Corte costituzionale

Ordinanza n. 519/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1991 · relatore Renato Granata

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 55 del d.P.R.

29 settembre 1973, n. 600 (Norme generali per la repressione delle

violazioni delle leggi finanziarie) e 98, comma sesto, del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte

sul reddito) promossi con n. 4 ordinanze emesse il 3 marzo 1988 dalla

Commissione tributaria di primo grado di Napoli iscritte

rispettivamente ai nn. 454, 455, 456 e 457 del registro ordinanze

1991 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28,

prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1991 il Giudice

relatore Renato Granata;

Ritenuto che la commissione tributaria di Napoli - adita da Zavota

Carmine, Mazza Alberto, Russo Davide e Pelella Vincenzo

(rappresentanti legali rispettivamente delle società Lixena S.p.A.,

Elsa S.p.A., Span S.p.A. e DP1 S.r.l.) con ricorsi avverso le

iscrizioni a ruolo loro notificate quali responsabili ex art. 98

d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e riguardanti il pagamento di

penalità, soprattasse ed interessi dovuti dalle società di cui

erano stati amministratori - ha sollevato questione di legittimità

costituzionale degli artt. 55 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e 98, 6

co., d.P.R. n. 602 del 1973, cit., - in riferimento agli artt. 3, 24

e 76 della Costituzione - nella parte in cui non prevedono la

notifica agli ex-amministratori di società degli addebiti contestati

per il periodo in cui erano in carica e della conseguente

applicazione di sanzioni pecuniarie;

che, secondo la Commissione rimettente, la normativa censurata

(violando gli artt. 3 e 24 della Costituzione) consente che divenga

definitivo un accertamento per inerzia del soggetto d'imposta (la

società) senza dare al coobligato solidale (l'amministratore

responsabile) la possibilità di esercitare le azioni da lui ritenute

opportune per la tutela dei suoi diritti, non essendo prevista in suo

favore alcuna notifica dell'atto di accertamento;

che inoltre la Commissione rimettente prospetta la violazione

dell'art. 76 della Costituzione per eccesso dai limiti della delega

atteso che l'art. 10 della legge 9 ottobre 1971 n. 825 (contenente la

delega al Governo per emanare disposizioni in materia di

accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso tributario) non

prevede alcuna possibilità di "sostituzione tributaria" in assenza

di avviso di accertamento;

che si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri a

mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato richiamando le precedenti

pronunce di questa Corte di non fondatezza (sentenza n. 348 del 1987)

e di manifesta infondatezza (ordinanza 21 gennaio 1988 n. 48; n. 591

del 1988; n. 246 del 1989; n. 178 del 1990), in relazione alle quali

la Commissione rimettente non adduce profili nuovi;

Considerato che questa Corte ha già ritenuto non fondata la

questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione non essendo leso il diritto di difesa "perché nulla

vieta al rappresentante del soggetto passivo di far valere le proprie

ragioni nel procedimento tributario" (sent. n. 348 del 1987);

che tale pronuncia è stata ribadita con successive ordinanze di

manifesta infondatezza (n. 48 del 1988; n. 591 del 1988; n. 246 del

1989; n. 178 del 1990), né la Commissione rimettente prospetta nuovi

profili di valutazione;

che la tutela del rappresentante del soggetto passivo non è

compressa per effetto della mancata previa notifica dell'atto di

accertamento e del provvedimento di applicazione delle pene

pecuniarie in considerazione della riconosciuta possibilità di

impugnare l'iscrizione a ruolo e di svolgere, in quella sede, ogni

difesa diretta a contestare sia il rapporto di rappresentanza, sia la

legittimità dell'applicazione delle pene pecuniarie nei confronti

del soggetto passivo;

che, sotto altro profilo, non è violato l'art. 76 della

Costituzione atteso che le norme censurate non prevedono alcuna

ipotesi di "sostituzione tributaria";

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 55 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (Norme

generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie)

e 98, sesto comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (Disposizioni

sulla riscossione delle imposte sul reddito), in riferimento agli

artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, sollevate dalla Commissione

tributaria di Napoli con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:519 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte