Sentenza n. 52/1984
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 07/03/1984 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 111r.d. 1214/1934
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma
primo u.p., e 67 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 (Testo unico delle
leggi sulla Corte dei Conti), promosso con ordinanza emessa il 6
ottobre 1982 dalla Corte dei Conti - Sez. Riunite - nel giudizio
promosso dal Procuratore Generale presso la Corte dei Conti avverso la
decisione sui ricorsi riuniti proposti da Domingo Ignazio ed altri
contro la Presidenza del Consiglio dei ministri ed altro, iscritta al
n. 85 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 114 dell'anno 1983.
Visti gli atti di costituzione dell'Associazione Nazionale
Magistrati e Avvocati dello Stato a riposo, di Domingo Ignazio ed altri
e dell'Associazione Magistrati ordinari in pensione nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
Udito nell'udienza pubblica del 6 dicembre 1983 il Giudice relatore
prof. Virgilio Andrioli;
uditi l'avv. Umberto Coronas per l'Associazione Nazionale
Magistrati e Avvocati dello Stato a riposo e per Domingo Ignazio ed
altri, gli avvocati Michelangelo Pascasio e Tommaso Palermo per
l'Associazione Nazionale Magistrati ordinari e l'Avvocato generale
dello Stato Renato Carafa per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1.1. - Con istanze, prodotte rispettivamente il 27 giugno 1979, il
14 giugno 1979, il 15 giugno 1979 e ancora il 15 giugno 1979, il dott.
Ignazio Domingo, il dott. Giovanni Allavena, l'avv. Attilio Inglese e
il dott. Arrigo Lanzara, rispettivamente consigliere della Corte dei
Conti, consigliere di Stato, avvocato generale dello Stato e
procuratore generale di Corte d'appello chiesero alle competenti
amministrazioni la corresponsione della pensione "sulla base dei nuovi
stipendi attribuiti ai magistrati con l. 2 aprile 1979 n. 97 anche in
relazione al D.L. 29 maggio 1979 n. 163". Trascorso invano il termine
di 120 giorni ed essendo rimasti privi di risposta gli atti di
significazione e diffida, ciascuno dei richiedenti propose separato
ricorso alla Corte dei Conti, che, con decisione 28 aprile - 12 maggio
1982 resa dalla Sezione III ordinaria (Pensioni civili) su difformi
conclusioni del Procuratore Generale, 1) riunì per connessione i
quattro ricorsi, 2) accolse la domanda con la quale si era chiesto che
la pensione dei ricorrenti fosse riliquidata, a decorrere dal 1 gennaio
1979, sulla base della retribuzione spettante ai magistrati in
attività di servizio ai sensi della l. 97/1979 e, a decorrere dal 1
luglio 1980, in virtù della l. 24 maggio 1951 n. 392 nella
considerazione che detta disposizione assume il rango e l'efficacia di
precetto di adeguamento permanente del trattamento economico dei
magistrati a riposo alle retribuzioni di attività di servizio dei
colleghi di pari anzianità e qualifica, secondo un rapporto immanente,
costante e proporzionale di grandezze, 3) dichiarò non doversi
applicare ai richiedenti predetti, a decorrere dal 1 gennaio 1979, la
disciplina dettata dagli artt. 1, 2, 3 e 4 della l. 29 aprile 1976 n.
177, 4) dichiarò altresì che ai fini della determinazione del
trattamento di quiescenza degli interessati doveva essere applicato
l'art. 5 l. 177/1976, in coordinamento con quanto disposto dall'art. 9
l. 97/1979 e dall'art. 2 l. 27/1981, 5) respinse la pretesa relativa
alla corresponsione degli interessi corrispettivi per quanto esposto in
parte motiva, 6) compensò le spese.
1.2. - Su appello del Procuratore Generale le Sezioni Riunite della
Corte dei Conti, con ordinanza resa il 6 ottobre 1982 (notificata e
comunicata il 14 gennaio 1983; pubblicata nella G. U. n. 114 del 27
aprile 1983 e iscritta al n. 85 RO. 1983), nel contraddittorio dei
quattro resistenti e di cinque intervenienti (Associazione dei
Magistrati ordinari in pensione, avv. Pascasio Michelangelo, Macedonio
Giovanna (titolare di pensione di riversibilità quale figlia inabile
del defunto Vincenzo Macedonio, magistrato di Cassazione), avv. Tommaso
Palermo e avv. Emanuele lezzi) hanno, in accoglimento di richiesta del
Procuratore Generale, rimesso alla Corte Costituzionale gli atti
perché venga risolta la questione di legittimità, in riferimento agli
artt. 3' 111 e 125 Cost., degli artt. 3 comma primo ult. parte e 67
R.D. 12 luglio 1934 n. 1214, in quanto non prevedono per il processo
pensionistico innanzi alla Corte dei Conti il doppio grado di
giurisdizione ovvero il ricorso per violazione di legge alle Sezioni
Riunite della Corte medesima avverso le decisioni rese in prima istanza
dalle Sezioni giurisdizionali centrali e dalle istituite Sezioni
regionali giurisdizionali della Corte stessa.
Constatata la rilevanza della questione per coinvolgere questa
l'ammissibilità dell'appello del Procuratore Generale, le Sezioni
Riunite - in contrasto con la precedente dec. 204/A del 20 aprile 1978,
che l'aveva reputata manifestamente infondata sotto il profilo della
mancata considerazione, a livello costituzionale, della garanzia del
principio del doppio grado di giurisdizione - ne ha giustificato la
rimessione alla Corte Costituzionale perché a) una vera e propria
disuguaglianza di trattamento in situazioni soggettivamente ed
oggettivamente identiche si rinverrebbe in ipotesi in cui dipendenti
pubblici sono assistiti dall'INPS (art. 124 ss. D.P.R. 29 dicembre
1973 n. 1092) e altri possono ricongiungere la propria posizione
pensionistica presso l'INPS (l. 7 febbraio 1979 n. 29), e ne
deriverebbe diversità di gradi di tutela giurisdizionale, b) a queste
ipotesi si aggiungerebbe la posizione dei dipendenti dei Banchi di
Napoli e di Sicilia rispetto a quella dei dipendenti degli altri
istituti di credito di diritto pubblico per essere i primi, a
differenza dei secondi, soggetti alla giurisdizione della Corte dei
Conti (art. 11 All. T all'art. 39 l. 8 agosto 1895, n. 486), c) la
violazione del principio di eguaglianza sarebbe evidenziata dalla sent.
69/1982 con la quale la Corte Costituzionale, seppure con riferimento
alla materia della giurisdizione ordinaria, ha censurato la irrazionale
limitazione dell'appellabilità di alcune sentenze; argomenti
prospettati in riferimento all'art. 3 Cost..
Motivando poi anche in riferimento all'art. 111, secondo comma
Cost. le Sezioni Riunite, sulla premessa assunta in alternativa con
altra la quale eleva ad oggetto del giudizio pensionistico
l'impugnativa di provvedimento amministrativo, che oggetto ne sia il
diritto soggettivo a pensione, hanno considerato che la limitazione del
ricorso per cassazione contro la decisione della Corte dei Conti ai
soli motivi attinenti alla giurisdizione finirebbe con il confliggere
con il principio emergente dal ripetuto art. 111, secondo comma, a
tenor del quale il giudizio su diritti soggettivi perfetti e su
sottostanti rapporti giuridici patrimoniali non potrebbe chiudersi con
una sola sentenza non appellabile né impugnabile per violazione di
legge.
Né, infine, hanno le Sezioni Riunite mancato di osservare che,
assumendo ad oggetto del giudizio pensionistico la impugnazione d'atto
amministrativo, dovrebbe tale giudizio farsi rientrare nella competenza
esclusiva di una giurisdizione amministrativa, alla quale riuscirebbero
applicabili i principi contenuti nell'art. 125 comma secondo, così
come interpretati dalla Corte Cost. con le sentt. 62/1981 e 8/1982.
2.1. - Avanti la Corte si sono costituiti Domingo Ignazio, Inglese
Attilio, Allavena Giovanni, Lehman Elsa (vedova di Lanzara Arrigo),
rappresentati e assistiti dall'avv. Umberto Coronas giusta delega a
margine dell'atto di costituzione e deduzioni depositato il 23 febbraio
1983, e gli avv.ti Michelangelo Pascasio, Emanuele Iezzi, Tommaso
Palermo e l'Associazione dei Magistrati ordinari a riposo mediante atto
depositato il 10 marzo 1983 in margine al quale l'Associazione e l'avv.
Iezzi hanno conferito procura agli avv.ti Pascasio e Palermo.
Hanno spiegato intervento l'Associazione Nazionale dei Magistrati e
degli Avvocati dello Stato a riposo, rappresentata e assistita
dall'avv. Coronas giusta delega in margine all'atto di intervento e
deduzioni datato 10 febbraio 1982, con il quale ha concluso per la
dichiarazione di non fondatezza della proposta questione, e il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e assistito
dall'Avvocatura generale dello Stato mediante atto depositato il 17
maggio 1983.
2.2. - Nell'atto depositato il 23 febbraio 1983, la difesa dei
Domingo e altri tre ha concluso per la dichiarazione d'infondatezza
della proposta questione argomentando da ciò che a) non sussiste la
identità oggettiva e soggettiva di situazioni diversamente regolate
dai legislatore perché diverse da quelle degli altri dipendenti
pubblici con trattamento pensionistico a carico dello Stato sono le
posizioni dei dipendenti pubblici assicurati dall'INPS e di quelli che
possono ricongiungerle presso l'INPS ai sensi della l. 29/1979, b) né
rileva la tutela giurisdizionale riservata ai dipendenti dei Banchi di
Napoli e di Sicilia diversa rispetto a quella dei dipendenti degli
altri enti pubblici economici perché la giurisdizione pensionistica
della Corte dei Conti nei confronti dei primi e non dei secondi
rientrerebbe nella sfera di un assetto di competenze giurisdizionali
che la Costituzione ha inteso lasciare intatte (a sostegno sono
richiamate le C. cost. 17/1965, 110/1970, 68/1971, 211/1972,
205/1974), c) non è accettabile la considerazione dell'oggetto del
giudizio pensionistico a guisa di impugnazione di atto amministrativo,
prospettata anche dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti in via
ipotetica, e, pertanto, sarebbe fuori luogo l'assunzione a parametro
dell'art. 125 comma secondo Cost., d) del pari infondato è il richiamo
del comma secondo dell'art. 111 Cost. perché smentito dal comma terzo
dello stesso art. 111.
2.3. - Nell'atto depositato il 10 maggio 1983 l'Associazione dei
Magistrati ordinari a riposo e gli avv.ti Pascasio, Palermo e Iezzi
hanno eccepito l'inammissibilità della questione vuoi perché
sollevata da un organo che, come la Corte dei Conti in qualità di
giudice d'appello in materia pensionistica, non potrebbe definirsi
giurisdizionale vuoi perché l'appello del Procuratore Generale alle
Sezioni Riunite della Corte dei Conti era stato proposto quando già la
Presidenza del Consiglio dei ministri e il Min. Giustizia avevano
impugnato avanti la Corte di Cassazione la decisione della Sezione III
ordinaria della Corte dei Conti per difetto di giurisdizione. In
subordine ha la stessa difesa concluso per l'infondatezza della
questione per ragioni nella sostanza concordanti con quelle svolte
dalla difesa delle altre parti costituite e ha denunciato il "rattoppo"
cui le Sezioni Riunite della Corte dei Conti avrebbero assoggettato il
primitivo testo della ordinanza di rimessione del quale hanno
annunciato il deposito presso questa Corte (fol. 6 dell'atto), che
peraltro non hanno effettuato.
2.4. - Nell'atto depositato il 17 maggio 1983, l'Avvocatura
generale dello Stato ha portato a conoscenza della Corte a) che contro
l'ordinanza di rimessione la Presidenza del Consiglio dei ministri e il
Min. Giustizia, sotto la data del 10 giugno 1982, hanno proposto
ricorso alla Corte di Cassazione deducendo sotto tre profili il difetto
assoluto di giurisdizione della Corte dei Conti e chiedendo la
cassazione senza rinvio del provvedimento impugnato, b) che contro la
stessa ordinanza di rimessione il Domingo e gli altri tre, nonché "per
quanto possa giovare" l'Associazione Nazionale dei Magistrati e degli
Avvocati dello Stato a riposo, hanno proposto ricorso alla Corte di
Cassazione chiedendone l'annullamento senza rinvio con atto 17 gennaio
1983, al quale hanno resistito il Presidente del Consiglio dei ministri
e il Ministero della Giustizia, c) che contro la stessa ordinanza di
rimessione hanno proposto ricorso per cassazione gli avv.ti Pascasio
(anche quale Presidente dell'Associazione dei Magistrati ordinari in
pensione), Palermo e Iezzi con atto 23 febbraio 1983, cui hanno
resistito la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero della
Giustizia, e d) che le Sezioni Unite della Cassazione, con ordinanza n.
346 del 2 maggio 1983 resa sul ricorso sub a) del Presidente del
Consiglio dei ministri e del Ministero della Giustizia, hanno rinviato
la causa a nuovo ruolo stimando opportuno attendere la decisione di
questa Corte, la quale, se dichiarativa della fondatezza della
questione di costituzionalità, renderebbe inutiliter data la sentenza
che le Sezioni Unite andassero a pronunciare. Ciò premesso,
l'Avvocatura erariale ha addotto a sostegno della conclusione di
infondatezza della questione argomenti non diversi dagli altri esposti
dalla difesa dei Domingo e altri tre, riassunti sub 2.2.
3. - Alla pubblica udienza del 6 dicembre 1983, nel corso della
quale il giudice Andrioli ha svolto la relazione, l'avv. Coronas ha
argomentato per la conclusione d'infondatezza; l'avv. Pascasio si è
intrattenuto sulla inammissibilità dell'incidente e, in ordine al "
rattoppo" cui le Sezioni Riunite della Corte dei Conti avrebbero
assoggettato la ordinanza di rimessione, ha notiziato che il testo
originario ne sarebbe stato depositato nella cancelleria della Corte di
Cassazione: l'avv. Palermo ha esposto motivi a sostegno della
conclusione d'infondatezza e ha fatto parola dei giudizi afferenti il
trattamento pensionistico dei dipendenti dei Banchi di Napoli e di
Sicilia; infine l'avv. dello Stato Carafa ha giustificato la mancata
esibizione avanti la Corte di documenti menzionati nell'atto depositato
il 17 maggio 1983, si è intrattenuto sul principio d'eguaglianza e
sull'art. 111 Cost. e ha insistito in ciò che, superata l'eccezione
d'inammissibilità, sia giudicata infondata la proposta questione. Considerato in diritto :
4. - Inammissibile è l'intervento in questa sede spiegato
dall'Associazione Nazionale dei Magistrati e degli Avvocati dello Stato
a riposo per non avere questa assunto la veste di parte avanti il
giudice a quo.
5.1. - La difesa dell'Associazione dei Magistrati ordinari a
riposo, nel corso della pubblica udienza del 6 dicembre 1983, ha
dichiarato di aver depositato nella cancelleria della Corte di
Cassazione il documento di cui si è fatto cenno (supra 2.3.):
documento pertanto che più non est de hoc mundo. Né meritano
accoglimento le eccezioni d'inammissibilità. prospettate dalla stessa
difesa, perché la risoluzione, in senso affermativo, dell'incidente
d'incostituzionalità è logicamente e processualmente preliminare
all'esame della prima eccezione (qualità di organo giurisdizionale di
appello delle Sezioni Riunite in subiecta materia), né la proposizione
d'impugnazioni alla Corte di Cassazione avverso la ordinanza di
rimessione esime questa Corte dal conoscere dell'incidente.
5.2. - La questione è infondata perché nessuna delle disposizioni
della Costituzione assunte a parametro è violata. a) non l'art. 3
perché aa) diverse sono le posizioni dei dipendenti dello Stato che
percepiscono trattamento pensionistico dallo Stato da quelle dei
dipendenti pubblici assistiti dall'INPS e di altri che possono
ricongiungere la propria posizione pensionistica presso l'INPS, ab) con
sent. 1/1984 la Corte ha dichiarato, seppure limitatamente ai
dipendenti del Banco di Napoli, illegittimo l'art. 11 All. T all'art.
39 l. 8 agosto 1895 n. 486, attributivo alla Corte dei Conti della
cognizione delle controversie pensionistiche dei dipendenti dei Banchi
meridionali per essere venuta meno l'identità di disciplina
sostanziale tra costoro e i dipendenti statali che la giustificherebbe,
ac) questa Corte, con sent. 69/1982, ha ribadito che non ha vigore
costituzionale la garanzia del doppio grado di giurisdizione fuori
dell'area segnata dall'art. 125 comma secondo Cost., b) non l'art. 111
comma secondo perché il compito di nomofilachia, assegnato alla Corte
di Cassazione, in materia di diritti soggettivi incontra limite per le
controversie assoggettate alla cognizione (del Consiglio di Stato e)
della Corte dei Conti nel comma terzo dello stesso art. 111 che
consente il ricorso in Cassazione contro le decisioni degli or
menzionati giudici per i soli motivi inerenti alla giurisdizione, c)
né infine l'art. 125 comma secondo perché la disposizione non può
estendersi fuori dell'area dei tribunali amministrativi regionali e del
Consiglio di Stato.
5.3. - Il dispositivo della sentenza che la Corte sta per
pronunciare, non può estendersi alle sentenze rese in prima istanza
dalle istituite Sezioni regionali giurisdizionali della Corte dei Conti
perché oggetto dell'incidente sono le sole decisioni delle Sezioni
giurisdizionali centrali della Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione d'illegittimità costituzionale -
sollevata in riferimento agli artt. 3, 111 comma secondo e 125 comma
secondo Cost. - degli artt. 3 comma primo u.p. e 67 R.D. 12 luglio
1934 n. 1214 (T.u. delle leggi sulla Corte dei Conti) con ordinanza 6
ottobre 1982 della Corte dei Conti - Sezioni Riunite - in quanto non
prevedono per il processo pensionistico innanzi alla Corte dei Conti il
doppio grado di giurisdizione ovvero il ricorso per violazione di legge
alle Sezioni Riunite della Corte medesima avverso le decisioni rese in
prima istanza dalle Sezioni giurisdizionali centrali della Corte
stessa.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:52 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte