quo, gli indicati parametri costituzionali
sarebbero vulnerati alternativamente: verrebbe in considerazione il
principio di eguaglianza ove si ritenesse, da un punto di vista "
sostanziale", che l'imposizione di termini perentori e l'assenza di una
sospensione ex lege in attesa della maturazione dei termini non
attribuisca a tutti i soggetti il diritto alla remissione; sarebbe
violato il diritto di azione e difesa se, invece, si ritenesse, da un
punto di vista "processuale", che l'esercizio del diritto alla
remissione, potenzialmente attribuito a tutti gli interessati, resti
condizionato dalla casuale circostanza del trovarsi più o meno vicini
alla scadenza della pena.
La "costituzionalizzazione" della normativa impugnata dovrebbe, in
sintesi, secondo il giudice a quo, "passare o attraverso la
eliminazione dal sistema dei termini perentori, oppure, fermi restando
i termini, attraverso la censura costituzionale di una mancata
previsione, nella normativa vigente, di una sospensione ex lege,
generale, di tutte le esecuzioni civili per il recupero dei crediti in
attesa della maturazione dei termini".
Analoghe questioni lo stesso Magistrato di sorveglianza ha
sollevato, con ordinanza in pari data, nel procedimento conseguente
all'istanza di remissione del debito per spese processuali e di
mantenimento in carcere, presentata da Natali Sergio, dimesso per fine
pena sin dal 26 maggio 1970, istanza pervenuta alla cancelleria del
giudice a quo il 5 maggio 1981.
Le ordinanze, ritualmente notificate e comunicate, sono state
entrambe pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 19 gennaio 1983.
Nei due giudizi è intervenuta la Presidenza del Consiglio dei
ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato,
chiedendo preliminarmente che le questioni siano dichiarate
inammissibili. E ciò, perché, da un lato, le censure si riferirebbero
ad un atto privo di forza di legge, il D.P.R. n. 431 del 1976, il cui
art. 96 è l'unica norma che fissi un termine per la proposizione
dell'istanza di remissione e, dall'altro, perché non potrebbe
ritenersi ormai consolidato l'indirizzo giurisprudenziale circa la
natura perentoria dei termini per proporre l'istanza di remissione. In
ogni caso, poi, secondo l'Avvocatura, le questioni non sarebbero
fondate nel merito. Considerato in diritto :
Le due cause, riguardando identiche questioni, possono essere
riunite e decise con un'unica sentenza.
Il Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Firenze ha
impugnato l'art. 56 della legge 26 luglio 1975, n. 354, "così come
integrato dall'art. 96 del D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431", nella parte
in cui prevede termini perentori per proporre la domanda di remissione
del debito relativo alle spese del procedimento che il condannato non
sia stato in grado di rimborsare e nella parte in cui non prevede la
sospensione della procedura di esecuzione per spese del procedimento da
parte degli uffici del campione penale fino ad un mese prima della
scarcerazione.
L'Avvocatura dello Stato ha in primo luogo contestato
l'ammissibilità delle denunce d'illegittimità costituzionale pro -
spettate dal giudice a quo, negando forza di legge alla norma che
attualmente fissa i termini, iniziale e finale, per proporre l'istanza
di remissione del debito, norma da identificarsi esclusivamente
nell'art. 96 del D.P.R. n. 431 del 1976, e non anche nell'art. 56 della
legge n. 354 del 1975.
L'eccezione, che riveste carattere assorbente rispetto alle
ulteriori deduzioni, preliminari e di merito, contenute nell'atto
d'intervento della Presidenza del Consiglio dei ministri, deve essere
accolta.
E, infatti, il solo art. 96 del D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431, a
fissare nel primo comma (quale novellato dall'art. 9 del D.P.R. 24
maggio 1977, n. 339) come termine iniziale per la "richiesta" o per la
" proposta" di remissione del debito quello di un mese precedente la
dimissione e come termine finale quello di tre mesi successivi alla
dimissione stessa e, conseguentemente, a disporre, nel quarto comma,
che soltanto la presentazione della "richiesta" o della "proposta"
entro i suddetti termini sospende il procedimento di esecuzione per il
pagamento delle spese del procedimento eventualmente in corso.
Il carattere senza dubbio integrativo del D.P.R. n. 431 del 1976
rispetto alla legge n. 354 del 1975 non basta a far venir meno la
natura regolamentare del primo, d'altronde costantemente
riconosciutagli nella giurisprudenza della Corte di cassazione. Tale
natura risulta non solo dall'espresso rinvio, operato dall'art. 87,
primo comma, della legge n. 354 del 1975, ad un tale tipo di disciplina
- rinvio puntualmente recepito sia nelle premesse del D.P.R. n. 431,
sia nelle premesse del successivo D.P.R. di modifica n. 339 del 1977 -
ma anche dalla procedura adottata per la loro emanazione, in tutto
aderente al paradigma dell'atto regolamentare (deliberazione del
Consiglio dei ministri, parere del Consiglio di Stato).
La circostanza che le ordinanze di rimessione abbiano coinvolto nel
giudizio di legittimità costituzionale anche l'art. 56 della legge 26
luglio 1975, n. 354, si risolve in un accorto, ma non sufficiente,
tentativo di aggirare l'ostacolo derivante dalla natura della norma che
fissa il termine in oggetto: infatti, l'art. 56 della legge n. 354 del
1975 non contempla, né implicitamente, né tanto meno esplicitamente,
la necessità di alcuna integrazione circa i termini per l'esercizio
del diritto ivi previsto.
Riguardando, dunque, la denuncia nient'altro che un atto privo di
forza di legge, come tale non suscettibile di sindacato nella presente
sede, le questioni devono essere dichiarate inammissibili, fermi
ovviamente restando, anche nella specie, i consueti poteri di ordine
generale che consentono al giudice ordinario di censurare gli eventuali
profili di illegittimità delle disposizioni regolamentari.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 56 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dell'art. 96 del
D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431, come modificato dall'art. 9 del D.P.R.
24 maggio 1977, n. 339, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24
della Costituzione, dal Giudice di sorveglianza presso il Tribunale di
Firenze con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:51 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte