Corte costituzionale

Ordinanza n. 510/1995

Altra decisione · depositata il 18/12/1995 · relatore Renato Granata

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, primo

comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento

penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative

della libertà), come modificato dall'art. 15, comma 1, lett. a),

del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo

codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla

criminalità mafiosa), convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356,

promosso con ordinanza emessa il 9 febbraio 1995 dal Tribunale di

sorveglianza per la Corte di Appello di Bari nel procedimento di

sorveglianza nei confronti di Colaprico Claudio iscritta al n. 295

del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 novembre 1995 il Giudice

relatore Renato Granata;

Ritenuto che, in un procedimento per l'applicazione

dell'affidamento

in prova al servizio sociale promosso da un condannato per delitto

previsto dall'art. 416-bis cod. pen., l'adito Tribunale di

sorveglianza di Bari aveva sollevato, con ordinanza del 17 marzo

1994, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis,

primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme

sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure

privative e limitative della libertà), come sostituito dall'art.

15, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,

convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui

subordina l'ammissione del condannato a misura alternativa alla

detenzione al presupposto della collaborazione con la giustizia a

norma dell'art. 58-ter della medesima legge;

che il giudice a quo, data l'applicabilità di tale regime

normativo anche ai condannati con sentenza definitiva anteriore alla

data di entrata in vigore della nuova disciplina, ne ravvisava il

contrasto con l'art. 25, secondo comma, Cost., ritenendo che il

principio di non retroattività della legge penale dovesse

estendersi anche alle disposizioni di natura sostanziale relative

alla modalità di esecuzione della pena ed in particolare alle misure

alternative alla detenzione;

che questa Corte, con ordinanza n. 474 del 1994, ha ordinato

la restituzione degli atti al predetto Tribunale di sorveglianza,

per nuovo esame della rilevanza della questione, data la possibile

incidenza sulla stessa della sopravvenuta sentenza n. 357 del 1994,

con la quale è stata dichiarata l'illegittimità del menzionato art.

4-bis nella parte in cui non prevede che i benefici di cui al primo

periodo del medesimo comma possano essere concessi anche nel caso in

cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, come accertata

nella sentenza di condanna, renda impossibile un'utile

collaborazione con la giustizia, sempre che siano stati acquisiti

elementi tali escludere in maniera certa l'attualità di

collegamenti con la criminalità organizzata;

che, con la nuova ordinanza di rimessione in data 3 febbraio

1995, ora all'esame della Corte, il Tribunale di sorveglianza di

Bari, riproponendo la medesima questione di legittimità

costituzionale,

di cui afferma la perdurante rilevanza, osserva che dalla

motivazione

della sentenza (di condanna), e dalla stessa entità della condanna

inflitta, appare evidente la circostanza che la partecipazione del

richiedente al fatto criminoso sia tutt'altro che marginale,

sicché nessuna incidenza può avere sulla fattispecie la sentenza

n. 357 del 1994, per la quale si può prescindere da una

collaborazione rilevante ai fini dell'ammissione alle misure

alternative alla detenzione solo nei casi di limitata partecipazione

al fatto criminoso accertata nella sentenza di condanna;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo, in linea preliminare, una nuova restituzione degli atti

al giudice a quo in relazione alla sentenza di questa Corte n. 68 del

1995 e concludendo, in subordine, per l'infondatezza della questione;

Considerato che, successivamente alla riproposizione della

questione, questa Corte, con la sentenza n. 68 del 1995 (cui

appunto ha fatto riferimento l'Avvocatura), ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale, tra l'altro, del medesimo art.

4-bis, comma 1, secondo periodo, della legge n. 354 del 1975, nella

parte in cui non prevede che i benefici di cui al primo periodo del

medesimo comma possano essere concessi anche nel caso in cui

l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato

con sentenza irrevocabile renda impossibile un'utile collaborazione

con la giustizia, sempre che siano stati acquisiti elementi tali da

escludere in maniera certa l'attualità di collegamenti con la

criminalità organizzata, con ciò venendosi a superare il ristretto

ambito della limitata partecipazione al fatto criminoso preso in

considerazione dalla precedente sentenza n. 357 del 1994;

che in ordine alla ricorrenza o meno, nella specie, di tale dato

fattuale concernente "l'integrale accertamento dei fatti e delle

responsabilità" - che renderebbe concedibile il chiesto beneficio

anche in difetto del requisito della collaborazione - nulla è detto

né nella prima, né nella seconda delle due riferite ordinanze del

Tribunale di Bari;

che, pertanto, questa Corte deve necessariamente provvedere a una

nuova restituzione degli atti al giudice a quo, per ulteriore

esame della rilevanza della questione, questa volta basato sul novum

rappresentato dalla sentenza n. 68 del 1995.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza

di Bari.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1995.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Granata

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in Cancelleria il 18 dicembre 1995.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1995:510 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte