Sentenza n. 51/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 02/02/1990 · relatore Enzo Cheli
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione
Valle d'Aosta approvata il 26 aprile 1989, riapprovata il 7 giugno
1989 dal Consiglio Regionale, avente per oggetto: "Acquisto di
partecipazione azionaria della Air Vallée S.p.a. con sede in Saint
Christophe, Aosta" promosso con ricorso del Presidente del Consiglio
dei Ministri, notificato il 23 giugno 1989, depositato in cancelleria
il 1° luglio 1989 ed iscritto al n. 54 del registro ricorsi 1989.
Visto l'atto di costituzione della Regione Valle d'Aosta;
Udito nell'udienza pubblica del 15 novembre 1989 il Giudice
relatore Cheli;
Uditi l'Avvocato dello Stato Ivo M. Braguglia, per il Presidente
del Consiglio dei ministri e l'avv. Gustavo Romanelli per la Regione
Valle d'Aosta;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso depositato il 1° luglio 1989 (n. 54/89) il
Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato questione di
legittimità costituzionale della legge della Regione Valle d'Aosta,
riapprovata, a seguito di rinvio, il 7 giugno 1989, recante "Acquisto
di partecipazione azionaria della Air Vallée S.p.a. con sede in
Saint-Christophe, Aosta", per violazione dello Statuto speciale della
Valle d'Aosta e delle sue norme di attuazione, in quanto relativa a
materia (trasporti e collegamenti aerei) non attribuita alla Regione
autonoma.
Con la legge in questione, la Giunta regionale è stata
autorizzata (art. 1) a sottoscrivere una partecipazione azionaria
fino al 35% del capitale sociale della S.p.a. Air Vallée "al fine di
incentivare e sviluppare il trasporto ed i collegamenti aerei anche a
fini turistici con il territorio della Valle d'Aosta". Nella stessa
legge si prevede (art. 2) che alla Regione è riservato, ai sensi
dell'art. 2458 cod. civ., la nomina di un numero di amministratori e
di sindaci proporzionato alla quota di partecipazione e si dispone
(art. 3) il finanziamento relativo all'operazione.
Ad avviso del ricorrente la Regione potrebbe partecipare al
capitale di una società per azioni solo in quanto l'oggetto e i fini
di tale società rientrino tra le materie attribuite alla Regione
medesima: ma lo Statuto e le relative norme di attuazione
attribuiscono alla competenza regionale, oltre ai "trasporti su
funivie e linee automobilistiche locali" (art. 2, lett. h) dello
Statuto; artt. 53-57 del d.P.R. 22 febbraio 1982 n. 182), solo
l'esercizio degli "aerodromi aventi carattere esclusivamente
turistico" (art. 6, terzo comma, lett. d, della legge 16 maggio 1978
n. 196), mentre tutta la materia dei trasporti e dei collegamenti
aerei, anche a fini turistici, resta riservata allo Stato.
D'altro canto - osserva ancora il ricorrente - la finalità di
"incentivare e sviluppare il trasporto ed i collegamenti aerei, anche
a fini turistici", cui si ispira la legge impugnata, non
consentirebbe comunque di inquadrare quest'ultima - tramite il rinvio
ad un generico concetto di "sviluppo economico" regionale - tra le
materie trasferite ai sensi degli artt. 26 ss. del d.P.R. 22 febbraio
1982, n. 182 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della
Regione Valle d'Aosta per la estensione alla Regione delle
disposizioni del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616).
2. - La Regione Valle d'Aosta si è costituita in giudizio per
chiedere il rigetto del ricorso.
Pur riconoscendo di non avere una specifica competenza in materia
di trasporti aerei, la resistente rileva che la legge impugnata non
detta norme su tale materia, ma si limita ad autorizzare la
partecipazione ad una società commerciale che dovrà operare nel
rispetto delle norme statali. Tale partecipazione va ricollegata a
materie di spettanza regionale, quali il "turismo" (art. 2, lett. q)
dello Statuto), l'"industria e commercio" (art. 3, lett. a), nonché
l'"assunzione di pubblici servizi" (art. 3, lett. o), tra i quali
rientrerebbero (in base all'art. 2, lett. d) del D.M. 18 giugno 1981)
anche i servizi di trasporto aereo non di linea.
Ciò premesso, la ricorrente osserva anche che l'adozione di leggi
di spesa rappresenta uno degli strumenti con i quali le Regioni, come
enti politici a fini generali, possono perseguire obbiettivi non
coincidenti con l'ambito di materie attribuito alla loro potestà
legislativa. In altre parole la legge impugnata, ad avviso della
resistente, non sarebbe una legge in senso sostanziale, condizionata
al riparto di competenze delineato nello Statuto, ma una forma di
intervento finanziario collegato al legittimo perseguimento dei fini
generali propri dell'ente regionale.
3. - In prossimità dell'udienza, la Regione ha depositato memoria
per illustrare gli argomenti già esposti nell'atto di costituzione.
In proposito, la resistente rileva che l'aeroporto di Aosta Saint
Christophe rientra tra gli aeroporti "aventi carattere esclusivamente
turistico" (rispetto ai quali permane - ex art. 6, terzo comma, lett.
d) della legge n. 196 del 1978 - la competenza regionale) e che la
Società Air Vallée è stata incaricata dalla Regione, in attuazione
del Piano regionale dei trasporti, dell'adeguamento e della gestione
di detto aeroporto, con la possibilità di svolgere in futuro
attività di trasporto non di linea a fini dichiaratamente turistici.
La Regione ribadisce inoltre che la legge impugnata non
conterrebbe alcuna norma in senso sostanziale, ma esprimerebbe
soltanto il potere, connesso all'autonomia finanziaria dell'ente
regionale, di emanare leggi di spesa anche fuori delle materie di
competenza. Considerato in diritto
1. - Il ricorso investe la legge regionale della Valle d'Aosta
riapprovata il 7 giugno 1989 e recante "Acquisto di partecipazione
azionaria della Air Vallée S.p.a. con sede in Saint-Christophe,
Aosta", mediante la quale, al fine di incentivare e sviluppare il
trasporto ed i collegamenti aerei con il territorio della Valle
d'Aosta, la Giunta regionale è stata autorizzata "a sottoscrivere
una partecipazione azionaria fino al 35% del capitale sociale della
S.p.a. Air Vallée, con sede in Saint Christophe, Aosta", con la
riserva della nomina di un numero di amministratori e di sindaci
proporzionato alla quota sottoscritta.
Ad avviso della Presidenza del Consiglio la Regione sarebbe
legittimata a partecipare al capitale di una società solo "in quanto
l'oggetto e i fini di questa società rientrino nell'ambito delle
materie attribuite dall'ordinamento alla Regione medesima", mentre il
"trasporto ed i collegamenti aerei, anche a fini turistici" non
risulta materia compresa tra quelle statutariamente assegnate alla
Valle d'Aosta.
Da qui' l'asserita illegittimità costituzionale della legge
"perché concernente materia non attribuita alla Regione autonoma e
per conseguente violazione dello Statuto speciale e delle sue norme
di attuazione".
2. - Il ricorso è infondato.
In relazione alle opposte tesi esposte in giudizio dalle parti
conviene innanzitutto precisare la natura della legge impugnata, con
riferimento al suo oggetto ed ai suoi contenuti.
A questo proposito va certamente escluso - a differenza di quanto
sembra ritenere la Presidenza del Consiglio - che la legge abbia
inteso regolare, con gli strumenti di intervento normativo consentiti
alla Regione, una materia sottratta alla competenza regionale, quale
quella del "trasporto e collegamenti aerei". Così come va parimenti
escluso che la stessa legge possa essere qualificata - a differenza
di quanto sostiene la Regione - come "mera legge di spesa", destinata
non tanto a formulare una disciplina di carattere sostanziale, quanto
ad attuare una forma di intervento finanziario a sostegno di
un'attività imprenditoriale.
In realtà, la legge in esame, oltre a prevedere una spesa, si
caratterizza nella sostanza per il suo contenuto autorizzatorio, in
quanto risulta diretta a consentire la partecipazione della Regione
al capitale sociale ed alla gestione di una società per azioni
operante nel settore del trasporto aereo. Scopo primario della legge
è, dunque, quello di facoltizzare la Regione al compimento di una
determinata operazione economica e al conseguente svolgimento di
un'attività destinata a espletarsi con le forme proprie dell'impresa
e attraverso gli strumenti tipici del diritto privato.
L'oggetto della controversia va dunque identificato nella
valutazione della compatibilità di una attività economica di natura
privatistica, quale quella autorizzata dalla legge in esame, con le
finalità e le competenze proprie dell'ente regionale.
3. - Ai sensi del proprio statuto la S.p.a. Air Vallée ha per
scopo l'esercizio del trasporto aereo non di linea di persone e cose
e lo svolgimento di qualsiasi lavoro aereo ed attività
complementari. Di fatto - come risulta dagli atti di causa - la
società è stata costituita, nel 1987, al fine di potenziare
l'aeroporto di Saint Christophe, che rappresenta l'unica struttura
aeroportuale della Regione e che è attualmente autorizzato al solo
traffico turistico non di linea.
L'obbiettivo del potenziamento dell'aeroporto di Saint Christophe
- anche ai fini di un successivo ampliamento dell'autorizzazione al
traffico commerciale - si trova, d'altro canto, enunciato tra le
finalità del Piano regionale dei trasporti approvato dalla Giunta
regionale della Valle d'Aosta con la deliberazione n. 5925 del 17
giugno 1988, mentre, con successiva delibera n. 9991 del 4 dicembre
1988, la stessa Giunta ha ritenuto di poter affidare alla Air Vallée
l'incarico di redigere il progetto di adeguamento di tale aeroporto,
anche ai fini della successiva gestione da parte della stessa
società.
Questi dati concorrono a chiarire la connessione esistente tra il
tipo di attività economica che la Regione Valle d'Aosta sarà posta
in grado di svolgere attraverso la prevista partecipazione azionaria
e le competenze proprie dell'ente regionale: connessione che può
essere individuata sia con riferimento alla materia del "turismo",
affidata dallo Statuto (art. 2, lett. q) alla competenza esclusiva
regionale, anche per quanto concerne "le opere, gli impianti ed i
servizi complementari all'attività turistica" (art. 31 del d.P.R. 22
febbraio 1982, n. 182); sia con riferimento alla materia dei "lavori
pubblici di interesse regionale" (art. 2, lett. f), in considerazione
della riserva disposta a favore della Valle d'Aosta per gli
interventi relativi agli "aerodromi aventi carattere esclusivamente
turistico" (art. 6, terzo comma, lett. d) della legge 16 maggio 1978,
n.196); sia, infine, con riferimento alla materia dell'"industria e
commercio" (art. 3, lett. a), ove si voglia tener conto anche del
possibile (e preventivato) sviluppo della attuale struttura
aeroportuale in direzione del trasporto commerciale.
Ma al di là di tali riferimenti a specifiche competenze
richiamate nello Statuto speciale e nelle relative norme di
attuazione, ciò che va sottolineato, in linea più generale, è che
in tema di attività economiche svolte dall'ente regionale secondo le
forme e gli strumenti propri del diritto privato la corrispondenza
tra tali attività e le singole materie affidate alla competenza
regionale non può essere intesa in termini così rigidi da limitare
gli oggetti possibili dell'attività imprenditoriale soltanto ai
contenuti specifici delle stesse materie.
La delimitazione delle materie attiene, infatti, all'esercizio
delle competenze di natura pubblicistica (legislative e
amministrative ) dell'ente regionale, mentre per le attività
inerenti alla capacità di diritto privato dello stesso ente ciò che
va considerato concerne essenzialmente l'esistenza di un rapporto
servente o di collegamento strumentale tra tali attività e le
finalità proprie della Regione, come ente esponenziale degli
interessi della comunità regionale (cfr. sentt. 562 e 829 del 1988).
In tale quadro appare, dunque, possibile giustificare una legge
quale quella in esame, stante l'evidente collegamento delle sue
finalità - oltre che con le singole materie di competenza regionale
sopra ricordate - con gli obbiettivi più generali dello "sviluppo
economico", cui la Regione, nell'esercizio delle sue competenze
incidenti nell'area delle attività produttive, è tenuta a
provvedere con riferimento agli interessi della comunità regionale,
(cfr. d.P.R. n. 182 del 1982, tit. IV).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
sollevata con il ricorso di cui in epigrafe, nei confronti della
legge regionale della Valle d'Aosta riapprovata il 7 giugno 1989 e
recante "Acquisto di partecipazione azionaria della "Air Vallée
S.p.a. con sede in Saint Christophe - Aosta".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 31 gennaio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:51 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte