Corte costituzionale

Ordinanza n. 516/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 02/11/1990 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 408, primo

comma, del codice di procedura penale e dell'art. 125 del decreto

legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promosso

con ordinanza emessa il 5 aprile 1990 dal Giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Torino nel procedimento penale a

carico di Trire' Stefania, iscritta al n. 402 del registro ordinanze

1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26,

prima serie speciale, dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Torino ha, con ordinanza del 5 aprile 1990, sollevato,

in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione,

questione di legittimità degli artt. 408, primo comma, del codice di

procedura penale e 125 del testo delle norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo

approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), nella

parte in cui, con lo stabilire "che il criterio per riconoscere la

manifesta infondatezza" della notitia criminis "è rappresentato

dall'inidoneità degli elementi acquisiti a sostenere l'accusa in

giudizio, il legislatore delegato ha drasticamente innovato rispetto

al principio enunciato" dall'art. 2, numero 50, della legge 16

febbraio 1987, n. 81, avendo "introdotto un giudizio di prognosi,

poiché la valutazione circa l'idoneità degli elementi a sostenere

l'accusa richiede chiaramente l'anticipata valutazione della

probabilità che le tesi dell'accusa reggano al vaglio

dibattimentale", laddove, per contro, "l'esigenza che la notizia di

reato sia manifestamente infondata... è sinonimo... di palese

inattendibilità della notizia (stessa) o per la sua intrinseca

inconsistenza o per mancanza di prove";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per

l'infondatezza della questione;

Considerato che, nel caso di specie, il giudice a quo - in

presenza di una richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico

ministero e fatta oggetto di opposizione dalla persona offesa - mette

in discussione la legittimità della norma che determina il canone

cui deve riferirsi la valutazione dell'eventuale infondatezza della

notitia criminis, senza essersi prima pronunciato

sull'"investigazionesuppletiva", che, a giudizio della persona

offesa, "avrebbe giustificato la prosecuzione delle indagini

preliminari";

che, pertanto, la questione cosi come proposta risulta prematura

e, quindi, inammissibile (v. sentenze n. 472 del 1989, n. 300 del

1983; ordinanze n. 370 del 1990, n. 564 del 1989, n. 76 del 1987);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 408, primo comma, del codice

di procedura penale e 125 del testo delle norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo

approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271),

sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della

Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Torino, con ordinanza del 5 aprile 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1990.

Il Presidente e redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 novembre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:516 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte