Sentenza n. 52/1957
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 13/04/1957 · relatore Giuseppe Castelli Avolio
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata
dall'Assemblea regionale siciliana il 18 gennaio 1957 recante
"provvedimenti in materia di riscossione di diritti erariali", promosso
con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Commissario
dello Stato presso la Regione siciliana, depositato nella cancelleria
della Corte costituzionale il 30 gennaio 1957 ed iscritto al n. 4 del
Registro ricorsi 1957.
Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione
siciliana;
udita nell'udienza pubblica del 20 marzo 1957 la relazione del
Giudice Giuseppe Castelli Avolio;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Cesare Arias per i
ricorrenti e l'avv. Antonio Navarra per la Regione siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
L'Assemblea regionale siciliana, in data 18 gennaio 1957, ha
approvato una legge in materia di riscossione di diritti erariali, con
la quale si dispone: 1) di affidare nell'ambito dell'isola ad un
istituto od ente di diritto pubblico il servizio di riscossione,
accertamento, liquidazione, riparto e versamento dei diritti erariali
sui pubblici spettacoli e sulle scommesse, nonché dell'imposta unica
sui giochi di abilità e concorsi pronostici, della I. G. E. derivante
dai proventi di detti spettacoli e scommesse, e del diritto erariale
sulle rappresentazioni, esecuzioni e radiodiffusioni di opere di
pubblico dominio (artt. 1 a 3); 2) di estendere all'Assessorato
regionale per le finanze la competenza ad accertare le violazioni delle
norme sui predetti diritti erariali (art. 4); 3) di concedere al detto
Assessorato, al fine di controllare l'andamento del servizio, la
facoltà di inviare, presso l'ente o istituto incaricato della
riscossione, un proprio funzionario oppure un ispettore delle tasse e
imposte indirette sugli affari (art. 5).
Questa legge è stata comunicata al Commissario dello Stato presso
la Regione siciliana il 21 gennaio 1957.
Con ricorso notificato il 26 gennaio 1957 al Presidente della
Giunta regionale siciliana e depositato in cancelleria il 30 gennaio,
il Presidente del Consiglio dei Ministri, unicamente al Commissario
dello Stato, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato,
hanno impugnato la legge anzidetta davanti a questa Corte e ne hanno
chiesto la dichiarazione di illegittimità costituzionale per
violazione degli artt. 14, 15 e 17 dello Statuto speciale per la
Regione siciliana e per violazione e falsa applicazione degli artt. 36
e 37 dello Statuto stesso.
A norma degli artt. 34 e 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è
stata pubblicata notizia del ricorso sia nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, sia nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
La Regione, con deduzioni depositate il 18 febbraio 1957, si è
costituita in giudizio a mezzo dell'avvocato Antonio Navarra, che la
rappresenta e la difende.
L'Avvocatura generale dello Stato denuncia anzitutto l'incompetenza
della Regione a legiferare in materia di tributi erariali in genere e
di riscossione dei tributi erariali in specie.
Osserva poi che, anche a riconoscere che alla Regione spetti il
potere di legiferare in materia di tributi erariali, la legge regionale
impugnata sarebbe costituzionalmente illegittima perché nessun
interesse particolare della Regione giustificherebbe una disciplina
della riscossione diversa da quella vigente nello Stato. Inoltre,
attribuendosi la potestà di riscuotere tutta l'imposta unica sui
giuochi di abilità e sui concorsi pronostici, la Regione avrebbe
violato anche l'art. 36, secondo comma, dello Statuto siciliano, in
virtù del quale la tassa di lotteria, sostituita dall'imposta unica in
questione, rientra tra i tributi riservati allo Stato.
Sotto altro aspetto l'illegittimità costituzionale della legge
impugnata, sempre secondo l'Avvocatura dello Stato, deriverebbe
dall'aver detta legge ecceduto dai limiti territoriali della Regione in
quanto colpisce enti, come il C.O.N.I. e l'U.N.I.R.E., che svolgono la
loro attività sull'intero territorio nazionale. La legge stessa
violerebbe i principi e gli interessi generali cui si informa la
legislazione dello Stato. L'imposta, infatti, è a carattere
progressivo e la determinazione dell'aliquota non può farsi senza
stabilire l'ammontare complessivo del gettito lordo. Inoltre la legge
regionale aggraverebbe la posizione dei contribuenti dai quali lo Stato
riscuote attualmente l'imposta unica senza aggravio di spesa. La legge
sarebbe infine incostituzionale sia perché prevede il riparto della
quota dell'imposta per concorsi pronostici spettante ai Comuni
siciliani, riparto che, per principi fondamentali e inderogabili della
legislazione statale, deve avvenire in sede nazionale, sia perché, in
violazione dell'art. 20 dello Statuto speciale per la Sicilia, affida
ad organi regionali, o ad organi statali periferici, che pone in
rapporto di subordinazione gerarchica rispetto all'Assessorato
regionale, potestà amministrative tributarie e di polizia.
Per tutti questi motivi la difesa dello Stato conclude chiedendo
che si dichiari l'illegittimità costituzionale della legge impugnata.
La Regione siciliana, con deduzioni depositate il 18 febbraio 1957,
eccepisce, in via pregiudiziale, l'incompetenza della Corte sulla
impugnativa delle leggi siciliane; sostiene poi che l'impugnazione è
improponibile a causa della omissione del procedimento preventivo di
cui all'art. 127 della Costituzione, che fissa le condizioni per poter
promuovere davanti alla Corte costituzionale la questione di
legittimità delle leggi regionali.
Nel merito oppone che la Regione siciliana, come affermato dalla
sentenza 17 gennaio 1957, n. 9, di questa Corte, ha potestà
legislativa anche in materia di tributi erariali e che l'art. 2 del
decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, ha già riconosciuto alla
Regione siciliana il potere di riscuotere direttamente le entrate di
sua spettanza; che l'attribuzione di questa potestà implica la
competenza regionale ad organizzare i propri servizi.
Sostiene che la legge impugnata non viola affatto principi ed
interessi generali, né comunque spetterebbe alla Corte la valutazione
delle ragioni, che hanno indotto la Regione ad introdurre un
particolare metodo di riscossione, mentre arbitraria sarebbe la
equiparazione tra imposta unica sui giochi di abilità e concorsi
pronostici ed il gioco del lotto, la cui entrata è riservata allo
Stato.
Rileva che la legge attiene solo alla riscossione e non tocca il
diritto sostanziale esistente. Afferma infine che la facoltà ispettiva
è uno dei mezzi per l'esercizio dei controlli sulle operazioni di
riscossione, onde non contrasta bensì rientra nella previsione
generica della potestà amministrativa regionale (art. 20 Statuto
siciliano).
Conclude pertanto chiedendo che il ricorso sia dichiarato
improponibile o comunque respinto nel merito.
Successivamente, in una memoria depositata il 6 marzo, l'Avvocatura
dello Stato ha sviluppato la tesi, già esposta nelle precedenti
deduzioni, secondo cui l'imposta unica sui giuochi di abilità e sui
concorsi pronostici deve essere equiparata alle entrate del monopolio
del lotto, espressamente riservata allo Stato dallo art. 36, secondo
comma, dello Statuto siciliano.
Fa notare che l'imposta unica, istituita con legge 22 dicembre
1951, n. 1379, aveva sostituito la speciale tassa di lotteria, di cui
al D.P.R. 14 aprile 1948, n. 496, riservata all'erario, fin dalla sua
istituzione, come cespite derivante dall'applicazione del principio
monopolistico sulle attività di gioco.
La dizione "monopolio del lotto" dell'art. 36 dello Statuto
siciliano starebbe, del resto, ad indicare non solo la precipua
attività dell'esercizio del lotto, ma anche le attività ad essa
affini che comunque possono riguardare detto principio monopolistico.
Dal suo canto la difesa della Regione siciliana, con memoria
depositata il 7 marzo, illustra i motivi precedentemente esposti e in
particolar modo sostiene che nessuna norma costituzionale è stata
violata dalla legge impugnata, con la quale la Regione ha inteso dare
una organizzazione più funzionale ad un servizio, quale quello della
riscossione dei tributi erariali, di riconosciuta competenza regionale. Considerato in diritto :
In ordine alle eccezioni pregiudiziali sollevate dalla Regione
sulla incompetenza della Corte costituzionale a giudicare in via
principale delle controversie circa la legittimità costituzionale
delle leggi siciliane e sulla inammissibilità del ricorso per
inosservanza dei termini e delle condizioni di cui all'art. 127 della
Costituzione è da rilevare che questa Corte ha già esaminato e deciso
tali questioni con la sentenza n. 38 del 27 febbraio 1957.
Con la detta sentenza la Corte ha affermato essere un dato certo
dell'ordinamento positivo e una necessaria conseguenza del nostro
sistema costituzionale il principio dell'unità della giurisdizione
costituzionale e che il principio stesso impone di considerare come
provvisoria la speciale competenza dell'Alta Corte nei giudizi di
legittimità delle leggi siciliane e delle leggi dello Stato rispetto
alla Regione, nonché nelle controversie sulla costituzionalità dei
regolamenti dello Stato. La competenza dell'Alta Corte siciliana è
stata pertanto ritenuta assorbita in quella, più ampia e diversamente
regolata, della Corte costituzionale dal momento della entrata in
funzione di questa Corte.
Nella stessa sentenza n. 38 è stato inoltre precisato che la
affermazione della competenza di questa Corte non importa deroga,
quanto al modo e ai termini di proposizione del giudizio, alle
disposizioni contenute nell'art. 28 dello Statuto siciliano, le quali
bene si inseriscono nella particolare condizione di autonomia
riconosciuta alla Regione siciliana dal suo Statuto speciale.
Nell'impugnazione in esame i termini e le condizioni di cui
all'art. 28 dello Statuto speciale sono stati rispettati. Il ricorso è
stato infatti proposto anche dal Commissario dello Stato e notificato
il quinto giorno successivo alla comunicazione della legge approvata
dall'Assemblea regionale.
Le eccezioni pregiudiziali sopra accennate debbono quindi essere
respinte.
Sul merito deve preliminarmente osservarsi che la questione
sollevata in via principale nel ricorso dal Commissario dello Stato,
circa la potestà legislativa della Regione siciliana in materia
tributaria in genere e di riscossione di tributi erariali in specie,
non è fondata. Anche su questa questione la Corte costituzionale ha
già avuto modo di delineare i principi in base ai quali la questione
stessa deve essere risolta.
Con sentenza n. 9 del 17 gennaio 1957 questa Corte ha infatti
precisato che alla Regione siciliana spetta una potestà normativo,
concorrente e sussidiaria, anche riguardo ai tributi erariali; che
questo potere normativa si esplica nell'ambito del territorio regionale
nel rispetto dei limiti derivanti non solo dalle leggi costituzionali
ma anche dai principi e dagli interessi generali cui si uniformano le
leggi dello Stato. Inoltre, la necessità di ricollegare ad un sistema
unitario sul territorio nazionale l'obbligazione tributaria, impone
alla potestà legislativa regionale, in questa materia, una ulteriore
limitazione consistente nel dovere di uniformarsi all'indirizzo e ai
principi fondamentali della legislazione statale per ogni singolo
tributo.
Le affermazioni e precisazioni sopra ricordate valgono ovviamente
anche per quel che concerne la competenza della Regione ad emanare
norme sulla riscossione dei tributi non espressamente riservati allo
Stato.
Anzi questa Corte, sin dalla citata sentenza n. 9 del 17 gennaio
1957, ha deciso che la materia della riscossione dei tributi di
spettanza della Regione è proprio una di quelle in relazione alle
quali al generico riconoscimento della potestà normativa regionale, in
base all'art. 36 dello Statuto siciliano, è presto seguito, con il
decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, l'effettivo trasferimento
alla Regione della funzione amministrativa. Per effetto di questo
trasferimento la Regione è subentrata nella posizione giuridica dello
Stato nei confronti degli organi amministrativi incaricati del servizio
di riscossione (art. 3, legge regionale lo luglio 1947, n. 2).
I criteri di interpretazione sin qui esposti sono stati
successivamente ribaditi nelle sentenze nn. 11, 13 e 14 del 18 gennaio
1957 e nn. 18 e 19 del 19 gennaio 1957, e ancora una volta riaffermati
nella decisione n. 42 del 1 marzo 1957.
In base agli stessi principi si possono adeguatamente impostare
anche le questioni che interessano la controversia in esame.
Discende infatti da essi che la illegittimità costituzionale della
legge regionale impugnata non potrebbe derivare da una generica
preclusione, per la Regione siciliana, di emanare norme in materia di
riscossione di diritti erariali, bensì dalla violazione dei limiti
oggettivi sopraindicati.
A questo proposito sfuggono ad ogni censura, sul piano della
costituzionalità, le norme contenute nella legge impugnata nella parte
in cui esse prevedono che il servizio di accertamento, liquidazione e
riscossione, e riparto tra i comuni interessati, dei diritti erariali
in questione sia affidato, nel territorio della Regione, e alle
condizioni da stabilirsi in apposita convenzione, ad un istituto di
diritto pubblico o ad un ente particolarmente attrezzato per
l'espletamento del servizio (artt. 1 a 3). Del pari non può esser
posta in dubbio la facoltà della Regione di disciplinare la materia
amministrativa della riscossione. Spetta pertanto alla Regione il
potere di organizzare, nel modo che ritenga più funzionale, i servizi
di riscossione ad essa affidati, ed esorbita dal sindacato di questa
Corte, non essendo apprezzabile, sul piano della legittimità
costituzionale, tutto quanto attiene alla scelta dei mezzi tecnici per
l'organizzazione dei servizi stessi.
Sotto questo aspetto le deduzioni dell'Avvocatura dello Stato, nel
punto in cui si prospetta un preteso difetto di interesse regionale a
regolare la riscossione dei detti diritti in difformità della
legislazione dello Stato, non possono avere rilevanza ai fini del
giudizio.
Non appare sostenibile la tesi che l'affidamento del servizio della
loro liquidazione e percezione ad un istituto od ente particolarmente
attrezzato contrasti con i principi ed interessi generali o, più
specificamente, con i principi della legislazione statale sulla
riscossione dei tributi. In verità, a parte che la legislazione
tributaria non è affatto ispirata al principio che l'imposta debba
essere riscossa a mezzo degli stessi organi dell'ente titolare del
diritto di imposta, è decisivo, nel caso, il rilievo che quegli stessi
diritti in relazione ai quali la Regione, con la legge impugnata, ha
esercitato il potere di disciplinarne la riscossione, sono, nella
legislazione nazionale, affidati per l'esazione proprio ad un ente, la
Società Italiana Autori ed Editori (S.I.A.E.), con il quale è stata
stipulata apposita convenzione (v. D. M. 17 novembre 1951, in Gazzetta
Ufficiale, 9 gennaio 1952, n. 7).
Parimenti non può ritenersi costituzionalmente illegittima la
legge impugnata nella parte nella quale si prevede la competenza dei
funzionari dell'Assessorato regionale per le finanze ad accertare le
contravvenzioni alle disposizioni sui diritti erariali sui pubblici
spettacoli (art. 4), e che il controllo sulla riscossione, in forma
ispettiva, oltre che a funzionari dell'Assessorato regionale possa
essere demandato ad un ispettore delle tasse e imposte indirette sugli
affari. Per l'art. 20 dello Statuto siciliano la Regione, nelle materie
in cui è titolare del potere normativo, esercita la funzione
amministrativa. E non è dubbio che si ricomprendano istituzionalmente
in questa funzione sia la potestà di polizia tributaria che le leggi
riconoscono all'autorità finanziaria (nella fattispecie, art. 64 legge
30 dicembre 1923, n. 3276), sia il potere di vigilanza sull'attività
degli enti che esercitano funzioni di interesse pubblico. La forma di
controllo prescelto, la sua adattabilità all'attività in rapporto
alla quale si svolge, gli effetti pratici rispetto allo scopo e, più
in generale, la organizzazione del suo funzionamento, costituiscono
altrettanti aspetti di un problema la cui soluzione è rimessa alla
scelta della Regione secondo esigenze tecniche e pratiche che essa sola
è libera di apprezzare. Inoltre essendo, come si è già detto, da
tempo intervenuto in questa materia il trapasso dallo Stato alla
Regione del relativo servizio, per effetto di questo trapasso, sia pure
in via transitoria, si è verificata la messa a disposizione, ai fini
dell'esercizio del servizio, dell'apparato burocratico statale. Non si
può pertanto revocare in dubbio che la Regione possa disporre, per il
controllo ispettivo in materia tributaria, di qualificato personale
statale, ciò trovandosi, oltre tutto, testualmente stabilito dall'art.
3, secondo comma, della legge regionale 1 luglio 1947, n. 2, non
impugnata dallo Stato e già in vigore all'atto dell'emanazione del
ricordato D.P.R. n. 507 del 12 aprile 1948.
Ciò posto, è da esaminare se la legge impugnata, nelle parti che
si riferiscono all'imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi
pronostici, si sottragga oppur no alla censura di illegittimità
costituzionale sollevata dall'Avvocatura dello Stato. Questa censura,
con la quale si contesta che la Regione siciliana abbia il potere di
riscuotere anche la detta imposta, si appalesa fondata, giacché tal
potere è in contrasto con la disposizione contenuta nel secondo comma
dell'art. 36 dello Statuto siciliano.
Giova in proposito ricordare che con il D.P.R. 14 aprile 1948, n.
496, l'esercizio dell'attività di giuoco, ivi compresi i concorsi
pronostici e giuochi di abilità, divenne oggetto di monopolio statale,
e che sia il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) che
l'Unione Nazionale Incremento Razze Equine (U.N.I.R.E.), ai quali fu
concesso di esercitare i concorsi pronostici connessi con le attività
sportive di rispettiva competenza, furono obbligati a corrispondere
allo Stato una tassa pari al 16 per cento di tutti gli introiti lordi.
La legge istitutiva di questa imposta - detta tassa di lotteria -
non fu impugnata dalla Regione, la quale non partecipò mai ai proventi
di questo tributo, di cui non vi è traccia nei bilanci preventivi di
ciascun esercizio finanziario.
La ragione della riserva statale sulla tassa di lotteria è da
ricercare nel fatto che tale cespite, come risultante dalla privativa
statale sulle attività di gioco, deve essere equiparato ai proventi
del gioco del lotto, e quindi cade sotto il disposto del ricordato
secondo comma dell'art. 36 dello Statuto siciliano.
Seguì la legge 22 dicembre 1951, n. 1379, la quale assorbì nella
tassa di lotteria - elevandone l'aliquota - ogni tassa sugli affari e
ogni altro tributo diretto o indiretto, che prima erano separatamente
percetti, relativi ai giuochi di abilità e ai concorsi pronostici
(art. 5). Queste imposte vennero incorporate nell'imposta di lotteria
e ne assunsero la natura, tanto che l'imposta venne, da allora,
denominata imposta "unica" sui giuochi di abilità e sui concorsi
pronostici (art. 1). Ciò chiaramente denota l'unicità dell'imposta e
l'effetto "sostitutivo" - come è detto nella legge stessa (citato art.
5) - della imposta medesima alle altre imposte che prima erano
separatamente dovute. Risulta quindi confermato, anzi accentuato, nella
rilevata unicità, il carattere di imposta di monopolio e com'essa si
riannodi al ricordato disposto del secondo comma dell'art. 36 dello
Statuto siciliano.
Diversa cosa è se l'unificazione dei tributi in un unico tributo
di lotteria a carattere monopolistico pregiudichi o meno la questione
relativa al riparto del gettito tra lo Stato e la Regione. Tale
questione esula dall'oggetto del presente giudizio, che riguarda la
riscossione del tributo. Rispetto a questo punto, in base alle cose fin
qui dette, non può non concludersi che trattandosi di una imposta di
lotteria, a regime di monopolio, non separabile nella sua liquidazione
e riscossione, il potere di riscossione non possa che spettare allo
Stato e non alla Regione.
In conseguenza debbono ritenersi assorbite le ulteriori ragioni di
ricorso poste in luce dall'Avvocatura dello Stato circa la pratica
impossibilità - a causa del sistema organizzato su piano nazionale, di
determinazione delle aliquote, di liquidazione dell'imposta, di
ripartizione del gettito alle Amministrazioni dello Stato interessate
ed ai Comuni - della riscossione e del riparto del tributo su base
regionale; e circa la invadenza della legge regionale impugnata al di
fuori del territorio della Regione, in quanto si colpirebbero enti,
come il C.O.N.I. e l'U.N.I.R.E., che svolgono la loro attività su
tutto il territorio nazionale, con una organizzazione necessariamente
centralizzata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) respinge la eccezione di incompetenza della Corte sollevata
dalla difesa della Regione siciliana;
2) respinge le eccezioni di improponibilità e inammissibilità
sollevate dalla stessa difesa;
3) in parziale accoglimento del ricorso, e in riferimento alla
disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 36 dello Statuto
della Regione siciliana, dichiara la illegittimità costituzionale
della legge regionale siciliana approvata il 18 gennaio 1957, recante
provvedimenti in materia di riscossione dei diritti erariali, nella
parte che si riferisce alla imposta unica sui giuochi di abilità e sul
concorsi pronostici.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1957.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA.
ECLI:IT:COST:1957:52 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte