Sentenza n. 52/1977
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/03/1977 · relatore Edoardo Volterra
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 97r.d. 12/1941
- art. 105r.d. 12/1941
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 97 e 105
del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario), promosso con
ordinanza emessa il 3 aprile 1975 dal tribunale di Ferrara, nel
procedimento penale a carico di Michele Pezzolati ed altri, iscritta al
n. 182 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 166 del 25 giugno 1975.
Udito nella camera di consiglio dell'11 febbraio 1977 il Giudice
relatore Edoardo Volterra.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso del procedimento penale a carico di Michele Pezzolati, il
tribunale di Ferrara, constatato che del Collegio faceva parte quale
supplente il vice pretore della pretura di Ferrara, inserito in base ad
indicazione nominativa nel ruolo di servizio, verificando la
regolarità della composizione del Collegio giudicante, con ordinanza
emessa il 3 aprile 1975 sollevava questione di legittimità
costituzionale degli artt. 97 e 105 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, in
riferimento all'art. 25 della Costituzione.
Riteneva il giudice a quo che l'espressione "giudice naturale"
contenuta nella norma costituzionale di raffronto vada riferita non
all'ufficio giudiziario impersonalmente considerato, ma all'organo
giudicante nella sua concreta composizione e che le norme denunziate,
consentendo di far luogo alla supplenza con provvedimento puramente
orale, immotivato e contenendo un ordine di categoria di possibili
supplenti non vincolante, violino il richiamato principio
costituzionale.
Tanto più che la surriferita interpretazione delle disposizioni di
legge (attribuita alla Corte di cassazione) andrebbe integrata anche
dall'affermazione che il presupposto dell'impedimento del giudice può
equivalere alla semplice indisponibilità del medesimo per motivi di
servizio.
L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Nessuno si è costituito dinanzi
alla Corte costituzionale. Considerato in diritto :
1. - Il tribunale di Ferrara, con l'ordinanza in epigrafe, denunzia
il contrasto degli artt. 97 e 105 dell'ordinamento giudiziario con
l'art. 25 della Costituzione, ritenendo che le norme impugnate, che
disciplinano la supplenza nelle sezioni del tribunale, violino il
principio della precostituzione per legge del giudice naturale.
2. - La questione non è fondata.
Già nella sentenza n. 156 del 1963, questa Corte, occupandosi
dell'analogo problema relativo al pretore mancante o impedito (art. 101
r.d. 30 gennaio 1941, n. 12) avvertiva come la garanzia prevista
dall'art. 25 della Costituzione non esclude che a vuoti - permanenti o
temporanei - determinatisi negli organi giudiziari si faccia fronte di
volta in volta e man mano che se ne determini l'esigenza, a seconda dei
casi in via permanente, mediante l'assegnazione di nuovi magistrati, o
in via contingente e temporanea, mediante destinazioni, applicazioni o,
appunto, supplenze. Tanto, da un lato, al fine di soddisfare l'esigenza
- pure costituzionalmente rilevante - della continuità e della
prontezza delle funzioni giurisdizionali e d'altro lato in quanto il
principio della precostituzione per legge del giudice naturale vieta
che la costituzione degli organi giudicanti abbia luogo in vista del
singolo processo, ma non impedisce che in via preventiva e generale sia
disposto un sistema di sostituzioni di giudici, i quali, per ciò solo,
risultano "precostituiti per legge".
Il medesimo orientamento è stato più di recente ribadito nella
sentenza n. 71 del 1975 in cui veniva aggiunto - a proposito dell'art.
102 dell'ordinamento giudiziario - che non poteva pretendersi la
creazione di un meccanismo tale da escludere una qualsiasi
discrezionalità di scelta, quando simile discrezionalità, conseguente
all'insopprimibile bisogno di assicurare la funzione giurisdizionale,
fosse attribuita esclusivamente a tale fine e contenuta dai criteri
delle obiettive ed imprescindibili esigenze del servizio.
Gli stessi argomenti valgono per il caso degli artt. 97 e 105
dell'ordinamento giudiziario, relativi alle supplenze nelle sezioni del
tribunale, che, attribuendo il relativo potere al presidente, ne
determinano i presupposti ed indicano le categorie dei possibili
supplenti. Eventuali abusi nell'applicazione di questa normativa non si
ripercuotono sulla sua legittimità costituzionale, potendo essere
repressi attraverso i controlli indicati nelle sentenze n. 173 del 1970
e n. 245 del 1974 di questa Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 97 e 105 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento
giudiziario) e successive modificazioni, promossa con l'ordinanza in
epigrafe in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione
dal tribunale di Ferrara.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1977:52 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte