Sentenza n. 51/1998
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/03/1998 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli articoli da 18 a 36 del codice di procedura civile, promossi
con ordinanze emesse il 18 dicembre 1996 dalla Corte d'appello di
Roma nei procedimenti civili riuniti vertenti tra la R.C.S. Rizzoli
Periodici S.p.A. ed altri e Filocamo Felice Maria, iscritta al n.
270 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1997 e l'11
novembre 1996 dal tribunale di Roma nel procedimento civile vertente
tra Stabile Carmine e la Società Editrice Il Messaggero S.p.A. ed
altro, iscritta al n. 279 del registro ordinanze 1997 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie
speciale, dell'anno 1997;
Visti gli atti di costituzione della R.C.S. Rizzoli Periodici
S.p.A., di Filocamo Felice Maria e di Stabile Carmine nonché gli
atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 9 dicembre 1997 il giudice relatore
Cesare Ruperto;
Uditi gli avvocati Paolo Barile per la R.C.S. Rizzoli Periodici
S.p.A., Enzo Musco per Filocamo Felice Maria, Giovanni Giacobbe per
Stabile Carmine e l'Avvocato dello Stato Ignazio Francesco Caramazza
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1.1. - Nel corso di un giudizio civile - promosso da un magistrato
per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e morali subìti
a cagione di una dedotta diffamazione a mezzo stampa - la Corte
d'appello di Roma, con ordinanza emessa il 18 dicembre 1996 ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli
articoli da 18 a 35 del codice di procedura civile, "nella parte in
cui non prevedono che, nel caso in cui un magistrato sia attore o
convenuto in un procedimento civile, si determini uno spostamento
della competenza per territorio secondo princìpi predeterminati
quali quelli previsti, per il processo penale, dall'art. 11 del
codice di procedura penale"; ovvero, "in linea subordinata,
limitatamente al caso in cui il giudizio civile abbia ad oggetto
fatti la cui rilevanza penale debba essere incidentalmente
accertata"; ovvero ancora, "nei procedimenti civili per diffamazione
a mezzo stampa in cui sia applicabile la sanzione di cui all'art. 12
della legge sulla stampa".
Osserva preliminarmente la Corte rimettente che il fatto che
l'attore non svolgesse funzioni giurisdizionali al momento in cui
ebbe a proporre la domanda giudiziale - prestando all'epoca servizio
presso il Ministero di grazia e giustizia - non incide sulla
rilevanza della questione, ove questi, come nella fattispecie, nel
corso del processo ha iniziato ad esercitare nuovamente tali
funzioni.
Quanto, poi, alla proponibilità della questione di
costituzionalità, ritiene il giudice a quo che l'intervenuta
pronuncia della Cassazione - la quale, a séguito di regolamento di
competenza proposto nel corso dello stesso giudizio, aveva affermato
la competenza territoriale del tribunale di Roma - non precluderebbe
la successiva proposizione di una questione attinente alla
legittimità costituzionale di quelle stesse norme che radicano la
competenza in capo al giudice individuato dalla Cassazione in
concreto.
Nel merito, la Corte d'appello di Roma si duole dell'asserita
illogicità di un sistema giurisdizionale in cui il giudizio penale
afferente a magistrati, siano essi imputati o parte offesa, viene per
legge (ex art. 11 cod. proc. pen.) attribuito alla competenza
territoriale del capoluogo del distretto vicino a quello in cui il
magistrato stesso presta o prestava servizio, mentre altrettanto non
viene disposto nel caso in cui un magistrato sia attore o convenuto
in un giudizio civile.
La Corte d'appello - pur rammentando che la Cassazione, investita
di una questione sostanzialmente coincidente, ne ha dichiarato la
manifesta infondatezza sotto il duplice profilo della diversa
rilevanza degli interessi dedotti nel giudizio penale ed in quello
civile e della sussistenza, nel sistema, di strumenti di
salvaguardia, quali la ricusazione e l'astensione - ritiene tuttavia
la palese inidoneità di tale secondo argomento a svolgere quella
funzione cautelatrice che ad esso si attribuisce. Rileva, in
proposito, che la funzione giurisdizionale riveste caratteristiche
peculiari e del tutto specifiche, in quanto la credibilità di essa
si basa non solo e non tanto sulla tutela dell'indipendenza dei
giudici in astratto, ma piuttosto, e ben più significativamente,
sulla trasparenza, anche all'esterno di essa; di talché, pur non
sussistendo in ipotesi motivi di astensione, egualmente apparirebbe
congruo che la funzione fosse devoluta a giudici "estranei"
all'ufficio in cui il magistrato che è parte presta o prestava
servizio. Laddove, poi, i richiamati strumenti di salvaguardia
(astensione e ricusazione) sono presenti anche nel giudizio penale,
il che non ha impedito al legislatore di disciplinare espressamente
l'ipotesi del magistrato esercente nel distretto, dettando l'art. 11
cod. proc. pen.
Ne deriva quindi, ad avviso del giudice a quo, l'irrazionalità di
un sistema che - pur essendo unica la giurisdizione e dovendosi
salvaguardare l'indipendenza del giudice in ogni occasione in cui la
giurisdizione stessa viene esercitata - solo nella sede penale
garantisce tale trasparenza, mentre nell'àmbito del processo civile
nulla dispone al riguardo; e ciò non tanto per il principio della
disparità (ingiustificata) di trattamento, che pure sussiste, quanto
per l'illogicità manifesta di un sistema che si preoccupa del
problema soltanto nell'àmbito penale senza porsi analoga
problematica per il processo civile, con conseguente ulteriore vulnus
sia all'art. 3 sia all'art. 101 della Costituzione Tanto più in
quanto, come nel caso concreto, ci si deve far carico della specifica
situazione che si verifica allorché in sede civile si debba
giudicare in tema di risarcimento del danno susseguente a
diffamazione a mezzo stampa, per statuire sul quale il giudice civile
dovrà, sia pure incidenter tantum, giudicare sulla sussistenza o
meno del reato in questione.
1.2. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, eccependo preliminarmente l'inammissibilità della sollevata
questione per difetto di rilevanza sotto il duplice profilo: a) che
la competenza territoriale del tribunale di Roma (in primo grado) era
stata affermata dalla Corte di cassazione in sede di regolamento di
competenza, con formazione sul punto del giudicato interno preclusivo
della proponibilità di una questione di legittimità costituzionale
il cui esito non potrebbe avere rilevanza nel giudizio a quo; b) che
la competenza si era ormai definitivamente radicata in forza del
principio della perpetuatio iurisdictionis, sancito dall'art. 5 cod.
proc. civ., secondo cui la competenza si determina con riguardo allo
stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda,
senza che abbiano rilevanza i successivi mutamenti, anche conseguenti
ad un'eventuale pronuncia di incostituzionalità.
Nel merito, osserva l'Avvocatura come la differenza riscontrabile
tra processo penale e processo civile trovi una giustificazione
pienamente razionale nell'ontologica diversità dei fini perseguiti e
degli interessi coinvolti, che si esprime, solo quanto al primo
processo, nel carattere istituzionalmente e monopolisticamente
"pubblico" dell'azione, e nella sua diretta incidenza sul valore
cardine della libertà personale del soggetto contro il quale
l'azione stessa è rivolta. Sostiene quindi l'Avvocatura che appare
ragionevole la scelta operata dal legislatore, nella sua
discrezionalità, di affidare la garanzia dell'indipendenza ed
imparzialità del giudice nel processo civile esclusivamente alle
regole in tema di astensione e ricusazione.
1.3. - Si è costituito l'attore del giudizio a quo, concludendo
preliminarmente per l'inammissibilità della sollevata questione con
considerazioni sostanzialmente analoghe a quelle svolte
dall'Avvocatura dello Stato.
Ulteriori profili d'inammissibilità, secondo la parte privata,
vanno rinvenuti: a) nell'assunzione quale tertium comparationis
dell'art. 11 cod. proc. pen. del 1988, che - al momento della
proposizione della domanda - ancora non era entrato in vigore;
laddove, in applicazione dell'art. 41-bis al tempo vigente, la
competenza a conoscere del reato sarebbe ugualmente stata del
tribunale di Roma; b) nella richiesta di un intervento
sostanzialmente creativo, della Corte costituzionale, sostitutivo
della discrezionalità che, in materia, la Corte ha sempre
riconosciuto al legislatore nella scelta dei vari possibili criteri
idonei a preservare l'imparzialità del giudice.
Nel merito, la parte conclude per la manifesta infondatezza della
questione, sulla base di motivazioni analoghe a quelle svolte
dall'Avvocatura dello Stato sia in tema di diversità ontologica del
sistema processuale penale rispetto a quello civile sia in ordine
alla sufficienza dei rimedi dell'astensione e della ricusazione.
Aggiungendo, peraltro, che la simmetria tra i due sistemi
processuali, affermata dal rimettente, in realtà non sussiste, come
emerge anche dalla diversità di disciplina in materia di
incompatibilità del magistrato (inesistente nel processo civile), a
dimostrazione della differente modulazione della tutela
dell'imparzialità del giudice, che il legislatore riconnette alla
maggiore o minore intensità degli interessi pubblici sottesi al
giudizio.
1.4. - Si è costituita, altresì, la società editrice delle
pubblicazioni denunciate dall'attore come diffamatorie, concludendo
nel senso della fondatezza della sollevata questione, con riserva di
ulteriori deduzioni, svolte poi con memoria depositata nell'imminenza
dell'udienza, nella quale - fatte proprie le considerazioni svolte
dal rimettente circa la violazione degli evocati parametri
costituzionali - vengono puntualmente contrastate le argomentazioni
svolte dall'Avvocatura generale e dalle controparti private.
2.1. - Nel corso di analogo procedimento civile, il tribunale di
Roma, con ordinanza emessa l'11 novembre 1996, ha a sua volta
sollevato - in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 101 della
Costituzione - questione di legittimità costituzionale degli
articoli da 18 a 36 del codice di procedura civile, "nella parte in
cui non prevedono l'applicabilità del criterio di competenza
territoriale stabilito dall'art. 11 del codice di procedura penale,
anche ai giudizi civili nei quali sia attore o convenuto un
magistrato e che abbiano ad oggetto una domanda di risarcimento dei
danni derivanti da un reato, di cui il magistrato, parte del giudizio
civile, si assume essere l'autore ovvero la persona offesa o il
danneggiato".
Motivando l'incidente di costituzionalità con considerazioni
sostanzialmente conformi a quelle della Corte d'appello, osserva in
particolare il rimettente che la diversità di natura del processo
civile e di quello penale non è idonea a giustificare la dedotta
disparità di trattamento, atteso che la norma del processo penale è
espressione del valore di imparzialità del giudice, di cui
partecipano tanto il processo penale tanto il processo civile per
essere entrambi finalizzati alla realizzazione dell'interesse
pubblico al corretto esercizio della funzione statale
giurisdizionale. Né la preordinazione dell'uno alla realizzazione
della potestà punitiva dello Stato, da un lato, e la preordinazione
dell'altro alla realizzazione di situazioni soggettive individuali,
dall'altro lato, attenua la primarietà di questo valore, che,
garantito dalla Costituzione principalmente negli artt. 24, 25 e 101,
non è adeguatamente tutelato dagli istituti dell'astensione e della
ricusazione. Affermazione, questa, che il rimettente ritiene
comprovata dalla previsione nel processo civile di criteri di
competenza territoriale non derogabile, nonché dalla riproduzione
della ripartizione della competenza ex art. 11 cod. proc. pen. nel
caso di azione di risarcimento dei danni cagionati dall'esercizio
delle funzioni giurisdizionali ai sensi dell'art. 4 della legge 13
aprile 1988, n. 117.
2.2. - Anche in questo giudizio è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello
Stato, il quale ha concluso, nel merito, per la infondatezza della
questione con considerazioni sostanzialmente identiche a quelle
svolte nel precedente giudizio.
2.3. - Si è costituito, altresì, l'attore del giudizio a quo,
concludendo per l'inammissibilità della sollevata questione,
prospettata - secondo la parte - sull'erroneo presupposto della
configurabilità di un'azione tesa all'attribuzione alla parte
convenuta di un fatto costituente reato, essendo stato chiamato, al
contrario, il giudice non a decidere in ordine alle conseguenze
derivanti dalla commissione del reato ma soltanto a verificare se il
comportamento assunto come illecito civile possa considerarsi
astrattamente inquadrabile, per i limitati fini dell'applicabilità
dell'art. 2059 cod. civ., in una fattispecie civilmente rilevante.
Secondo la parte privata, dunque, l'eventuale accoglimento della
sollevata questione di legittimità non avrebbe alcuna incidenza nel
processo in corso, atteso che l'àmbito della decisione resterebbe
limitato agli effetti dell'applicazione degli artt. 2043 e 2059 cod.
civ., che, essendo relativi a materia avente carattere esclusivo di
responsabilità civile, rientrano, quanto alla competenza, nella
disciplina dettata dal codice di procedura civile.
Nel merito, la parte - con motivazioni ulteriormente illustrate in
una memoria depositata nell'imminenza dell'udienza - conclude per
l'infondatezza della questione, richiamandosi al consolidato
orientamento giurisprudenziale di questa Corte, secondo cui rientra
nell'esclusiva competenza del legislatore statuire se ed in quale
misura i rapporti che nell'àmbito dell'organizzazione giudiziaria si
creano tra organi e singoli componenti e tra singoli componenti,
debbano influire sulla determinazione della competenza, e quali siano
le soluzioni più idonee a garantire il prestigio e l'indipendenza
della magistratura. Considerato in diritto
1. - La Corte d'appello di Roma sospetta d'illegittimità
costituzionale il combinato disposto degli articoli da 18 a 35 cod.
proc. civ., nella parte in cui non viene previsto uno spostamento
della competenza per territorio secondo princìpi predeterminati
quali quelli previsti, per il processo penale, dall'art. 11 cod.
proc. pen.: a) nel caso in cui un magistrato sia attore o convenuto
in un procedimento civile; b) ovvero, in linea subordinata,
"limitatamente al caso in cui il giudizio civile abbia ad oggetto
fatti la cui rilevanza penale debba essere incidentalmente
accertata"; c) ovvero, in via ulteriormente subordinata, "nei
procedimenti civili per diffamazione a mezzo stampa in cui sia
applicabile la sanzione di cui all'art. 12 legge sulla stampa".
A sua volta, il tribunale di Roma solleva questione di legittimità
costituzionale degli articoli da 18 a 36 cod. proc. civ., "nella
parte in cui non prevedono l'applicabilità del criterio di
competenza territoriale stabilito dall'art. 11 del codice di
procedura penale anche ai giudizi civili nei quali sia attore o
convenuto un magistrato e che abbiano ad oggetto una domanda di
risarcimento dei danni derivanti da un reato, di cui il magistrato,
parte del giudizio civile, si assume essere l'autore ovvero la
persona offesa o il danneggiato".
Secondo entrambi i rimettenti, le norme censurate si porrebbero in
contrasto: a) con l'art. 3 Cost., per la lesione del principio di
uguaglianza derivante dalla diversa regolamentazione di situazioni
sostanzialmente identiche (tanto più allorquando il giudice civile
sia chiamato, in via alternativa, a pronunciarsi - seppure incidenter
tantum - su una richiesta risarcitoria fondata su una dedotta lesione
derivante da un fatto-reato), nonché per l'irragionevolezza di un
sistema che si preoccupa di prevedere il predetto spostamento di
competenza territoriale solo in àmbito penale e non anche in quello
civile; b) con l'art. 101 Cost., proprio in ragione di tale
ingiustificata disparità di trattamento a fronte della unitarietà
della giurisdizione, cui è sottesa la generale esigenza di
salvaguardare finanche l'apparenza dell'indipendenza del giudice in
ogni occasione in cui la giurisdizione stessa viene esercitata; c)
con l'art. 24 Cost., per la conseguente violazione del diritto di
difesa della parte convenuta.
Secondo il tribunale di Roma, poi, le norme censurate
contrasterebbero anche con l'art. 25 Cost., attesa l'ulteriore
conseguente lesione del principio del giudice naturale precostituito
per legge.
2. - I giudizi possono essere riuniti e congiuntamente decisi, in
quanto riguardanti problematiche sostanzialmente identiche.
3. - Va anzitutto esaminata l'eccezione d'inammissibilità per
irrilevanza della questione, che l'Avvocatura dello Stato (segui'ta
anche dall'attore nel giudizio a quo) ha preliminarmente proposto,
con riguardo all'ordinanza di rimessione della Corte d'appello, sotto
il triplice profilo: a) che il magistrato di cui trattasi aveva agito
in giudizio quando ancora si trovava fuori ruolo perché in servizio
presso il Ministero di grazia e giustizia; b) che sulla competenza
per territorio si era già pronunciata la Corte di cassazione in sede
di regolamento; c) che, ai sensi dell'art. 5, come novellato
dall'art. 2 della legge 26 novembre 1990, n. 353, applicabile al
giudizio de quo, s'era verificata la perpetuatio competentiae.
3.1. - L'eccezione non è fondata.
3.1.1. - La Corte d'appello ha ampiamente motivato la rilevanza
della sollevata questione, osservando fra l'altro: a) che il criterio
della competenza previsto dall'art. 11 cod. proc. pen. scatta in
qualunque momento il magistrato venga a rivestire le funzioni in un
ufficio giudiziario dello stesso distretto che comprende quello
davanti a cui pende il procedimento nel quale egli assume la qualità
di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato; b) che
imprescindibile presupposto del principio, secondo cui la sentenza di
regolamento pronunciata dalla Corte di cassazione preclude la
riproposizione di ogni questione sulla competenza territoriale, è la
perdurante operatività delle norme che hanno determinato la
competenza stessa.
Trattasi di motivazione non priva di plausibilità, considerato che
la prima osservazione trova pieno conforto nella giurisprudenza della
Corte di cassazione, mentre la seconda è basata sulla diffusa tesi,
secondo cui l'efficacia preclusiva panprocessuale che assiste la
pronuncia di regolamento della competenza non rimane insensibile alla
declaratoria d'incostituzionalità di quelle norme, applicando le
quali la Corte di cassazione ha statuito.
3.1.2. - D'altronde, una consimile cedevolezza di fronte alla
declaratoria di incostituzionalità è sicuramente da ravvisarsi con
riguardo alla legge vigente nel momento della proposizione della
domanda ed i cui successivi mutamenti sono indifferenti - secondo il
nuovo testo dell'art. 5 cod. proc. civ. - alla competenza del giudice
adito. Sicché anche sotto tale terzo profilo, trascurato
nell'ordinanza di rimessione, va ritenuta inconsistente l'eccezione
preliminare dell'Avvocatura generale.
4. - La questione, come sollevata da entrambi i giudici rimettenti,
è tuttavia da ritenere inammissibile sotto un ulteriore profilo, in
quanto la richiesta sentenza additiva comporta, secondo la stessa
prospettazione dei giudici rimettenti, una scelta fra più soluzioni
possibili, che è rimessa al legislatore.
4.1. - Questa Corte ha già avuto occasione di notare che il
"principio di imparzialità-terzietà della giurisdizione (...) ha
pieno valore costituzionale con riferimento a qualunque tipo di
processo, in relazione specifica al quale, peraltro, può e deve
trovare attuazione" (sentenza n. 326 del 1997).
Ciò è ancora una volta da ribadire, pur dovendosi precisare che
nella specie codesto principio non assume la stessa valenza
attribuitagli con riguardo agli istituti dell'astensione e della
ricusazione, regolati da norme aventi una diversa ratio e della cui
(presenza e) generale operatività non si può, peraltro, non tener
conto in sede di bilanciamento degli opposti valori e interessi nella
materia de qua. Ma è da ribadire anche quanto in quella stessa
sentenza si è osservato, nel rilevare la netta distinzione fra
processo civile e processo penale: che cioè quest'ultimo è
finalizzato essenzialmente all'accertamento del fatto ascritto
all'imputato, e in esso la presunzione di un'apprezzabile influenza
sul meccanismo psicologico che presiede alla formazione del
convincimento del giudice di regola non subisce la mediazione
dell'impulso paritario delle parti, operante invece nel processo
civile. Sicché - ferma l'esigenza generale di assicurare che sempre
il giudice rimanga, ed anche appaia, del tutto estraneo agli
interessi oggetto del processo - il bilanciamento di cui sopra
dev'essere condotto secondo linee direttive non necessariamente
identiche per i due tipi di processo, improntati - segnatamente in
tema di competenza territoriale - a regole e criteri diversi, che si
adeguano a distinte tradizioni ed esigenze attuali. Basti in
proposito notare che nel processo penale - esclusi ovviamente i casi
di connessione - unico è il foro territoriale, cioè quello previsto
dall'art. 8 cod. proc. pen., cui appunto deroga il successivo art.
11; mentre nel processo civile sussiste un'ampia pluralità di fori,
correlati ai molteplici interessi, riguardanti persone e cose, che
vengono in considerazione relativamente alle varie liti.
In altri termini, pur alla luce delle ragioni che hanno portato il
legislatore, attraverso un lungo iter scandito da sempre nuove
normative, ad enunciare codesta regola derogatoria (peraltro non
suscettibile di essere assunta a criterio generale: v. ordinanza n.
462 del 1997), si deve necessariamente valutare quale fra le tante
soluzioni possibili sia la più confacente al processo civile, nei
cui riguardi le modalità attuative del principio di
imparzialità-terzietà non sono necessariamente identiche a quelle
previste per il processo penale.
4.2. - Che l'estensione pura e semplice dell'art. 11 cod. proc.
pen. non costituisca conseguenza obbligata di un'eventuale
declaratoria d'illegittimità costituzionale della denunciata
normativa è, del resto, reso evidente dalle stesse prospettazioni
dei rimettenti, le quali si articolano in molteplici profili,
correlati appunto alla pluralità delle soluzioni idonee a preservare
la denunciata normativa dai sollevati dubbi d'incostituzionalità.
Soluzioni legate ai contenuti variamente configurabili delle
controversie civili, e perfino ai ruoli differenti che il giudice
può assumere nel dirimerle, stante l'accentuata disomogeneità degli
interessi contrapposti delle parti del processo civile, il quale si
conforma in modo diverso, proprio a seconda dei suoi vari possibili
oggetti, che il legislatore non ha mancato di tener presenti nel
fissare i tanti fori speciali cui si è accennato. Questi verrebbero
tutti insieme e allo stesso modo derogati ove questa Corte estendesse
l'art. 11 cod. proc. pen. ad ogni procedimento civile, com'è
richiesto in via principale dalla Corte d'appello di Roma. Donde il
rischio di una conseguente grave compressione del diritto di difesa
di qualcuna delle parti; tanto più che in tale procedimento sono
legittimati a intervenire soggetti diversi dall'attore e dal
convenuto (art. 105 e segg. cod. proc. civ.), per i quali pure non
potrebbe non assumere rilevanza l'eventuale qualità di magistrato.
Che se poi l'estensione venisse contenuta nei limiti più ristretti
indicati dal tribunale di Roma e, in via doppiamente subordinata,
anche dalla Corte d'appello, sarebbe difficile evitare la violazione,
sotto altri profili, dello stesso principio di eguaglianza evocato da
entrambi i rimettenti, in difetto appunto del bilanciamento di valori
e interessi contrapposti necessario nell'introdurre innovazioni con
riguardo a una competenza territoriale così articolata come quella
prevista dal codice di procedura civile.
4.3. - In conclusione, solo il legislatore può stabilire,
nell'esercizio del suo potere discrezionale, quando ricorra
quell'identità di ratio che imponga l'estensione pura e semplice del
criterio di cui all'art. 11 cod. proc. pen. - come del resto esso ha
già ritenuto relativamente alle controversie in materia di danno
arrecato dai magistrati nell'esercizio delle loro funzioni (v. artt.
4 e 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117) - e quando, invece, quella
ratio non ricorra affatto o sia realizzabile attraverso la previsione
di un foro derogatorio appropriato alla specifica materia. Così da
evitare che vengano sacrificati altri interessi e valori
costituzionalmente rilevanti, come potrebbe accadere ove, ad esempio,
per un'esecuzione forzata - specie se concorsuale -, o per una causa
divisoria, o per un regolamento di confini, finisse col diventare
competente il giudice di un distretto assai lontano dal foro
attualmente singulatim previsto nel codice di rito civile, quale
sarebbe quello risultante dal nuovo testo dell'art. 11 cod. proc.
pen. già approvato da uno dei rami del Parlamento.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara inammissibile la questione di
legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli da
18 a 35 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento
agli artt. 3, 24 e 101 della Costituzione, dalla Corte d'appello di
Roma, con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
degli articoli da 18 a 36 del codice di procedura civile, sollevata,
in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 101 della Costituzione, dal
Tribunale di Roma, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 12 marzo 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:51 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte