Sentenza n. 52/1981
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/04/1981 · relatore Michele Rossano
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 d.l C.p.S.
4 aprile 1947, n. 207 (trattamento giuridico ed economico del
personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello
Stato) promosso con ordinanza emessa il 1 dicembre 1976 dal Tribunale
Amministrativo regionale del Lazio nel procedimento civile vertente
tra Evangelisti Sergio e il Provveditorato agli studi di Latina,
iscritta al n. 55 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 73 del 1977.
Visti gli atti di costituzione di Evangelisti Sergio e del
Provveditorato agli studi di Latina e l'atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 12 novembre 1980 il Giudice
relatore Michele Rossano;
uditi l'avv. Giulio Pizzuti per Evangelisti Sergio e l'avvocato
dello Stato Mario Imponente per il Provveditorato agli studi di Latina
e per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con decreto 21 dicembre 1974 il Provveditorato agli Studi di
Latina disponeva il licenziamento di Sergio Evangelisti, nominato
applicato di segreteria non di ruolo con provvedimento 26 febbraio
1974, in servizio presso la Scuola Media di Aprilia n. 3, perché lo
stesso aveva superato il limite di tre mesi di assenza per malattia
previsto dall'art. 3 d.l. C.p.S. 4 aprile 1947, n. 207 (trattamento
giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio
nelle Amministrazioni dello Stato).
Avverso il decreto di licenziamento l'Evangelisti, con atto 19
febbraio 1975, proponeva ricorso al Tribunale Amministrativo regionale
del Lazio.
Con ordinanza 1 dicembre 1976 il suddetto Tribunale sollevava, di
ufficio, due questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 d.l.
C.p.S. 4 aprile 1947, n. 207, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione.
L'ordinanza era pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 16
marzo 1977.
Nel giudizio davanti a questa Corte interveniva il Presidente del
Consiglio dei ministri e si costituiva il Provveditorato agli Studi di
Latina, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato generale dello
Stato, con unico atto depositato in data 26 marzo 1977, chiedendo che
le questioni di legittimità costituzionale venissero dichiarate non
fondate.
Si costituiva anche la parte privata, Sergio Evangelisti, con atto
depositato il 5 aprile 1977, chiedendo alla Corte costituzionale di
dichiarare illegittimo, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
l'art. 3 d.l. C.p.S. 4 aprile 1947, n. 207, nella parte in cui limita
la conservazione del rapporto di lavoro per sei mesi agli impiegati,
assunti a tempo indeterminato, con almeno cinque anni di servizio. Considerato in diritto :
1. - Secondo il Tribunale Amministrativo del Lazio l'articolo 3
d.l. C.p.S. 4 aprile 1947, n. 207 - limitatamente al personale non di
ruolo delle Amministrazioni dello Stato assunto a tempo indeterminato
- sarebbe, in via principale, in contrasto con l'art. 3 della
Costituzione in quanto - stabilendo che, nelle ipotesi di assenza dal
servizio per infermità, il rapporto di impiego è mantenuto per tre
mesi o per sei mesi, se l'anzianità di servizio sia inferiore o
superiore a cinque anni - determinerebbe una non giustificata
disparità di trattamento tra impiegati non di ruolo e impiegati di
ruolo, che si troverebbero nella medesima situazione. Sarebbero,
infatti, identiche le condizioni di salute e, sotto il profilo delle
esigenze funzionali della Pubblica Amministrazione, il rapporto di
impiego non di ruolo a tempo indeterminato si atteggerebbe
sostanzialmente come quello di ruolo, per il quale gli artt. 37, 66 e
68 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Statuto degli impiegati civili dello
Stato) prevedono congedi straordinari e collocamenti in aspettativa per
infermità fino a 18 mesi, prescindendo da qualsiasi anzianità di
servizio.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 39 del 1 marzo 1972,
avrebbe rilevato che non esistevano ragioni per differenziare, in
ordine alla tutela da accordare in caso di infermità, il trattamento
del personale civile di ruolo e non di ruolo dello Stato.
In via subordinata, sussisterebbe contrasto tra l'art. 3 della
Costituzione e il citato art. 3 d.l. C.p.S. n. 207 del 1947 perché
tale nomina, - nel prevedere, nei casi di assenza dal servizio per
malattia, il mantenimento del rapporto di impiego per tre mesi o per
sei mesi se l'anzianità di servizio sia inferiore o superiore a
cinque anni - riserverebbe agli impiegati civili non di ruolo dello
Stato trattamento differenziato secondo l'anzianità di servizio,
trattamento da ritenere non giustificato perché, venendo in
considerazione un'attività da esplicare in tempo non determinato, la
prolungata assenza per malattia produrrebbe i medesimi inconvenienti
sia nel primo anno, sia nel sesto anno di servizio.
2. - Le questioni non sono fondate.
In ordine a quella proposta in via principale si osserva che
l'art. 3, comma primo, d.l. C.p.S. n. 207 del 1947 prevedeva, nel
testo originario, che nei casi di assenza dal servizio per malattia,
accertata dall'Amministrazione, al personale non di ruolo era
mantenuto il rapporto di impiego per un periodo di tre mesi se avesse
avuto almeno un anno di servizio e per un periodo di sei mesi se
avesse avuto un'anzianità di servizio superiore a cinque anni.
Questa norma venne dichiarata costituzionalmente illegittima con
la sentenza 1 marzo 1972, n. 39 - richiamata dal Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio - limitatamente alla parte in cui,
nei casi di assenza per malattia, condizionava il mantenimento del
rapporto di impiego per tre mesi al compimento di un anno di servizio.
L'esclusione assoluta del diritto dell'impiegato non di ruolo a un
qualsiasi periodo di assenza per malattia prima del compimento di un
anno di servizio fu ritenuta priva di valida e razionale
giustificazione da questa Corte, che ravvisò la violazione del
principio di eguaglianza per diversità di trattamento tra impiegati
non di ruolo e impiegati di ruolo, non soggetti nel caso di malattia
alla stessa condizione del compimento dell'anno di servizio.
Nella particolare fattispecie, allora sottoposta al suo esame e
limitatamente ad essa, questa Corte rilevò che non vi era ragione di
differenziare il personale di ruolo da quello non di ruolo. Non può,
quindi, contrariamente a quanto afferma il Tribunale Regionale
Amministrativo del Lazio, ritenersi che con la menzionata sentenza n.
39 del 1972 sia stata effettuata una totale equiparazione del
personale di ruolo e non di ruolo in ordine alla tutela da accordare
in caso di infermità, con la conseguenza che non sia consentito al
legislatore realizzare tale tutela in modi diversi a seconda della
peculiare natura del rapporto di impiego non di ruolo.
Il rapporto di impiego non di ruolo si differenzia da quello di
ruolo perché ha la funzione di soddisfare esigenze eccezionali ed
indilazionabili, ma transitorie della Pubblica Amministrazione;
quindi, carattere fondamentale di esso è la precarietà e la sua
disciplina giuridica, in linea generale, è ben diversa da quella
dell'impiego di ruolo.
In aderenza al principio - affermato dall'art. 97, comma terzo,
della Costituzione - che agli impieghi pubblici si accede solo
mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge, le assunzioni
di personale statale non di ruolo sono consentite solo nei casi
espressamente contemplati da disposizioni particolari, che dichiarano
nulle di diritto le assunzioni stesse e sanciscono la responsabilità
patrimoniale del funzionario, che le ha disposte, verso lo Stato (art.
12 d.l. C.p.S. n. 207 del 1947; artt. 1 e 4 d.P.R. 31 marzo 1972, n.
276 - assunzioni temporanee di personale presso le Amministrazioni
dello Stato).
Le suddette esigenze eccezionali ed indilazionabili - che, in
ipotesi tassativamente determinate dalla legge, consentono la nomina
dell'impiegato non di ruolo - non possono essere più soddisfatte
quando tale impiegato non sia in condizione di riprendete servizio
dopo il previsto periodo di assenza per malattia. Un periodo di
assenza maggiore di quello stabilito dal legislatore può incidere sul
buon andamento della Pubblica Amministrazione, che è interesse
costituzionalmente protetto ai sensi dell'art. 97, comma primo, della
Costituzione. Tale principio, come questa Corte ha già affermato con
le sentenze n. 124 del 1968 e n. 68 del 1980, non riguarda
esclusivamente l'organizzazione interna dei pubblici uffici, ma si
estende alla disciplina del pubblico impiego in quanto possa influire
sull'andamento dell'amministrazione. E innegabile che la disciplina
dell'impiego è pur sempre strumentale, mediatamente o immediatamente,
rispetto alle finalità istituzionali assegnate agli uffici in cui si
articola la pubblica amministrazione.
Peraltro, va rilevato che l'impugnato art. 3, comma primo, decreto
n. 207 del 1947 non prevede la risoluzione "ipso iure" del rapporto di
impiego non di ruolo nei casi di assenza per malattia superiore ai tre
mesi o ai sei mesi, a seconda dell'anzianità di servizio, ma
attribuisce alla Pubblica Amministrazione la facoltà di disporre la
risoluzione solo dopo la scadenza dei suddetti periodi. Tale norma,
quindi, funziona da garanzia a favore dell'impiegato non di ruolo e
non incide sulla normale potestà discrezionale della Pubblica
Amministrazione, che potrebbe ancora ritenere compatibile con le
esigenze superiori del pubblico interesse, da essa valutate, la
ulteriore permanenza in servizio del dipendente che sia stato assente
per periodi superiori a quelli stabiliti dalla legge. E ulteriore
garanzia per l'impiegato non di ruolo è costituita dalla possibilità
di impugnare il provvedimento di licenziamento con ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale.
Queste diversità di struttura e di disciplina giuridica tra le
due forme di rapporto di pubblico impiego, di ruolo e non di ruolo,
escludono che, nella fattispecie in esame, la situazione dei
dipendenti non di ruolo possa considerarsi uguale o assimilabile a
quella dei dipendenti di ruolo.
Si tratta di situazioni diverse, la cui differente disciplina
trova razionale giustificazione; non sussiste, pertanto, la denunciata
violazione del principio di eguaglianza.
3. - Priva di fondamento è anche la seconda censura, proposta in
via subordinata, di violazione dello stesso art. 3 della Costituzione
per la diversità di trattamento riservata a impiegati non di ruolo
dalla norma impugnata, la quale prevede - nei casi di assenza dal
servizio per malattia - il mantenimento del rapporto di impiego per
tre mesi o per sei mesi se l'anzianità di servizio sia inferiore o
superiore a cinque anni.
Invero, la denunciata disparità di trattamento trova razionale
giustificazione nell'evidente interesse della Pubblica Amministrazione
a mantenere per un periodo più lungo il rapporto di impiego con il
dipendente, che ha acquisito una maggiore esperienza, avendo prestato
la sua attività per oltre cinque anni.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 3 d.l. C.p.s. 4 aprile 1947, n. 207 (trattamento giuridico
ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle
Amministrazioni dello Stato) in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, proposte dal Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio con ordinanza 1 dicembre 1976.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE
STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:52 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte