Sentenza n. 517/1987
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 17/12/1987 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 2legge 65/1987
- art. 3legge 65/1987
- art. 8legge 65/1987
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 6 marzo 1987,
n. 65 recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 3
gennaio 1987, n. 2, concernente misure urgenti per la costruzione o
l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o
completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei
finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse
turistico", promossi con ricorsi dei Presidenti delle Giunte
provinciali di Bolzano e Trento e della Giunta regionale della
Lombardia, notificati il 4 aprile 1987, depositati in cancelleria
rispettivamente l'8, il 9 e il 14 aprile 1987 ed iscritti ai nn. 9,
10 e 14 del registro ricorsi 1987.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri e l'atto di intervento del CONI;
udito nell'udienza pubblica del 29 settembre 1987 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
uditi l'Avvocato Umberto Coronas per la Provincia di Bolzano,
l'Avvocato Sergio Panunzio per la Provincia di Trento, l'Avvocato
Valerio Onida per la Regione Lombardia e l'Avvocato dello Stato
Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - (R. Ric. 9/1987). La legge 6 marzo 1987, n. 65, intitolata
"Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 3 gennaio 1987, n.
2, concernente misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento
di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di
strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti
aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico", è
oggetto di un ricorso, notificato il 4 aprile 1987, proposto dalla
Provincia autonoma di Bolzano. Con tale atto sono sospettate
d'incostituzionalità sia la legge in toto, sia, più in particolare,
le disposizioni di cui agli articoli 1, quarto e quinto comma, 2,
comma 1, lett. b), primo ter, secondo e sesto e 2 bis, comma terzo,
nella parte in cui le stesse vengano ritenute applicabili nel
territorio della Provincia, per contrasto con gli artt. 2, 3, comma
terzo, 8, nn. 20 e 17, 9, n. 11, 16, 78 e 80 del d.P.R. 31 agosto
1972, n. 670 (Statuto del T.A.A.) e relative norme di attuazione.
La ricorrente lamenta, in primo luogo, che la legge impugnata nel
suo complesso risulti lesiva sia della propria competenza legislativa
primaria e di quella amministrativa in materia di turismo ed
industria alberghiera e di lavori pubblici di interesse provinciale
(artt. 8, nn. 20 e 17 e 16 dello Statuto T.A.A.), sia della propria
competenza concorrente in materia di attività sportive e ricreative
e relativi impianti ed attrezzature (artt. 9, n. 11, e 16 Statuto
T.A.A.), sia delle norme statutarie in materia di finanza locale
(artt. 78 ed 80).
Nelle sue impugnazioni più particolari la Provincia contesta,
altresì, la legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni:
a) l'art. 1, quarto e quinto comma, in quanto lesivo delle
competenze provinciali in materia di attività sportive e ricreative,
come specificate dalle norme di attuazione dello Statuto, adottate
con d.P.R. 24 marzo 1975, n. 475, dal momento che attribuisce al
Ministro del turismo e dello spettacolo il potere di approvare
annualmente, sentite le Regioni, le Province autonome, l'A.N.C.I. e
l'U.P.I., i programmi straordinari di interventi per l'impiantistica
sportiva destinati a soddisfare le esigenze dei campionati delle
diverse discipline sportive e a promuovere l'esercizio dell'attività
sportiva mediante la realizzazione di strutture polifunzionali,
mentre, ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 475 del 1975, spetta alla
Provincia approvare i programmi stessi, previo coordinamento con il
C.O.N.I.;
b) l'art. 2, sesto comma, per il quale i progetti unitari per la
costruzione di grandi strutture sportive debbono essere presentati
dall'ente interessato, per l'accesso al F.I.O., al Ministero del
turismo e dello spettacolo anziché alla Provincia autonoma di
Bolzano o quanto meno tramite la stessa, in quanto lesivo delle
competenze provinciali in materia di urbanistica e lavori pubblici
provinciali, nonché di quelle in materia di attività sportive;
c) art. 2 bis, comma terzo, con il quale viene attribuito al
comitato provinciale del C.O.N.I. il potere, che spetta ai competenti
organi della Provincia, di esprimere il parere sui progetti per la
costruzione e l'ampliamento, la modifica e il restauro delle
strutture sportive, anche scolastiche;
d) art. 2, commi primo, lett. b, primo ter e secondo della legge n.
65 del 1987 in quanto lesive dell'autonomia finanziaria provinciale e
delle competenze della ricorrente in materia di finanza locale, dal
momento che individuano i soggetti beneficiari dei finanziamenti nei
comuni e loro consorzi e nelle comunità montane e stabiliscono che i
finanziamenti per gli interventi di cui all'art. 1, primo comma,
lett. b e c, siano assegnati direttamente ai soggetti richiedenti,
anziché per il tramite della Provincia, previo coordinamento con il
Ministro del Tesoro dei programmi nei settori della finanza locale e
dei lavori pubblici, secondo quanto previsto dall'art. 6 del d.P.R.
n. 473 del 1975.
2. - (R. Ric. 10/1987). Con ricorso notificato il 4 aprile 1987, la
Provincia autonoma di Trento ha chiesto che venga dichiarata la
illegittimità costituzionale dell'art. 1, quarto e quinto comma, e
dell'art. 2, commi primo, lett. b, primo ter, secondo e sesto del
d.l. 3 gennaio 1987, n. 2, convertito con modificazioni con legge 6
marzo 1987, n. 65, per violazione degli artt. 9, n. 11, 8 nn. 20 e
17, 16, 78 e 80 del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 (Statuto T.A.A.) e
relative norme di attuazione.
La Provincia precisa che oggetto dell'impugnativa non sono le
disposizioni che attribuiscono alla competenza statale i programmi
per gli interventi relativi agli impianti destinati ad ospitare gli
incontri del Campionato del mondo di calcio del 1990, ma quelle che
prevedono i programmi per gli interventi destinati a soddisfare le
esigenze dei campionati delle diverse discipline sportive, con
strutture polifunzionali, e a promuovere l'esercizio dell'attività
sportiva, mediante la realizzazione di strutture polifunzionali (art.
1, comma primo, lett. b) e c)). Secondo la ricorrente tali interventi
rientrano certamente nella competenza provinciale, in quanto sono
estranei alle competenze riservate allo Stato - e per esso al CONI -
dall'art. 2, primo comma, del d.P.R. n. 475 del 1975, che ha riguardo
esclusivamente alle attività competitive programmate che sono
disciplinate dall'ordinamento internazionale.
La lesione delle competenze provinciali risulterebbe dal fatto che
alla Provincia non solo viene sottratta ogni possibilità di
programmazione degli interventi per la realizzazione di impianti
sportivi, ma viene preclusa anche la possibilità di disporre in
ordine ai singoli interventi, autorizzandoli e concedendo ai Comuni
(e agli altri organismi abilitati dalle leggi provinciali) i relativi
finanziamenti.
La normativa statale in questione, peraltro, ad avviso della
Provincia ricorrente, non può trovare giustificazione né nella
mancanza di una disciplina legislativa provinciale in materia, in
quanto una tale disciplina esiste ed ha già ricevuto concreta
attuazione, né nel generale potere di indirizzo e coordinamento, in
quanto difetterebbero i presupposti che secondo la giurisprudenza
della Corte costituzionale devono sussistere perché possa
realizzarsi legittimamente una compressione dell'autonomia regionale.
La Provincia ricorrente lamenta altresì, che l'art. 2, ai commi 1,
lett. b), primo ter, secondo e sesto del d.l. n. 2 del 1987,
disciplina il finanziamento degli interventi previsti dall'art. 1,
primo comma, stabilendo che tutti i finanziamenti statali siano
corrisposti direttamente ai Comuni e ad altri enti diversi dalla
Provincia, pur trattandosi di interventi di competenza provinciale. I
finanziamenti avrebbero dovuto, viceversa, essere affidati alla
Provincia, che poi avrebbe potuto trasferire ai Comuni e agli altri
enti, conformemente alle scelte formulate in sede di programmazione,
le somme già destinate alla realizzazione dei singoli interventi. La
previsione dell'erogazione di mutui ventennali da parte della Cassa
depositi e prestiti direttamente ai Comuni, al di fuori di ogni
rapporto con la Provincia, concreta, inoltre, una violazione della
disciplina stabilita, in base all'art. 80 dello Statuto, dall'art. 6
del d.P.R. n. 473 del 1975, in quanto la Provincia non solo non
riceve i mezzi finanziari, ma non è neanche messa in grado di sapere
quale sarà l'entità dei mezzi che la Cassa depositi e prestiti
erogherà nel suo territorio.
Analoghe censure vengono mosse dalla Provincia ricorrente alla
disposizione relativa alla concessione di mutui decennali da parte
dell'Istituto per il credito sportivo (art. 2, comma primo ter), con
riferimento alla quale, peraltro, viene ravvisata anche una specifica
violazione dell'art. 2 del d.P.R n. 475 del 1975, secondo cui
l'Istituto per il credito sportivo fissa annualmente, d'intesa con le
Province di Trento e Bolzano, l'ammontare complessivo e la
destinazione dei mutui da concedere nell'ambito del rispettivo
territorio provinciale.
3. - (R. Ric. 14/1987). Con ricorso notificato il 4 aprile 1987, la
Regione Lombardia ha chiesto che venga dichiarata l'illegittimità
costituzionale degli artt. 1, 2 e 2 bis del d.l. 3 gennaio 1987, n.
2, come modificato dalla legge di conversione 6 marzo 1987, n. 65,
nella parte in cui prevedono:
a) la competenza del Ministro del turismo e dello spettacolo (e di
altri organi statali), anziché della Regione, in ordine alla
definizione dei criteri e parametri per la formulazione dei programmi
di intervento per l'impiantistica sportiva, ivi compresi quelli volti
a realizzare interventi negli impianti sportivi destinati ad ospitare
i campionati del mondo di calcio del 1990, nonché in ordine alla
predisposizione, l'adozione e l'approvazione dei programmi medesimi;
b) la concessione di contributi in capitale, l'assunzione degli
oneri di ammortamento, o la concessione di contributi
sull'ammortamento dei mutui da parte del Ministro del turismo e dello
spettacolo anziché da parte della Regione;
c) l'accesso al FIO, per il finanziamento di piani di costruzione
di grandi strutture sportive, connessi servizi tecnologici e sistemi
infrastrutturali, su domanda da inoltrarsi al Ministro del turismo e
dello spettacolo anziché per il tramite e su proposta della Regione;
d) lo stanziamento di somme per il finanziamento di detti programmi
nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e
dello spettacolo, al fine di erogarle direttamente, anziché
ripartirle tra le Regioni.
La Regione ricorrente, infatti, richiamate le disposizioni del
d.P.R. 27 luglio 1977, n. 616 relative alle funzioni regionali in
materia di turismo e industria alberghiera, di attività sportive e
ricreative, di opere pubbliche regionali, di agevolazioni creditizie
e quelle relative al riparto di competenze tra Stato e Regioni in
tali materie, nonché il divieto posto dall'art. 126, terzo comma
dello stesso d.P.R., circa la conservazione o la istituzione nel
bilancio dello Stato di capitoli relativi a spese concernenti le
funzioni trasferite alle Regioni, lamenta che la sostanziale
avocazione allo Stato delle funzioni attinenti alla programmazione
degli interventi, alla erogazione dei contributi ed al finanziamento
totale o parziale delle opere, concreti una violazione delle proprie
competenze legislative, amministrative e programmatorie e della
autonomia finanziaria e di spesa. Tale avocazione, inoltre, non
troverebbe giustificazione alcuna né nella straordinarietà degli
interventi né nell'urgenza degli stessi.
La Regione Lombardia lamenta, infine, la violazione delle proprie
competenze in materia di urbanistica e di lavori pubblici determinata
dalle disposizioni relative all'applicazione alle opere in questione
di procedure semplificate di localizzazione e di approvazione (art. 2
bis, secondo comma). Conclude, pertanto, [chiedendo] che venga
dichiarata la illegittimità costituzionale [di quest'ultima
disposizione] oltreché degli artt. 1 e 2.
4. - Si è costituito in tutti i giudizi il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato, chiedendo che tutte le questioni vengano
dichiarate infondate.
La difesa dell'Avvocatura muove da due premesse comuni a tutti i
ricorsi: il carattere super-regionale dei programmi previsti dalle
disposizioni impugnate; la idoneità della procedura preordinata
all'approvazione dei programmi e alla definizione dei criteri e dei
parametri per la elaborazione dei programmi stessi rispetto al fine
di consentire alle Regioni e alle Province autonome di far presenti
le valutazioni più ritenute rispondenti ai rispettivi interessi
territoriali e di rappresentare, all'occorrenza, le esigenze di un
opportuno coordinamento con gli interventi già programmati in ambito
locale.
Quanto al primo aspetto, negli scritti difensivi si sostiene che il
carattere nazionale, super-regionale di tutti i programmi previsti
dall'art. 1 della legge n. 65 del 1987 risulta evidente sia dalla
natura degli interessi che il legislatore nazionale ha inteso
soddisfare, sia dalla preordinazione degli interventi all'adeguamento
di tutti gli impianti sportivi a uniformi norme di sicurezza, sia
dalla connessione di tali interventi alle materie della salute e
della educazione nonché dalla preordinazione degli interventi al
riequilibrio territoriale.
Quanto al secondo profilo, l'Avvocatura rileva come, fissati in una
sede naturalmente centrale i criteri e i parametri generali, il
contenuto dei programmi si alimenti delle istanze propulsive degli
enti locali interessati alla realizzazione dei singoli interventi. I
programmi vengono quindi elaborati in una sede centrale, previo
parere delle Regioni e delle Province autonome, e definitivamente
approvati con decreto ministeriale. In sostanza, il procedimento si
svolge attraverso una serie di atti che sono bensì preordinati alla
definitiva approvazione ministeriale, ma sono anche idonei,
singolarmente, a consentire il recepimento e il rispetto delle
esigenze locali coinvolte.
Ciò premesso in linea generale, l'Avvocatura, in ordine ai ricorsi
proposti dalle Province autonome, rileva che dall'art. 2 del d.P.R.
n. 475 del 1975 si desume la piena configurabilità di un concorso di
interventi statali e provinciali. Osserva inoltre, quanto alla
pretesa violazione delle competenze in materia di lavori pubblici di
interesse provinciale, che la stessa in tanto potrebbe ritenersi
sussistente in quanto si dimostrasse che al programma statale di
interventi non è sottesa - come invece è - una unitaria valutazione
a carattere nazionale delle esigenze del settore.
Del tutto infondata è, poi, ad avviso dell'Avvocatura, la pretesa
violazione dell'autonomia finanziaria delle Province ricorrenti, in
quanto le disposizioni degli artt. 78 ed 80 dello Statuto, e relative
norme di attuazione, sono insuscettibili di essere estese alle
ipotesi di finanziamento straordinario disposte nell'ambito e per
l'attuazione di un programma nazionale di intervento.
Con riferimento al ricorso proposto dalla Regione Lombardia,
nell'atto di costituzione viene evidenziata l'infondatezza del
richiamo alle disposizioni dell'art. 56 del d.P.R. n. 616 del 1977.
Infatti, benché tra le funzioni regionali inerenti alla materia del
turismo e dell'industria alberghiera rientri la "promozione di
attività sportive e ricreative e la realizzazione dei relativi
impianti", una corretta interpretazione letterale e sistematica
imporrebbe di ritenere che gli impianti e le attrezzature considerati
siano solo quelli relativi alla promozione di attività sportive, ad
esclusione di quelli destinati all'esercizio agonistico delle
attività stesse. Quanto, infine, al profilo finanziario del ricorso
della Regione Lombardia, l'Avvocatura osserva come da un lato il
riferimento all'art. 126 del d.P.R. n. 616 del 1977 sia improprio, in
quanto gli interventi previsti dalla legge impugnata non sono
riconducibili alle funzioni trasferite alle Regioni ma ineriscono ad
un programma statale a carattere nazionale, finanziato direttamente
dallo Stato, e come, dall'altro lato, difetti il presupposto della
applicabilità dell'art. 109 dello stesso d.P.R., posto che le
funzioni relative all'accesso al credito agevolato in tanto rientrano
nelle competenze regionali in quanto ineriscano alle materie
trasferite alle Regioni. E ciò deve escludersi per quel che concerne
gli impianti sportivi.
5. - Ha spiegato domanda di intervento in tutti i giudizi il
Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) con atti depositati,
rispettivamente, il 28 maggio 1987, il 22 maggio 1987 e il 19 maggio
1987. Il CONI afferma, in primo luogo, la propria legittimazione ad
intervenire, rilevando che in tutti i giudizi sono poste questioni
rilevanti ai fini della determinazione delle proprie competenze. Nel
merito, svolge considerazioni analoghe a quelle del Presidente del
Consiglio dei Ministri, chiedendo che le questioni vengano dichiarate
non fondate.
6. - Nell'imminenza dell'udienza le Province autonome di Bolzano e
Trento, la Regione Lombardia e il C.O.N.I. hanno depositato memorie
difensive.
6.1. - La Provincia di Bolzano, ribadite le ripartizioni di
competenze attuate dal d.P.R. n. 475 del 1975, ribadisce come il
d.P.R. n. 473 del 1975, recante norme di attuazione in materia di
finanza locale, preveda una procedura particolare che coinvolge le
Province autonome, il Ministro del tesoro e la Cassa Depositi e
Prestiti per la determinazione degli interventi di quest'ultima nel
territorio delle Province. Richiamate, quindi, la giurisprudenza
della Corte Costituzionale sui limiti all'esercizio della funzione di
indirizzo e coordinamento, insiste nell'accoglimento del ricorso.
6.2. - La Provincia autonoma di Trento nella propria memoria
contesta quanto dedotto dall'Avvocatura Generale dello Stato. Nel
ribadire le ragioni già esposte in ricorso, la Provincia, con
riferimento agli interventi sugli impianti destinati ad ospitare le
gare dei campionati di diverse discipline sportive, sottolinea, da un
lato, che la disposizione impugnata non fa in alcun modo riferimento
al livello nazionale dei campionati e, dall'altro, che la competenza
statutariamente attribuita alla Provincia, come specificata dalle
norme di attuazione poste dal d.P.R. n. 475 del 1975, concerne tutte
le attività sportive e ricreative con i relativi impianti e
attrezzature, ad eccezione delle sole attività competitive
programmate che sono disciplinate dall'ordinamento sportivo
internazionale, per le quali resta salva la competenza del C.O.N.I.
Ove, poi, nella materia in questione dovessero ritenersi
sussistenti profili di interesse nazionale, questi potranno essere
fatti valere nei modi previsti dallo Statuto e dalla Costituzione: in
particolare, con l'esercizio della funzione di indirizzo e
coordinamento che, in ogni caso, presuppone il permanere delle
competenze provinciali, e non la soppressione delle stesse.
Quanto al procedimento preordinato alla elaborazione ed
approvazione dei programmi, la Provincia, ribadite le proprie tesi
circa il sostanziale svuotamento delle proprie competenze in materia,
ricorda che anche secondo la giurisprudenza della Corte
Costituzionale il coordinamento o la composizione degli interessi
eterogenei, che concorrono in una stessa materia, non può avvenire
altro che per mezzo di intese da realizzarsi mediante reciproche
consultazioni, che sono cosa ben diversa dal parere obbligatorio ma
non vincolante previsto dall'art. 1, comma quinto, della legge
impugnata.
La Provincia eccepisce, infine, la inammissibilità dell'intervento
del C.O.N.I. che, non essendo titolare di potestà legislativa, non
ha neanche titolo a partecipare ad un giudizio di legittimità
costituzionale in via principale.
6.3. - La Regione Lombardia, eccepita l'inammissibilità
dell'intervento, peraltro tardivo, del C.O.N.I., contesta le difese
dell'Avvocatura in ordine alla ripartizione delle competenze
rilevando che le attribuzioni riservate al C.O.N.I. dall'art. 56 cpv.
del d.P.R. n. 616 del 1977 nulla hanno a che vedere con gli impianti
sportivi e le attrezzature, la cui realizzazione rientra nelle
attribuzioni trasferite alle Regioni, salva l'intesa per quel che
concerne gli impianti scolastici.
Ove poi dovesse ravvisarsi in materia un interesse nazionale, lo
stesso potrebbe essere assicurato attraverso la fissazione di
principi vincolanti o l'adozione di atti di indirizzo e coordinamento
o l'avvio di procedure programmatorie nazionali raccordate con la
programmazione regionale.
Quanto al procedimento finalizzato all'approvazione dei programmi,
la Regione osserva che l'attività di coordinamento nella fase di
predisposizione delle domande non è positivamente prevista e,
quindi, non è esercitabile in modo vincolante nei confronti degli
enti locali, i quali sono, viceversa, abilitati a presentare
direttamente le domande al Ministero del turismo.
La Regione insiste, dunque, nel lamentare la violazione delle
proprie competenze in materia di urbanistica, che verrebbe posta in
essere dalla disposizione dell'art. 2/bis, secondo comma, della legge
impugnata, attraverso il richiamo all'art. 1 della legge n. 1 del
1978 (interessata dalla sent. n. 214 del 1985). Ciò perché la
materia è stata disciplinata dalla L.R. n. 70 del 1983, che ha
dettato disposizioni solo in parte coincidenti con la disciplina
prevista dalla legge n. 1 del 1978. Se si dovesse ritenere che il
rinvio operato dalla legge impugnata vale a rendere nuovamente
applicabile la legge statale a preferenza di quella regionale, si
sarebbe, pertanto, in presenza di un ulteriore profilo di
illegittimità.
6.4. - Nelle tre memorie depositate in data 16 settembre 1987, il
C.O.N.I. ribadisce le ragioni a sostegno della propria legittimazione
a partecipare al giudizio ed insiste nelle considerazioni già
formulate. Considerato in diritto
1. - Data l'identità, quantomeno parziale, dell'oggetto dei
giudizi di cui in epigrafe, è opportuno che la loro trattazione
avvenga in forma congiunta per essere decisi in un'unica sentenza.
2. - Pregiudiziale all'esame del merito è la decisione
sull'ammissibilità degli "atti di intervento" spiegati dal C.O.N.I.
contro tutti e tre i ricorsi che hanno dato vita ai presenti giudizi.
Uno di tali atti, peraltro, è intempestivo, essendo stato depositato
il 28 maggio 1987 in contrapposizione al ricorso della Provincia di
Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 1987. Ma,
poiché la valutazione dell'ammissibilità è logicamente precedente
rispetto a quella relativa al rispetto dei termini, la decisione
pregiudiziale in questione si estende anche ad esso.
Secondo il costante orientamento di questa Corte (ordd.
dibattimentali 30 maggio e 15 giugno 1977; ordd. n. 22 del 1958, n.
130 del 1977; sentt.nn. 182 e 293 del 1987), nei giudizi di
costituzionalità in via principale non è proponibile alcuna forma
di intervento; né è ammissibile la figura del controinteressato,
per il fatto che in tali giudizi "non possono partecipare soggetti
che non siano titolari di potestà legislativa" e, in particolare,
soggetti diversi da quelli della cui competenza legislativa si
controverte; né in essi è comunque ammissibile "la figura del
controinteressato come parte, propria del procedimento
giurisdizionale amministrativo, tantomeno quando chi postula tale
posizione non può vantare interessi costituzionalmente rilevanti".
Poiché nei giudizi in corso la difesa del C.O.N.I. non offre motivi
nuovi in grado di superare le argomentazioni sui cui si fonda la
giurisprudenza di questa Corte e poiché, allo stato del diritto
vigente, non possono trarsi elementi obiettivi tali da indurre a
mutare il predetto orientamento, gli "atti di intervento" spiegati
dal C.O.N.I. nei presenti giudizi devono ritenersi inammissibili.
2.1 - Inammissibile è, altresì, la censura prospettata dalla
Provincia di Bolzano contro la legge 6 marzo 1987, n. 65, in toto, in
quanto né la delibera della Giunta relativa all'impugnazione
medesima, né il ricorso della stessa Provincia contengono sul punto
la benché minima motivazione.
Oltreché dal rinvio testuale dell'art. 22 della legge n. 87 del
1953 al regolamento per la procedura innanzi al Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale, che per la parte qui interessata (art. 6, n. 3,
R.D. 17 agosto 1907, n. 642) deve ritenersi applicabile, l'onere
della motivazione ha la sua giustificazione logica nell'esigenza di
documentare il presupposto dell'impugnazione, onde consentire alla
Corte il vaglio in limine litis, attraverso l'esame della motivazione
e del suo contenuto, della sussistenza in concreto dello specifico
interesse a ricorrere in relazione alle singole disposizioni
impugnate, nonché nell'esigenza di determinare inequivocabilmente
l'oggetto della questione sottoposta al giudizio di
costituzionalità. Premesso che, le censure proposte dalla stessa
ricorrente con adeguata motivazione investono disposizioni che non
sono così intimamente collegate con tutte le altre contenute nel
medesimo atto legislativo da indurre ragionevolmente a pensare che la
loro proposizione debba necessariamente e implicitamente estendersi a
tutta la legge, l'assoluta carenza di motivazione, o come
eventualmente la sua obiettiva contraddittorietà, oltre che privare
il giudice di costituzionalità di ogni filtro pregiudiziale di
fronte alla prospettazione di dubbi di legittimità del tutto
arbitrari, pretestuosi o astratti, comporta di per sé un vizio
formale di validità, che rende inammissibile la questione così
proposta.
3. - Come riferito in narrativa, le principali questioni di merito
sollevate con i ricorsi in esame concernono l'art. 1, commi 3°, 4° e
5° della legge 6 marzo 1987, n. 65, dove sono previsti vari tipi di
intervento statale (costruzione, ampliamento, riattamento,
ristrutturazione, completamento, miglioramento, etc.) su impianti
sportivi. Tali interventi, come già detto, si distinguono in tre
categorie (art. 1, alinea), a seconda che abbiano ad oggetto: a)
impianti destinati a ospitare gli incontri dei campionati mondiali di
calcio, come indicati dal C.O.N.I. (art. 1 c. 3°); b) impianti
destinati "a soddisfare le esigenze dei campionati delle diverse
discipline sportive, con strutture polifunzionali" (art. 1, c. 4° e
5° ); c) impianti destinati "a promuovere l'esercizio dell'attività
sportiva mediante la realizzazione di strutture polifunzionali" (art.
1, c. 4° e 5° ). Mentre la Regione Lombardia impugna le disposizioni
relative a tutti e tre i tipi di intervento ritenendole
complessivamente lesive delle proprie competenze legislative in
materia di turismo o, più precisamente, nella sub-materia "sport",
le Province di Bolzano e di Trento limitano la propria impugnazione
agli interventi aventi ad oggetto gli impianti di cui alle lettere b
e c.
3.1 - È infondata la questione di costituzionalità relativa
all'art. 1, comma 3°, della legge 6 marzo 1987, n. 65 (interventi su
impianti destinati a ospitare i campionati mondiali di calcio del
1990), che è stata sollevata dalla Regione Lombardia sul presupposto
che le disposizioni anzidette siano lesive della competenza
legislativa concorrente della Regione nella sub-materia dello sport,
quale risulta determinata dall'art. 56, cpv., lett. b, del d.P.R. 26
luglio 1977, n. 616.
Più in particolare, la Regione Lombardia ritiene i suddetti
interventi invasivi delle proprie competenze essendo previsto
dall'art. 1, comma 3°, che questi siano realizzati secondo un
programma predisposto (entro 30 giorni dall'entrata in vigore della
legge stessa) dal Ministro del Turismo e dello Spettacolo, su
indicazione tecnica del C.O.N.I., e adottato definitivamente con
decreto dello stesso Ministro, dopo che le competenti commissioni
parlamentari abbiano espresso il loro parere (nel termine di 15
giorni dall'assegnazione). A sostegno delle proprie ragioni la
ricorrente produce in sostanza una duplice argomentazione.
Innanzitutto, l'art. 56 del d.P.R. n. 616 del 1977, nell'attribuire
alla competenza regionale "la promozione di attività sportive e
ricreative e la realizzazione dei relativi impianti ed attrezzature"
e nel mantenere ferme al C.O.N.I. le attribuzioni "per
l'organizzazione delle attività agonistiche ad ogni livello e le
relative attività promozionali", intenderebbe ripartire le
competenze fra Stato e Regioni riconoscendo all'uno soltanto
l'organizzazione e la promozione dello sport agonistico e alle altre
gli interventi (costruzione, ampliamento, etc.) su tutti gli impianti
e le attrezzature, qualunque sia il tipo di sport cui questi sono
destinati. A conferma di siffatta interpretazione - ed è questo il
secondo argomento - la ricorrente ricorda che di norma gli impianti
sportivi sono contemporaneamente destinati tanto ad attività
agonistiche quanto ad attività sportive di altro tipo, di modo che
una ripartizione di competenze fondata sulla destinazione degli
impianti avrebbe poco senso.
Le censure proposte e le ragioni che le sostengono non possono
essere accolte. A parte la rilevanza che occorre dare alla
distinzione tra le attività sportive agonistiche e quelle non
agonistiche (che verrà esaminata nel punto seguente della presente
motivazione), sta di fatto che l'organizzazione degli incontri dei
campionati mondiali di calcio esorbita sicuramente dalla sfera di
attribuzioni propria delle Regioni, in quanto attività la cui
disciplina e la cui gestione sono strettamente legate all'interesse
nazionale, nonché ad obblighi internazionali che vincolano lo Stato
tanto nei suoi organi di amministrazione diretta, quanto attraverso
suoi enti pubblici strumentali, qual'è il Comitato Olimpico
Nazionale Italiano (C.O.N.I.).
L'organizzazione dei campionati mondiali di calcio consiste in
un'attività estremamente complessa che comporta
una rete di poteri e di obblighi coinvolgente tanto soggetti
dell'ordinamento nazionale quanto, soprattutto, soggetti e
organizzazioni internazionali. In primo luogo, sin dal momento della
presentazione della candidatura per il proprio
Paese l'ente e l'associazione preposti all'organizzazione nazionale
del gioco del calcio (in Italia il Comitato Olimpico
Nazionale Italiano e la Federazione Italiana Giuoco Calcio) debbono
allegare una "lettera di intenti" del Governo
nazionale, con cui questo si impegna a garantire determinati
adempimenti, che sono richiesti dall'ente di diritto internazionale
preposto all'organizzazione del calcio agonistico al livello
internazionale (la "Fédération Internationale de Football
Association", F.I.F.A.) attraverso un "Cahier de Charges"
indirizzato, attraverso il C.O.N.I. e la F.I.G.C., al Presidente del
Consiglio dei Ministri. Il coinvolgimento del Governo si giustifica,
sul piano giuridico, in quanto l'organizzazione dei campionati
mondiali di calcio comporta, fra gli altri, particolari adempimenti,
quali la garanzia della libera importazione ed esportazione di
attrezzature sportive, di derrate alimentari e di valute, della
regolarità dei cambi delle monete estere, della sicurezza e della
protezione di persone e cose in tutti i luoghi di transito e di
competizione, del supporto di un'adeguata rete di telecomunicazione
internazionale, del rispetto di un determinato trattamento fiscale,
dell'assicurazione della libertà di esecuzione degli inni nazionali
e dell'esposizione dei simboli nazionali di ciascun Paese
partecipante. Si tratta, come è evidente, di adempimenti cui
sottostanno interessi di indubbio carattere nazionale e che in ogni
caso possono essere assolti soltanto al livello governativo.
In secondo luogo, nel momento in cui decide l'assegnazione dei
campionati mondiali, l'ente preposto all'organizzazione del calcio
agonistico al livello internazionale, oltre ad accettare e ratificare
gli impegni garantiti dal Governo del Paese organizzatore, fissa
determinati obblighi relativi a svariati compiti organizzativi, fra i
quali rientrano gli impianti sportivi. Per questi ultimi, in
particolare, i vincoli si riferiscono: alle dimensioni e alle
caratteristiche (fondo erboso dei capi di gioco, servizi idonei,
etc.), che devono esser tali da assicurare la regolarità e il buon
andamento delle competizioni; alla capienza di posti, in modo da
garantire la possibilità di un adeguato numero di spettatori; ai
requisiti di sicurezza per gli atleti e per il pubblico; alla
localizzazione degli impianti stessi lungo tutto il territorio
nazionale; ai tempi entro i quali devono esser completate le
eventuali opere di ristrutturazione e di adeguamento degli impianti
medesimi. Con riferimento al caso di specie, va ricordato che è
stata la stessa F.I.F.A. a rilevare le insufficienze di un certo
numero di impianti e ad esigere l'impegno delle relative opere di
miglioramento come condizione per l'assegnazione dei campionati
mondiali del 1990.
Infine va osservato che l'esecuzione delle attività organizzative
dei campionati medesimi, anche se affidata a un comitato
organizzatore direttamente dipendente dalla F.I.G.C., resta comunque
sotto la responsabilità e sotto la direzione della F.I.F.A.,
quantomeno per le decisioni di principio.
Dal quadro sommariamente tracciato risulta evidente che
l'organizzazione dei campionati mondiali di calcio, per un verso,
comporta la fissazione e l'adempimento di obblighi internazionali
gravanti sullo Stato, ed in particolare tanto sul Governo quanto sul
C.O.N.I. e sulle federazioni ad esso affiliate, e, per altro verso,
coinvolge interessi di indubbio carattere nazionale. Obblighi e
interessi che devono essere soddisfatti con una visione
necessariamente unitaria e con la massima urgenza e sollecitudine,
dati i tempi relativamente stretti comportati dai numerosi interventi
sugli impianti richiesti al momento dell'assegnazione (giugno 1984).
Tanto più ciò vale, se si ha presente il carattere del tutto
peculiare rivestito dalle competizioni e dai tornei in cui si
svolgono incontri delle rappresentative nazionali, che, come ha
riconosciuto del resto in più di un caso anche la Corte di Giustizia
delle Comunità Europee (v. Donà c. Mantero, decisa il 6 luglio
1976, in causa 13-76), vanta una rilevanza che non è certo
circoscritta alla dimensione sportiva, ma tocca anche quella politica
e quella giuridica.
Contro tale conclusione non vale obiettare, come fa la ricorrente,
che un conto è l'organizzazione dei campionati e un altro è la
costruzione o la ristrutturazione degli impianti sportivi. A parte
che tutte le norme che definiscono l'oggetto delle competenze statali
e regionali in materia di sport abbinano normalmente la promozione e
l'organizzazione delle attività sportive con i relativi impianti e
attrezzature (art. 56 d.P.R. n. 616 del 1977; art. 2 d.P.R. 28 marzo
1975, n. 475), sta di fatto che nel concetto di organizzazione, quale
ordinariamente applicato dalla giurisprudenza e dalla dottrina,
rientrano gli interventi sulle persone e sulle cose coordinati al
perseguimento di un determinato fine. Se, dunque, con il concetto di
organizzazione si intende denotare una serie di attività, di
servizi, di spese e di interventi sulle strutture necessari al
raggiungimento di uno scopo definito, allora, in presenza di
eventuali dubbi interpretativi insorgenti dalla lettura testuale
delle disposizioni, si deve ritenere che le opere di costruzione e di
ristrutturazione degli impianti sportivi strettamente necessari
all'adempimento di compiti organizzativi affidati allo Stato
rientrino nella competenza di quest'ultimo. E, del resto, una
ripartizione di attribuzione che, per l'assolvimento di un
determinato fine, riservasse l'organizzazione di determinate
attività allo Stato e, nello stesso tempo, isolasse da questa ogni
tipo di intervento sugli impianti per affidarli alle Regioni,
risulterebbe indubbiamente irrazionale e inefficiente.
Ciò non significa, peraltro, che qualsiasi intervento di
costruzione, di ristrutturazione e di adeguamento degli
impianti sportivi in cui si svolgeranno i campionati mondiali di
calcio del 1990 spetta allo Stato in ogni tempo e per
qualsiasi fine, come sembra supporre la ricorrente quando fa presente
criticamente che di norma gli impianti sportivi
hanno una varia destinazione, la quale, riferita ai principi ora
affermati, taglierebbe trasversalmente le competenze
attribuite allo Stato e quelle attribuite alle Regioni. Il
significato di quanto sopra affermato è piuttosto quello che allo
Stato spetta soltanto la promozione, l'organizzazione e il
finanziamento degli interventi sugli impianti sportivi che è
necessario compiere per rendere possibile lo svolgimento dei
campionati mondiali di calcio del 1990, ma non quelli collegati a
finalità diverse, come quelle sportivo-ricreative, che, come si
vedrà poi, sono sicuramente spettanti alle Regioni.
4. - Oggetto di impugnazione sia da parte della Regione Lombardia,
sia da parte delle Province autonome di Trento e di Bolzano è l'art.
1 commi 4° e 5° della l. n. 65 del 1987, che stabilisce una
disciplina congiunta degli interventi relativi tanto agli impianti
destinati a soddisfare le esigenze dei campionati delle diverse
discipline sportive (lett. b), quanto agli impianti destinati a
promuovere l'esercizio dell'attività sportiva (lett. c). Più
precisamente, il comma 4° stabilisce che gli interventi ora
menzionati, i quali sono eseguiti dagli enti locali territoriali
minori su loro (dettagliata) domanda, sono approvati entro il maggio
di ogni anno dal Ministro del Turismo e dello Spettacolo, sulla base
di criteri e di parametri definiti previo parere tecnico del C.O.N.I.
e previa consultazione delle commissioni parlamentari competenti e
formulati, comunque, tenendo conto delle necessità di riequilibrio
territoriale e fra le diverse discipline sportive.
Il comma 5°, invece, dispone che i suddetti programmi siano
elaborati da un comitato presieduto dal Ministro del turismo e
composto dal ragioniere generale dello Stato, dal direttore generale
della Cassa Depositi e Prestiti, dal presidente del C.O.N.I. e dal
presidente dell'Istituto per il credito sportivo (o da loro
delegati), sentite le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, nonché l'ANCI e l'UPI, che devono esprimere il loro parere
entro 30 giorni dalla ricezione.
4.1 - È fondata la questione di costituzionalità sollevata dai
ricorsi delle Province autonome di Trento e di Bolzano contro l'art.
1 commi 4° e 5° della legge n. 65 del 1987, in quanto tali
disposizioni sono lesive della competenza legislativa concorrente
attribuita alle predette Province dall'art. 9 n. 11 St. T.A.A. nella
materia delle "attività sportive e ricreative con i relativi
impianti e attrezzature", come interpretata e definita dalle relative
norme di attuazione del medesimo Statuto speciale (artt. 1 e 2,
alinea, d.P.R. 28 marzo 1975, n. 745).
Queste ultime, infatti, nel determinare la ripartizione materiale
delle competenze statali e di quelle provinciali in relazione allo
sport stabiliscono che sono attribuite alle Province di Trento e di
Bolzano tutte le attività sportive e ricreative, con i relativi
impianti e attrezzature, per l'innanzi esercitate nei rispettivi
territori dallo Stato sia per il tramite diretto dei propri organi,
sia per quello indiretto degli enti e degli istituti pubblici a
carattere nazionale o sovra-provinciale (art. 1). Nello stesso tempo,
però, quelle stesse norme mantengono ferma la competenza del
C.O.N.I. e delle relative federazioni affiliate alle federazioni
internazionali "limitatamente alle attività competitive programmate
che sono disciplinate dall'ordinamento sportivo internazionale" (art.
2, alinea). Ciò significa, da un lato, che le competenze
esercitabili dallo Stato attraverso il C.O.N.I. sono limitate in
materia sportiva soltanto alle attività agonistiche (con i relativi
impianti e attrezzature) che siano regolate, e non semplicemente
riconosciute, dall'ordinamento sportivo internazionale, purché si
tratti di competizioni programmate, e non occasionate da particolari
circostanze o da particolari momenti; e, dall'altro lato, significa
che le Province di Trento e di Bolzano estendono la loro competenza
sulle restanti attività sportive (con i relativi impianti e
attrezzature), non importa se agonistiche o non agonistiche.
Applicando queste norme al caso di specie si giunge alla
conclusione che, mentre gli interventi sugli impianti necessari per
lo svolgimento dei campionati mondiali di calcio (peraltro non
oggetto di contestazione da parte delle province ricorrenti)
rientrano perfettamente nella competenza del Ministro del Turismo e
dello Spettacolo, che ben può adottare i programmi previsti
dall'art. 1 c. 3° senza con ciò violare le disposizioni dello
Statuto del Trentino Alto Adige sulla competenza legislativa in
materia di attività sportive e ricreative, la stessa cosa non può
minimamente dirsi per gli interventi sugli impianti necessari per
soddisfare le esigenze dei campionati delle varie discipline (lett.
b) e per promuovere l'esercizio dello sport (lett. c). Quando l'art.
1, commi 4° e 5°, disciplina tali interventi attribuendone la
programmazione allo Stato, nella persona del Ministro per il turismo
e lo spettacolo, si pone in stridente contrasto con l'art. 9, n. 11,
St. T.A.A., come interpretato e determinato dagli artt. 1 e 2,
alinea, del d.P.R. n. 745 del 1975, che affida all'autonomia
legislativa provinciale la disciplina e la programmazione delle
attività sportive, agonistiche e non, che non hanno un carattere
programmato e non sono regolate dall'ordinamento sportivo
internazionale.
Né vale affermare in senso contrario, come fa l'Avvocatura dello
Stato, che l'autonomia provinciale può ritenersi salvaguardata dalla
previsione di un parere obbligatorio, ma non vincolante, che le
Province ricorrenti, al pari delle singole Regioni nonché dell'ANCI
e dell'UPI, devono esprimere sui programmi di intervento (art. 1, c.
5°). Il parere è, infatti, la più tenue misura di coordinamento
paritario, diretto a prospettare interessi di soggetti od organi
diversi da quello che ha la titolarità dell'atto di cui si tratta.
Pertanto, supponendo che la competenza in relazione alla quale si
esprime sia di altri organi o di altri soggetti, il parere della
Provincia non può essere minimamente configurato come atto di
esercizio dell'autonomia legislativa provinciale (o regionale) o come
un suo legittimo surrogato.
Allo stesso modo, non può riconoscersi pregio all'altro argomento
della stessa Avvocatura, secondo il quale sugli
interventi in oggetto insisterebbero interessi di carattere nazionale
diversi da quelli che presiedono alla ripartizione di
competenze tra Stato e Provincia autonoma effettuata dallo Statuto e
dalle relative norme di attuazione. Non si può infatti ridurre
l'oggetto delle attività sportive, agonistiche o non, affermando che
lo svolgimento dei campionati di qualsiasi disciplina sportiva
rientra comunque nell'interesse nazionale e che, quindi, gli
interventi sugli impianti necessari per lo svolgimento dei predetti
campionati siano di competenza statale ratione materiae. Di fronte
alla contraria e univoca valutazione del legislatore in sede di
formulazione delle norme di attuazione dello Statuto l'interprete non
può far valere le sue proprie valutazioni, tanto più che non può
confondersi la rilevanza sportiva del fenomeno (peraltro di varia
natura, svolgendosi i campionati a molteplici livelli: nazionali,
regionali, provinciali, anche locali) con quella giuridica.
Tantomeno deve riconoscersi valore all'ultimo argomento
dell'Avvocatura dello Stato, secondo cui, essendo lo sport non
agonistico finalizzato alla soddisfazione dei beni della salute e
dell'educazione, gli interventi sugli impianti necessari allo
svolgimento di questo tipo di attività sportiva (lett. c) debbano
ritenersi di spettanza dello Stato. Non è minimamente sostenibile,
infatti, che l'attuazione, la cura, la tutela dei valori
costituzionali della salute e dell'educazione siano riservati ai
poteri statali, essendo invece vero che, sebbene nell'ambito delle
rispettive competenze e nei limiti delle materie loro attribuite che
risultino rilevanti per la cura di quei valori, le Province (al pari
delle Regioni, del resto) sono parimente legittimate a provvedere
alla tutela e alla promozione di quei medesimi valori, purché non ne
derivi, come nell'uso non ne deriva, un'irragionevole violazione del
principio di eguaglianza nel godimento dei diritti fondamentali.
4.2 - È fondata la questione di legittimità costituzionale
sollevata dalla Regione Lombardia nei confronti dell'art. 1, commi 4°
e 5° della legge n. 65 del 1987 per contrasto con l'art. 117 Cost.,
in relazione all'art. 56, d.P.R. n. 616 del 1977, nella parte in cui
si riferisce agli interventi rubricati sotto la lettera c, di cui
all'art. 1, alinea, l. n. 65 del 1987 (interventi su impianti
necessari "a promuovere l'esercizio dell'attività sportive mediante
la realizzazione di strutture polifunzionali").
Nel definire il settore organico della materia "Turismo e
industria alberghiera", di cui all'art. 117 Cost., l'art. 56 del
d.P.R. n. 616 del 1977 vi include lo sport, ripartendo le relative
competenze fra le Regioni e lo Stato nel modo seguente: alle prime
sono attribuite "la promozione di attività sportive e ricreative e
la realizzazione dei relativi impianti ed attrezzature"; allo Stato
sono invece conservate "le attribuzioni del C.O.N.I. per
l'organizzazione delle attività agonistiche ad ogni livello e le
relative attività promozionali".
Nell'interpretare le predette disposizioni la Regione ricorrente
ritiene di poter da esse dedurre che, se, per quanto riguarda le
attività sportive, in quanto tali, la ripartizione delle competenze
fra lo Stato e le regioni segue la linea di divisione fra le
attività agonistiche e quelle non agonistiche, al contrario, per
quanto riguarda gli impianti e le attrezzature, la competenza
regionale è totale. Ciò è tanto vero, per la ricorrente, che le
disposizioni sopra riferite, mentre riconoscono espressamente
l'oggetto degli impianti e delle attrezzature fra le materie di
competenza regionale, si limitano a definire le attribuzioni del
C.O.N.I. riferendosi soltanto alle attività sportive agonistiche e
alle relative attività promozionali, e non già agli impianti e alle
attrezzature. Su questa base la Regione Lombardia chiede che sia
dichiarata l'incostituzionalità dei commi 4° e 5° dell'art. 1 l. n.
65 del 1987 nella loro interezza, in quanto affidano la
programmazione degli interventi di costruzione, di ristrutturazione e
di miglioramento degli impianti sportivi al Ministro per il Turismo e
lo Spettacolo anziché alle Regioni.
Questa interpretazione non può essere accolta. In realtà l'art.
56 del d.P.R. n. 616 del 1977, ricostruito anche sulla base dei
lavori preparatori della c.d. Commissione Giannini, segue un criterio
di ripartizione delle competenze fra Stato e regioni diverso da
quello postulato dalla ricorrente. La vera e unica linea di divisione
fra le predette competenze è quella fra l'organizzazione delle
attività sportive agonistiche, che sono riservate al C.O.N.I., e
quella delle attività sportive di base o non agonistiche, che invece
spettano alle regioni. La ripartizione delle competenze sugli
impianti e sulle attrezzature è del tutto consequenziale alla
precedente distinzione, nel senso che, mentre lo Stato è pienamente
legittimato a programmare e a decidere gli interventi sugli impianti
e sulle attrezzature necessari per l'organizzazione delle attività
sportive agonistiche, le regioni vantano invece la corrispondente
competenza in relazione all'organizzazione delle attività sportive
non agonistiche.
A sostegno di siffatta interpretazione si può addurre un triplice
ordine di argomentazioni. Innanzitutto valgono anche in tal caso le
osservazioni precedentemente formulate ad altro riguardo sul concetto
di organizzazione delle attività sportive (punto 3.1 della presente
motivazione). In secondo luogo, non si può ignorare che le
disposizioni di cui all'art. 56, cpv., del d.P.R. n. 616 del 1977,
nel definire le attribuzioni regionali in materia di sport, fanno
esplicitamente riferimento alle attività sportive (non agonistiche)
e ai "relativi impianti e attrezzature", escludendo con ciò gli
interventi che non sono configurabili come "relativii" o strumentali
all'organizzazione delle attività sportive loro trasferite, cioè
quelle non agonistiche. Questo punto è, del resto, perfettamente
rispondente alle conclusioni della c.d. Commissione Giannini in
materia di sport, nelle quali si legge, dopo aver proposto una
ripartizione di competenze fra lo Stato e le regioni improntate sulla
divisione tra attività agonistiche e attività non agonistiche, che
nelle attribuzioni trasferite alle regioni sono incluse quelle
concernenti gli impianti e i servizi "complementari" rispetto alle
attività assegnate alle stesse, cioè rispetto alle attività
sportive non agonistiche. Infine, un terzo argomento può trarsi
dallo
stesso concetto di sport agonistico, il quale, sotto il profilo
organizzatorio, non può prescindere dal collegamento, tramite le
federazioni nazionali di settore, con l'ordinamento sportivo
internazionale. Questo collegamento, che ovviamente è ben diverso
dal requisito della disciplina da parte di norme di diritto
internazionale analizzato a proposito della ripartizione delle
competenze fra lo Stato e le province di Trento e di Bolzano, fa sì,
comunque, che l'organizzazione dello sport agonistico e le relative
esigenze di intervento sugli impianti mal si prestano ad essere
costrette nel mero ambito regionale. Di modo che, salvo diversa
disposizione a favore delle autonomie speciali, è ragionevole
pensare che l'art. 56 del d.P.R. n. 616 del 1977 abbia voluto
riconoscere questa realtà lasciando integre le attribuzioni del
C.O.N.I. in materia di organizzazione delle attività agonistiche e
degli interventi sugli impianti necessari allo svolgimento dei
predetti compiti organizzativi.
Applicando questi criteri di valutazione alle disposizioni
impugnate, si deve escludere che la programmazione e l'adozione di
interventi sugli impianti diretti a soddisfare le esigenze dei
campionati delle diverse discipline sportive (di cui alla lett. b,
art. 1, alinea, l. n. 65 del 1987) rientrino nelle competenze
regionali, a norma dell'art. 117 Cost. in relazione all'art. 56, cpv.
del d.P.R. n. 616 del 1977. La loro finalizzazione alle esigenze dei
campionati fa chiaramente intendere che qui si tratta di impianti
relativi ad attività sportive agonistiche. I campionati sportivi,
con il loro carattere di programmaticità e di competitività
organizzata secondo criteri di ufficialità, possono essere
considerati come il prototipo delle attività sportive agonistiche.
Per questo aspetto, dunque, la censura prospettata dalla Regione
Lombardia contro l'art. 1, commi 4° e 5°, che affida la
programmazione e la decisione degli interventi sugli impianti
destinati a soddisfare le esigenze dei campionati delle varie
discipline sportive al Ministro per il turismo e lo sport, è
sicuramente infondata.
Al contrario, va accolta la censura prospettata dalla stessa
Regione nei confronti delle medesime disposizioni nella parte in cui
si riferiscono agli interventi sugli impianti destinati "a promuovere
l'esercizio dell'attività sportiva" (lett. c, art. 1, alinea, l. n.
65 del 1987). Per il predetto profilo, non c'è dubbio infatti che i
commi 4° e 5° dell'art. 1 della legge impugnata, riconoscendo al
Ministro per il turismo e lo spettacolo il potere di programmare e di
decidere gli interventi sugli impianti necessari allo svolgimento di
attività sportive non agonistiche, cioè di quelle attività
sportive svolte per svago o dirette a sviluppare la forza o
l'efficienza del proprio corpo, invadono una competenza che l'art.
117 Cost., come specificato dall'art. 56, cpv., del d.P.R. n. 616 del
1977, assegna indubbiamente alle regioni a statuto ordinario.
5. - È infondata la questione di costituzionalità, sollevata
dalla Regione Lombardia, concernente l'art. 2, primo comma, lett. a,
della legge n. 65 del 1987, che autorizza la Cassa depositi e
prestiti a concedere ai comuni mutui ventennali a totale carico dello
Stato per la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 1,
primo comma, lett. a (costruzione, ampliamento, etc. relativi agli
impianti sportivi destinati a ospitare gli incontri del campionato
mondiale di calcio del 1990).
Dal momento che, come è stato precedentemente affermato (punto
3.1), gli interventi di cui i mutui in questione costituiscono il
necessario supporto finanziario sono di spettanza dello Stato, è
logicamente consequenziale affermare che le autorizzazioni di spesa
contenute nell'art. 2, primo comma, lett. a, non possono minimamente
ledere la corrispondente autonomia regionale, come specificata dagli
artt. 59, cpv., e 109 del d.P.R. n. 616 del 1977.
6. - Parzialmente fondata è la questione di costituzionalità,
sollevata sempre dalla Regione Lombardia, verso l'art. 2, primo
comma, lett. b, nonché verso l'art. 2, comma 1- ter, della legge n.
65 del 1987. Nelle disposizioni contenute nel primo comma è prevista
l'autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere a favore
dei comuni (e loro consorzi), delle province e delle comunità
montane mutui ventennali a totale carico dello Stato per la
realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, primo comma, lett.
b (interventi su impianti necessari a soddisfare le esigenze dei
campionati delle varie discipline sportive) e lett. c (interventi su
impianti necessari per la promozione dell'esercizio dell'attività
sportiva), mentre nelle disposizioni contenute nel comma 1- ter sono
previste, sempre al fine di realizzare gli interventi sugli impianti
di cui all'art. 1, primo comma, lett, b e c, sia l'autorizzazione
all'Istituto per il credito sportivo a concedere mutui decennali,
assistiti dal contributo dello Stato, a favore dei soggetti di cui
alla legge n. 50 del 1983, sia l'iscrizione dei relativi stanziamenti
nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello
spettacolo. In entrambi i casi le censure sollevate dalla Regione
ricorrente sono fondate nella parte in cui si riferiscono ai
finanziamenti relativi agli interventi di cui alla lett. c dell'art.
1, primo comma (interventi su impianti necessari per la promozione
dell'esercizio dell'attività sportiva).
Poiché le opere di costruzione, di ristrutturazione, di
miglioramento, e simili, concernenti gli impianti necessari per la
promozione dell'esercizio dell'attività sportiva non agonistica,
rientrano nella competenza della Regione (punto 4.2), le disposizioni
appena menzionate, nella parte in cui si riferiscono ai finanziamenti
statali dei corrispondenti interventi sostanziali, devono ritenersi
lesive dell'autonomia finanziaria della regione stessa, come definita
dagli artt. 56, secondo comma, e 109 del d.P.R. n. 616 del 1977. Con
questi articoli, infatti, sono riconosciuti alla competenza
regionale, ovviamente in relazione alle opere rientranti nella
propria sfera di attribuzioni, gli interventi finanziari diretti ad
agevolare l'accesso al credito, la disciplina dei rapporti con gli
istituti di credito, la determinazione dei criteri
dell'ammissibilità al credito agevolato e il controllo sulla
destinazione dello stesso. È evidente, pertanto, il contrasto con
tali norme delle disposizioni impugnate, nella parte in cui si
riferiscono agli interventi sugli impianti sportivi di competenza
regionale (cioè quelli posti in relazione alle opere di cui alla
lett. c, art. 1, comma primo).
Né, in contrario, può affermarsi che, in ipotesi, si tratta di
finanziamenti di tipo straordinario, i quali, come tali, sono stati
riconosciuti da questa Corte (sentt. nn. 356 e 357 del 1985) come
interventi aggiuntivi rispetto a quelli di competenza regionale. Di
questa specie di interventi, infatti, mancano nel caso tanto gli
aspetti formali (collegamenti con fondi speciali, etc.) quanto quelli
sostanziali (natura del finanziamento, etc.).
6.1 - Gli stessi argomenti ora menzionati inducono ad accogliere
le censure di incostituzionalità prospettate dalle Province di
Trento e di Bolzano nei confronti delle medesime disposizioni oggetto
dell'impugnazione discussa nel punto immediatamente precedente (punto
6). In tal caso, tuttavia, l'accoglimento si estende al complesso
delle disposizioni contenute nell'art. 2, primo comma, lett. b, e
comma 1- ter, in quanto spettando alle Province ricorrenti la
competenza sostanziale degli interventi sugli impianti destinati sia
a soddisfare le esigenze dei campionati delle diverse discipline
(art. 1, primo comma, lett. b), sia a promuovere l'esercizio delle
attività sportive non agonistiche (art. 1, primo comma, lett. c),
deve riconoscersi l'incostituzionalità delle erogazioni di spesa e
degli interventi finanziari previsti al fine di sostenere il relativo
onere di spesa. Pertanto, va dichiarata l'illegittimità
costituzionale dell'art. 2, nei commi primo lett. b e primo- ter,
nella parte in cui tali disposizioni si riferiscono alle Province
autonome di Trento e di Bolzano, in quanto ne risultano violati gli
artt. 78 e 80 St. T.A.A., che attribuiscono alle Province suddette il
potere di disciplinare con proprie leggi gli interventi finanziari
nei settori di propria competenza.
6.2 - Con il medesimo ragionamento svolto nei due punti
immediatamente precedenti vanno accolte le censure prospettate dalla
Regione e dalle Province ricorrenti nei confronti dell'art. 2,
secondo comma, della legge n. 65 del 1987, il quale, al fine di
favorire l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, primo
comma, lett. c (interventi su impianti destinati a promuovere
l'esercizio dell'attività sportiva non agonistica), prevede sia la
concessione in favore dei soggetti indicati nell'art. 3 l. n. 1295
del 1957 di un contributo in conto capitale nella misura massima del
50% della spesa prevista, sia il relativo stanziamento (con le stesse
modalità di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 1 della legge impugnata)
della somma di lire 15 miliardi nello stato di previsione del 1987
del Ministero del turismo e dello spettacolo. Per i motivi già detti
tali disposizioni contrastano, per quanto si riferisce alle Province
di Trento e di Bolzano, con gli artt. 78 e 80 dello St. T.A.A. e, per
quanto si riferisce alle Regioni a statuto ordinario, con l'art. 119
Cost., come specificato dagli artt. 56, secondo comma, lett. b, e 109
del d.P.R. n. 616 del 1977.
7. - Vanno invece respinte le censure che la Regione Lombardia,
sulla base di una pretesa violazione dell'autonomia amministrativa e
finanziaria delle regioni a statuto ordinario, prospetta tanto nei
confronti dell'art. 1, sesto comma, l. n. 65 del 1987, quanto nei
confronti dell'art. 2, comma 2- bis, della medesima legge. In queste
disposizioni sono previste, nel primo caso, la concessione di
contributi in conto capitale da parte del Ministero del turismo e
dello spettacolo in favore di comuni in cui si realizzano gli
interventi sugli impianti necessari per lo svolgimento dei campionati
mondiali di calcio del 1990 e, nel secondo caso, l'assistenza di un
contributo statale pari all'intera rata di ammortamento a favore dei
mutui già contratti dai Comuni nel 1986 con l'Istituto per il
credito sportivo per le finalità relative agli interventi necessari
per lo svolgimento dei predetti campionati mondiali. Dalla
finalizzazione alle esigenze dei campionati mondiali di calcio del
1990 appare evidente che gli interventi finanziari dello Stato
oggetto della presente impugnazione attengono a competenze che, come
si è precedentemente affermato (punto 3.1), esorbitano dalle
attribuzioni regionali. Non può pertanto avere alcun fondamento
qualsiasi censura che assuma come propria premessa la competenza
delle regioni sui predetti interventi finanziari.
8. - Parimenti infondata è la questione di costituzionalità
sollevata dalla Regione Lombardia nei confronti dell'art. 2- bis,
quarto comma, della legge n. 65 del 1987, il quale estende la
possibilità che i mutui ventennali previsti a favore dei comuni per
la realizzazione degli interventi sugli impianti destinati a ospitare
gli incontri dei campionati mondiali di calcio del 1990 (di cui
all'art. 2, primo comma, lett. a) siano concessi con le medesime
modalità anche ai comuni che già alla data dell'entrata in vigore
delle disposizioni impugnate abbiano già affidato o abbiano in corso
di affidamento la costruzione e la gestione di un impianto inserito
nel programma di interventi necessari per l'organizzazione dei
campionati mondiali di calcio del 1990. La regione, infatti, non può
fondatamente lamentarsi di pretese violazioni della propria autonomia
finanziaria in relazione a interventi che, come si è precedentemente
affermato (punto 3.1), esorbitano dalla propria sfera di
attribuzioni.
9. - Non fondata è altresì la questione di costituzionalità,
sollevata tanto dalle Province di Trento e di Bolzano quanto dalla
Regione Lombardia, in relazione all'art. 2, sesto comma, della legge
n. 65 del 1987, che riconosce all'ente interessato alla realizzazione
di piani relativi alla costruzione di grandi strutture sportive la
possibilità di procedere direttamente alla predisposizione di un
progetto da inoltrare al Ministero del turismo e dello spettacolo per
l'accesso al Fondo investimenti e occupazione (FIO). Più in
particolare, le ricorrenti lamentano che la disposizione impugnata,
prevedendo la possibilità di accesso al FIO da parte dei comuni o di
altro ente abilitato alla realizzazione di grandi strutture sportive
per il tramite del Ministero del turismo e dello spettacolo anziché
per il mezzo delle Regioni o delle Province autonome, si pone in
contrasto con il principio statutario che riconosce a queste ultime
la competenza a
disciplinare con proprie leggi gli interventi finanziari e quelli
volti ad agevolare l'accesso al credito in relazione alle materie
loro attribuite (art. 119 Cost., come definito dagli artt. 59 e 109
del d.P.R. n. 616 del 1977; artt. 8 nn. 20 e 17, 9 n. 11, 16, 78 e 80
St. T.A.A. e relative norme di attuazione).
Le censure così proposte vanno respinte, poiché le modalità di
accesso al FIO, allora limitato ai Ministeri e alle Regioni, sono
state regolate dalla legge finanziaria del 1983 (l. 26 aprile 1983,
n. 130, art. 21), e successive modificazioni, senza che vi fosse una
specifica ragione di ordine costituzionale a sorreggere tale
disposizione. Non può perciò essere sospettata di
incostituzionalità una legge statale che, intervenendo
successivamente, modifica una disciplina disposta da una legge
ordinaria dello Stato precedentemente emanata. Tanto più che,
poiché le disposizioni impugnate fanno esplicito riferimento alla
realizzazione "di piani complessi e articolati che prevedono la
costruzione di grandi strutture sportive, connessi servizi
tecnologici e sistemi infrastrutturali" (art. 1, sesto comma), appare
del tutto ragionevole che il legislatore abbia previsto l'inoltro al
Ministero da parte dei comuni o degli altri enti interessati per
l'accesso al FIO.
10. - Infondata è anche la censura di incostituzionalità
prospettata dalla Provinca di Bolzano nei confronti dell'art. 2- bis,
terzo comma, della legge n. 65 del 1987. Questa disposizione prevede
che il parere per i progetti di costruzione e di ampliamento dei
campi sportivi elaborati dai comuni e dagli altri enti interessati
sia espresso dal Comitato provinciale del C.O.N.I. per spese non
superiori a due miliardi e dalla Commissione impianti sportivi dello
stesso C.O.N.I. per spese superiori a tale importo. Secondo la
ricorrente, tale parere, sostituendosi a quello dei competenti organi
provinciali, lederebbe l'autonomia legislativa e amministrativa della
Provincia. La censura va respinta poiché non considera che il parere
del C.O.N.I. è espressione di un potere di consulenza essenzialmente
tecnica e, pertanto, non si sostituisce ai diversi pareri degli
organi provinciali, i quali possiedono un carattere amministrativo.
In altre parole, si tratta di due competenze diverse che si
affiancano l'una all'altra nel concreto esercizio del processo di
attuazione dei piani di costruzione o di ammodernamento degli
impianti sportivi.
11. - Infondata, nei sensi di cui in motivazione, è infine la
questione sollevata dalla Regione Lombardia nei confronti dell'art.
2- bis, secondo comma, della legge n. 65 del 1987. In quest'articolo
si dispone che per la realizzazione degli impianti destinati a
promuovere l'esercizio dell'attività sportiva di base (di cui
all'art. 1, primo comma, lett. c), nonché delle opere
infrastrutturali strettamente connesse e funzionali alla
ristrutturazione degli impianti esistenti al fine di adeguarli alle
esigenze dei campionati mondiali di calcio del 1990, si applicano le
disposizioni di cui all'art. 1 della legge 3 gennaio 1978 n. 1
("Accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche,
e di impianti e costruzioni industriali"). Poiché tale articolo
contiene disposizioni, come quelle comprese nei commi 4, 5 e 6, che
prevedono deroghe particolari ai controlli regionali sugli strumenti
urbanistici e poiché questa Corte ha già affermato (sent. n. 214
del 1985) che le norme di dettaglio ivi previste sono sostituibili (e
di fatto sono state sostituite in numerosissime regioni) da
successive disposizioni regionali che si adeguino ai nuovi principi,
la ricorrente prospetta l'illegittimità dell'articolo 2-bis, cpv.,
della legge impugnata in quanto, a suo giudizio, mira a rendere
nuovamente applicabile la legge statale a preferenza di quella
regionale.
La censura prospettata dalla ricorrente va respinta, poiché si
basa su una interpretazione errata della disposizione oggetto della
presente impugnazione. Quest'ultima non intende affatto sostituire la
legge statale sull'accelerazione delle procedure per l'esecuzione
delle opere pubbliche a quelle delle regioni successivamente emanate
nella corrispondente materia di competenza regionale (e con ciò
stesso non intende aggirare la pronunzia di questa Corte
precedentemente citata), ma si limita a disporre che per le opere cui
la disposizione impugnata fa riferimento, le quali rientrano, per
l'appunto, nella competenza regionale, si debbano applicare le regole
sull'accelerazione delle procedure in vigore: s'intende, le leggi
regionali nelle regioni in cui queste siano state adottate, quelle
statali nelle regioni rimaste ancora inerti. È ragionevole pensare,
infatti, che, nello stabilire un precetto generale valido per tutto
il territorio nazionale, lo Stato non possa non richiamare la propria
legge, anziché far riferimento alle numerose leggi regionali
successivamente emanate. Questo richiamo, tuttavia, non estende
l'applicabilità della legge statale alle regioni che avessero
esercitato la propria competenza legislativa nella stessa materia,
ma, essendo stato compiuto per ragioni di "economia" normativa,
suppone che ciascuna regione possa applicare la propria legge, ove
questa fosse stata adottata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i ricorsi di cui in epigrafe:
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
della legge 6 marzo 1987, n. 65, in toto, sollevata in riferimento
agli artt. 2, 3, terzo comma, 8, nn. 17 e 20, 9, n. 11, 16, 78 e 80
dello Statuto speciale per il T.A.A. e relative norme di attuazione;
Dichiara la illegittimità costituzionale: dell'art. 2, secondo
comma della legge n. 65 del 1987; degli artt. 2, primo comma, lett.
b), e 2, comma 1- ter della predetta legge, nella parte in cui si
riferiscono agli interventi previsti dall'art. 1, primo comma, lett.
c) della stessa legge; degli artt. 2, primo comma lett. b), e 2,
comma 1- ter della predetta legge n. 65 del 1987, nella parte in cui
si riferiscono alle Province autonome di Trento e di Bolzano;
dell'art. 1, quarto e quinto comma della predetta legge n. 65 del
1987, nella parte in cui si riferisce alle Province autonome di
Trento e di Bolzano; dell'art. 1, quarto e quinto comma della legge
n. 65 del 1987, nella parte in cui si riferisce agli interventi
previsti dall'art. 1, primo comma, lett. c), della stessa legge;
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-bis, secondo
comma, della predetta legge, sollevata, in riferimento agli artt. 117
e 118 Cost., dalla Regione Lombardia;
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale:
degli artt. 1, terzo e sesto comma, 2, primo comma, lett. a), 2,
comma 2-bis, 2-bis, secondo e quarto comma della legge n. 65 del
1987, sollevate, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost.,
dalla Regione Lombardia; dell'art. 2-bis, terzo comma della predetta
legge n. 65 del 1987, sollevata, in riferimento agli artt. 8, nn. 17
e 20, 9, n. 11, 16, 78 e 80 dello Statuto speciale per il T.A.A.
dalla Provincia autonoma di Bolzano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 26 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: BALDASSARRE
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:517 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte