Sentenza n. 515/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 02/11/1990 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 390 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 7 febbraio 1990
dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino
nel procedimento penale a carico di Cotrone Salvatore ed altro,
iscritta al n. 434 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale,
dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 7 febbraio 1990, il giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Torino ha sollevato, in
riferimento all'art. 13, terzo comma, della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale dell'art. 390 del codice di procedura
penale del 1988, "nella parte in cui esclude l'intervento
convalidante dell'autorità giudiziaria in seguito a provvedimenti
restrittivi (arresto o fermo) d'iniziativa dell'autorità di pubblica
sicurezza, in particolare nei casi di inefficacia a norma degli artt.
386, settimo comma, e 390, terzo comma, del codice di procedura
penale".
Il giudice remittente premette, in punto di fatto, che, a seguito
di arresto in flagranza eseguito in data 16 gennaio 1990 dai
carabinieri di Torino, il procuratore della Repubblica presso il
locale Tribunale richiedeva in data 17 gennaio la convalida
dell'arresto al giudice per le indagini preliminari, il quale fissava
per il giorno successivo l'udienza di convalida; senonché, sempre in
data 17 gennaio, il procuratore della Repubblica ordinava la
liberazione degli arrestati per inefficacia dell'arresto, a causa del
mancato rispetto del termine di 24 ore per la conduzione degli stessi
nella casa circondariale (artt. 386, commi quarto e settimo, e 389
del codice di procedura penale).
Ciò posto, il giudice a quo osserva che, ai sensi dell'art. 389
del codice di procedura penale, i casi in cui il pubblico ministero
deve ordinare l'immediata liberazione dell'arrestato (o del fermato)
sono: a) arresto o fermo eseguito per errore di persona; b) arresto o
fermo eseguito fuori dei casi previsti dalla legge; c) inefficacia
dell'arresto o del fermo per la tardiva messa a disposizione
dell'arrestato o fermato da parte della polizia giudiziaria (mediante
trasmissione del verbale al pubblico ministero), ovvero per tardiva
conduzione dell'arrestato o fermato nella casa circondariale o
mandamentale, ovvero ancora per tardiva richiesta di convalida da
parte del pubblico ministero al giudice per le indagini preliminari.
A tali ipotesi va aggiunta quella prevista dall'art. 121 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), ai sensi
del quale il pubblico ministero deve porre immediatamente in libertà
l'arrestato o il fermato "quando ritiene di non dovere richiedere
l'applicazione di misure coercitive".
Per quanto concerne la convalida dell'arresto o del fermo da parte
del giudice per le indagini preliminari, mentre per le ipotesi sub
a), b) e c) il legislatore ha escluso la possibilità della convalida
(art. 390, primo comma, codice di procedura penale), nel caso di cui
all'art. 121 delle Norme di attuazione ha invece espressamente
previsto l'udienza di convalida, come risulta dal secondo comma della
norma stessa.
Così ricostruito il sistema, ad avviso del giudice a quo la norma
impugnata, almeno nella parte in cui esclude la convalida nel caso
(come quello di specie) di inefficacia dell'arresto, violerebbe
l'art. 13, terzo comma, della Costituzione, il quale imporrebbe,
"sempre e comunque", un sindacato dell'autorità giudiziaria sui
provvedimenti restrittivi della libertà personale del cittadino ad
opera ed iniziativa dell'autorità di pubblica sicurezza.
Il legislatore ordinario - rileva il giudice remittente - mentre
ha giustamente previsto che il pubblico ministero debba richiedere la
convalida quando, ritenendo legittimo l'arresto (o il fermo), non
giudichi opportuno applicare una misura coercitiva (art. 121 D. Lgs.
n. 271 del 1989), altrettanto non ha stabilito nelle ipotesi
(richiamate sub c) di liberazione dell'arrestato (o del fermato) per
inefficacia dell'arresto (o del fermo). In questo caso l'autorità
giudiziaria non può operare alcun controllo dell'attività autonoma
della polizia, il cui provvedimento restrittivo, pur giudicato
legittimo (ancorché inefficace) dal pubblico ministero, non viene
dichiarato tale con adeguata motivazione, perché questo potrebbe
farlo solo il giudice, che ne è tuttavia interdetto dall'art. 390
del codice di procedura penale.
Ma il sindacato dell'autorità giudiziaria sui provvedimenti della
pubblica sicurezza non dovrebbe - secondo il giudice a quo limitarsi
alla valutazione dell'esistenza dei presupposti per protrarre la
custodia cautelare del cittadino, bensì dovrebbe valutare l'operato
stesso dell'autorità di polizia: in sostanza il magistrato sarebbe
tenuto in ogni caso a verificare l'esistenza di quei fattori che
legittimano l'arresto o il fermo e solo successivamente se l'uno o
l'altro debbano essere protratti negli effetti.
2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, per
affermare l'infondatezza della questione.
Ad avviso dell'Avvocatura, il precetto costituzionale invocato dal
giudice remittente postula il necessario intervento dell'autorità
giudiziaria nei soli casi in cui il provvedimento restrittivo
interinalmente adottato dall'autorità di pubblica sicurezza sia
produttivo di quegli effetti che l'istituto della convalida mira
appunto a confermare.
L'art. 13, terzo comma, della Costituzione, nello stabilire che i
provvedimenti provvisori dell'autorità di pubblica sicurezza "si
intendono revocati e restano privi di effetti" se non convalidati nei
termini ivi previsti, ipotizzerebbe una decisione convalidante su di
un provvedimento provvisorio ma pur sempre efficace, in quanto la
provvisorietà cui allude la norma inerisce non all'atto in quanto
tale, ma agli effetti che l'atto stesso è in grado di produrre:
sicché, caducatisi quegli effetti, verrebbe meno la stessa ragione
d'essere della convalida. Considerato in diritto
1. - Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Torino solleva questione di legittimità costituzionale - in
riferimento all'art. 13, terzo comma, della Costituzione - dell'art.
390 del codice di procedura penale del 1988, nella parte in cui
esclude che il pubblico ministero debba richiedere al giudice per le
indagini preliminari la convalida dell'arresto (o del fermo), ove sia
stata ordinata l'immediata liberazione dell'arrestato (o del fermato)
per inefficacia della misura ai sensi degli artt. 386, settimo comma,
e 390, terzo comma, dello stesso codice (decorso del termine di
ventiquattro ore senza che l'arrestato o il fermato sia stato messo a
disposizione del pubblico ministero e condotto nel carcere del luogo
ove il provvedimento è stato eseguito; decorso del termine di
quarantotto ore senza che il pubblico ministero abbia richiesto la
convalida al giudice per le indagini preliminari).
Osserva il giudice remittente che nelle altre ipotesi di immediata
liberazione (misura restrittiva eseguita per errore di persona o
fuori dei casi previsti dalla legge: art. 389, primo comma, cod.
proc. pen.; convincimento del pubblico ministero di non dover
richiedere l'applicazione di misure coercitive: art. 121 Norme di
attuazione cod. proc. pen.) il provvedimento restrittivo adottato
dalla polizia è soggetto al controllo di legittimità dell'autorità
giudiziaria (pubblico ministero nel primo caso; giudice per le
indagini preliminari in sede di giudizio di convalida nel secondo);
quando, invece, l'immediata liberazione è disposta per sopravvenuta
inefficacia della misura, a seguito del mero decorso dei termini
perentori indicati dalla legge, non è previsto alcun sindacato
dell'autorità giudiziaria sull'operato della polizia. Tale mancata
previsione violerebbe il terzo comma dell'art. 13 della Costituzione,
il quale, ad avviso del remittente, imporrebbe "sempre e comunque" un
controllo del giudice sulla legittimità dei provvedimenti
restrittivi della libertà personale adottati dall'autorità di
pubblica sicurezza di propria iniziativa.
2. - La questione non è fondata.
La disciplina costituzionale posta dall'art. 13 Cost. in tema di
libertà personale mira in primo luogo a garantire la difesa della
persona umana da forme illegittime di detenzione e, in particolare,
dall'uso arbitrario del potere di arresto da parte dell'autorità di
polizia. Tali finalità, nei casi eccezionali di necessità ed
urgenza, tassativamente indicati dalla legge, in cui i provvedimenti
limitativi della libertà siano stati adottati non dal giudice ma
dall'autorità di pubblica sicurezza, vengono perseguite - ai sensi
del terzo comma dell'art. 13 - mediante l'adozione di un meccanismo
procedurale rigorosamente scandito nei tempi e nelle competenze,
meccanismo incentrato sul carattere provvisorio del provvedimento
adottato dall'autorità di pubblica sicurezza, sulla sua
comunicazione entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e
sull'intervento di tale autorità nelle successive quarantotto ore ai
fini della convalida dei suoi effetti. Ma la stessa formulazione
della norma costituzionale induce a escludere che una pronuncia sulla
convalida da parte dell'autorità giudiziaria sia richiesta - come si
afferma nell'ordinanza di rinvio - "sempre e comunque": tale
pronuncia si impone, invece, come necessaria quando si tratti di
protrarre nel tempo, oltre i termini tassativamente indicati
nell'art. 13, terzo comma, Cost., gli effetti del provvedimento
restrittivo adottato dalla polizia, non quando tali effetti, per vizi
inerenti al procedimento, siano destinati automaticamente a cessare -
come nelle ipotesi di cui agli artt. 386, settimo comma, e 390, terzo
comma, cod. proc. pen. - ancor prima dell'intervento del giudice e
della attivazione del procedimento di convalida. In questi casi, la
liberazione immediata dell'arrestato da parte dell'autorità in grado
di intervenire con la maggiore tempestività resta la prima esigenza
da realizzare, indipendentemente dall'esito dell'accertamento
giudiziale sulla legittimità del provvedimento restrittivo adottato
dall'autorità di pubblica sicurezza: accertamento che, in ogni caso,
potrà pur sempre essere promosso da parte del soggetto che si
ritenga ingiustamente leso nel suo diritto di libertà personale
mediante il ricorso agli ordinari strumenti processuali in grado di
attivare la responsabilità dell'organo che ha disposto l'adozione
del provvedimento restrittivo.
Né il richiamo - espresso nell'ordinanza di rinvio - all'art. 121
del D. Lgs. n. 271 del 1989 può rappresentare un argomento valido a
sostegno della tesi enunciata nell'ordinanza di rinvio, dal momento
che nulla vieta che il legislatore, nell'ambito delle scelte rimesse
alla sua discrezionalità, possa disporre che l'udienza di convalida,
anche se non più necessaria ai sensi dell'art. 13 Cost., sia tenuta
pur dopo la liberazione dell'arrestato, tanto più ove tale
liberazione sia stata determinata, come nella fattispecie richiamata
dalla norma in questione, non da vizi procedurali, bensì da una
valutazione di opportunità del pubblico ministero che ritenga di non
dover richiedere per motivi di merito l'applicazione di misure
coercitive.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 390 del codice di procedura penale del 1988, sollevata, in
riferimento all'art. 13, terzo comma, della Costituzione, dal giudice
per le indagini preliminari presso il tribunale di Torino con
l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 novembre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:515 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte