Sentenza n. 510/1988
Altra decisione · depositata il 05/05/1988 · relatore Mauro Ferri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 del
disegno di legge approvato il 27 ottobre 1982, riapprovato il 13
aprile 1983, avente per oggetto: "Norme in materia di usi civici e
gestioni delle terre civiche", promosso con ricorso del Presidente
del Consiglio dei ministri, notificato il 7 maggio 1983, depositato
in cancelleria il 12 maggio successivo ed iscritto al n. 14 del
registro ricorsi 1983.
Visto l'atto di costituzione della Regione Abruzzo;
Udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1988 il Giudice relatore
Mauro Ferri;
Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il ricorrente.
Motivazione
Ritenuto in fatto 1. Con ricorso notificato il 7 maggio 1983, il Presidente del
Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 9 della legge della Regione Abruzzo
riapprovata il 13 aprile 1983, recante "Norme in materia di usi
civici e gestione delle terre civiche", per contrasto con l'art. 117
Cost., in relazione agli artt. 66 e 71 del d.P.R. n. 616 del 1977. La
norma impugnata dispone, al primo comma, che la legittimazione delle
occupazioni delle terre di uso civico è concessa con deliberazione
del Consiglio regionale sottoposta all'approvazione del Capo dello
Stato e che il provvedimento di legittimazione deve far riferimento
agli interessi della popolazione utente e alle esigenze della tutela
ambientale della zona; il secondo comma stabilisce le condizioni per
la concessione della legittimazione, in parte modificando la
disciplina posta dall'art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.
La norma violerebbe, ad avviso del ricorrente, le indicate
disposizioni del d.P.R. 616, le quali riservano allo Stato la
competenza a concedere le legittimazioni in questione, da disporsi
con decreto del Presidente della Repubblica, previa intesa con la
regione; il secondo comma, inoltre, eccederebbe le competenze
regionali anche in quanto incide su rapporti di diritto privato.
Osserva l'Avvocatura che la riferita interpretazione degli artt.
66 e 71 del d.P.R. 616 ha avuto il conforto del parere reso dal
Consiglio di Stato in data 11 febbraio 1981 (sezione seconda, n.
1277/79), secondo cui l'atto di approvazione delle legittimazioni
costituisce non un mero atto di controllo di merito, bensì una
funzione di amministrazione attiva, quale momento conclusivo del
procedimento di legittimazione, con la conseguenza che l'intera
funzione di legittimazione resta riservata allo Stato.
Aggiunge l'Avvocatura che, anche a voler ritenere, in contrasto
con il citato parere del Consiglio di Stato, che l'approvazione
costituisca atto di controllo di merito, le conclusioni non
muterebbero.
Infatti, il settimo comma dell'art. 66 del d.P.R. n. 616/1977 -
secondo cui l'approvazione della legittimazione è effettuata con
decreto del Presidente della Repubblica "d'intesa con la regione
interessata" - non avrebbe senso logico se si ritenesse che le
competenze del Commissario siano state trasferite alla regione, in
quanto la legittimazione sarebbe già concessa con ordinanza
regionale e non resterebbe spazio per la "intesa" con la quale la
regione dovrebbe manifestare una volontà già espressa. Ciò sarebbe
confermato anche dal successivo art. 71, lett. i), dello stesso
d.P.R.
Infine, conclude l'Avvocatura, il procedimento di legittimazione,
tendendo alla trasformazione del demanio in allodio, attiene
essenzialmente alla disciplina del diritto privato di proprietà
fondiaria e perciò esula dalla competenza regionale.
2. Si è costituita in giudizio la Regione Abruzzo, concludendo
per il rigetto del ricorso.
Rileva la difesa della regione che l'atto di approvazione delle
legittimazioni è sempre stato ritenuto come semplice condizione di
efficacia del provvedimento principale, che era di esclusiva
spettanza del Commissario: pertanto, poiché sia l'art. 66, settimo
comma, che l'art. 71, lett. i), del d.P.R. n. 616/1977 menzionano
soltanto l'atto di approvazione, apparirebbe evidente che essi hanno
voluto conservare allo Stato solo un intervento di merito sul
provvedimento regionale di legittimazione.
La previsione, poi, della intesa con la regione per l'approvazione
sarebbe ispirata al concetto che lo Stato, in tale sede, tenga conto,
attraverso un regolamento negoziato del caso, delle istanze
regionali.
Infine, la difesa della regione rileva, che è inesatto
considerare di diritto privato la legittimazione delle terre
usurpate, essendo risaputo che in ordine a tale legittimazione gli
usurpatori non vantano se non meri interessi legittimi, correlati a
un potere ampiamente discrezionale.
3. Nell'imminenza dell'udienza la Regione Abruzzo ha depositato
memoria aggiuntiva, insistendo per il rigetto del ricorso.
4. All'udienza dell'8 marzo 1988, l'Avvocato dello Stato ha
riferito che la Regione Abruzzo ha riapprovato, in data 19 gennaio
1988, una nuova normativa sugli usi civici, il cui art. 5, in
particolare, ridisciplina la materia delle legittimazioni in modo da
ritenersi legittimo.
Ha, pertanto, concluso chiedendo che sia dichiarata la cessazione
della materia del contendere. Considerato in diritto Come rilevato all'udienza pubblica dall'Avvocato dello Stato, la
Regione Abruzzo ha recentemente emanato una nuova normativa in tema
di usi civici. Trattasi, precisamente, della legge 3 marzo 1988, n.
25 ('Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche'),
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 19 marzo
1988.
La legge regola ex novo l'intera materia ed è chiaramente
sostitutiva di quella impugnata. Fra l'altro, l'art. 5 di essa
disciplina il procedimento per l'intesa alle legittimazioni in
maniera del tutto diversa da quella prevista dal censurato art. 9 del
precedente disegno di legge.
Pertanto, va dichiarata, conformemente alla costante
giurisprudenza di questa Corte, la cessazione della materia del
contendere del presente giudizio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso
indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 5 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:510 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte