Corte costituzionale

Ordinanza n. 511/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/11/1989 · relatore Aldo Corasaniti

Norme in gioco

applicata al caso

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19 del d.P.R.

26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'INVIM), dell'art. 49, terzo

comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di

registro) e dell'art. 60, lettere e) e f), del d.P.R. 29 settembre

1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle

imposte sui redditi), in relazione all'art. 142 del codice di

procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 20 giugno 1988

dalla Commissione tributaria di secondo grado di Milano sul ricorso

proposto da Seemann Werner contro l'Ufficio Registro Atti Privati di

Milano, iscritta al n. 249 del registro ordinanze 1989 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale

dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

1. - Ritenuto che la Commissione tributaria di secondo grado di

Milano, nel giudizio di appello proposto da Werner Seeman, cittadino

svizzero, ha sollevato, con ordinanza emessa il 20 giugno 1988,

questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24

della Costituzione, del combinato disposto degli artt. 19 del d.P.R.

26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'INVIM), nella parte in cui

rinvia per i modi e termini dell'accertamento e riscossione

dell'INVIM all'imposta di registro, 49, comma terzo, del d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), nella

parte in cui rinvia, per le modalità di notificazione dell'avviso di

accertamento, ai modi stabiliti in materia di imposte sui redditi, e

60, comma primo, lettere e) ed f), del d.P.R. 29 settembre 1973, n.

600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui

redditi), in quanto, in tema di notificazione di avvisi di

accertamento per INVIM a straniero residente all'estero, di cui sia

noto all'amministrazione finanziaria il luogo di residenza, escludono

l'applicazione dell'art. 142 c.p.c., o non prevedono, quanto meno, la

comunicazione al contribuente del deposito dell'atto presso la casa

comunale, mediante avviso da spedirsi al luogo di residenza;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, contestando la fondatezza

della questione.

Considerato che, diversamente da quanto mostra di ritenere il

giudice a quo, per giurisprudenza costante, condivisa da questa Corte

(cfr. sent. n. 189 del 1974), la normativa dettata dall'art. 58 del

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, concernente la necessità del

domicilio fiscale - che il contribuente (sia italiano che straniero),

ai sensi del comma quarto della suindicata disposizione, è tenuto ad

indicare in tutti gli atti, contratti, denunzie e dichiarazioni che

vengono presentati agli uffici finanziari - ha carattere generale ed

è pertanto applicabile anche alle imposte indirette ed in

particolare all'INVIM (grazie ai concatenati rinvii operati dall'art.

19 del d.P.R. n. 643 del 1972 all'art. 49 del d.P.R. n. 634 del 1972

e da quest'ultimo all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, che, a sua

volta, forma sistema con il precedente art. 58, espressamente

richiamato nelle lett. c) e d);

che, con l'indicazione del domicilio fiscale, viene a

determinarsi un sicuro punto di riferimento ai fini della

notificazione degli accertamenti, agevolandosi in tal modo

l'amministrazione finanziaria, esonerata dall'onere di ricerche al di

fuori del domicilio fiscale (cfr. sent. n. 189 del 1974), ma senza

lesione del diritto di difesa del contribuente, il quale (sia

italiano che straniero) può precisare, sia pure nell'ambito del

domicilio fiscale, un proprio indirizzo, ai sensi del suindicato

comma quarto dell'art. 58 del d.P.R. n. 600 del 1973;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, del

combinato disposto degli artt. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643

(Istituzione dell'INVIM), 49, comma terzo, del d.P.R. 26 ottobre

1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), e 60, comma

primo, lett. e) ed f), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui

redditi), sollevata dalla Commissione tributaria di secondo grado di

Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 novembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:511 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte