Sentenza n. 51/1985
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/02/1985 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2,
comma quinto, del codice penale promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 17 febbraio 1982 dal Pretore di Bologna nel
procedimento penale a carico di Massari Maura, iscritta al n. 212 del
registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 255 del 1982;
2) ordinanza emessa il 9 novembre 1982 dal Pretore di Padova nel
procedimento penale a carico di Ruggero Antonio ed altro, iscritta al
n. 91 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 177 del 1983;
3) ordinanza emessa l'11 maggio 1983 dal Pretore di Cervignano del
Friuli nel procedimento penale a carico di Pegan Claudio ed altro,
iscritta al n. 854 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4 del 1984.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1984 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
udito l'Avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di tre giudizi penali per reati edilizi il Pretore di
Bologna, con ordinanza 17 febbraio 1982, il Pretore di Padova, con
ordinanza del 9 novembre 1982, e il Pretore di Cervignano del Friuli
con ordinanza dell'11 maggio 1983 hanno sollevato questione di
legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 77 u.c. Cost.,
dell'art. 2, comma quinto c.p. - che sancisce l'applicabilità delle
altre disposizioni dello stesso articolo, ivi compresi dunque il comma
secondo concernente la retroattività della abolitio criminis e il
comma terzo, concernente la retroattività delle disposizioni più
favorevoli - anche nei casi "di decadenza e di mancata ratifica di un
decreto-legge e nel caso di un decreto-legge convertito in legge con
emendamenti" (cioè anche nella ipotesi di abolitio criminis o di
disposizione più favorevole contenuta in un decreto-legge siffatto).
I giudizi penali a quibus riguardavano:
a) quello davanti al Pretore di Bologna, a carico di Maura Massari,
l'imputazione per il reato di cui all'art. 17, lett. b) della legge 28
gennaio 1977, n. 10, (legge Bucalossi contenente norme
sull'edificabilità dei suoli) per avere senza la prescritta
concessione eseguito lavori inerenti a una costruzione mutandone la
destinazione d'uso (reato accertato il 12 settembre 1981); quello
davanti al Pretore di Padova, a carico di Antonio Ruggero e altro,
l'imputazione per il reato di cui all'art. 41, lett. b) della legge 17
agosto 1942, n. 1150 (legge urbanistica), per avere, senza la
prescritta licenza o comunque in difformità da essa, eseguito lavori
di modifica della destinazione d'uso di una costruzione (reato
accertato nel 1975); quello davanti al Pretore di Cervignano del
Friuli, a carico di Claudio e di Antonio Pegan, l'imputazione per il
reato di cui all'art. 17, lett. b) della legge 28 gennaio 1977, n. 10,
per avere, senza la prescritta concessione, costruito due piccole
autorimesse (reato accertato il 30 gennaio 1982).
Nei due primi processi i giudici a quibus hanno rilevato che,
trattandosi di lavori di modifica della destinazione d'uso, veniva in
applicazione, per effetto dell'art. 2, comma quinto c.p. impugnato,
l'art. 7, comma primo del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 663
(contenente norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia
di sfratti), decreto-legge non convertito, che estendeva a tali lavori
la disciplina dettata dall'art. 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457,
esclusiva, per gli interventi di manutenzione straordinaria, della
necessità della concessione prevista dalla legge Bucalossi e, di
riflesso, della configurabilità di un reato in caso di mancanza della
detta concessione (una ipotesi, dunque, di depenalizzazione, e quindi
di abolitio criminis, almeno di natura particolare).
Nel terzo processo il giudice a quo ha rilevato che veniva in
applicazione, per effetto dell'art. 2, comma quinto c.p. impugnato,
l'art. 9 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688 (contenente misure
urgenti in materia di entrate fiscali), disposizione soppressa in sede
di conversione (operata con la legge 27 novembre 1982, n. 873), e
quindi da considerare come parte di decreto-legge non convertita, che,
mentre ammetteva a sanatoria, mediante pagamento di una somma a titolo
di oblazione, le opere edilizie realizzate entro il 31 luglio 1982
precedente in mancanza (o in difformità da essa), prevedeva
l'estinzione dei reati, previsti dall'art. 17 della legge 28 gennaio
1977, n. 10, posti in essere con le opere predette.
Le considerazioni svolte dai giudici a quibus, sostanzialmente
conformi tra loro (o meglio quelle dei Pretori di Padova e di
Cervignano del Friuli analoghe a quelle del Pretore di Bologna) possono
così riassumersi:
1) la norma impugnata, la quale rispondeva a una ben precisa
funzione nella disciplina della successione delle leggi nel tempo
durante il vigore della legge 31 gennaio 1926, n. 100 secondo la quale
il decreto non convertito cessava di aver vigore dal giorno della
pubblicazione della notizia del diniego di conversione data dal
Presidente della Camera denegante, e, in ogni altra ipotesi di mancata
conversione, dalla scadenza dei due anni, ma in ogni caso ex nunc, dopo
l'entrata in vigore dell'art. 77, ultimo comma, Cost., che stabilisce
che il decreto non convertito perde efficacia dall'inizio, cioè cessa
di avere vigore ex tunc, altro ruolo non assolve che quello di
conservare una data efficacia al decreto non convertito, che, in
obbedienza all'art. 77, ultimo comma, Cost., efficacia non dovrebbe
avere affatto;
2) qualora volesse attribuirsi alla norma impugnata il ruolo di una
regolazione legale, in riferimento all'ultima parte dell'ultimo comma
dell'art. 77 Cost., dei rapporti sorti sulla base del decreto non
convertito, anche tale ruolo sarebbe in contrasto con l'art. 77 Cost.,
che non ammette una regolazione dei detti rapporti preventiva, una
volta per tutte, ma postula una regolazione legale in sede di
conversione caso per caso;
3) la norma impugnata, considerata come attributiva di efficacia
normativa definitiva al decreto-legge non convertito, finisce per
conferire all'esecutivo un potere di normazione che l'art. 77, ultimo
comma, Cost. ha inteso riservare al legislatore.
Nel giudizio davanti a questa Corte cui ha dato luogo l'ordinanza
del Pretore di Bologna, mentre non si è costituita l'imputata, è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale chiede
che la questione sia dichiarata infondata sulla considerazione che la
norma impugnata oggi assolve, in conformità all'art. 77, ultimo comma,
Cost., il ruolo di regolazione legale dei rapporti sorti sulla base del
decreto non convertito, regolazione legale che non è in contrasto col
cennato precetto costituzionale per il fatto di essere posta
preventivamente e una volta per tutte.
Nel giudizio davanti a questa Corte cui ha dato luogo l'ordinanza
del Pretore di Padova, mentre non si sono costituiti gli imputati, è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto dal
contenuto identico a quello depositato nel giudizio davanti a questa
Corte prima indicato.
Nel giudizio davanti a questa Corte cui ha dato luogo l'ordinanza
del Pretore di Cervignano del Friuli, non vi è stato intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri, né vi è stata costituzione
degli imputati. Considerato in diritto :
1. - Con le tre ordinanze indicate in epigrafe si fa questione se
l'art. 2, comma quinto, c.p. sia illegittimo per contrasto con l'art.
77, ultimo comma, Cost. in quanto sancisce l'applicabilità di tutte le
disposizioni dettate con lo stesso art. 2 c.p. al caso di
decreto-legge recante abolitio criminis o disposizione penale più
favorevole (situazioni normative che qui, per comodità di motivazione,
vengono indicate con la espressione ellittica "norma penale
favorevole") non convertito in legge per qualsiasi evento implicante
mancata conversione o non convertito in parte qua nel caso di
conversione con emendamenti (vicende normative che qui, per comodità
di motivazione, vengono indicate con l'espressione ellittica
"decreto-legge non convertito").
Tutte le ordinanze riguardano fatti commessi anteriormente
all'inizio del vigore - anche se venuto meno - del "decreto-legge non
convertito", cui esse si riferiscono (cioè fatti che qui, per
comodità di motivazione, vengono indicati con l'espressione "fatti
pregressi").
Con tutte le ordinanze la questione è così posta nei medesimi
termini, e cioè con implicito ma univoco riferimento alle disposizioni
contenute nei commi secondo e terzo dell'art. 2 c.p., che sole
riguardano "fatti pregressi", cioè fatti commessi prima dell'entrata
in vigore della "norma penale favorevole", della quale sanciscono
l'applicabilità ai fatti stessi: applicabilità che il comma quinto
dell'art. 2 c.p. stabilisce anche per la norma contenuta in un
"decreto-legge non convertito".
In tali termini - che ne segnano la rilevanza - la questione si
presenta identica in tutte le ordinanze, sicché i relativi
procedimenti possono essere riuniti e definiti con unica sentenza.
2. - Si sostiene, in sostanza, con le ordinanze di rimessione che
l'art. 2, comma quinto, c.p., attribuendo alla "norma penale
favorevole" dettata con "decreto-legge non convertito" l'applicabilità
ai "fatti pregressi" prevista dai commi secondo e terzo, si pone in
contrasto con il precetto costituzionale contenuto nell'art. 77, ultimo
comma, Cost., che regola in generale l'operatività del decreto-legge
in modo diverso da quella della legge.
Secondo tale prospettazione, l'art. 2, comma quinto, c.p.,
ritenendo la detta norma idonea a prestarsi al fine di regolare in un
certo modo la successione nel tempo di norme in materia penale, mentre
era coerente con la disciplina delle fonti risultante dalla legge 31
gennaio 1926, n. 100 e dalla legge 8 giugno 1939, n. 860 - che
considerava il decreto-legge come fonte produttiva di norme stabilmente
acquisite a ogni effetto all'ordinamento, anche se temporalmente
limitate nell'operatività al periodo dal giorno dell'entrata in vigore
a quello in cui il decreto era da considerare "non convertito"
(scadenza del termine per la presentazione alle Assemblee legislative,
data di pubblicazione della notizia del diniego di conversione,
scadenza del termine per la conversione) - non è più coerente con la
disciplina delle fonti risultante dalla modificazione introdotta in
parte qua dall'art. 77, ultimo comma, Cost.. Secondo la nuova
disciplina costituzionale, infatti, il decreto legge, in quanto è
privato di ogni effetto ex tunc in caso di mancata conversione, non
produce in tal caso norme suscettive di tutti gli effetti previsti
dall'art. 2, comma quinto, c.p., e in particolare di quelli che
necessariamente si collegano a una successione fra norme nel tempo.
3. - La questione è fondata.
L'art. 2 c.p. prevede, con i commi secondo e terzo, un fenomeno di
successione nel tempo fra norme, cioè un rapporto fra norme che, al
momento dell'applicazione e ai fini dell'individuazione della norma
applicabile, possano considerarsi in vigore ciascuna in un dato tratto
del tempo precedente. E lo regola adottando una tecnica distributiva
della competenza regolatrice fra le norme in successione atteggiata in
modo speciale in ragione della materia, cioè stabilendo la
retroattività - applicabilità ai fatti pregressi - della "norma
penale favorevole".
La norma impugnata (comma quinto dell'art. 2 c.p.) prevede e regola
allo stesso modo il fenomeno, cui dà luogo la norma successiva avente
lo stesso contenuto ("norma penale favorevole") dettata con
"decreto-legge non convertito". E ciò senza trovare ostacolo nella
disciplina delle fonti anteriore alla Costituzione, che considerava - e
quindi consentiva di considerare - la norma dettata con "decreto-legge
non convertito" come norma in vigore nel tratto di tempo da una data
iniziale a quella dell'evento implicante mancata conversione, e quindi
come norma idonea a inserirsi in un fenomeno successorio quale quello
suindicato.
Ma il comma terzo e ultimo dell'art. 77 Cost., mentre collega la
mancata conversione a una vicenda di alternatività sincronica fra
situazioni normative, in nessun caso considera la norma dettata con
"decreto-legge non convertito" come norma in vigore in un tratto di
tempo quale quello anzidetto; ed anzi, se interpretato sia in
riferimento al suo specifico precetto (privazione, per il "decreto -
legge non convertito", di ogni effetto "fin dall'inizio"), sia in
riferimento al sistema in cui esso si colloca (inspirato - come appare
anche dagli altri due commi dell'art. 77 Cost. - a maggior rigore nella
riserva al Parlamento della potestà legislativa) vieta di considerarla
tale.
Indipendentemente da quello che possa ritenersi in proposito della
norma dettata con decreto-legge ancora convertibile, la norma contenuta
in un "decreto-legge non convertito" non ha dunque attitudine, alla
stregua del terzo e ultimo comma dell'art. 77 Cost., ad inserirsi in un
fenomeno "successorio", quale quello descritto e regolato dai commi
secondo e terzo dell'art. 2 c.p.. Sicché la norma impugnata (comma
quinto dello stesso art. 2 c.p.), ravvisando la ricorrenza di un
fenomeno identico o analogo al primo e adottando il trattamento di
questo (cioè rendendo applicabili le disposizioni suindicate) nel caso
di sopravvenienza di una norma contenuta in un "decreto-legge non
convertito", si pone in contrasto con l'art. 77, ultimo comma, Cost. e
va pertanto dichiarata illegittima.
La conclusione - si ribadisce - deve intendersi formulata (secondo
l'impostazione data alla questione di legittimità costituzionale)
limitatamente alla sancita applicabilità delle disposizioni di cui ai
commi secondo e terzo art. 2 c.p. al caso del "decreto-legge non
convertito", e quindi alla sancita operatività della "norma penale
favorevole", se in esso contenuta, relativamente ai "fatti pregressi".
A questi soltanto, d'altronde, le cennate disposizioni si riferiscono,
e in relazione a tali fatti soltanto è avvertita con particolare
intensità l'esigenza di una visuale riduttiva degli effetti del
decreto-legge, in quanto connessa a quella di impedire manovre
governative "indirette", discriminatrici o mitigatrici del trattamento
di fatti costituenti reato individuati o individuabili, destinate
altrimenti al successo malgrado l'esito negativo del controllo
parlamentare.
Non viene qui - com'è ovvio - in considerazione (sempre secondo la
suddetta impostazione) alcun problema concernente l'operatività della
"norma penale favorevole", introdotta con "decreto-legge",
relativamente ai fatti commessi durante il vigore - anche se
provvisorio - di esso.
4. - L'Avvocatura dello Stato, nei due giudizi nei quali è
intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri, ha eccepito che
la norma impugnata assolve, in conformità di una specifica previsione
dello stesso art. 77, ultimo comma, Cost., il ruolo di regolazione
legale dei rapporti sorti sulla base del decreto non convertito. Ciò
in quanto il precetto costituzionale non vieterebbe, e anzi
ammetterebbe, una regolazione legale posta, oltre che anteriormente
alla stessa entrata in vigore della Costituzione, preventivamente
rispetto alla emanazione dei decreti-legge e una volta per tutte.
Anzitutto la tesi manca di plausibilità, là dove è diretta a
rappresentare una sorta di "pietrificazione", che sarebbe stata operata
dal precetto costituzionale in parte qua, dell'art. 2, comma quinto,
c.p. addirittura al fine di escludere in via generale la propria
operatività rispetto al "decreto-legge non convertito" in materia
penale: esclusione la quale, semmai, può configurarsi solo se e nella
misura in cui l'art. 77, ultimo comma, Cost. sia suscettivo di venire
in contrasto con altre norme o principi costituzionali.
Ma in ogni caso è fin troppo chiaro che ciò che vuole il precetto
stesso, se interpretato secondo lo spirito di maggior rigore nel senso
sopra indicato, è che la regolazione legale in argomento sia disposta
dal Parlamento stesso sulla base di una valutazione specifica del caso
nel contesto ordinamentale in cui esso attualmente si presenta:
valutazione che mancherebbe se la regolazione potesse avvenire in via
preventiva ed astratta.
5. - Potrebbe prospettarsi il problema se la dichiarazione di
illegittimità sia esclusa (o addirittura in limine preclusa) in
relazione al principio della cosiddetta irretroattività della "norma
penale sfavorevole" (con tale espressione ellittica qui viene indicata
sia la norma incriminatrice che la norma penale più severa, alla quale
per comune accezione il principio è esteso), riferito al risultato
normativo (equiparabile a norma penale sfavorevole) derivante dalla
pronuncia, tenuto anche conto che, nel caso, il risultato normativo è
raggiunto tramite la rimozione di una disposizione volta a rendere
operante un decreto-legge recante norma penale favorevole malgrado la
mancata conversione.
Ciò tanto più che questa Corte ha ritenuto in generale la
riferibilità del principio al risultato normativo derivante da una
pronuncia di illegittimità costituzionale al fine di pervenire alla
dichiarazione di inammissibilità della questione (sent. n. 62 del
1969, n. 26 del 1975, n. 85 del 1976, n. 42 del 1977, n. 91 del 1979,
n. 108 del 1981; ord. n. 45 del 1982), anche se più recentemente, pur
tenendo ferma la riferibilità in argomento, ha mostrato di respingere
la conseguenza dell'inammissibilità della questione, nella misura in
cui la conseguenza stessa possa condurre alla formazione di "zone
franche" di legislazione, cioè di sacche normative esenti dal
sindacato di costituzionalità (sentenza n. 148 del 1983).
Tuttavia, rispetto alla dichiarazione di illegittimità di cui si
tratta - concernente, come è opportuno ribadire, l'applicabilità,
disposta dall'art. 2, comma quinto, in riferimento ai commi secondo e
terzo c.p., della "norma penale favorevole" contenuta in un
"decreto-legge non convertito" ai "fatti pregressi" - la risposta non
potrebbe essere in ogni caso che negativa.
Affermato in varie sedi e a vari livelli (art. 8 della
Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino proclamata
dall'Assemblea nazionale francese il 26 agosto 1789; art. 2, comma
primo, del nostro codice penale vigente; art. 25, comma secondo, della
nostra Costituzione; art. 11, n. 2 della Dichiarazione universale dei
diritti dell'uomo proclamata dall'Assemblea generale delle Nazioni
Unite il 10 dicembre 1948; art. 7, n. 1, p.p., della Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali conclusa il 4 novembre 1950), il principio in argomento si
pone come superiore principio di civiltà (della stessa civiltà nella
quale la nostra Costituzione si inserisce).
Quanto al suo contenuto, il principio, identificandosi o
collegandosi con quello della tendenziale libertà della persona dalla
riprovazione e dalla repressione penali - riservate in definitiva alla
legge ordinaria, ma pur sempre soltanto a questa, e non necessariamente
finalizzate all'esclusiva protezione dei valori costituzionali e degli
stessi valori di civiltà - appresta alla persona stessa una garanzia
di copertura dalle (mediante l'attribuzione ad essa di una posizione di
indifferenza rispetto alle) vicende di inasprimento della legislazione
penale considerate nei loro effetti generali.
Attesa la sua particolare rilevanza, quale rivelata dalla sua
posizione e dal suo contenuto, non può dunque escludersi senz'altro
che il principio, oltre che rispetto a fenomeni normativi del tipo
"successorio", trovi applicazione (come del resto ha ritenuto questa
Corte con le pronunce sopra indicate) all'interno di (e/o in
riferimento a) vicende del tipo di alternatività sincronica fra
situazioni normative (quali sono o cui sono collegate sia la
dichiarazione di illegittimità costituzionale che la mancata
conversione di un decreto-legge).
Almeno di ritenere che, nell'ambito delle vicende del secondo tipo,
vi siano ragioni per negare tale applicazione, ovvero per negarne la
necessità o anche soltanto l'utilità, qualora si tratti di vicenda
cui sia comunque collegata la mancata conversione di un decreto-legge.
Ma indipendentemente da tale ultima radicale negazione - che qui
pertanto non è necessario verificare - il principio di cui si tratta,
se ritenuto riferibile a una vicenda normativa del tipo considerato,
troverebbe applicazione in tal caso soltanto relativamente ai fatti
commessi nel vigore - anche se poi caducato - della "norma penale
favorevole" contenuta in un "decreto-legge non convertito" (cioè
nell'orbita della vicenda di alternatività), fatti rispetto ai quali
soltanto sorge, ai fini dell'applicabilità del principio stesso, il
problema dell'operatività del risultato normativo in discorso, e
rispetto ai quali soltanto tale risultato potrebbe equipararsi a una
"norma penale sfavorevole"; non anche relativamente ai "fatti
pregressi", in relazione ai quali soltanto è posta invece la presente
questione di legittimità.
6. - Conclusivamente: va dichiarata l'illegittimità costituzionale
del quinto comma dell'art. 2 c.p. in quanto rende applicabili i commi
secondo e terzo al caso di mancata conversione per qualsiasi causa di
un decreto-legge (recante "norma penale favorevole") e al caso di un
decreto (avente analogo contenuto) convertito in legge con emendamenti
che implichino mancata conversione in parte qua. il inteso, pertanto,
che gli emendamenti (aggiuntivi o modificativi) introdotti dalle leggi
di conversione e non implicanti una mancata conversione in parte qua,
continuano a produrre gli effetti di cui al secondo e al terzo comma
dell'art. 2 c.p., dato che ciò avviene in forza della stessa legge di
conversione e non del decreto-legge. Ed è ovvio che spetta
all'interprete, particolarmente in relazione all'ipotesi di conversione
con emendamenti, accertare quale delle eventualità si sia verificata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma quinto,
c.p. nella parte in cui rende applicabili alle ipotesi da esso previste
le disposizioni contenute nei Commi secondo e terzo dello stesso art. 2
c.p..
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO .
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:51 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte