Corte costituzionale

Ordinanza n. 515/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1991 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 423, secondo

comma, del codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa

il 23 febbraio 1991 dal giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Luigi Rossini

iscritta al n. 478 del registro ordinanze del 1991 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale,

dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1991 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel procedimento penale a carico di Luigi Rossini,

imputato del delitto di cui agli artt. 81, cpv., 476, 479, 61, n. 2,

del codice penale, del delitto di cui agli artt. 640, secondo comma,

n. 1, 61, n. 9, del codice penale, nonché del delitto di cui

all'art. 324 del codice penale, il giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Ancona, con ordinanza del 23

febbraio 1991, ha sollevato d'ufficio - in riferimento agli artt. 2,

3, 24, 97 e 101, secondo comma, della Costituzione - questione di

legittimità dell'art. 423, secondo comma, del codice di procedura

penale nella parte in cui "prevede il consenso dell'imputato in sede

di udienza preliminare quale condizione obbligatoria e vincolante per

consentire al pubblico ministero la contestazione dei fatti nuovi non

enunciati nella originaria richiesta del pubblico ministero di rinvio

a giudizio ex artt. 416 e ss. stesso codice, anziché prevedere

esplicitamente un congruo termine a difesa come quello contemplato

dall'art. 519 del codice in sede dibattimentale";

che, nella ordinanza di rinvio, il giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Ancona premette di aver già

sollevato, nello stesso procedimento, con ordinanza del 23 marzo

1990, questione di legittimità costituzionale dell'art. 423, secondo

comma, del codice di procedura penale con riferimento agli artt. 24,

27, secondo comma, e 112 della Costituzione e di avere

successivamente indirizzato alla Corte un ulteriore atto, recante la

data del 27 marzo 1990, nel quale si identificavano profili di

contrasto del citato art. 423, secondo comma, con l'art. 97, primo

comma, della Costituzione;

che, secondo il giudice a quo, l'ordinanza di questa Corte del

10 gennaio 1991, n. 11, con la quale è stata dichiarata la manifesta

infondatezza della questione di costituzionalità sollevata in

relazione agli artt. 24, 27, secondo comma, e 112 della Costituzione

e la manifesta inammissibilità della questione di costituzionalità

prospettata con riferimento all'art. 97 della Costituzione, non

esaurirebbe la "problematica giuridica" posta dalla sua precedente

ordinanza di rinvio del 23 marzo 1990 e dal successivo atto del 27

marzo 1990;

che, sulla base di queste premesse, il giudice remittente

ripropone le argomentazioni già svolte nella precedente ordinanza di

rinvio dirette a dimostrare l'esistenza di un contrasto tra la norma

impugnata e l'art. 24 della Costituzione ed aggiunge poi che la

disposizione denunciata si porrebbe in contrasto anche con il

principio di soggezione del giudice solo alla legge enunciato

dall'art. 101, secondo comma, della Costituzione in quanto - a suo

avviso - la disciplina delle nuove contestazioni farebbe "dipendere

l'operato del giudice per le indagini preliminari dalla

discrezionalità di una parte (l'imputato)";

che, infine, sempre a giudizio del remittente, la norma

denunciata ritarderebbe l'azione penale con danno per l'economia

processuale e la celerità del giudizio, in contrasto con l'art. 97

della Costituzione;

che nel giudizio dinanzi alla Corte ha spiegato intervento il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che la questione

sia dichiarata manifestamente infondata;

Considerato che questa Corte, con l'ordinanza n. 11 del 10 gennaio

1991, ha già dichiarato manifestamente infondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 423, secondo comma, del codice

di procedura penale in relazione all'art. 24 della Costituzione, in

precedenza sollevata dallo stesso giudice nello stesso procedimento;

che l'art. 423, secondo comma, del codice di procedura penale

non lede il principio della soggezione del giudice solo alla legge

enunciato dall'art. 101, secondo comma, della Costituzione poiché

tale norma - contrariamente a quanto sostenuto dal giudice a quo -

non subordina l'operato del giudice per le indagini preliminari alla

discrezionalità dell'imputato ma detta, invece, la regola da

adottare per le "nuove contestazioni" nel corso dell'udienza

preliminare, prescrivendo al giudice di autorizzare la contestazione

all'imputato di "un fatto nuovo non enunciato nella richiesta di

rinvio a giudizio, per il quale si debba procedere d'ufficio" nella

sola ipotesi che il pubblico ministero ne faccia richiesta e vi sia

il consenso dell'imputato;

che neppure può dirsi violato l'art. 97 della Costituzione

poiché la disposizione denunciata è diretta ad evitare il

pregiudizio che potrebbe derivare al diritto di difesa dell'imputato

dalla inaspettata contestazione di fatti nuovi non enunciati nella

richiesta di rinvio a giudizio e non può perciò essere misurata sul

metro delle esigenze di celerità del giudizio cui fa riferimento il

giudice remittente;

che, inoltre, nella sua ordinanza di rinvio, il giudice

remittente ipotizza che la norma impugnata violi gli artt. 2 e 3

della Costituzione ma omette completamente di indicare le ragioni che

lo inducono a dubitare della conformità della disposizione

denunciata ai suddetti precetti costituzionali, con la conseguenza

che la relativa questione di costituzionalità va dichiarata

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 423, secondo comma, del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24, 101, secondo comma,

e 97 della Costituzione dal giudice per le indagini preliminari

presso il Tribunale di Ancona con l'ordinanza di cui in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 423, secondo comma, del codice

di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della

Costituzione, dallo stesso giudice con la stessa ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1991.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:515 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte