Sentenza n. 51/2002
Altra decisione · depositata il 15/03/2002 · relatore Giovanni Maria Flick
Norme in gioco
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del
27 ottobre 1999 relativa alla insindacabilità delle opinioni
espresse dall'on. Mario Borghezio nei confronti del dott. Luigi
Tennirelli, promosso con ricorso del Tribunale di Novara, notificato
il 26 maggio 2000, depositato in Cancelleria il 14 giugno 2000 ed
iscritto al n. 27 del registro conflitti 2000.
Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;
Udito nell'udienza pubblica del 18 dicembre 2001 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick;
Udito l'avvocato Roberto Nania per la Camera dei deputati.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Tribunale di Novara, nel corso di un procedimento penale
a carico dell'on. Mario Borghezio - imputato dei reati di
diffamazione a mezzo stampa e di minaccia, in esito ad alcune
dichiarazioni rilasciate nei confronti del segretario comunale di
Novara - ha sollevato, con ordinanza del 16 novembre 1999, conflitto
di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati, in relazione
alla delibera del 27 ottobre 1999 con la quale, accogliendo le
proposte della giunta per le autorizzazioni a procedere, è stato
ritenuto che le opinioni manifestate dall'on. Borghezio - ed in
relazione alle quali è in corso il citato procedimento penale -
risultano espresse nell'esercizio della funzione parlamentare e, in
quanto tali, insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost.
Il Tribunale premette che, in data 18 ottobre 1996 in Novara, il
deputato Borghezio aveva rilasciato, dapprima ai giornalisti di
alcune testate televisive locali e successivamente nel corso di una
manifestazione pubblica, dichiarazioni di natura diffamatoria e
minacciosa nei confronti del segretario comunale di Novara, dott.
Luigi Tennirelli, in relazione al comportamento da questi tenuto in
una seduta del consiglio comunale. In particolare, l'on. Borghezio
aveva affermato: "... rispondiamo come governo della Padania alla
provocazione antidemocratica del solito terronaccio paracadutato dal
governo di Roma, con il suo sguardo occhialuto, a controllare e ad
inficiare le libere determinazioni dell'autonomia locale; ... questo
termine "terronaccio" è un termine eufemistico ... tra militanti
duri e puri della vecchia guardia leghista avrei usato sicuramente un
termine molto più appropriato ai modi di fare antidemocratici,
incivili, beceri di un rappresentante del potere centrale dello
Stato, che ogni giorno non perde occasione di mostrare il suo volto
razzista ... attraverso personaggi gauleiter...". Inoltre, nelle
stesse circostanze di tempo e di luogo, il predetto deputato
pronunciava la seguente frase, contestata, nel procedimento penale in
questione, quale ipotesi di reato di minaccia: L'atto grave compiuto,
caro Prefetto di Novara ... è un avvertimento. Vogliamo usare il
vostro linguaggio, mafiosi di Roma, è un avvertimento mafioso alla
libera autodeterminazione dei cittadini di Novara e dei cittadini
liberi della Padania... non è igienico che l'ex segretario
innominabile di Novara si presenti alla prossima seduta del consiglio
comunale. Per usare il vostro linguaggio, mafiosi di Roma, questo è
un avvertimento!".
Il ricorrente evidenzia come la delibera della Camera dei
deputati del 27 ottobre 1999 - con la quale è stata sancita
l'insindacabilità delle predette affermazioni, sul presupposto che
esse siano state rese nell'esercizio della funzione parlamentare -
non sia in realtà condivisibile, in quanto non sussisterebbe alcuna
connessione della condotta contestata al deputato Borghezio con la
sua attività parlamentare ed, in particolare, con l'interrogazione
da esso presentata il 17 ottobre 1996, il giorno prima delle
dichiarazioni contestate. Secondo il tribunale, queste ultime non
rappresenterebbero, infatti, proiezione esterna o mera divulgazione
della prima e costituirebbero, piuttosto, una condotta autonoma,
ancorché riconducibile alla medesima vicenda. In particolare,
secondo l'argomentazione del tribunale ricorrente, restano escluse
dalla sfera di operatività della prerogativa costituzionale "tutte
le manifestazioni di pensiero che, espresse in comizi, cortei,
trasmissioni televisive, non vantano alcun collegamento funzionale
con l'attività parlamentare, se non quello soggettivo (per il fatto
che le condotte sono poste in essere da chi è "anche deputato o
senatore)". Nel caso di specie, in particolare, la frase pronunciata
dall'on. Borghezio, oggetto della contestazione del reato di
minaccia, risulterebbe totalmente estranea ad una finalità di tutela
degli interessi e delle prerogative del parlamentare e persino ad un
contesto di dibattito politico, traducendosi solo in una concreta
minaccia per l'incolumità fisica o comunque personale della persona
offesa. Il Tribunale, pertanto, non potendo disattendere la delibera
di insindacabilità, ha sollevato conflitto di attribuzione in ordine
al corretto esercizio del potere della Camera di valutare, nel caso
di specie, la sussistenza dei presupposti di applicabilità
dell'art. 68, primo comma, Cost; ed ha richiesto alla Corte, previa
delibazione di ammissibilità del conflitto, l'annullamento della
delibera predetta.
2. - La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto di
attribuzione con ordinanza n. 150 del 2000.
3. - Il ricorrente ha provveduto alla notifica dell'ordinanza
predetta al Presidente della Camera dei deputati in data 25 maggio
2000 (e, dunque, entro il termine dei sessanta giorni dalla
comunicazione, assegnatogli con la medesima ordinanza); nonché al
deposito, presso la cancelleria della Corte, del ricorso e
dell'ordinanza notificati - a norma dell'art. 26, terzo comma, delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale - a
mezzo fax, in data 14 giugno 2000, evidenziando che la relata di tale
notifica gli era pervenuta solo il giorno precedente. In data
22 giugno 2000 risulta infine effettuato il deposito in originale,
essendo pervenuto in quella data, presso la cancelleria della Corte,
il plico postale contenente le copie notificate alla Camera dei
deputati in persona del suo Presidente e la relazione di avvenuta
notifica.
4. - Si è costituita in giudizio la Camera dei deputati, in
persona del suo Presidente, eccependo preliminarmente, nel relativo
atto, l'inammissibilità del conflitto proposto. Nell'osservare,
infatti, che l'intervenuta declaratoria di ammissibilità non
preclude, nella presente sede, un diverso apprezzamento dei medesimi
presupposti di ammissibilità del ricorso, la difesa della Camera
evidenzia due vizi dell'atto introduttivo del conflitto: da un lato,
esso reca la sottoscrizione del solo Presidente del collegio e non
quella di tutti i suoi componenti; dall'altro, l'atto introduttivo
del conflitto ha veste formale (ed esplicita qualificazione) di
"ordinanza" e non già di "ricorso". Nel merito, la difesa della
Camera deduce comunque l'infondatezza del ricorso evidenziando: per
un verso, la possibilità di inquadrare le opinioni in questione,
benché indirizzate nei confronti del segretario comunale (inteso,
peraltro, come proiezione istituzionale dello Stato centrale), nella
"dimensione politico-parlamentare" delle tematiche autonomistiche;
per un altro verso, la piena corrispondenza delle dichiarazioni in
oggetto con l'atto ispettivo espletato dall'on. Borghezio mediante
l'interrogazione del 17 ottobre 1996: ciò che renderebbe
incontrovertibile la natura puramente riproduttiva delle
dichiarazioni stesse, rispetto all'attività parlamentare. La difesa
della Camera evidenzia che una diversa lettura di tali circostanze -
quale quella prospettata nell'atto di conflitto - limiterebbe
l'insindacabilità ai soli atti compiuti all'interno del Parlamento,
secondo un criterio inaccettabile perché restrittivo. Quanto alle
espressioni che avrebbero integrato la ipotizzata minaccia, la difesa
resistente evidenzia come le stesse si iscrivessero in un più ampio
"contesto polemico-argomentativo", che traeva origine dalla
richiesta, avanzata dal deputato Borghezio nella interpellanza
citata, di "immediata rimozione dalla carica di segretario comunale
di Novara del dott. Luigi Tennirelli" per una sua incompatibilità
ambientale. Dunque, anche tali dichiarazioni, costituirebbero - a
parere della Camera - "coerente esplicazione della ... attività
parlamentare di difesa degli interessi del partito della lega nord".
5. - Con memoria depositata in prossimità della udienza, la
Camera dei deputati ha sollevato eccezione di improcedibilità del
ricorso per mancata osservanza, da parte del ricorrente, del
tempestivo adempimento del deposito della copia del ricorso e della
ordinanza di ammissibilità notificati al Presidente della Camera a
norma dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative. Ad avviso
della Camera, infatti, il deposito dell'originale del ricorso "ossia
dell'unico atto in grado di attestarne la provenienza dal soggetto
legittimato e l'avvenuta effettuazione delle richieste
notificazioni", non potrebbe essere in alcun modo surrogato (come è
avvenuto nella specie) dalla trasmissione di una semplice copia
fotoriprodotta, che sarebbe priva di tale valore probatorio. Allo
stesso modo si contesta la ritualità della successiva spedizione in
originale dell'atto introduttivo a mezzo del servizio postale, non
potendo tale formalità valere come equipollente del formale
deposito, in assenza di una specifica disposizione che ciò
autorizzi. Posto quindi - conclude il resistente - che il ricorso
(alla luce della giurisprudenza di questa Corte) è improcedibile
anche qualora l'affidamento del plico al servizio postale fosse
avvenuto prima della scadenza del termine utile per il deposito, se
ne deve dedurre la irrituale introduzione della "seconda fase del
giudizio sul conflitto": con la conseguente inammissibilità di
quest'ultimo. In via subordinata, la Camera ha, nella sostanza,
ribadito le argomentazioni già svolte in sede di costituzione, tanto
nel merito che per quanto attiene alle "ulteriori ragioni di
improcedibilità sollevate nella memoria di costituzione". Considerato in diritto
1. - Il presente conflitto di attribuzione è stato promosso dal
Tribunale di Novara nei confronti della Camera dei deputati, in
relazione alla delibera del 27 ottobre 1999, con la quale la stessa
Camera ha dichiarato che le opinioni manifestate dall'on. Borghezio -
e per le quali pende procedimento penale per i reati di diffamazione
a mezzo stampa e di minaccia - dovevano ritenersi espresse
nell'esercizio della funzione parlamentare, ai sensi dell'art. 68,
primo comma, della Costituzione. Nel caso di specie, in data
18 ottobre 1996, il deputato Borghezio aveva formulato - sia ai
giornalisti di alcune testate televisive locali di Novara, sia nel
corso di una successiva manifestazione pubblica - delle accuse nei
confronti del segretario comunale di Novara, dott. Luigi Tennirelli,
a causa del comportamento da questi tenuto in una seduta del
Consiglio comunale di Novara, affermando: "... rispondiamo come
governo della Padania alla provocazione antidemocratica del solito
terronaccio paracadutato dal governo di Roma, con il suo sguardo
occhialuto, a controllare e ad inficiare le libere determinazioni
dell'autonomia locale; ... questo termine terronaccio è un termine
eufemistico ... tra militanti duri e puri della vecchia guardia
leghista avrei usato sicuramente un termine molto più appropriato ai
modi di fare antidemocratici, incivili, beceri di un rappresentante
del potere centrale dello Stato, che ogni giorno non perde occasione
di mostrare il suo volto razzista ... attraverso personaggi
gauleiter". Inoltre, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo,
l'on. Borghezio aveva aggiunto: "... non è igienico che l'ex
segretario comunale innominabile di Novara si presenti alla prossima
seduta del Consiglio comunale. Per usare il vostro linguaggio,
mafiosi di Roma, questo è un avvertimento!". Secondo il Tribunale di
Novara, non sussisterebbe alcuna connessione della condotta
contestata al deputato Borghezio con la sua attività parlamentare,
in particolare con la interrogazione da lui presentata alla Camera il
17 ottobre 1996 (ossia il giorno precedente rispetto alle
dichiarazioni contestate): le dichiarazioni incriminate non
rappresenterebbero, infatti, la mera divulgazione della suddetta
interrogazione, ma si tradurrebbero in una condotta autonoma,
ancorché riconducibile alla medesima vicenda.
2. - La Camera dei deputati ha sollevato, in via preliminare,
eccezione di inammissibilità del ricorso sotto un duplice profilo.
Un primo rilievo, asseritamente preclusivo rispetto all'esame del
merito, riposerebbe, infatti, sulla circostanza che l'atto
introduttivo risulta contenere esclusivamente la sottoscrizione del
presidente del collegio e non quella di ciascuno dei componenti
dell'organo, come invece sarebbe richiesto - a parere della Camera
resistente - dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi
davanti a questa Corte. La Camera sottolinea al riguardo come
l'esigenza di tale requisito formale derivi dal fatto che soltanto il
collegio, nella sua interezza, può essere qualificato organo
"competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui
appartiene": sicché l'assenza di una completa sottoscrizione
integrerebbe una causa di inammissibilità del ricorso, "anche sotto
il profilo della carenza di legittimazione in capo al preteso
ricorrente". Un secondo vizio dell'atto introduttivo deriverebbe
dalla irritualità della relativa notifica, in quanto, trattandosi
nella specie di ordinanza e non del ricorso - come affermato nella
pronuncia di ammissibilità - "mancherebbe quell'elemento
indispensabile a tale scopo che è l'ordine del giudice alla
cancelleria di procedere alla notificazione stessa".
Nella memoria depositata in prossimità della udienza, infine, la
Camera dei deputati ha eccepito la improcedibilità del ricorso,
stante "la radicale inidoneità delle modalità utilizzate dal
Tribunale di Novara per la trasmissione del ricorso stesso, a dar
luogo all'apertura della seconda fase del giudizio sul conflitto".
Ciò in quanto - sottolinea la Camera - il ricorso del tribunale era
pervenuto alla cancelleria di questa corte, in un primo tempo, a
mezzo fax, ed in seguito - successivamente, peraltro, allo scadere
del termine di cui all'art. 26, terzo comma, delle norme integrative
- tramite servizio postale. Non potendosi, dunque, ritenere
surrogabile il deposito dell'originale del ricorso con la
trasmissione di una copia fotoriprodotta, "che è priva di tale
valore probatorio"; e poiché difetta una norma che autorizzi nella
specie l'impiego del servizio postale: ne deriverebbe - conclude la
resistente - l'improcedibilità del conflitto, alla luce della più
volte affermata perentorietà del termine di cui al già richiamato
art. 26, terzo comma, delle norme integrative.
3. - Le questioni preliminari sollevate dalla difesa della Camera
dei deputati devono essere tutte disattese.
Quanto al primo rilievo, concernente la mancata sottoscrizione
dell'atto introduttivo da parte di tutti i membri del collegio
giudicante, basterà infatti rammentare che questa Corte ha già
avuto modo di affermare che "l'atto introduttivo del conflitto
promosso da un organo collegiale deve essere sottoscritto da chi lo
rappresenta, vale a dire dal suo presidente" (v. sentenza n. 321 del
2000): sicché nessun vizio può ritenersi affliggere per questo
aspetto il provvedimento, con il quale è stato proposto l'odierno
conflitto. Identica sorte deve essere riservata anche alla seconda
eccezione, fondata sulla forma - ordinanza anziché ricorso - che
caratterizza l'atto introduttivo ed ai connessi rilievi in merito al
procedimento di notificazione, asseritamente carente di un ordine del
giudice: si tratta, infatti, di questioni già più volte delibate e
disattese da questa Corte (v., fra le altre, l'ordinanza n. 10 del
2001 e la sentenza n. 137 del 2001), in ordine alle quali non vengono
prospettati argomenti nuovi o diversi da quelli a suo tempo
esaminati.
È invece nuova la tematica coinvolta dalla terza eccezione: la
asserita inidoneità - a fungere quale rituale modalità di deposito,
agli effetti di quanto previsto dall'art. 26, terzo comma, delle
norme integrative - dell'invio, attraverso teletrasmissione a mezzo
fax, del ricorso introduttivo con la prova della avvenuta
notificazione del ricorso e dell'ordinanza ammissiva del conflitto, e
del successivo inoltro degli originali attraverso il servizio
postale.
In proposito, come rammenta la Camera resistente, è ben vero che
questa Corte ha costantemente affermato, a far tempo dalla sentenza
n. 87 del 1977, che il deposito del ricorso nel termine previsto dal
più volte richiamato art. 26, terzo comma, delle norme integrative,
costituisce un adempimento necessario affinché si possa aprire la
seconda fase del conflitto relativa alla decisione di merito;
precisando altresì che siffatto termine ha carattere perentorio,
poiché da esso decorre l'intera catena degli ulteriori termini
fissati per la prosecuzione del giudizio (v., fra le tante e da
ultimo, sentenza n. 293 del 2001). Altrettanto corretto è
l'ulteriore richiamo della Camera dei deputati all'assunto secondo il
quale non può considerarsi "equivalente al tempestivo deposito
l'affidamento nel termine dell'atto da depositare al servizio
postale, in mancanza di una regola generale o speciale, da applicare
a questo procedimento, in tal senso" (v. sentenza n. 449 del 1997).
Ma, nella specie, il deposito degli atti notificati risulta
avvenuto mediante trasmissione via fax entro il termine prescritto,
dovendosi ritenere che la successiva trasmissione degli originali
abbia avuto la funzione di consentire la verifica dell'autenticità
degli atti medesimi.
4. - Nel merito il ricorso è fondato.
Come questa Corte ha avuto modo di affermare più volte - nella
ormai consolidata giurisprudenza formatasi sul tema dei conflitti di
attribuzione fra autorità giudiziaria e Camere parlamentari, in
ordine alla applicazione dell'art. 68, primo comma, della
Costituzione - ove le dichiarazioni per le quali il parlamentare è
chiamato a rispondere in sede giurisdizionale siano state rese, come
nella specie, "del tutto al di fuori di un'attività funzionale
riconducibile alla qualità di membro della Camera, e del tutto al di
fuori delle possibilità di controllo e di intervento offerte
dall'ordinamento parlamentare, l'unico punto da verificare riguarda
l'eventualità che la dichiarazione medesima non rappresenti altro se
non la divulgazione all'esterno ... di un'opinione già espressa, o
contestualmente espressa, nell'esercizio di funzione parlamentare"
(v., fra le tante, la sentenza n. 289 del 2001). Per poter dunque
ricondurre le dichiarazioni extra moenia, al panorama delle
"opinioni" per le quali opera la garanzia costituzionale della
irresponsabilità, non basta la semplice comunanza di argomenti né
la medesimezza del "contesto" politico tra quelle dichiarazioni e
l'espletamento di atti tipici della funzione parlamentare. "Occorre,
invece, che la dichiarazione possa essere qualificata come
espressione di attività parlamentare; il che normalmente accade se
ed in quanto sussista una sostanziale corrispondenza di significati
tra le dichiarazioni rese al di fuori dell'esercizio delle attività
parlamentari tipiche svolte in Parlamento e le opinioni già espresse
nell'ambito di queste ultime" (v., tra le altre, le sentenze n. 76
del 2001 e n. 321 del 2000).
Nella specie deve escludersi che alle dichiarazioni, per le quali
pende procedimento penale nei confronti dell'on. Borghezio, possa
attribuirsi siffatto carattere divulgativo di una opinione
parlamentare insindacabile. Gli atti di sindacato ispettivo evocati e
prodotti dalla difesa della Camera, e compiuti dall'on. Borghezio e
da altri parlamentari, infatti, lungi dall'evidenziare profili di
sostanziale corrispondenza rispetto alle espressioni che formano
oggetto dei capi di imputazione, si limitano a tratteggiare e
stigmatizzare l'identica vicenda, sulla quale si sono poi sviluppate
le espressioni - totalmente diverse per forma e significati - poste a
fondamento della accusa contestata al predetto parlamentare; tutto
ciò a prescindere dal fatto che le minacce, che si assume essere
state proferite dal deputato, non sono riconducibili alla nozione di
opinioni di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione.
Deve dunque ritenersi che la Camera dei deputati, nell'affermare
la insindacabilità delle dichiarazioni di cui qui si tratta, abbia
violato l'art. 68, primo comma, della Costituzione, e leso in tal
modo le attribuzioni della autorità giudiziaria ricorrente.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i
fatti per i quali è in corso presso il Tribunale di Novara il
procedimento penale a carico del deputato Mario Borghezio, di cui al
ricorso in epigrafe, concernono opinioni espresse da un membro del
Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68,
primo comma, della Costituzione; conseguentemente annulla la
deliberazione in tal senso adottata dalla Camera dei deputati nella
seduta del 27 ottobre 1999.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Flick
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 15 marzo 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:51 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte