Sentenza n. 51/1995
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 20/02/1995 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
dichiarata illegittima
applicata al caso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 395 del codice
di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 23 marzo 1994
dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Licoli
Antonio e Palmentieri Giovanni, iscritta al n. 399 del registro
ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1995 il Giudice
relatore Cesare Ruperto;
Motivazione
Ritenuto in fatto A seguito di citazione per convalida di sfratto per morosità, il
Pretore di Napoli, sull'attestazione della persistenza della
morosità ed in assenza dell'intimato, aveva emesso la richiesta
ordinanza di convalida.
Avverso tale provvedimento il conduttore - intimato aveva proposto
domanda di revocazione al Pretore medesimo, prospettando il dolo
dell'attore e la falsità dell'attestazione. Il Tribunale, adito in
appello nei confronti della sentenza che aveva rigettato tale
domanda, con ordinanza emessa il 23 marzo 1994, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 395 c.p.c., nella parte in cui
non prevede la revocazione delle ordinanze di convalida di sfratto
per morosità emesse sulla base di dichiarazione di persistenza della
morosità "non rispondente alla situazione obiettiva".
Premette il Tribunale che dalla giurisprudenza di questa Corte si
desume come la revocazione delle ordinanze in argomento sia
attualmente limitata al solo caso di errore di fatto (laddove
l'opposizione di terzo, sia ordinaria che revocatoria, risulta estesa
integralmente ai citati provvedimenti). La lacuna concreterebbe una
disparità di trattamento, accentuata dall'assenza di un appagante
rimedio avverso l'ordinanza emessa in base a dolo accertato
dell'intimante o, comunque, in base a prove false (e non potendosi
ritenere sufficiente la generale azione risarcitoria ex art. 2043
c.c. riconosciuta all'intimato da una isolata decisione della S.C.).
Del resto, dal nuovo regime degli strumenti di garanzia previsti
per i provvedimenti cautelari introdotto dalla recente riforma del
processo civile, sarebbe mutuabile un principio, secondo cui le
esigenze di celerità dei provvedimenti speciali non possono
comprimere i diritti delle parti oltre ragionevoli limiti di
tollerabilità.
Nel caso oggetto del giudizio a quo ricorrerebbe, a parere del
remittente, l'ipotesi di cui all'art. 395, n. 1, c.p.c. (dolo della
parte), in quanto risulterebbe mendace la dichiarazione del locatore
circa il mancato pagamento dei canoni entro il termine di grazia: il
che chiarirebbe altresì la rilevanza della questione.
Il Tribunale si diffonde quindi nell'illustrazione della
fattispecie, a sostegno della prospettazione circa l'asserita
idoneità del comportamento dell'intimante a trarre in inganno
l'intimato determinandone l'assenza all'udienza di convalida (in
particolare il giudice a quo sottolinea come il rilascio di una
quietanza da parte del procuratore dell'attore non avrebbe potuto non
assumere carattere liberatorio circa l'obbligazione ed il senso di
definire la controversia, a fortiori nell'incertezza sull'esatto
importo della somma dovuta).
In conclusione, l'attestazione della persistenza della morosità
sarebbe frutto della mala fede del locatore; sì che ricorrerebbero
in astratto i presupposti per l'esperibilità della revocazione, onde
il negarla si risolverebbe in una compressione intollerabile del
diritto di difesa. Considerato in diritto
1. - Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale
dell'art. 395 c.p.c., nella parte in cui non prevede l'impugnabilità
per revocazione dell'ordinanza di convalida di sfratto per morosità
emessa sulla base della falsa attestazione della persistenza della
morosità stessa, resa dall'intimante. La censura deve correttamente
intendersi come riferita al caso contemplato dal n. 1 della
disposizione de qua, che assoggetta a revocazione le sentenze che
siano l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra. In
difetto di specifici rimedi processuali, tale lacuna normativa appare
al giudice remittente contrastante con l'art. 24 della Costituzione,
per la compressione del diritto di difesa che ne deriverebbe. Sarebbe
altresì ravvisabile una disparità di trattamento tra l'intimato
vittima del dolo e chi può invece giovarsi del rimedio in argomento
nel caso di errore di fatto, contemplato dal n. 4 della stessa
disposizione, dopo la sentenza n. 558 del 1989 di questa Corte.
2. - La questione è fondata.
Alla mancata comparizione dell'intimato l'art. 663 c.p.c. fa
conseguire l'emissione dell'ordinanza di convalida, subordinandola,
nell'ipotesi di sfratto intimato per mancato pagamento dei canoni,
alla sola attestazione in giudizio del locatore o del suo procuratore
circa la persistenza della morosità.
Il dato testuale della norma impugnata, confermato dal costante
orientamento della Cassazione, limita l'impugnazione per revocazione
alle sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado. Nella
citata sentenza n. 558 del 1989, questa Corte ha tuttavia rilevato la
sostanziale modifica del quadro normativo relativo alla disciplina
del rapporto locatizio rispetto a quello esistente all'epoca in cui
fu dettato lo speciale procedimento per convalida. Tale argomento si
rafforza oggi ulteriormente alla luce della nuova formulazione
dell'art. 8, n. 4, c.p.c., che unifica "le cause relative a rapporti
di locazione .. d'immobili urbani" in un caso di competenza pretorile
ratione materiae , riflettendo e completando sul versante
processuale, quell'organico assetto delle locazioni già definito con
la legge 27 luglio 1978, n. 392.
La considerazione a suo tempo mutuata dalla sentenza n. 167 del
1984, per cui "la sostanziale ingiustizia del provvedimento decisorio
è da temere nell'ordinanza di convalida di sfratto in assai maggiore
misura di quel che non possa lamentarsi in sentenza passata in
giudicato", vale a fortiori nel caso in esame, dove la mancata
comparizione dell'intimato potrebbe essere determinata proprio dal
venir meno di quell'inadempimento che la parte attrice può poi
falsamente attestare come persistente.
Il contenuto decisorio del provvedimento che ne consegue, la sua
efficacia esecutiva, l'attitudine a produrre effetti di cosa
giudicata e la rilevanza delle situazioni su cui esso è destinato ad
incidere immediatamente, non giustificano una minore tutela
nell'ipotesi descritta, tanto più ove si consideri la cognizione
sommaria e la brevità dei termini a comparire che caratterizzano il
procedimento per convalida di sfratto.
Né l'esigenza di celerità posta a base di quest'ultimo può
essere di ostacolo ad un rimedio straordinario, estremamente
circoscritto nei suoi contenuti, applicato al caso in cui una parte
sia venuta meno ai propri doveri di lealtà e correttezza attraverso
comportamenti suscettibili di integrare perfino ipotesi di reato.
Del resto questa Corte ha già avvertito l'opportunità di una
revisione legislativa del regime d'impugnabilità dei provvedimenti
di convalida, così esplicitamente escludendo che la stabilità degli
stessi possa essere sempre compatibile con la salvaguardia del
diritto di difesa.
La finalità primaria di assicurare tale garanzia, secondo l'eadem
ratio decidendi di cui alla sentenza n. 558 del 1989, rende quindi la
questione meritevole di accoglimento; restando assorbita la censura
riferita al secondo parametro indicato dal giudice a quo, cioè
all'art. 3 della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 395, prima parte
e numero 1, c.p.c., nella parte in cui non prevede la revocazione
avverso i provvedimenti di convalida di sfratto per morosità che
siano l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1995.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: RUPERTO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 20 febbraio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:51 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte