Sentenza n. 52/1961
Altra decisione · depositata il 11/07/1961 · relatore Giuseppe Branca
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri con
ricorso notificato il 14 novembre 1960, depositato nella cancelleria
della Corte costituzionale il 17 successivo ed iscritto al n. 23 del
Registro ricorsi 1960, per conflitto di attribuzione tra lo Stato e la
Provincia di Bolzano, sorto a seguito della circolare diramata il 12
settembre 1960 dalla Giunta provinciale di Bolzano ai Comuni della
circoscrizione per il rilevamento di dati statistici.
Vista la costituzione in giudizio del Presidente della Giunta
provinciale di Bolzano;
udita nell'udienza pubblica del 21 giugno 1961 la relazione del
Giudice Giuseppe Branca;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe
Guglielmi, per il ricorrente, e l'avv. Feliciano Benvenuti, per la
Provincia di Bolzano.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il 12 settembre 1960 la Giunta provinciale di Bolzano dirigeva
a tutti i Comuni della Provincia una circolare con la quale, a norma
dell'art. 37, primo comma, della legge provinciale urbanistica 10
luglio 1960, n. 8, li invitava a riempire, e a restituire entro il 31
agosto 1961, alcuni questionari relativi allo stato della popolazione
(numero dei residenti e dei presenti), al movimento naturale di essa
(nascite, morti, matrimoni), all'emigrazione e all'immigrazione nella
Provincia per gli anni dal 1945 al 1960: in ciascuno dei questionari la
popolazione doveva essere distinta secondo il gruppo etnico di
appartenenza, da individuarsi guardando alla lingua comunemente parlata
da ciascun abitante.
2. - Contro questa circolare la Presidenza del Consiglio dei
Ministri ha elevato conflitto di attribuzione con ricorso notificato il
14 novembre 1960.
Secondo la Presidenza del Consiglio la circolare esorbita dalla
materia urbanistica, a cui si riferiscono gli artt. 4, 11, n. 6, e 13
dello Statuto speciale per il Trentino e l'Alto Adige e che è regolata
in particolare dalla citata legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8:
infatti, la raccolta di dati relativi allo stato e al movimento della
popolazione, tanto più in quanto si divida quest'ultima in gruppi
linguistici, sarebbe del tutto estranea alle esigenze urbanistiche e,
comunque, rientrerebbe nell'attività riservata allo Stato; il quale la
svolge per mezzo dell'Istituto centrale di statistica (legge 9 luglio
1926, n. 1162, e R.D.L. 27 maggio 1929, n. 1285).
Inoltre, i questionari porrebbero le premesse per una disparità di
trattamento fra cittadini di appartenenza a gruppi etnici diversi e
perciò contrasterebbero con gli artt. 3 della Costituzione e 2 dello
Statuto speciale.
Infine, lo stesso art. 37 della legge urbanistica provinciale,
della quale la circolare vuole essere uno dei mezzi di attuazione,
obbligherebbe i Comuni a fornire dati statistici di cui siano già in
possesso e non ad effettuare nuovi rilevamenti, per di più estranei
alla materia urbanistica.
La Presidenza del Consiglio, perciò, chiedeva che la Provincia di
Bolzano fosse dichiarata incompetente ad effettuare o a far effettuare
rilevamenti statistici come quelli previsti dalla circolare impugnata.
3. - La Provincia di Bolzano, da parte sua, nelle deduzioni del 23
novembre 1960 ricordava gli ostacoli che il Governo ha frapposto agli
atti di rilevazione a cui si riferisce la circolare, prima chiedendone
la sospensione per necessità elettorali, poi disponendola in via
d'urgenza, tanto da provocare una motivata protesta
dell'Amministrazione provinciale (lettera diretta l'11 novembre 1960 al
Commissario del Governo).
La Provincia, riprendendo le osservazioni già fatte in tale
protesta, rilevava che per preparare il piano di coordinamento a norma
della legge provinciale urbanistica è necessario conoscere la
situazione di fatto sotto gli aspetti, oltreché fisico, sociale e
culturale, anche etnico e demografico, come risulta letteralmente
dall'art. 6 della legge citata; affermava che l'art. 37 di questa legge
impone agli enti pubblici non soltanto di fornire dati già in loro
possesso, come vorrebbe la Presidenza del Consiglio, ma, testualmente,
di "eseguire indagini... per l'attuazione e l'osservanza" della legge
urbanistica, proprio come esige la circolare; aggiungeva che i dati
relativi allo stato della popolazione forniti dall'Istituto centrale di
statistica sono insufficienti ai fini della legge urbanistica e che le
rilevazioni del movimento demografico sono necessarie per la attuazione
di essa, permettendo di calcolare con un certo rigore non soltanto la
popolazione attuale, ma anche quella futura; calcolo che non può
essere estraneo a una seria programmazione urbanistica.
Il raggruppamento della popolazione secondo il gruppo etnico di
appartenenza - concludeva la Provincia - non tende affatto a concretare
disparità di trattamento, ma, all'opposto, a garantire ai gruppi
etnici, in relazione alla loro consistenza, proprio quella parità di
trattamento che è premessa di una armonica convivenza: la
pianificazione di certe attrezzature collettive (scuole e istituzioni
culturali) non potrebbe farsi se non si conosce il numero di persone
che appartengono ai diversi gruppi linguistici.
La Provincia perciò chiedeva il rigetto del ricorso.
4. - Successivamente la Presidenza del Consiglio, con domanda del
14 dicembre 1960, illustrata nelle brevi note del 23 dicembre 1960, ha
fatto istanza perché venisse sospesa l'esecuzione della circolare 12
settembre 1960; ma su questo punto una pronuncia non è stata
necessaria, dato che la Provincia di Bolzano, con circolare del 27
dicembre 1960, ha sospeso essa stessa l'esecuzione.
5. - Fissata per la causa l'udienza del 21 giugno 1961, la
Presidenza del Consiglio ha depositato una memoria il 17 maggio 1961.
In essa e nelle note precedenti l'Avvocatura dello Stato riafferma
che l'iniziativa della Giunta provinciale di Bolzano dà luogo a nuove
e complesse rilevazioni statistiche e che perciò esorbita dalla sfera
di competenza della Provincia, quale risulta dalle norme
costituzionali, non suscettibili di estensione in base a canoni
interpretativi finalistici o strumentali. La materia statistica è
regolata dalle leggi n. 1162 del 1926 e n. 2238 del 1929 ed è
riservata allo Stato, che esercita la sua competenza per disposizioni
del Governo ed a mezzo dell'Istituto centrale di statistica.
In questo caso i dati statistici sicuri, che possono servire
all'attuazione della legge urbanistica provinciale, sono stati già
forniti alla Provincia di Bolzano dall'Istituto centrale di statistica
il 9 ottobre 1959. Gli altri, specialmente quelli relativi ai gruppi
etnici, non risultando dai registri, esigono indagini delicate che i
Comuni non sono in grado di avviare: rispetto ad essi, aggiunge
l'Avvocatura dello Stato, l'arbitrarietà dei rilevamenti sarebbe tanto
maggiore in quanto gli uffici comunali, non trovando elementi adeguati
negli atti anagrafici, dovrebbero servirsi, in contrasto con ogni
metodo statistico, dei criteri del tutto aberranti a cui accenna la
lettera scritta dalla Provincia al Commissario del Governo l'11
novembre 1960: cioè dovrebbero argomentare genericamente, con
l'ausilio della loro conoscenza dell'ambiente locale, dal nome e
cognome e dal luogo di nascita o di provenienza di ciascun abitante. A
questo proposito la Presidenza del Consiglio addita come sintomatico il
fatto che la Provincia abbia ignorato persino gli uffici statistici
provinciali.
Quanto agli artt. 6 e 37 della legge urbanistica provinciale, a cui
si richiama nella circolare diretta ai Comuni e nelle deduzioni la
Provincia di Bolzano, la Presidenza del Consiglio ribadisce che essi
riguardano l'attuazione di quella legge; per la quale occorrerebbero (e
basterebbero) i dati relativi allo stato e al movimento della
popolazione e alla sua attività edilizia ed economica in genere, non
quelli dell'appartenenza all'uno o all'altro gruppo linguistico: lo
scopo, a cui allude ora la Provincia di Bolzano, di garantire
identicità di sviluppo ai diversi gruppi etnici, è estraneo anche
alla legge urbanistica provinciale. Ad ogni modo quei due artt. 6 e 37,
se volessero attribuire alla Provincia la potestà di effettuare
rilievi statistici, sarebbero costituzionalmente illegittimi secondo la
Presidenza del Consiglio; la quale, in vista di ciò, chiede,
subordinatamente, ma espressamente, che la Corte costituzionale
promuova dinanzi a se stessa la questione di legittimità
costituzionale dei due articoli.
6. - Nella discussione orale la Presidenza del Consiglio ribadiva
le sue tesi.
La Provincia di Bolzano, sviluppando concetti esposti anche in una
memoria, depositata il 14 giugno 1961 fuori termine, ricordava che
l'Istituto centrale di statistica non ha il monopolio delle indagini
statistiche, ma solo di quelle ordinate dal Governo: per le ricerche
delle altre amministrazioni pubbliche esso "deve soltanto dare il
proprio avviso vincolante" (art. 2, lett. d, R.D.L. 27 maggio 1929, n.
1285): lo ha riconosciuto la stessa Presidenza del Consiglio, in una
situazione analoga, nella nota inviata il 20 gennaio 1957 alla Regione
Trentino - Alto Adige. D'altro canto il fatto che nel caso presente la
Provincia non abbia chiesto quel parere è questione estranea al
giudizio della Corte costituzionale, attenendo alla semplice
legittimità amministrativa della circolare impugnata. La quale, del
resto, conclude sul punto la Provincia, si accontenta di dati per i
quali è sufficiente lo spoglio dei documenti anagrafici e perciò, non
chiedendo "notizie individuali", ma dati praticamente già in possesso
dei Comuni, resta fuori dal campo delle indagini statistiche protetto
dalla legislazione statale.
In particolare, quanto alle indagini sui gruppi linguistici, la
Provincia ribatteva che esse, oltreché consentite dall'art. 6 della
legge urbanistica provinciale, rappresentano una necessità per
qualunque piano territoriale di coordinamento: lo affermerebbe
esplicitamente, per tutto il territorio nazionale, una nota
pubblicazione del Ministero dei lavori pubblici ("I piani regionali",
Roma 1952 - 53, vol. II), in cui si dice che "oggetto del piano...
è... la popolazione con la sua struttura demografica. . le sue tra
dizioni, il suo linguaggio". Questa stessa pubblicazione (vol. I, p.
60) precisa che il piano deve preordinare il numero, le dimensioni e il
tipo delle attrezzature e dei servizi, fra i quali rientra
l'insegnamento: e la Provincia ricordava che i vari gruppi etnici hanno
diritto a scuole separate, per le quali è necessario conoscere la
consistenza di quei gruppi.
Essa, inoltre, nel merito, rilevava che proprio la pubblicazione
delle Nazioni Unite richiamata dalla Presidenza del Consiglio,
contrariamente all'asserto di quest'ultima, riconosce come dati più
utili, rispetto ai gruppi etnici, quelli relativi alla lingua
abitualmente parlata: proprio quel che ha fatto, nella circolare
impugnata, la Provincia di Bolzano. Non diversamente, del resto, s'è
contenuto lo Stato nel censimento del 1921.
La Provincia concludeva osservando che la legge urbanistica
provinciale, di cui è attuazione la circolare impugnata, è
costituzionalmente legittima poiché non invade un campo riservato allo
Stato da principi costituzionali o da principi inattaccabili stabiliti
dalle leggi dello Stato: tutt'al più ha soltanto derogato, con gli
artt. 6 e 37, a norme derogabili della legge n. 1285 del 1929 in quanto
e se attribuiscano poteri esclusivi ad organi statali come l'Istituto
centrale di statistica; non solo, ma rispetto alla legge urbanistica
provinciale manca un'impugnazione tempestiva da parte del Governo e,
quanto ai rilevamenti statistici, essa è analoga a una legge regionale
sarda del 6 aprile 1954, n. 5, della cui legittimità non si è mai
dubitato. Considerato in diritto :
1. - Innanzi tutto occorre rilevare che l'art. 6 della legge
urbanistica provinciale 10 luglio 1960, n. 8, non indica i modi e gli
strumenti attraverso cui la Provincia può acquisire quei dati,
relativi alla situazione di fatto vista sotto l'aspetto etnico e
demografico, che sarebbero necessari per il piano provinciale di
coordinamento; né, come si chiarirà in seguito, l'indicazione precisa
è contenuta nel successivo art. 37 della medesima legge. Non vi è
detto, cioè, se la Provincia debba utilizzare rilevamenti già fatti
da organi statali o non statali o se debba o possa avviare essa stessa,
direttamente o per mezzo di altri enti pubblici, un'indagine specifica.
Sotto questo punto di vista l'eccezione della Provincia, che rivendica
a sé ogni tipo di ricerca statistica purché e sol perché strumentale
alla realizzazione del piano, non può essere accolta.
La Corte non nega alla Provincia qualunque potere in materia di
indagini statistiche, come, invece, glielo nega l'Avvocatura dello
Stato, anzi riconosce che senza quelle indagini molte volte la
Provincia non potrebbe legiferare o amministrare nelle materie ad essa
riservate; ma osserva che non si può riconoscere alla Provincia la
potestà di compiere o di imporre ad altri enti tutte le indagini che
si prevedano utili all'attuazione della legge urbanistica: certe
ricerche ed elaborazioni di dati statistici sono sottratte alla
competenza della Provincia sia perché toccano materie, su cui
insistono anche interessi statali o non provinciali, sia perché si
svolgono in un campo che la Costituzione o la legge riservano allo
Stato o ad enti diversi dalla Provincia. Perciò la controversia
attuale, ai fini della sua risoluzione, deve essere ricondotta alle sue
dimensioni e al suo oggetto, cioè al tipo e al contenuto delle
indagini che la Provincia, con la circolare 12 settembre 1960, ha
imposto ai Comuni.
2. - La circolare impegna i Comuni a rilevamenti completi sullo
stato e sul movimento demografico provinciale, compreso il flusso
migratorio da e per altre Provincie: i dati devono essere raccolti
separatamente per ciascuno dei tre gruppi linguistici. Come sembra
pacifico, mentre, per una parte della materia, la Provincia è già in
possesso di prospetti che le sono pervenuti dall'Istituto centrale di
statistica, per accertare il flusso migratorio diretto da o verso altre
Provincie e la consistenza dei raggruppamenti etnici, occorrono
ricerche nuove e specifiche, demandate dalla circolare ai Comuni;
ricerche che, data la serietà d'impostazione del piano, devono essere
compiute con una certa accuratezza e per un giro di 15 anni. Si tratta,
comunque, di raccogliere dati che, pur se non risultano ora dai
censimenti e dai registri anagrafici, potrebbero essere raccolti in
futuro, come del resto si è fatto nel 1921, negli uni e negli altri.
Posto ciò, la Corte osserva che per tradizione e per legge il
censimento è sempre opera dello Stato e il servizio anagrafico, pur
essendo svolto da uffici comunali e anche nell'interesse dei Comuni, è
un servizio di Stato diretto dai sindaci nella loro qualità di
ufficiali di governo: lo stabiliscono anche la legge 24 dicembre 1954,
n. 1228, sull'anagrafe, negli artt. 3 e segg., e il regolamento
esecutivo 31 gennaio 1958, n. 136, nella parte finale dell'art. 48
("servizi statali svolti dai Comuni"). Una lata interpretazione di
quest'ultima norma non esclude che la vigilanza sulle anagrafi sia
devoluta ad organi regionali o provinciali: ma, mentre ciò non è
avvenuto nel Trentino-Alto Adige (art. 76, n. 3, dello Statuto
speciale), allo scopo occorre sempre un conferimento di poteri da parte
dello Stato e non si può dimenticare che l'organo, se deve vigilare
sulla raccolta di dati, perciò stesso è privo della potestà di
raccoglierli. Inoltre, secondo questa Corte, dalla legge del 1954
sull'anagrafe, per il tessuto e per lo spirito delle sue disposizioni,
dalle leggi che l'hanno preceduta, dalla disciplina relativa allo stato
civile e dalla pratica dei censimenti risulta inequivocabilmente che
tutta la materia delle rilevazioni demografiche, intese come ricerche
da farsi per scopi pubblici e da organi pubblici, è riservata alla
competenza dello Stato.
La Provincia di Bolzano, con la sua circolare, ha perciò invaso un
campo che è sottratto alla sua potestà. In questo caso, inoltre, gli
elementi relativi allo stato e al movimento intraprovinciale della
popolazione sono già in possesso della Provincia, per cui una nuova
indagine, da parte dei Comuni, sarebbe superflua e, in quanto
conducesse a risultati differenti, assai dannosa: mentre i rilevamenti
sul flusso migratorio da e per altre Provincie e sulla consistenza dei
gruppi linguistici interessano direttamente anche lo Stato perché la
migrazione è un fenomeno che trascende l'ambito territoriale della
Provincia ed è proprio dello Stato il compito primario di disciplinare
i delicati rapporti fra uomini e gruppi di diversa origine etnica. Non
è ammissibile che la Provincia di Bolzano si fondi su risultanze
statistiche non necessariamente uguali a quelle a cui per avventura
giungerebbe lo Stato quando intendesse, ad es. nel censimento di
quest'anno, compiere analoghe indagini per conto proprio. Tutt'al più
si può pensare che esse vengano condotte con la mutua collaborazione
dei due enti.
3. - Non resta che esaminare l'art. 37, primo comma, della legge
urbanistica provinciale, per vedere se esso abbia comunque attribuito
alla Provincia, in materia di rilevazioni demografiche, quella potestà
che è di regola statuale. A questo proposito la Corte costituzionale
rileva subito che il fine, da cui è stata dettata tale norma, è di
mobilitare genericamente enti ed organi pubblici per l'attuazione della
legge urbanistica provinciale: la sua stessa genericità di
formulazione esclude già di per sé che si sia voluto derogare a norme
o a principi come quelli che si estraggono dalla legge anagrafica.
D'altra parte gli adempimenti, che, con l'art. 37, si chiedono agli
enti pubblici della Provincia, consistono testualmente nella
comunicazione di dati statistici già in loro possesso o in
informazioni ed indagini, che possano dare e condurre nell'ambito
"della loro competenza", nella quale non rientrano, ovviamente, le
pubbliche ricerche sullo stato e sul movimento della popolazione.
In conclusione, la circolare impugnata non è un atto d'esercizio
d'una potestà della Provincia derivante dall'art. 37 della legge
urbanistica provinciale; ma anzi finisce per violare la norma contenuta
nella seconda parte di quella disposizione: infatti, i rilevamenti
demografici non possono compiersi se non attivando uffici dello Stato,
cosa che, in base alla medesima disposizione, deve essere preceduta da
norme statali d'attuazione. Anche per ciò è innegabile che la
circolare impugnata ha invaso la sfera di Competenza dello Stato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando sul conflitto d'attribuzione tra lo Stato e la
Provincia di Bolzano, sollevato con ricorso proposto dal Presidente del
Consiglio dei Ministri il 17 novembre 1960, dichiara che non spetta
alla Provincia di Bolzano compiere e far compiere indagini statistiche
sullo stato e sul movimento della popolazione della Provincia e sulla
consistenza dei diversi gruppi linguistici;
annulla, per conseguenza, la circolare diramata dalla Provincia di
Bolzano il 12 settembre 1960.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1961.
GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - Avv. GIUSEPPE
CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1961:52 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte