Sentenza n. 514/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 02/11/1990 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 152/1968
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo e
secondo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in
materia previdenziale per il personale degli enti locali), promosso
con ordinanza emessa il 6 giugno 1989 dal Pretore di Milano nel
procedimento civile vertente tra Biraghi Iole e l'I.N.A.D.E.L.,
iscritta al n. 367 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale,
dell'anno 1990;
Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Biraghi Iole, madre di Biraghi Chiara, iscritta
all'I.N.A.D.E.L., deceduta in attività di servizio il 14 settembre
1985, adiva il Pretore di Milano chiedendo che le fosse corrisposta
la indennità premio di servizio, in forma indiretta, ai sensi del
primo e secondo comma dell'art. 3 della legge n. 152 del 1968, che
l'Istituto le aveva negato perché priva del requisito della
nullatenenza.
Il Pretore, con ordinanza del 6 giugno 1989, pervenuta alla Corte
il 23 maggio 1990 (R.O. n. 367 del 1990), ha sollevato questione di
legittimità costituzionale della predetta disposizione in relazione
all'art. 3 della Costituzione. Richiamate alcune sentenze della Corte
costituzionale (n. 115 del 1979 e n. 110 del 1981), che avevano
esteso il diritto alla detta indennità anche ai collaterali ed ai
genitori dell'iscritto ed, in particolare, la sentenza n. 821 del
1988, che ha escluso per i collaterali la necessità della
sussistenza di condizioni limitative, tra cui la nullatenenza, ha
rilevato che esisterebbe disparità di trattamento tra due categorie
di superstiti e cioè tra i collaterali, che hanno diritto alla
indennità premio di servizio nella forma indiretta senza alcuna
condizione, e i genitori per i quali, invece, sono richieste le
condizioni di ultrasessantenni o della inabilità a proficuo lavoro
oltre alla nullatenenza e alla vivenza a carico dell'iscritto
deceduto.
2. - L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.
Nessuna delle parti si è costituita nel giudizio. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Milano dubita della legittimità costituzionale
dell'art. 3, primo e secondo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152,
modificato per effetto della sentenza della Corte costituzionale n.
821 del 1988, nella parte in cui subordina il diritto dei genitori
superstiti di iscritto all'I.N.A.D.E.L. deceduto in attività di
servizio, a percepire la indennità premio di servizio nella forma
indiretta alle condizioni che gli stessi siano ultrasessantenni o
inabili al proficuo lavoro, ed inoltre nullatenenti e viventi a
carico dell'iscritto, in quanto risulterebbe violato l'art. 3 della
Costituzione per la disparità di trattamento che si verificherebbe
nei confronti dei collaterali dell'iscritto aventi diritto alla
predetta indennità senza alcuna condizione.
2. - La questione è inammissibile.
Nella fattispecie, essendo oggetto della controversia la
ricorrenza o meno di condizioni per la sussistenza del diritto della
madre superstite di una iscritta all'I.N.A.D.E.L., deceduta in
attività di servizio, a percepire la indennità premio di servizio
nella forma indiretta, non trova applicazione la norma censurata.
Invero, l'art. 22 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359
(Provvedimenti urgenti per la finanza locale), convertito con
modificazioni in legge 29 ottobre 1987, n. 440, i cui effetti, in
base all'art. 6 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69 (Norme in
materia previdenziale per il miglioramento delle gestioni degli enti
portuali ed altre disposizioni urgenti), decorrono dal 3 maggio 1982,
ha equiparato la disciplina dell'indennità premio di servizio a
quella della buonuscita degli impiegati statali, erogata anche ai
superstiti senza alcuna condizione. La detta disposizione trova
applicazione nella fattispecie, essendo il diritto della ricorrente
sorto in epoca posteriore all'entrata in vigore della nuova
disciplina, poiché la morte dell'iscritta all'istituto è avvenuta
il 14 settembre 1985.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3, primo e secondo comma, della legge 8
marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il
personale degli enti locali), in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, sollevata dal Pretore di Milano con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 novembre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:514 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte