Corte costituzionale

Ordinanza n. 517/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/11/1989 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, secondo e

terzo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela

della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e

dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul

collocamento), promosso con ordinanza emessa l'8 aprile 1989 dal

Pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra Fasciana

Luigi e Ditta David Sollazzini & Figli, iscritta al n. 283 del

registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 1989 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, con ordinanza emessa l'8 aprile 1989 (R.O. n. 283

del 1989), il Pretore di Firenze, nel giudizio promosso da Fasciana

Luigi per ottenere la dichiarazione di nullità del licenziamento

intimatogli con motivazione disciplinare dalla ditta David Sollazzini

& Figli s.n.c., secondo il ricorrente illegittimo per violazione

dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 7, secondo

e terzo comma, della citata legge, nella parte in cui non estende -

alla stregua della giurisprudenza della Corte regolatrice -

l'operatività delle garanzie procedimentali ivi previste al caso del

licenziamento disciplinare irrogato dal datore di lavoro che abbia

meno di sedici dipendenti;

che, secondo il remittente, sarebbero violati gli artt. 2 e 3

della Costituzione, perché le garanzie procedimentali previste dalla

norma censurata vengono applicate ai lavoratori delle predette

aziende solo per sanzioni disciplinari di minore entità rispetto a

quella espulsiva, mentre in ogni caso di licenziamento disciplinare

l'esigenza di tutela della personalità del lavoratore imporrebbe che

a quest'ultimo sia consentita la difesa dagli addebiti contestati;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 427 del 1989, ha

già dichiarato la illegittimità costituzionale della norma

censurata per i profili ora di nuovo denunciati e che, quindi, essa

è stata espunta dall'ordinamento giuridico;

che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 7, secondo e terzo comma, della

legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e

dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività

sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), in

riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, sollevata dal

Pretore di Firenze con l'ordinanza in epigrafe, perché già

dichiarato, con sentenza n. 427 del 1989, costituzionalmente

illegittimo nella parte in cui ne è esclusa l'applicabilità al

licenziamento per motivi disciplinari irrogato da imprenditore che

abbia meno di sedici dipendenti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 novembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:517 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte