Sentenza n. 51/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/02/2000 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
citata
- art. 2Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale.
- art. 23Accertamento imposte sui redditi
- art. 25Accertamento imposte sui redditi
- art. 49d.P.R. 597/1973
- art. 12d.P.R. 597/1973
- art. 21legge 449/1997
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma,
della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di
referendum popolare per l'abrogazione del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante "Disposizioni
comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi" e
successive modificazioni, limitatamente a:
Articolo 23;
Articolo 25, comma 1: "I soggetti indicati nel primo comma
dell'art. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio
dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di
partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo,
ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o
nell'interesse di terzi, devono operare all'atto del pagamento una
ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l'obbligo
di rivalsa. La predetta ritenuta deve essere operata dal condominio
quale sostituto d'imposta anche sui compensi percepiti
dall'amministratore di condominio. La stessa ritenuta deve essere
operata sulla parte imponibile delle somme di cui alla lettera b) e
sull'intero ammontare delle somme di cui alle lettere a) e c) del
terzo comma dell'art. 49 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597. La
ritenuta è elevata al 20 per cento per le indennità di cui alle
lettere f) e g) dell'art. 12 del decreto stesso. La ritenuta non deve
essere operata per le prestazioni effettuate nell'esercizio di
imprese";
Nonché la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica" e successive modificazioni,
limitatamente all'articolo 21, comma 15, limitatamente alle parole:
"Le disposizioni in materia di ritenute alla fonte previste nel
titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché," giudizio iscritto
al n. 133 del registro referendum.
Vista l'ordinanza del 7 dicembre 1999 con la quale l'Ufficio
centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha
dichiarato conforme a legge la richiesta;
Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 2000 il giudice
relatore Fernando Santosuosso;
Udito l'avvocato Giulio Tremonti per i presentatori Capezzone
Daniele, Giustino Mariano e De Lucia Michele.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - L'Ufficio centrale per il referendum istituito presso la Corte
di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352, e
successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di referendum
popolare sul seguente quesito: Volete voi che sia abrogato il decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 recante
"Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi" e successive modificazioni, limitatamente all'art. 23 e
all'art. 25, primo comma (I soggetti indicati nel primo comma
dell'art. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio
dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di
partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo,
ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o
nell'interesse di terzi, devono operare all'atto del pagamento una
ritenuta del venti per cento a titolo di acconto dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche dovuta dai percepienti, con l'obbligo
di rivalsa. La stessa ritenuta deve essere operata dal condominio
quale sostituto di imposta anche sui compensi percepiti
dall'amministratore di condominio. La stessa ritenuta deve essere
operata sulla parte imponibile delle somme di cui alla lettera b) e
sull'intero ammontare delle somme di cui alle lettere a) e c) del
terzo comma dell'art. 49 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597. La
ritenuta è elevata al venti per cento per le indennità di cui alle
lettere f) e g) dell'art. 12 del decreto stesso. La ritenuta non deve
essere operata per le prestazioni effettuate nell'esercizio di
imprese)?; nonché la legge 27 dicembre 1997, n.449, recante "Misure
per la stabilizzazione della finanza pubblica" e successive
modificazioni, limitatamente all'art. 21, comma 15, (limitatamente
alle parole: "Le disposizioni in materia di ritenute alla fonte
previste nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché)?".
2. - L'Ufficio centrale, verificata con esito positivo la
regolarità della richiesta e la persistente vigenza dell'atto
normativo cui si riferisce, l'ha dichiarata legittima.
Ricevuta comunicazione dell'ordinanza, il Presidente di questa
Corte ha fissato il giorno 13 gennaio 2000 per la conseguente
deliberazione, dandone regolare comunicazione. Con successivo decreto
la data di deliberazione è stata rinviata al 18 gennaio.
3. - In prossimità della camera di consiglio hanno presentato
memoria i promotori del referendum insistendo per la declaratoria di
ammissibilità della richiesta.
Premette la difesa che la ratio dell'art. 75, secondo comma, della
Costituzione non sarebbe quella di introdurre un limite assoluto alla
sovranità popolare in materia tributaria, ma solo quella di
contrastare possibili forme di demagogia fiscale che potrebbero
privare lo Stato dei mezzi finanziari per effetto del referendum
abrogativo. Da ciò discenderebbe che non tutte le leggi che
disciplinano il rapporto Fisco-contribuente rientrano nel campo
d'applicazione dell'art. 75 della Costituzione, ma solo quelle di
imposizione del tributo, la cui rimozione unilaterale altererebbe la
struttura del bilancio; con la conseguenza che le leggi strumentali o
complementari che disciplinano solo una modalità di riscossione del
tributo, quali sono quelle oggetto della presente richiesta
referendaria, andrebbero ritenute estranee al divieto di cui alla
norma citata.
4. - Nella camera di consiglio del 18 gennaio 2000 è stato udito,
per i promotori del referendum l'avvocato Giulio Tremonti. Considerato in diritto
1. - La richiesta di referendum abrogativo, sulla cui
ammissibilità la Corte è chiamata a pronunciarsi a seguito della
ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di
cassazione, investe il d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 recante
"Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi" e successive modificazioni, limitatamente agli artt. 23 e
25, primo comma, nonché l'art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre
1997, n. 449 recante "Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica".
Le prime di tali disposizioni prevedono che i soggetti indicati nel
primo comma dell'art 23, che corrispondono a soggetti residenti nel
territorio dello Stato compensi comunque denominati, per prestazioni
sia di lavoro dipendente sia di lavoro autonomo, ancorché non
esercitate abitualmente, ovvero rese a terzi o nell'interesse degli
stessi (art 25, primo comma), devono operare all'atto del pagamento
una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche dovuta dai percipienti.
L'art. 21, comma 15, della legge n. 449 del 1997 estende la portata
delle precedenti disposizioni al caso in cui il pagamento sia
eseguito mediante pignoramento anche presso terzi, in base ad
ordinanza di assegnazione, qualora il credito sia riferito a somme
per le quali, ai sensi delle predette disposizioni, deve essere
operata una ritenuta alla fonte.
2. - La richiesta referendaria sottoposta al presente giudizio non
è ammissibile.
Deve essere anzitutto osservato che le sentenze di questa Corte n.
37 del 1997 e n. 11 del 1995, hanno già dichiarato inammissibili
analoghe richieste referendarie.
Nel confermare le motivazioni di quelle decisioni, ritiene la Corte
che con la dizione "leggi tributarie" contenuta nell'art. 75, secondo
comma, della Costituzione, il legislatore costituente abbia fatto
riferimento a tutte quelle disposizioni che disciplinano il rapporto
tributario nel suo insieme. In essa rientrano, pertanto, sia le norme
che riguardano il momento costitutivo dell'imposizione sia quelle che
disciplinano gli aspetti dinamici del rapporto, e cioè il suo
svolgimento nell'accertamento e nell'applicazione del tributo con la
riscossione dello stesso. Orbene, le disposizioni oggetto della
presente richiesta referendaria attengono e al momento accertativo ed
a quello attuativo della fattispecie impositrice.
Giova ribadire in proposito che gli strumenti di attuazione della
pretesa fiscale possono ritenersi parte integrante della normativa
tributaria sol che si consideri che la mancanza di una disciplina
idonea a garantire l'applicazione del prelievo renderebbe inefficace
il mero apprestamento della norma sostanziale del tributo. Per quanto
riguarda il sistema del prelievo alla fonte, la sussistenza di uno
stretto legame tra tale disciplina e la concreta realizzazione del
tributo non può essere messa in dubbio, in quanto la effettività
dell'imposizione sul reddito dipende in modo rilevante dai
particolari meccanismi previsti, non tanto per la conoscibilità dei
soggetti percettori di reddito, quanto per la riscossione materiale
dei tributi.
Va pertanto confermato che il sistema della ritenuta alla fonte,
come ritenuto più volte da questa Corte (sentenze nn. 364 del 1987,
128 del 1986 e 92 del 1972), risponde vuoi all'interesse fiscale
della immediata percezione delle somme, vuoi a criteri di tecnica
tributaria che ne agevolano il prelievo; e nessun pregio può avere,
al riguardo, il fatto che possano utilizzarsi anche altri strumenti
di accertamento e documentazione diversi da quello scelto dal
legislatore e che si intende abrogare con la consultazione popolare.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per
l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi) e successive modificazioni,
nonché della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica) richiesta dichiarata
legittima, con ordinanza in data 7 dicembre 1999, dall'Ufficio
centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 2000.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 7 febbraio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:51 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte