Sentenza n. 52/1969
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/03/1969 · relatore Francesco Paolo Bonifacio
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 851/1942
- art. 23legge 604/1962
- art. 46legge 604/1962
- art. 23legge 851/1942
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 4
della legge 27 giugno 1942, n. 851, e degli artt. 23 e 46 della legge 8
giugno 1962, n. 604, concernenti lo stato giuridico e l'ordinamento
delle carriere dei segretari comunali e provinciali, promossi con tre
ordinanze emesse l'8 luglio 1966 dal Consiglio di Stato - sezione
quinta - sui ricorsi delle Amministrazioni provinciali di Mantova,
Vicenza e Brescia contro il Ministero dell'interno, iscritte ai nn.
176, 177 e 178 del Registro ordinanze 1967 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 258 del 14 ottobre 1967.
Visti gli atti di costituzione dell'Amministrazione provinciale di
Brescia e del Ministero dell'interno, e d'intervento del Presidente del
Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 26 febbraio 1969 la relazione del
Giudice Francesco Paolo Bonifacio;
uditi l'avv. Antonio Amorth, per l'Amministrazione provinciale di
Brescia, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio
Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Ministero
dell'interno.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso del 20 aprile 1962 l'Amministrazione provinciale
di Mantova impugnò innanzi al Consiglio di Stato la decisione
gerarchica del Ministero dell'interno con la quale era stato respinto
il reclamo proposto contro l'annullamento prefettizio della nomina del
dott. Valenza a segretario generale, deliberata dal Consiglio
provinciale. L'Amministrazione ricorrente assumeva, in via subordinata
rispetto alle sue tesi principali, che il provvedimento impugnato aveva
fatto applicazione di una norma costituzionalmente illegittima, vale a
dire dell'art. 4 della legge 27 giugno 1942, n. 851, il quale - in
quanto riconosce alla provincia solo in via transitoria ed in casi ben
delimitati il potere di nominare il proprio segretario - sarebbe in
contrasto con gli artt. 5 e 128 della Costituzione.
Con ordinanza 8 luglio 1966 la quinta sezione del Consiglio di
Stato ha ritenuto l'eccezione rilevante e non manifestamente infondata.
Nel sollevare la relativa questione il Consiglio osserva che
l'autonomia degli enti territoriali è costituzionalmente assicurata
sia attraverso la configurazione degli organi dell'ente come
espressione della stessa istituzione territoriale sia coI demandare
all'ente stesso la gestione e la realizzazione degli interessi locali:
sotto il primo profilo si rileva che la Costituzione ha richiamato ed
assunto tali enti quali istituzioni espresse in via immediata dalle
collettività locali (nell'art. 5 si distingue nettamente fra
decentramento ed autonomia; nell'art. 142 il Consiglio comunale viene
menzionato come organo rappresentativo della popolazione; non è senza
significato che province e comuni sono presi in considerazione nel
titolo V, parte Il, vale a dire nella stessa sede relativa alle
Regioni); sotto il secondo aspetto ha decisiva importanza la disciplina
dei controlli quale risulta dall'art. 130.
Sulla base di tali considerazioni il Consiglio ritiene che non sia
manifestamente infondato il dubbio che con la predetta autonomia sia
inconciliabile una disciplina che demanda alla autorità statale la
scelta e la nomina del segretario generale della provincia, con la
conseguente inserzione nella compagine dell'ente di un organo il quale,
pur essendo investito di funzioni proprie dell'ente stesso, non è
espressione della istituzione territoriale.
Dopo aver osservato che non vale opporre che il segretario svolge
solo compiti preparatori ed esecutivi, giacché questi costituiscono
indivisibili momenti della funzione pubblica affidata all'ente, il
Consiglio conclude rimettendo all'esame della Corte, in riferimento
agli artt. 5 e 128 della Costituzione, il controllo di
costituzionalità non solo del citato art. 4 della legge n. 851 del
1942, ma anche dell'art. 23 della legge 8 giugno 1962, n. 604,
concernente la nomina a segretario provinciale generale di prima
classe.
2. - Con altra ordinanza - emessa l'8 luglio 1966 nel procedimento
pendente fra l'Amministrazione provinciale di Vicenza ed il Ministero
dell'interno, ed avente ad oggetto la impugnativa della nota 24 agosto
1962 con la quale il Ministero comunicava di non poter accogliere la
proposta per il conferimento del posto di segretario generale al vice
segretario dott. Milan e del decreto 23 luglio 1962 con il quale lo
stesso Ministero bandiva il relativo concorso - la quinta sezione del
Consiglio di Stato ha sollevato, in termini identici a quelli sopra
riassunti, la stessa questione di legittimità costituzionale dell'art.
4 della legge n. 851 del 1942 e dell'art. 23 della legge n. 604 del
1962.
3. - Con una terza ordinanza - emessa l'8 luglio 1966 nel
procedimento pendente fra l'Amministrazione provinciale di Brescia ed
il Ministero dell'interno ed avente ad oggetto l'impugnativa del
decreto 23 settembre 1962 concernente il bando di concorso al posto di
segretario generale presso quella Amministrazione - la stessa quinta
sezione, con argomentazioni identiche a quelle svolte nelle altre due
ordinanze, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 46 della legge 8 giugno 1962, n. 604, che dispone la
riapertura dei termini di partecipazione ai concorsi banditi e non
espletati al momento di entrata in vigore della legge.
4. - Le tre ordinanze sono state ritualmente notificate alle parti
ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, comunicate ai Presidenti
delle due Camere e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
Innanzi a questa Corte si è costituita, relativamente al giudizio
che la riguarda, l'Amministrazione provinciale di Brescia (atto
depositato il 1 aprile 1968). In tutti e tre i giudizi si è costituita
l'Avvocatura generale dello Stato in rappresentanza sia del Presidente
del Consiglio che del Ministero dell'interno (atti depositati il 3
novembre 1967).
5. - La difesa dell'Amministrazione provinciale di Brescia, nel
chiedere la dichiarazione di incostituzionalità della norma
denunziata, osserva che l'attuale disciplina dello stato giuridico ed
economico dei segretari provinciali, ancora radicata in una riforma
introdotta dal precedente ordinamento autoritario, è incompatibile con
il riconoscimento delle autonomie locali, enunciate tra i fondamentali
principi della Costituzione: mentre il segretario, posto al vertice
della gerarchia dei dipendenti dell'amministrazione, dovrebbe essere
impiegato dell'ente e destinato al suo fedele e fiduciario servizio, la
vigente legislazione gli attribuisce lo stato giuridico di impiegato
statale, lo mantiene in posizione di estraneità rispetto al corpo
impiegatizio provinciale, affievolisce la sua collaborazione con gli
amministratori, ed in tal modo, anche a causa della circostanza che il
trattamento economico del segretario condiziona il trattamento degli
altri impiegati, si incide sull'autonomia dell'ente, che deve
comprendere anche la potestà di costituire il corpo impiegatizio quale
strumento necessario dell'attività amministrativa. Né, ad avviso
della difesa, la legislazione in vigore potrebbe inquadrarsi fra le
leggi generali della Repubblica destinate a determinare le funzioni
della provincia ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione.
L'Avvocatura dello Stato, dopo un'ampia esposizione storica delle
varie leggi che hanno regolato la materia in esame, osserva che il
legislatore, nell'emanare la legge n. 604 del 1962, deliberatamente ha
evitato di affrontare il problema della figura giuridica dei segretari
provinciali e comunali, sicché, anche se va tenuto nel debito conto
che alcune modifiche hanno ampliato i poteri e le focolta' concessi
agli enti locali, bisogna riconoscere che ci si trova di fronte ad una
materia che dovrà essere regolata in sede di adozione delle norme di
adeguamento della nostra legislazione alle esigenze delle autonomie,
così come prescrive la IX disposizione transitoria della Costituzione:
si deve dedurre da ciò che la disciplina vigente legittimamente
permane in vita secondo i principi affermati dalla Corte nella sentenza
n. 94 del 1965. Comunque il controllo deve limitarsi alle norme
denunziate dalle ordinanze, e perciò non può venire in discussione il
principio della così detta statizzazione, il quale assume i suoi
aspetti più caratteristici non tanto in fase di nomina, tanto più che
questa è vincolata all'esito di un concorso, quanto nella successiva
fase di svolgimento del rapporto di impiego. Ciò posto, le singole
censure appaiono infondate: l'art. 23 della legge del 1962 limita i
poteri di nomina da parte dello Stato vincolandoli alla procedura
concorsuale, e nello stesso tempo sono ampliati i poteri dell'ente
assicurandone la partecipazione in sede di valutazione dei candidati;
l'art. 46 si limita a disporre la riapertura dei termini; l'art. 4
della legge del 1942 stabilisce una deroga transitoria al principio
della statizzazione e perciò, a maggior ragione, non è illegittimo.
Ad avviso dell'Avvocatura la questione, peraltro, risulterebbe
infondata anche se con i precetti costituzionali si volesse confrontare
l'intera disciplina della materia. La così detta statizzazione dei
segretari, infatti, non è ispirata all'intento di limitare le
autonomie locali, ma trova la sua ragione nella esigenza, sollecitata
in ogni tempo dalle stesse organizzazioni della categoria, di tutelare
le passioni politiche locali, e la stessa dottrina, de iure condendo,
elaborò la figura del segretario comunale dipendente statale, e ciò
ben prima dell'avvento del fascismo.
Soffermandosi poi sugli artt. 5 e 128 della Costituzione,
l'Avvocatura osserva che la Costituzione ha rimesso al legislatore la
statuizione dei limiti delle autonomie provinciali e comunali: il
riconoscimento costituzionale di queste implica, certo, la garanzia di
una loro sfera minima, ma questa può essere individuata nei limiti
della legislazione vigente al momento dell'entrata in vigore del testo
costituzionale, restandone affidato l'ampliamento alle determinazioni
future del legislatore. D'altra parte - prosegue l'Avvocatura - anche
se si accoglie il più ampio concetto di autonomia, facendo coincidere
questa con la capacità della comunità locale di perseguire un proprio
indirizzo politico-amministrativo, si deve riconoscere che essa sarebbe
lesa da un intervento esterno nella formazione degli organi che tale
indirizzo determinano, ma certamente non è violata dalla formazione
degli organi meramente burocratici: di ciò si trova conferma nell'art.
118 della Costituzione che dispone che le regioni - enti dotati di ben
più ampia sfera di autonomia - svolgono le funzioni amministrative a
mezzo di uffici formati ed amministrati da altri enti; nella
circostanza che le stesse regioni a statuto speciale si avvalgono di
uffici statali; nella constatazione che le università, pur dotate di
autonomia, hanno alla loro dipendenza funzionale docenti amministrati
dallo Stato.
6. - In una memoria depositata il 3 febbraio 1969 la difesa
dell'Amministrazione provinciale di Brescia mette anzitutto in evidenza
come dalla storia della legislazione risulti che il segretario
provinciale, al pari del segretario comunale, è titolare di un ufficio
inerente alla struttura stessa dell'ente, sicché la sottrazione alla
provincia della sua regolazione ed amministrazione si rivela come una
incoerente stortura, divenuta operante durante l'ordinamento
autoritario del fascismo: l'intervento del legislatore rivolto a
garantire un certo stato giuridico al segretario, attraverso
disposizioni che prescrivano le modalità di assunzione in servizio, i
limiti della potestà disciplinare ecc., non può essere confuso con
l'innovazione attuata a mezzo della così detta statizzazione, che
realizza una radicale innovazione rispetto alla legislazione anteriore.
Posta questa premessa, la difesa passa ad esporre gli argomenti
idonei alla ricostruzione del significato attribuito dalla Costituzione
alle autonomie locali, richiamandosi, in primo luogo, al criterio
storico, vale a dire ai provvedimenti legislativi, adottati prima
dell'entrata in vigore della Carta, per restaurare l'ordinamento
democratico locale: a questo l'Assemblea costituente dovette riferirsi
nello stabilire il principio del riconoscimento e promovimento delle
autonomie locali, che, secondo quanto risulta dall'articolo 114 della
Costituzione, riguarda i comuni e le provincie al pari delle regioni.
Ma il concetto di autonomia - così prosegue la difesa - non può
ridursi alla così detta autonomia politica, perché questa sarebbe
sminuita ed ostacolata se non disponesse degli strumenti normativi ed
amministrativi, e fra questi ultimi non può mancare la facoltà di
scelta, nomina ed amministrazione del personale, che è stata sempre
riconosciuta al comune ed alla provincia perfino nella legislazione del
1934 e che a maggior ragione deve essere garantita in ordine
all'ufficio di segreteria, se si tiene presente che il ritorno alla
regolamentazione democratica del 1915, attuata con leggi del periodo
della Costituente, richiama un momento storico nel quale la nomina,
sospensione e revoca del segretario rientravano nelle attribuzioni del
Consiglio locale. A conforto della tesi così delineata può anche
richiamarsi, secondo la difesa, l'art. 117 della Costituzione, che
demanda alla regione l'ordinamento degli uffici da essa dipendenti:
l'affinità di natura fra regione, provincia e comune, consente di
individuare in questa potestà una caratteristica indicativa del
contenuto dell'autonomia.
Il sicuro contrasto fra autonomia e sistema di statizzazione dei
segretari, messo in evidenza dalla dottrina più autorevole, appare
alla difesa dell'Amministrazione ulteriormente provato dall'imbarazzo
mostrato dal legislatore: il tentativo di evitare la riconferma della
definizione del segretario come funzionario dello Stato e la
corrispondente amputazione di parte del disegno di legge presentato nel
1960 nulla tolgono all'illegittimità del sistema che la legge del
1962, nonostante alcune debolissime attenuazioni, ha sostanzialmente
lasciato in vigore.
Passando all'esame delle altre argomentazioni svolte
dall'Avvocatura, la difesa esclude la validità della tesi secondo la
quale fra il principio della statizzazione e le norme impugnato non
esisterebbe un nesso di essenziale derivazione, giacché tutti i poteri
statali contemplati dalle disposizioni denunziate si risolvono nella
negazione di ogni potere delle amministrazioni provinciali. Né appare
pertinente il richiamo alla IX disposizione transitoria perché, se
anche si vuol ritenere che le norme restano in vigore fino
all'adeguamento della legislazione, ciò non risolve un caso, come
l'attuale, nel quale il Parlamento ha legiferato in materia con norme
appartenenti ad un testo emanato nel 1962. La difesa conclude
osservando che inutile è il richiamo alla sentenza n. 94 del 1965
anche perché in quella occasione l'inoperatività dell'articolo 130
della Costituzione venne affermata in conseguenza della non ancora
attuata instaurazione delle regioni: né sarebbe accettabile il
parallelo con le università, trattandosi di autonomie ben diverse e
potendosi affermare, comunque, che l'istruzione universitaria si
configura come attività statale.
7. Nella discussione orale la difesa dell'Amministrazione
provinciale di Brescia e l'Avvocatura generale dello Stato hanno
illustrato le rispettive tesi e conclusioni. Considerato in diritto :
1. - Le tre ordinanze della quinta sezione del Consiglio di Stato
propongono analoghe questioni di legittimità costituzionale e pertanto
i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - L'esame delle disposizioni impugnate, diretto ad accertare se
queste contrastino col principio concernente le autonomie locali
sancito negli artt. 5 e 128 della Costituzione, presuppone la soluzione
di alcune questioni preliminari in ordine agli effetti della IX
disposizione transitoria della Costituzione, al contenuto della sfera
di autonomia costituzionalmente riconosciuta alla provincia ed al
comune, ai limiti che il legislatore incontra nelle materie che con
tale autonomia hanno attinenza.
Per quanto riguarda il primo punto, ad avviso dell'Avvocatura
generale dello Stato il problema proposto dalle ordinanze di rimessione
- riguardante lo stato giuridico dei segretari provinciali - deve
essere affrontato e risolto dal legislatore in sede di emanazione delle
norme di adeguamento della legislazione alle esigenze delle autonomie:
di conseguenza, finché quelle norme non saranno adottate, la non
perentorietà del termine triennale assegnato dalla IX disposizione
transitoria renderebbe tuttora legittimamente operanti le leggi
preesistenti alla Costituzione.
Tale tesi, che comporterebbe l'esclusione del sindacato di
legittimità costituzionale in ordine a tutte le leggi che in materia
di autonomie locali fossero in vigore al 1 gennaio 1948 e
riconoscerebbe al legislatore il potere di lasciare indefinitamente in
vita istituti e disposizioni eventualmente incompatibili con
fondamentali principi del nuovo ordinamento democratico, non può
essere condivisa.
Appare superfluo esaminare se, nonostante l'appartenenza delle
disposizioni impugnate ad un testo legislativo posteriore alla
Costituzione (la legge 8 giugno 1962, n. 604, della quale si denunziano
gli artt. 23 e 46 e che nell'art. 58 ha mantenuto in vigore anche la
terza norma presa in considerazione da due delle ordinanze di
rimessione, vale a dire l'art. 4 della legge 27 giugno 1942, n. 851),
sia rilevante la circostanza che si tratta di una disciplina
sostanzialmente confermativa, per la parte che qui viene in rilievo, di
quella risalente ad epoca anteriore all'entrata in vigore della Carta
costituzionale. Il problema, infatti, può e deve essere risolto sul
piano più generale dell'esatta ricostruzione del precetto contenuto
nella IX disposizione transitoria.
La Corte ritiene in proposito che quest'ultima norma debba essere
valutata diversamente, negli effetti che ne conseguono, secondo che
l'obbligo di adeguamento della legge ai nuovi principi autonomistici
non si ponga in necessaria connessione con l'ordinamento regionale
ovvero sia invece strettamente condizionato alla creazione delle
regioni e delle loro strutture. In questo secondo caso l'adempimento
dell'indirizzo che la Costituzione impone al legislatore presuppone la
realizzazione dei nuovi enti, sicché fino a che questi non diventino
operanti l'ordinamento non potrà subire quelle modificazioni che solo
allora sarà possibile introdurre: e fu in base a questa constatazione
che la Corte - una volta accertato che la nuova configurazione del
controllo di merito sugli enti locali prevista dal capoverso dell'art.
130 è inscindibilmente connessa con la creazione dell'organo regionale
previsto nel primo comma dello stesso articolo - dichiarò non fondata
la questione sollevata nel giudizio deciso con sentenza n. 94 del 1965.
Nel caso, invece, in cui non ricorre l'indicato presupposto, l'inerzia
del legislatore protratta al di là del termine triennale assegnato
dalla IX disposizione transitoria, se di per sé sola non Comporta
l'illegittimità delle norme non adeguate, non può determinare
l'esclusione del sindacato di questa Corte sulla conformità ai
precetti costituzionali del vigente sistema delle autonomie, così
come, per costante giurisprudenza, tale conseguenza non deriva, in
altro settore, dalla mancata revisione degli organi speciali di
giurisdizione.
3. - Secondo la difesa dello Stato due ulteriori ragioni
renderebbero superfluo un esame del contenuto delle tre disposizioni
impugnate: si afferma, da un lato, che in mancanza di una definizione
data dalla Costituzione, i limiti minimi delle autonomie riconosciute
nell'art. 5 della Costituzione potrebbero essere individuati nella
legislazione vigente al momento di entrata in vigore della Carta; si
osserva, dall'altro, che quale che sia la definizione dell'autonomia
garantita dall'art. 128 della Costituzione e perfino se si accolga il
concetto più ampio che la identifica col potere di determinare
l'indirizzo politico amministrativo dell'ente, in essa non si potrebbe
mai far rientrare "la formazione degli organi meramente burocratici".
Anche queste tesi devono ritenersi non fondate.
Quanto alla prima, la Corte osserva che il criterio storico può
essere utilmente impiegato per la ricostruzione del concetto di
autonomia provinciale e comunale, purché esso venga riferito a quel
nucleo fondamentale delle libertà locali che emerge da una lunga
tradizione e dallo svolgimento che esso ebbe durante il regime
democratico. Sarebbe invece certamente eccessivo impiegare quel
criterio con puntuale riferimento a tutta la legislazione vigente nel
momento in cui la nuova Costituzione cominciò ad operare: si
giungerebbe, infatti, all'assurdo di considerare compatibili col nuovo
ordinamento tutte le disposizioni restrittive che, introdotte durante
il fascismo, il legislatore democratico non riuscì compiutamente ad
eliminare prima del 1 gennaio 1948. E sembra, ad ogni modo, non senza
rilievo la considerazione che la stessa fissazione di un termine entro
il quale il legislatore avrebbe dovuto adeguare le leggi alle esigenze
delle autonomie locali fa presumere che queste ultime furono ritenute
dallo stesso costituente non del tutto soddisfatte dalla legislazione
allora in vigore.
La seconda tesi muove esplicitamente dal presupposto che solo un
intervento estraneo al corpo elettorale "nella formazione degli organi
che determinano l'indirizzo politico amministrativo" degli enti locali
potrebbe essere ritenuto incompatibile con l'autonomia di questi. Ma su
tale punto esattamente le ordinanze di rimessione mettono in evidenza
che l'emanazione dei provvedimenti amministrativi demandati alla
competenza degli organi rappresentativi del comune e della provincia si
lega con nesso inscindibile all'attività preparatoria ed a quella
esecutiva: e non si può non riconoscere, in verità, che la sfera di
autonomia sarebbe compromessa se agli enti ai quali essa è
riconosciuta e garantita fosse sottratta del tutto la disponibilità
degli strumenti necessari alla sua esplicazione.
4. - Come le tesi fin qui disattese non sono valide a giustificare,
senza bisogno di altra indagine, una decisione di non fondatezza della
questione, del pari all'opposto risultato non si può giungere per il
solo fatto che nel concetto di autonomia rientrano, come da ultimo si
è detto, anche i poteri che sono strumentali rispetto alle funzioni e,
quindi, quelli inerenti alla burocrazia comunale e provinciale. Poiché
le autonomie dei due enti non possono essere considerate avulse
dall'ordinamento generale, al Parlamento è riconosciuta la competenza
- art. 128 della Costituzione - ad intervenire con leggi generali nella
disciplina delle loro funzioni, e non c'e ragione per escludere la
legittimità di tale intervento quando si tratti del rapporto di
impiego dei dipendenti locali. La salvaguardia di esigenze generali
che, anche in questo settore, possono richiedere e giustificare
l'emanazione dileggi dello Stato viene in rilievo a maggior ragione a
proposito dello stato giuridico dei segretari, per i quali - in
considerazione della particolare delicatezza dei compiti ad essi
attribuiti, fra i quali rientra anche l'esercizio di alcune attività
statali - ancor più evidente è la necessità che siano dettate norme
idonee a garantire che l'ufficio venga conferito a chi sia in possesso
di una adeguata preparazione professionale (strumento essenziale per
quel buon andamento della pubblica amministrazione che in base all'art.
97 della Costituzione deve essere assicurato dalle leggi), che la
selezione avvenga sul piano nazionale ed attraverso una procedura
concorsuale, che agli interessati sia riconosciuta una stabilità che
li ponga al riparo da possibili arbitri, e così via. Se così è, il
problema del rispetto delle autonomie non riguarda, in via astratta, la
legittimità dell'intervento del legislatore, ma piuttosto i limiti che
questo è tenuto ad osservare: si dovrà, cioè, di volta in volta
accertare se le disposizioni legislative si siano mantenute nell'ambito
strettamente necessario a soddisfare quelle esigenze generali di cui si
è fatto cenno ed abbiano lasciato agli enti locali quel minimo di
poteri richiesto da quella autonomia di cui, anche in questo settore,
essi devono godere.
Ciò posto, occorre rilevare che le ordinanze di rimessione hanno
sottoposto al controllo di costituzionalità solo gli articoli 23 e 46
della legge 8 giugno 1962, n. 604 e l'art. 4 della legge 27 giugno
1942, n. 851. Precisato così l'oggetto del giudizio, è evidente che
la Corte, tenuta a pronunziarsi nei limiti definiti dal giudice a quo,
non può portare il suo esame sulla qualifica del segretario
provinciale come funzionario dello Stato, atteso che questa risulta da
una disposizione - l'art. 173, primo comma, del T.U. della legge
comunale e provinciale del 1934, modificato dalla legge 27 giugno 1942,
n. 851 - che non è stata impugnata e che non condiziona
necessariamente nessuna delle tre norme denunziate. A quest'ultimo
proposito qualche dubbio potrebbe sorgere per gli artt. 23 e 46 della
legge del 1962 a causa dei poteri amministrativi ivi conferiti
all'autorità statale, ma esso deve essere risolto negativamente sulla
base della considerazione che né il bando ministeriale di concorso né
il decreto ministeriale di nomina del vincitore sono in astratto del
tutto incompatibili con un sistema nel quale, una volta intervenuta la
nomina, il rapporto d'impiego venga a costituirsi con l'amministrazione
locale.
5. - Passando all'esame del contenuto delle singole disposizioni
impugnate, la Corte ritiene che nessuna di esse sia in contrasto con
l'autonomia riconosciuta alle province. L'art. 23 della legge 8 giugno
1962, n. 604, prevede che i posti di segretario provinciale generale di
prima classe siano conferiti a seguito di concorso per titoli per
ciascuna sede vacante, stabilisce quali soggetti sono legittimati a
concorrere e dispone che il conferimento del posto avvenga con decreto
del Ministro per l'interno. È evidente, in base a quanto innanzi si è
detto, che validamente la legge può stabilire che la nomina abbia
luogo per concorso e determinare i requisiti richiesti ai concorrenti:
ritenere che la disciplina dell'accesso all'ufficio di cui si discorre
debba rientrare nei poteri di autonomia delle amministrazioni
provinciali significherebbe disconoscere quelle innanzi indicate
esigenze generali che necessariamente devono essere soddisfatte
attraverso una uniformità di regolamentazione, alla quale solo la
legge può dar vita. Posta questa premessa, né il bando ministeriale
di concorso né la nomina del vincitore con decreto del Ministro
portano offesa al principio di autonomia: si tratta, infatti, di poteri
non discrezionali, ma vincolati anche nel contenuto, e si deve ritenere
che di fronte all'omissione dei relativi atti od alla loro
illegittimità l'amministrazione provinciale, titolare di un autonomo
interesse alla copertura del posto, possa esperire i normali rimedi
giurisdizionali. E poiché quanto fin qui si è detto vale anche per
l'art. 46, che si limita a disporre la riapertura dei termini per i
concorsi banditi e non espletati alla data di entrata in vigore della
legge e, a maggior ragione, per l'art. 4 della legge 27 giugno 1942, n.
851, che in via transitoria consente, in alcuni casi, alle
amministrazioni provinciali di procedere alla nomina del segretario per
concorso interno e per promozione, si può concludere che tutte le
questioni proposte dalle ordinanze di rimessione risultano non fondate.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 4 della legge 27 giugno 1942, n. 851, contenente
"modificazioni al testo unico della legge comunale e provinciale,
approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, concernenti il nuovo stato
giuridico dei segretari comunali e provinciali", e degli artt. 23 e 46
della legge 8 giugno 1962, n. 604, contenente "modificazioni allo stato
giuridico ed all'ordinamento delle carriere dei segretari comunali e
provinciali", sollevate dalle ordinanze indicate in epigrafe in
riferimento agli artt. 5 e 128 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1969.
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE.
ECLI:IT:COST:1969:52 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte