Sentenza n. 516/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/12/1995 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 69/1988
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del
decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69 (Norme in materia previdenziale,
per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre
disposizioni urgenti), convertito, con modificazioni, nella legge 13
maggio 1988, n. 153, promosso con ordinanza emessa il 1 febbraio 1995
dal Pretore di Tolmezzo, nel procedimento civile vertente tra Savio
Giovanni e l'INPS, iscritta al n. 137 del registro ordinanze 1995 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima
serie speciale, dell'anno 1995;
Visti gli atti di costituzione di Savio Giovanni e dell'INPS
nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella udienza pubblica del 21 novembre 1995 il Giudice
relatore Cesare Ruperto;
Uditi l'avv. Salvatore Cabibbo per Savio Giovanni e Giacomo
Giordano per l'INPS e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento civile - promosso da Savio
Giovanni, titolare di una pensione di anzianità a carico della
gestione speciale artigiani, per ottenere dall'INPS la liquidazione
dell'assegno per il nucleo familiare al posto degli assegni familiari
- il Pretore di Tolmezzo in funzione di giudice del lavoro, con
ordinanza emessa il 1 febbraio 1995, ha sollevato, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69
(Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni
degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti), convertito, con
modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 153, nella parte in cui
non prevede che l'assegno per il nucleo familiare spetti anche ai
titolari delle pensioni derivanti in misura prevalente da lavoro
dipendente.
Il giudice a quo - premesso che il ricorrente ha ottenuto il
riconosciuto trattamento pensionistico, liquidato dall'INPS ex art.
9, primo comma, prima parte, della legge n. 463 del 1959, cumulando i
contributi relativi a circa trentatre anni e mezzo di lavoro
dipendente e un anno e mezzo di lavoro autonomo - osserva che il
senso letterale e logico della norma impugnata non consente altra
interpretazione che quella di ritenere il richiesto beneficio come
spettante ai soli titolari di pensioni derivate esclusivamente da
lavoro dipendente. Da ciò il dubbio di contrasto con i princìpi di
eguaglianza e di ragionevolezza, là dove la norma sembra
discriminare ingiustificatamente quei lavoratori che, dopo un lungo
periodo di attività quali dipendenti, abbiano per breve tempo
lavorato in modo autonomo, prescindendo sia dalla durata assoluta
della contribuzione da lavoro dipendente sia dal rapporto
quantitativo tra le due forme di contribuzione succedutesi nel tempo.
2. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
concluso chiedendo che la questione sia dichiarata infondata, in
quanto - attese le peculiarità delle diverse fattispecie - il
legislatore non avrebbe fatto uso arbitrario del suo potere
discrezionale con l'attribuire il beneficio in questione solo nel
caso di contribuzione derivante esclusivamente da lavoro dipendente,
ovvero inammissibile, poiché la pronuncia richiesta esorbiterebbe
dai poteri della Corte costituzionale.
In una memoria depositata nell'imminenza dell'udienza, il
Presidente del Consiglio dei ministri sottolinea ulteriormente come -
pacifica in atti la spettanza alla parte della pensione per i
lavoratori autonomi - risulti legittima l'avvenuta corresponsione
degli assegni familiari, anziché di quelli relativi al nucleo
familiare, giacché non sarebbe giustificato che il trattamento
riguardante le prestazioni economiche familiari debba soggiacere ad
un regime diverso da quello previsto per la pensione; rileva,
inoltre, che il remittente avrebbe dovuto semmai censurare le norme
riguardanti la disciplina dei casi di ricongiunzione dei periodi
assicurativi.
3. - Si è costituita in giudizio la parte privata, che ha concluso
per l'infondatezza della questione, prospettata dal remittente su
un'errata interpretazione della norma censurata, il cui dato testuale
e la cui ratio rendono rilevante ai fini dell'attribuzione della
prestazione de qua il rapporto (esistente nella fattispecie) tra lo
status di pensionato e quello precedente di lavoratore dipendente,
eletto quest'ultimo dal legislatore a presupposto della prestazione
stessa. Nel caso di diversa interpretazione, la parte ha concluso in
via gradata chiedendo la dichiarazione di illegittimità
costituzionale della norma.
4. - Si è, altresì, costituito in giudizio l'INPS, concludendo
per la dichiarazione di non fondatezza della questione, in quanto
prospettata dal remittente alla stregua di un'apodittica
equiparazione della posizione dei titolari di pensione a carico della
gestione dei lavoratori dipendenti a quella dei lavoratori autonomi,
esclusa dalla stessa giurisprudenza costituzionale, che ha affermato
come - ritenute le molteplici differenti caratteristiche dei
complessivi regimi previdenziali goduti dalle due categorie di
pensionati - i trattamenti relativi ai carichi familiari non
risultino comparabili al fine di saggiarne la rispondenza dei singoli
aspetti al principio di uguaglianza e di estendere a favore dell'una
le provvidenze dettate per l'altra (sentenze n. 458 del 1989, n. 108
del 1989, n. 220 del 1988, n. 527 del 1987 e n. 31 del 1986). Il
giudice a quo, invece, non considera che, a differenza dei pensionati
della gestione dei lavoratori dipendenti (i quali usufruiscono di una
specifica prestazione del tutto distinta ed autonoma rispetto alla
pensione, erogata da un'apposita gestione previdenziale, ex art. 24
della legge n. 88 del 1989), i pensionati delle gestioni dei
lavoratori autonomi godono, per i familiari a carico, degli
incrementi di pensione, di misura identica agli assegni familiari ma
erogati dalle medesime gestioni sulla base di distinti criteri di
attribuzione delle quote di maggiorazioni.
Secondo l'INPS - il quale sottolinea la manifesta inammissibilità
di una pronuncia additiva che adotti un criterio selettivo collegato
alla prevalenza del tipo contributivo accreditato - la norma
impugnata, pertanto, a ragione individua i beneficiari dell'assegno
de quo con riferimento certo ed inequivocabile alla gestione sulla
quale grava l'onere del pagamento della pensione, cui la prestazione
familiare si aggiunge, essendo rilevante la posizione assicurativa e
contributiva sottostante, riconnessa al titolo pensionistico
concretamente attribuito per legge al soggetto anche in forza (come
nella specie) di un accreditamento di contribuzione mista. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Tolmezzo dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69
(convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 153),
nella parte in cui non prevede che l'assegno per il nucleo familiare
spetti anche ai titolari delle pensioni derivanti in misura
prevalente da lavoro dipendente.
Secondo il giudice a quo, la norma censurata - il cui senso
letterale e logico non consente altra interpretazione che quella di
ritenere il richiesto beneficio come spettante ai soli titolari di
pensioni derivate esclusivamente da lavoro dipendente - si pone in
contrasto con l'art. 3 della Costituzione, poiché, prescindendo sia
dalla durata assoluta della contribuzione da lavoro dipendente sia
dal rapporto quantitativo tra le due forme di contribuzione
succedutesi nel tempo, discrimina ingiustificatamente quei lavoratori
che, dopo un lungo periodo di attività come dipendenti, abbiano
svolto per breve tempo lavoro autonomo.
2. - La questione non è fondata.
2.1. - Nella sua piena autonomia interpretativa, il giudice a quo
ha ritenuto che il senso letterale e logico della norma denunciata
non consenta altra soluzione se non quella di riconoscere il diritto
all'assegno per il nucleo familiare ai soli titolari di pensioni
derivanti esclusivamente da lavoro dipendente.
In assenza di un diverso indirizzo giurisprudenziale in materia,
siffatta interpretazione va assunta da questa Corte come premessa del
richiesto scrutinio di costituzionalità, in quanto improntata al
canone ermeneutico di cui al primo comma dell'art. 12 delle
disposizioni sulla legge in generale.
Né, d'altronde, v'è luogo per ricorrere ad una interpretazione
adeguatrice, giacché - anche nell'interpretazione datane dal
remittente - la denunciata norma non risulta contrastante con
l'evocato parametro costituzionale, come emerge dalle seguenti
considerazioni.
2.2. - Tale norma ha radicalmente innovato l'istituto degli assegni
familiari, trasformandolo - con riguardo alla sola categoria dei
lavoratori dipendenti, pubblici e privati, in servizio o in
quiescenza, ed a quella dei lavoratori assistiti contro la
tubercolosi - in assegno per il nucleo familiare, attribuito secondo
un criterio selettivo fondato sulla limitatezza del reddito della
famiglia in correlazione al numero delle persone facenti parte del
nucleo familiare.
Si è così portato a compimento il progressivo disegno del
legislatore - iniziato con il decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30
(convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114) e proseguito col
decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17 (convertito nella legge 25 marzo
1983, n. 79) - di diversificare i trattamenti del "carico di
famiglia" gravante sui pensionati, a seconda che i soggetti
beneficiati fossero titolari di pensioni amministrate dal Fondo
pensioni dei lavoratori dipendenti ovvero dalle gestioni speciali dei
lavoratori autonomi, attribuendo soltanto ai primi - in luogo delle
maggiorazioni della pensione precedentemente percepite, e mantenute
per i soli pensionati ex lavoratori autonomi - gli assegni familiari
di cui al testo unico approvato con d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797.
Di fronte a siffatta evoluzione del quadro normativo - incidente
sulla struttura e sulle modalità di erogazione dei trattamenti
medesimi, in ragione della specificità della prestazione
previdenziale dell'assegno per il nucleo familiare, non più
costituente elemento integrante della pensione - questa Corte ha
avuto modo di sottolineare (v. sentenza n. 458 del 1989) come il
processo di trasformazione degli assegni familiari ed il conseguente
approfondimento del divario nella struttura e nelle finalità della
nuova disciplina rispetto a quella delle maggiorazioni
pensionistiche, costituiscano elementi idonei a far ritenere che,
almeno allo stato, i trattamenti relativi ai carichi di famiglia
siano dotati - stanti le peculiari forme di contribuzione e i diversi
enti erogatori - di una propria autonoma individualità. La quale
(va ribadito anche in questa sede) rende incompatibili tra loro, a
causa delle rispettive molteplici differenti caratteristiche, i
regimi previdenziali goduti dalle due categorie di pensionati già
lavoratori dipendenti e di pensionati già lavoratori autonomi (v.
sentenze n. 54 del 1987 e n. 31 del 1986).
La scelta operata dal legislatore di limitare la concessione del
beneficio de quo ai soli soggetti entrati in quiescenza quali
dipendenti non può quindi ritenersi incoerente né irragionevole,
soprattutto se valutata anche alla luce delle contingenti
disponibilità finanziarie (evidenziate in sede di lavori
preparatori); e considerato, per altro verso, che i trattamenti di
famiglia per i pensionati delle gestioni autonome sono stati
espressamente conservati dal comma 12-bis dello stesso art. 2
censurato, per cui le relative posizioni appaiono congruamente
tutelate.
2.3. - Ebbene, la ritenuta legittimità costituzionale del quadro
normativo cui, come si è detto, è pervenuto il legislatore, non
può non comportare la legittimità anche delle relative
implicazioni, fra le quali va annoverata la situazione in cui vengono
a trovarsi i soggetti titolari della pensione di anzianità maturata
e liquidata nella gestione speciale artigiani, ai sensi dell'art. 9,
primo comma, prima parte, della legge n. 463 del 1959, in virtù del
cumulo dei successivi periodi di contribuzione da lavoro dipendente e
da lavoro autonomo.
Non irragionevole si palesa, infatti, l'aver basato il criterio di
riferimento, circa la spettanza o meno dell'assegno per il nucleo
familiare, sull'inscindibile collegamento tra il tipo di pensione
attribuito per legge al soggetto ed i benefici per carico di
famiglia a lui spettanti in base a tale specifico titolo
pensionistico. Il quale non può che prescindere dalla circostanza
dell'eventuale accreditamento da contribuzione mista, allorquando -
non emersa alcuna problematica riguardante le modalità della
ricongiunzione dei periodi assicurativi ex lege n. 29 del 1979 - il
diritto al trattamento pensionistico sia sorto comunque in ragione
della contribuzione da lavoro autonomo e presso la relativa gestione
speciale. Anzi, logicamente ingiustificata si dovrebbe considerare,
al contrario, la soluzione prospettata dal remittente, la quale
comporta il venir meno di quel criterio oggettivo di individuazione
della spettanza dello specifico beneficio, costituito appunto dal
nesso tra l'ordinamento proprio della gestione che ha in carico la
pensione ed il trattamento di famiglia effettivamente dovuto in base
alla disciplina di siffatto ordinamento; con la conseguente
necessità, fra l'altro, di prevedere uno strumento selettivo delle
contribuzioni accreditate, la cui adozione sarebbe in ogni caso da
ritenere riservata alla discrezionalità del legislatore, stante la
pluralità delle possibili scelte relative alla concretizzazione, in
termini quantitativi, del richiamato concetto di "prevalenza".
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69 (Norme in materia
previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti
portuali ed altre disposizioni urgenti), convertito, con
modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 153, sollevata, con
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Tolmezzo,
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1995.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1995.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1995:516 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte