Sentenza n. 52/1967
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/04/1967 · relatore Giovanni Cassandro
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con il R.D. 18 giugno
1931, n. 773, promosso con ordinanza emessa il 31 maggio 1965 dal
Tribunale di Ascoli Piceno nel procedimento penale a carico di
Silvestri Elio ed altri, iscritta al n. 224 del Registro ordinanze 1965
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 29
gennaio 1966.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 1 marzo 1967 la relazione del
Giudice Giovanni Cassandro;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Raffaele Bronzini,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un procedimento penale a carico del signor Elio
Silvestri il Tribunale di Ascoli Piceno ha ritenuto non manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 del
T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, il quale sancisce, nel primo
comma, che "chiunque, invitato dall'autorità di p.s. a comparire
davanti ad essa, non si presenta nel termine prescritto, senza
giustificato motivo, è punito con l'arresto fino a quindici giorni o
con l'ammenda fino a lire 4.000". Secondo l'ordinanza il secondo comma
dello stesso articolo chiarisce "la portata coattiva della
disposizione", in quanto dà facoltà alla autorità di p.s. di
"disporre l'accompagnamento, per mezzo della forza pubblica, della
persona invitata a comparire e non presentatasi nel termine
prescritto". Da qui il contrasto con l'art. 13, secondo comma, della
Costituzione secondo il quale "non è ammessa forma alcuna di
detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra
restrizione della libertà personale, se non per atto motivato
dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla
legge".
Secondo l'ordinanza non si potrebbero trovare "utili ragioni" del
potere diretto conferito dalla norma impugnata. La necessità che il
cittadino collabori con l'autorità sarebbe implicita nella coscienza
civica e non avrebbe bisogno di forme coattive. D'altra parte, il
sistema legislativo vigente sanziona penalmente il rifiuto del
cittadino a comparire davanti all'autorità (a prescindere dal caso in
esame), soltanto quando il cittadino rifiuti di ottemperare all'ordine
di presentarsi davanti all'autorità giudiziaria per testimoniare; ma
in questo caso le penalità previste dalla legge troverebbero
fondamento nella violazione inerente al pubblico ufficio di testimone
al quale non è dato ad alcun cittadino di sottrarsi. Nemmeno la
disobbedienza dell'imputato all'ordine di comparizione emesso
dall'autorità giudiziaria è sanzionato in alcun modo, tranne nel caso
ricorrano determinate circostanze previste dalla legge che consentono
l'accompagnamento coattivo. Infine non si potrebbe, sempre ad avviso
del Tribunale di Ascoli Piceno, far ricorso all'art. 23 della
Costituzione per l'inesistenza, nel caso in esame, delle esigenze di
utilità sociale che ispirano questa norma costituzionale, quando pone
come dovere civico una determinata prestazione personale o economica.
L'invito a comparire, infatti, previsto dalla norma impugnata, non
troverebbe riscontro in una situazione od esigenza obiettiva; non
darebbe luogo a una prestazione che qualifichi colui che è tenuto a
prestarla come pubblico ufficiale; ma avrebbe natura di atto di imperio
dell'autorità sul cittadino, privato così di quella generale garanzia
dei diritti di libertà personale costituita dall'intervento
dell'autorità giudiziaria.
L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 29 gennaio 1966.
2. - Nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello
Stato, che ha depositato le proprie deduzioni il 2 dicembre 1965 e una
memoria il 16 febbraio 1967.
In primo luogo l'Avvocatura sostiene che nel giudizio a quo sarebbe
rilevante soltanto la questione della norma contenuta nel primo comma
dell'art. 15 del testo unico delle leggi di p.s., che prevede l'invito
a comparire, soltanto questa questione potendosi porre in relazione col
reato contestato all'imputato Elio Silvestri.
Circoscritta così la questione, essa dovrebbe essere dichiarata
infondata. Vero è che ogni norma precettiva è in qualche modo
limitativa della libertà personale, in quanto impone un determinato
comportamento commissivo od omissivo, ma non si può dire che ogni
limitazione della libertà personale possa essere ricondotta
nell'ambito di efficacia dell'art. 13, che, giusta la giurisprudenza di
questa Corte, prevede il divieto di forme di coercizione fisica della
persona e di menomazioni della libertà morale che implichino un
assoggettamento totale della persona all'altrui potere: tanto che la
Corte avrebbe ritenuto insussistente la violazione della norma
dell'art. 13 della Costituzione tutte le volte che si è trattato di
limitazioni di moderata intensità ed estensione, che non assumono il
carattere di una menomazione della libertà fisica o morale.
Il caso in esame, poi, troverebbe fondamento, contrariamente a
quanto assume l'ordinanza, nell'art. 23 della Costituzione che, per
scopi di utilità sociale, prevede la possibilità di imporre per legge
prestazioni personali, trattandosi appunto di un dovere di
collaborazione civica con gli organi preposti al mantenimento
dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini. Né si può
temere che la norma impugnata possa conferire all'autorità di p.s. un
potere assolutamente arbitrario ed indiscriminato; la Corte di
cassazione avendo affermato la sindacabilità del provvedimento emanato
in base alla norma impugnata.
L'Avvocatura respinge altresì l'argomento addotto dall'ordinanza
secondo il quale, se è consentito non comparire davanti al giudice che
abbia emesso ordine di comparizione, a maggior ragione dovrebbe essere
lecito non ottemperare all'invito della autorità di pubblica
sicurezza. Secondo l'Avvocatura tra le due situazioni vi sarebbe una
differenza qualitativa, la comparizione dell'imputato essendo
preordinata in vista dell'interrogatorio e della difesa dell'imputato,
al quale è rimessa logicamente la facoltà di far valere le sue
eventuali ragioni con la presenza personale; ed essendo, invece,
l'invito a comparire un dovere civico inteso a rendere possibile
l'attività dell'autorità di pubblica sicurezza mediante la
collaborazione dei cittadini.
3. - L'Avvocatura, pur ritenendo, come s'è riferito, che la
questione di legittimità costituzionale debba limitarsi al primo comma
dell'art. 15 del T.U., esamina anche la questione di legittimità del
secondo comma di quest'articolo, ritenendola non fondata, in primo
luogo perché l'invito senza possibilità dell'accompagnamento
resterebbe in gran parte svuotato di efficacia impedendo all'autorità
di p.s. di poter svolgere i suoi compiti, sia perché, giusta
l'insegnamento della Cassazione, l'accompagnamento sarebbe una misura
amministrativa che segue ad una ribellione del cittadino ad un ordine
legalmente dato, sicché la momentanea restrizione della libertà
personale deriverebbe sì da un apprezzamento discrezionale della
pubblica sicurezza, ma da un apprezzamento conseguente ad un atto di
volontà del cittadino in contrasto con gli interessi tutelati dalla
norma dell'art. 15. La facoltà di cui si parla avrebbe perciò
carattere meramente strumentale perché l'autorità di p.s. possa
svolgere la sua funzione e costituirebbe un effetto dell'esecutorietà
dell'ordine emanato dall'autorità di p.s. ai sensi dell'art. 5 del
T.U. citato.
L'Avvocatura conclude, ricordando che dalla relazione della la
Commissione permanente del Senato si ricava che la Commissione stessa
ritenne opportuno conservare l'art. 15 inalterato, perché l'abolizione
dell'accompagnamento coattivo avrebbe reso "frustraneo" l'invito a
comparire.
4. - All'udienza pubblica del 1 marzo l'Avvocatura si è riportata
agli scritti difensivi e alle conclusioni già prese. Considerato in diritto :
1. - La questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale di
Ascoli Piceno deve intendersi limitata al primo comma dell'art. 15 del
T.U. delle leggi di p.s., approvato con regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, che contiene la norma la quale commina a chi, invitato
dall'autorità di p.s. a comparire davanti ad essa, non si presenti nel
termine prescritto senza giustificato motivo, l'arresto fino a 15
giorni o l'ammenda fino a lire 4.000. Vero è che l'ordinanza fa in
qualche punto riferimento anche al secondo comma dell'articolo citato,
che prevede l'accompagnamento coattivo della persona invitata e non
presentatasi nel termine stabilito, ma è un riferimento fatto al fine
di dedurne l'illegittimità della norma del primo comma, per chiarirne,
dice l'ordinanza stessa, "la portata coattiva", non già per sottoporre
all'esame di questa Corte la relativa questione di costituzionalità.
D'altra parte, in coerenza con i suoi precedenti, la Corte, per
individuare esattamente la questione ad essa sottoposta, non può, in
casi come questo, non fare riferimento all'imputazione che ha provocato
il procedimento a quo, la quale, come risulta dagli atti, è appunto
quella del reato di cui al primo comma dell'art. 15 citato, non
essendosi il sig. Elio Silvestri presentato all'autorità di p.s.,
benché regolarmente invitato.
2. - La questione di costituzionalità, così individuata, è
infondata. Non può infatti profilarsi in alcun modo un contrasto tra
l'art. 13 della Costituzione, del quale più volte la Corte ha chiarito
la portata (sentenze n. 2 del 14 giugno 1956, n. 11 del 19 giugno 1956,
n. 27 del 20 aprile 1959, n. 49 del 9 luglio 1959, n. 12 del 15 marzo
1960, n. 45 del 21 giugno 1960, n. 30 del 22 marzo 1962, n. 72 del 24
maggio 1963, n. 23 del 4 marzo 1964 e n. 68 del 20 giugno 1964), e la
norma impugnata, la quale si limita a sanzionare la disobbedienza a un
ordine legittimo dell'autorità, come in altri numerosi casi previsti
dall'ordinamento vigente e, in via generale, dall'art. 650 del Codice
penale. Alla base della legittimità della norma impugnata c'è infatti
il dovere del cittadino di collaborare con l'autorità di polizia per
la prevenzione e la repressione dei reati, per la sicurezza e la
pubblica tranquillità: dovere che, ove occorresse, trova la sua fonte,
contrariamente a quanto pare ritenere l'ordinanza, nell'art. 23 della
Costituzione, che consente di imporre prestazioni personali o
patrimoniali in base alla legge.
Né si può dire che la facoltà riconosciuta alla autorità di
p.s. possa tramutarsi in arbitrio, perché il provvedimento relativo,
com'è costante giurisprudenza, non sfugge ai rimedi giurisdizionali,
che impediscono l'esercizio di quella facoltà fuori dei casi che
attengono ai fini che la polizia è autorizzata a perseguire, e in
maniera non conforme al decoro e alla dignità del cittadino.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione, sollevata con l'ordinanza del
Tribunale di Ascoli Piceno, sulla legittimità costituzionale della
norma contenuta nel primo comma dell'art. 15 del T.U. delle leggi di
p.s., approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in
riferimento all'art. 13 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1967.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI.
ECLI:IT:COST:1967:52 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte