Sentenza n. 52/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 02/02/1990 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 656/1986
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma terzo,
della legge 6 ottobre 1986, n. 656 (Modifiche ed integrazioni alla
normativa sulle pensioni di guerra), promosso con ordinanza emessa il
17 ottobre 1988 dalla Corte dei conti sul ricorso proposto da Gigante
Antonia vedova Petitti, iscritta al n. 326 del registro ordinanze
1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27,
prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un processo concernente il riconoscimento alla
riversibilità di una pensione privilegiata, già in godimento al
figlio deceduto della ricorrente, la Corte dei conti, dopo aver
escluso che sussistesse il requisito del limite di reddito previsto
dalle norme sulla riversibilità ordinaria (artt. 83 e 85 d.P.R. 29
dicembre 1973, n. 1092, e art. 24, comma sesto, legge 28 febbraio
1986, n. 41), ha esaminato il ricorso sotto il diverso profilo
dell'eventuale spettanza del trattamento privilegiato di
riversibilità che l'art. 92 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092,
riconosce ai congiunti "nella misura e alle condizioni previste dalle
disposizioni in materia di pensioni di guerra", quando, come nella
fattispecie, la morte sia conseguenza delle stesse infermità o
lesioni per le quali è stata attribuita la pensione privilegiata.
Anche in relazione a tale thema decidendum, la ricorrente
risulterebbe però sprovvista del necessario requisito economico
percependo, al momento del decesso del figlio, una pensione vedovile
di ammontare imponibile superiore al limite previsto in materia di
pensioni di guerra dall'art. 12 del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834.
Né potrebbe beneficiare dell'elevazione di tale limite che l'art. 2
della legge 6 ottobre 1986 n. 656 ha disposto con decorrenza dal 1°
gennaio 1985: a tale data, infatti, il suo reddito, essendo
aumentato, risultava sempre ostativo al riconoscimento della pensione
di riversibilità.
Poiché, peraltro, prima dell'entrata in vigore della legge per
ultimo citata, l'art. 24, comma sesto, della legge 28 febbraio 1986,
n. 41, ha previsto per le pensioni ordinarie di riversibilità, un
meccanismo di calcolo e di adeguamento automatico del limite di
reddito, la Corte dei conti ritiene rilevante e non manifestamente
infondata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma terzo,
della legge 6 ottobre 1986, n. 656, nella parte in cui non prevede
che il limite di reddito rilevante ai fini dell'attribuzione delle
pensioni di riversibilità di guerra sia calcolato, a partire
dall'anno 1986, in conformità ai criteri previsti per la
riversibilità ordinaria dal predetto art. 24, comma sesto, della
legge 28 febbraio 1986, n. 41.
Sostiene il giudice a quo che una volta individuato nell'ambito di
normative, per altri aspetti diverse, uno stesso criterio (quale
quello reddituale) al fine di ammettere la sussistenza o meno della
condizione (stato di bisogno economico) richiesta in entrambi i casi
per la prestazione pensionistica, sia poi del tutto irragionevole, ed
ingiustificatamente discriminatorio, quantificare in modo diverso il
limite reddituale in ragione della mera diversità di regime
pensionistico. Lo stesso requisito della condizione economica,
previsto per l'una e per l'altra specie di pensione, dovrebbe dunque
essere valutato ed accertato sulla base di un unico ed uniforme
criterio, ciò a maggior ragione ove si consideri che l'attuale
diversità non corrisponde affatto ad una linea di coerenza
legislativa: negli ultimi anni, infatti, il limite di reddito in
materia di pensioni di guerra è stato prima pari, poi superiore ed
infine inferiore a quello previsto per le pensioni ordinarie.
2. - È intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato escludendo
l'assimilabilità delle prestazioni pensionistiche poste a raffronto
e, conseguentemente, l'irragionevolezza della diversità dei limiti
di reddito richiesti dalle due normative.
Mentre la pensione di riversibilità ordinaria avrebbe infatti
natura retributiva e funzione assistenziale, essendo diretta ad
assicurare al superstite la continuità del sostentamento che già
gravava sul defunto, la pensione di guerra avrebbe invece natura
risarcitoria e la sua riversibilità risponderebbe ad esigenze di
ordine naturale ed etico, donde il trattamento peculiare riservato
agli aventi causa del pensionato di guerra. Considerato in diritto
1. - È stata sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2,
comma terzo, della legge 6 ottobre 1986, n. 656, il quale prevede
che, per le pensioni di guerra, "il limite di reddito, nei casi in
cui sia previsto come condizione per il conferimento dei trattamenti
od assegni pensionistici di guerra... è elevato a L. 7.500.000 con
decorrenza dal 1° gennaio 1985".
Si sostiene nell'ordinanza di rimessione che, in base a tale
disposizione si determinerebbe una ingiustificata disparità di
trattamento rispetto a quello più favorevole previsto per gli aventi
diritto a pensione ordinaria di riversibilità, per i quali il limite
di reddito è determinato dall'art. 24, comma sesto, della legge 28
febbraio 1986, n. 41, con rinvio a quello stabilito per la
concessione delle pensioni agli invalidi civili totali, rivalutabile
annualmente secondo gli indici relativi ai lavoratori dell'industria,
rilevati dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari.
2. - La questione non è fondata.
Per precisare i termini della rilevanza di essa, è necessario
chiarire preliminarmente che il giudizio a quo, come risulta dalla
stessa ordinanza di rinvio, non riguarda una controversia in materia
di pensioni di guerra, bensì il diniego di pensione privilegiata di
riversibilità nei confronti della madre di un pensionato statale
(già titolare di trattamento privilegiato di 1ª categoria) deceduto
a causa delle infermità per le quali aveva conseguito il trattamento
privilegiato.
La norma denunciata, contenuta nel testo unico sulle pensioni di
guerra, assume dunque rilevanza nel giudizio a quo in via solo
indiretta, per effetto del rinvio ad essa operata dall'art. 92 del
testo unico sulle pensioni civili (d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092)
il quale stabilisce che quando la morte del dipendente statale è
conseguenza di infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio,
"spetta ai congiunti la pensione privilegiata nella misura ed alle
condizioni previste dalle disposizioni in materia di pensioni di
guerra" e che il medesimo trattamento spetta anche nel caso in cui il
titolare di pensione privilegiata diretta o di assegno rinnovabile
sia deceduto a causa delle infermità o lesioni per le quali aveva
conseguito il trattamento privilegiato.
Così precisati i termini della questione, non appaiono pertinenti
gli aspetti posti in evidenza nell'ordinanza di rimessione e che
sembrerebbero voler invece investire, sotto il profilo del limite di
reddito richiesto per la concessione della pensione, la situazione
della categoria degli aventi diritto a pensione di guerra.
Nell'ambito della questione, precisata nei sensi anzidetti, non
appare però possibile porre a raffronto la disciplina concernente il
limite di reddito per la concessione della pensione privilegiata di
riversibilità con la corrispondente disciplina che riguarda la
pensione ordinaria di riversibilità, trattandosi di situazioni non
comparabili in quanto fra loro non omogenee.
Difatti, in virtù dell' art. 83 del testo unico delle pensioni
degli impiegati dello Stato, (d.P.R. n. 1092 del 1973 cit.) alla
morte del dipendente statale o del pensionato, mancando gli altri
congiunti prioritariamente indicati in detto testo unico, la pensione
ordinaria di riversibilità spetta al padre o, in mancanza, alla
madre "purché siano inabili a proficuo lavoro o in età superiore a
sessanta anni, nonché nullatenenti e a carico del dipendente o del
pensionato".
In virtù del rinvio operato dall'art. 92 del testo unico citato
alle "condizioni in materia di pensioni di guerra" la pensione
privilegiata di riversibilità - cioè quella prevista, come nel caso
oggetto del giudizio a quo, quando la morte dell'impiegato statale o
del pensionato dipenda da causa di servizio - in mancanza degli altri
congiunti indicati nell'art. 57 del testo unico delle norme in
materia di pensioni di guerra (d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915)
spetta invece, a titolo di assegno alimentare, al padre che abbia
raggiunto l'età di anni 58, o sia comunque inabile a qualsiasi
proficuo lavoro, oppure, alla madre vedova. Relativamente a
quest'ultima, ai fini della concessione della pensione privilegiata
di riversibilità, non è quindi richiesta alcuna altra condizione se
non quella del limite di reddito indicato nell'art. 70 del citato
testo unico, come in seguito modificato dalla disposizione sospettata
di incostituzionalità (art. 2, comma terzo, legge 1986, n. 656).
Come dunque risulta da detta normativa, mentre, mancando gli altri
congiunti, la pensione ordinaria di riversibilità spetta alla madre
del dipendente statale o del pensionato deceduti, solo se essa sia
inabile a proficuo lavoro o se abbia l'età superiore a sessanta
anni, sia a carico del dipendente o del pensionato deceduto, e sia
nullatenente (nel senso di non possedere un reddito superiore a
quello ora previsto dall'art. 24 della legge n. 41 del 1986, invocato
come tertium comparationis), la pensione privilegiata di
riversibilità spetta, invece, in mancanza degli altri congiunti,
alla madre superstite che si trovi nelle condizioni di reddito
previste dalla norma impugnata, senza che sia richiesto né alcun
limite minimo di età, né il requisito della inabilità al lavoro.
Le due situazioni, non sono perciò omogenee per cui non può
reputarsi irragionevole la diversità del limite di reddito previsto
per i due tipi di pensione di riversibilità, una volta che, per la
concessione della pensione privilegiata di riversibilità nei
confronti della madre, siano previste condizioni differenti rispetto
a quelle previste per la concessione, sempre nei confronti di detto
genitore, della pensione ordinaria di riversibilità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2, comma terzo, della legge 6 ottobre 1986, n. 656
(Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra)
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte
dei conti, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 31 gennaio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:52 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte