Sentenza n. 517/1995
Altra decisione · depositata il 22/12/1995 · relatore Fernando Santosuosso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio promosso con ricorso della Regione Emilia-Romagna
notificato il 7 luglio 1995, depositato in cancelleria il 18 luglio
1995, per conflitto di attribuzione, sorto a seguito del decreto del
Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, in data 25
maggio 1995 - con il quale è stato disposto lo scioglimento del
Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Sindaci di nomina
assembleare del Consorzio agrario provinciale di Piacenza e nominato
Commissario governativo del Consorzio medesimo il dott. Antonio
Todisco - ed iscritto al n. 22 del registro conflitti 1995.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 21 novembre 1995 il Giudice
relatore Fernando Santosuosso;
Udito l'avvocato dello Stato Claudio Linda per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la Regione
Emilia-Romagna, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta
regionale, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello
Stato in relazione al decreto del Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali 25 maggio 1995, con il quale è stato disposto
lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei
sindaci di nomina assembleare del Consorzio agrario provinciale di
Piacenza e nominato Commissario governativo del Consorzio medesimo il
dott. A. Todisco fino al 30 settembre 1995. Ritiene la Regione
ricorrente che detto decreto sia in contrasto con gli artt. 117 e 118
della Costituzione, in relazione agli artt. 2 del d.P.R. 15 gennaio
1972, n. 11, 66 e seguenti del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nonché
1, comma 2, e 2, comma 3, della legge 4 dicembre 1993, n. 491.
Nel motivare il ricorso, la Regione Emilia-Romagna rileva che il
potere in questione, come disciplinato dall'art. 35 del decreto
legislativo 7 maggio 1948, n. 1235 (richiamato nelle premesse del
decreto oggetto del presente conflitto), fosse di spettanza del
Ministero dell'agricoltura prima dell'attuazione della riforma
regionale, ma deve ritenersi trasferito alle regioni a seguito della
riallocazione delle funzioni agli enti territoriali operata mediante
l'art. 11 del d.P.R. n. 11 del 1972.
Né avrebbe pregio l'argomento relativo alla pretesa strumentalità
dei Consorzi agrari rispetto alla programmazione agricola nazionale,
dato che tali funzioni sono oggi esercitate dallo Stato mediante una
propria azienda, l'AIMA, ora riordinata nell'EIMA, e che ai Consorzi
agrari altro non spetta che la cura degli interessi degli operatori
consorziati, tipicamente riferibili alla dimensione locale.
Qualora il potere in contestazione fosse riferito allo Stato, si
avrebbe la conseguenza di privare le regioni di qualsiasi competenza
sugli operatori economici in materia agricola, in contraddizione con
le attribuzioni spettanti alle stesse in ordine all'attuazione della
normativa CEE ed agli interventi previsti dagli artt. 66, lettere b)
e c), e 67, primo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977.
E inoltre ritiene la Regione che la legge 4 dicembre 1993, n. 491,
nell'attribuire al Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali funzioni di (mero) coordinamento e non di amministrazione
attiva, avrebbe implicitamente escluso ogni potere di vigilanza sui
consorzi.
Qualora infine si dovesse ritenere che le funzioni di cui trattasi
non rientrino tra quelle trasferite alle regioni, e che al contrario
l'effettività di tale trasferimento, quale stabilito dall'art. 2
della legge n. 491 del 1993, risulti condizionata dall'emanazione di
un regolamento governativo sottoposto ad un termine solo ordinatorio
di novanta giorni (già abbondantemente scaduto), la legge stessa
dovrebbe essere dichiarata incostituzionale per violazione dell'art.
75 della Costituzione, in quanto ripristinatrice in capo al ministero
di funzioni di amministrazione attiva incidenti su materie di
competenza regionale; nonché dell'VIII disposizione transitoria
della Costituzione, in quanto la legge, così interpretata,
consentirebbe che il suddetto trasferimento sia operato con atto
amministrativo anziché legislativo, in violazione pertanto della
riserva di legge ivi stabilita.
2. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che il ricorso della Regione Emilia-Romagna sia rigettato.
Ritiene la difesa erariale che il potere di vigilanza è
prevalentemente connesso alle funzioni statali in materia di
cooperazione, stante il disposto di cui all'art. 45 della
Costituzione.
Con riguardo alla legge n. 491 del 1993, la stessa difesa rileva
che le lettere b), c) e d) dell'art. 2 riservano allo Stato, in
concorso con le regioni (art. 1, comma 4), l'elaborazione e
l'attuazione di una politica agricola nazionale e comunitaria:
pertanto, gli organismi attraverso i quali lo Stato attua la propria
politica di mercato non possono considerarsi come entità autonome,
bensì come entità convergenti in un unico sistema di rete
nell'interesse del mondo agricolo.
In tal senso dovrebbero essere considerati i Consorzi agrari, in
quanto operanti su tutto il territorio nazionale, ancorché
organizzati a livello provinciale ed interprovinciale, come
risulterebbe altresì dall'aggregazione degli stessi nella
Federazione nazionale dei Consorzi agrari, operata dal decreto
legislativo n. 1235 del 1948.
Detta conclusione sarebbe altresì rafforzata dal disposto di cui
all'art. 6, comma 1, lettera c), della legge n. 491 del 1993, che
demanda ad un regolamento governativo il riordino o la soppressione
degli enti vigilati dall'ex Ministero dell'agricoltura: non essendo
ancora stato emanato il relativo regolamento, il potere di vigilanza
deve ritenersi tuttora di competenza dello Stato. Considerato in diritto
1. - La Regione Emilia-Romagna, nell'impugnare il decreto del
Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 25 maggio
1995, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio di
amministrazione e del Collegio dei sindaci di nomina assembleare del
Consorzio agrario provinciale di Piacenza e nominato un Commissario
governativo del Consorzio medesimo, dubita della spettanza di detto
potere allo Stato, ed in particolare al Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali, in base agli artt. 117 e 118 della
Costituzione, in riferimento all'art. 2 del d.P.R. 15 gennaio 1972,
n. 11; agli artt. 66 e ss. del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; agli
artt. 1, comma 2, e 2, comma 3, della legge 4 dicembre 1993, n. 491.
Questione sostanzialmente identica era stata posta a questa Corte
mediante analogo conflitto, proposto con ricorso della stessa Regione
e nei confronti di un precedente decreto ministeriale (sebbene avente
ad oggetto il medesimo Consorzio agrario), risolto con la sentenza n.
384 del 1995, nel senso della spettanza allo Stato di detto potere di
scioglimento.
2. - Occorre in primo luogo esaminare gli elementi di differenza
del primo decreto rispetto a quello oggetto del presente conflitto,
anche al fine di valutare l'ammissibilità di quest'ultimo.
Tali elementi riguardano quattro distinti profili: i presupposti
motivanti l'emanazione del decreto; la persona fisica nominata
Commissario governativo; la data stabilita per l'esercizio delle
relative funzioni; i poteri attribuiti al suddetto Commissario.
Le differenze riscontrabili tra i predetti elementi sono
sufficienti a ritenere che ci si trovi ora di fronte ad un decreto
nuovo e diverso rispetto a quello precedente; relativamente al quale
non valgono pertanto motivi di preclusione alla proposizione del
conflitto.
3. - Malgrado questo, va rilevato che il thema decidendum del
presente conflitto non si discosta da quello proprio del precedente
(se cioè il potere di sorveglianza sui consorzi agrari spetti allo
Stato ovvero alle regioni), e anche i motivi a sostegno dei due
conflitti rivelano molti aspetti di assonanza.
Prima di esaminarne il merito, va precisato che, come già
affermato in precedenza da questa Corte, non è possibile attivare un
nuovo procedimento per esercitare, in forma surrettizia, un sindacato
del merito di una decisione costituzionale (ordinanza n. 27 del
1990), e che pertanto il conflitto in esame deve essere inteso non
come rivolto a censurare la precedente pronuncia - ciò che
certamente non è in alcun modo consentito - quanto invece a rilevare
i vizi del decreto in esame in relazione ai parametri invocati.
4. - Con riferimento specifico a tale delimitazione del conflitto,
occorre riaffermare la spettanza allo Stato delle competenze in
esame.
Vanno al riguardo ribadite le motivazioni poste a base della
richiamata sentenza di questa Corte (n. 384 del 1995), secondo cui "i
Consorzi agrari costituiscono a tutt'oggi strumenti dell'intervento
pubblico sul mercato agricolo, e risultano pertanto ancora ispirati
al conseguimento di finalità nazionali, finalità che in questa
materia non risultano essere soddisfatte in via esclusiva da altri
organismi (AIMA o EIMA)".
Ciò non vale ad escludere, peraltro, la possibilità, come
sostenuto in questa sede anche dalla difesa erariale, che mediante il
regolamento governativo previsto dall'art. 6, comma 1, lettera c),
della legge n. 491 del 1993 si provveda, nell'ambito del riordino
degli enti vigilati dall'ex Ministero dell'agricoltura, a una diversa
attribuzione della funzione in oggetto, anche per rinvenire soluzioni
che concilino l'esigenza del conseguimento di finalità nazionali -
ispiranti la natura dei Consorzi agrari e la loro convergenza in un
unico sistema di rete nell'interesse del mondo agricolo (sentenza n.
384 del 1995) - con quella di consentire alle regioni l'esercizio
delle funzioni previste dalla normativa vigente, nella direzione
indicata dalla volontà referendaria.
5. - La Regione ricorrente richiede, in via subordinata, che questa
Corte sollevi d'ufficio la questione di legittimità costituzionale
della legge 4 dicembre 1993, n. 491, nella parte in cui ripristina in
capo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali le
funzioni di amministrazione attiva incidenti su materie di competenza
regionale, in riferimento all'art. 75 e all'VIII disposizione
transitoria della Costituzione.
Detta richiesta non può essere accolta, sia in quanto ciò
potrebbe trasformare il conflitto in un modo surrettizio di sollevare
(fuori dai termini tassativamente stabiliti dagli artt. 2 della legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 32 della legge 11 marzo 1953,
n. 87) la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni
normative che stanno alla base dell'atto impugnato (da ultimo,
sentenza n. 472 del 1995), sia perché, come rilevato, la
disposizione legislativa non esclude in modo tassativo un eventuale e
diverso atteggiarsi in sede regolamentare delle competenze statali e
regionali in materia.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che spetta allo Stato, e per esso al Ministro delle
risorse agricole, alimentari e forestali, disporre lo scioglimento
del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci di nomina
assembleare del Consorzio agrario provinciale di Piacenza, decretare
il commissariamento dello stesso e nominare un Commissario
governativo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1995.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1995.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1995:517 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte