Sentenza n. 52/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/02/1992 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 13legge 107/1990
- art. 2legge 584/1967
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 4
maggio 1990, n. 107 (Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di
plasmaderivati), e dell'art. 2 della legge 13 luglio 1967, n. 584
(Riconoscimento del diritto ad una giornata di riposo dal lavoro al
donatore di sangue dopo il salasso per trasfusione e alla
corresponsione della retribuzione), promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 16 febbraio 1991 dal Pretore di Bologna
nel procedimento civile vertente tra Dovesi Giampaolo e l'I.N.P.S.,
iscritta al n. 306 del registro ordinanze 1991 e pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale,
dell'anno 1991;
2) ordinanza emessa il 24 aprile 1991 dal Pretore di Bologna nei
procedimenti civili riuniti vertenti tra Gherardi Giancarlo ed altri
e l'I.N.P.S., iscritta al n. 571 del registro ordinanze 1991 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima
serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di costituzione di Dovesi Giampaolo nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 17 dicembre 1991 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Udito l'avvocato Luciano Ventura per Dovesi Giampaolo e l'Avvocato
dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del Consiglio dei
ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Dovesi Giampaolo conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di
Bologna l'I.N.P.S., chiedendo che il trattamento di pensione a lui
spettante fosse calcolato per l'intero periodo di lavoro dal 28
febbraio 1979 al 14 febbraio 1987, ivi compresi i giorni di assenza
per donazione di sangue.
Il Pretore, con ordinanza del 16 febbraio 1991 (R.O. n. 306 del
1991) ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 13
della legge 4 maggio 1990, n. 107, e 2 della legge 13 luglio 1967, n.
584.
Ha osservato che l'art. 13 della legge n. 107 del 1990, prevedendo
a favore dei lavoratori che donano il sangue, oltre la retribuzione
per l'intera giornata, anche l'accredito dei contributi
previdenziali, solo a decorrere dalla entrata in vigore della legge,
senza efficacia retroattiva, discrimina i lavoratori che abbiano
donato sangue dopo l'entrata in vigore della legge rispetto a quelli
che lo abbiano donato prima della stessa; che l'art. 2 della legge n.
584 del 1967, il quale contempla a carico dei datori di lavoro solo
l'obbligo della retribuzione e non anche quello della contribuzione,
discrimina i suddetti lavoratori rispetto a quelli che, astenendosi
per altre cause di rilevanza sociale (malattia, maternità, ecc ..)
hanno diritto alla contribuzione oltre che alla retribuzione; che,
infine, sussiste una discriminazione tra i lavoratori soggetti
all'assicurazione generale obbligatoria dell'I.N.P.S. e quelli non
soggetti al detto regime assicurativo, in quanto la contribuzione è
negata solo ai primi e non anche agli altri.
Il giudice a quo ha ritenuto anche che la esclusione di cui
trattasi importa lesione del principio della ragionevolezza,
considerati la funzione sociale ed i valori della solidarietà
attuati dalla donazione di sangue.
2. - L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
3. - Nel giudizio si è costituita la parte privata, la quale si
è riportata alle argomentazioni svolte dal giudice remittente.
3.1. - È intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, la quale ha
concluso per la infondatezza della questione, in quanto la diversità
dei trattamenti normativi è giustificata dal fluire del tempo e il
beneficio eccezionale della contribuzione per giornate non lavorative
non è di applicazione generale.
4. - Identica questione con identiche argomentazioni è stata
sollevata dallo stesso Pretore di Bologna in causa tra Gherardi
Giancarlo ed altri e l'I.N.P.S. con ordinanza del 24 aprile 1991
(R.O. n. 571 del 1991).
4.1. - Anche in questo giudizio è intervenuta l'Avvocatura
Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio
dei ministri, la quale si è riportata al precedente atto di
intervento.
5. - Nella imminenza della udienza la difesa del Dovesi ha
presentato memoria nella quale ha chiesto anzitutto una sentenza
interpretativa, in quanto al lavoratore donatore di sangue per la
giornata della donazione è concessa una vera e propria retribuzione
che, in quanto tale, deve essere assoggettata a contribuzione. Ha
ricordato che l'I.N.P.S fino al 1985 era della stessa opinione,
mutata poi dal 1986, ritenendo erogata al lavoratore una indennità e
non una retribuzione, il che però contrasterebbe sia con i lavori
preparatori della legge n. 584 del 1967, che escludono la indennità
e invece attribuiscono una vera e propria retribuzione, sia con
quanto risulta dall'art. 4 del decreto ministeriale 8 aprile 1968, di
attuazione della detta legge, che garantisce un trattamento economico
complessivo.
Ha sostenuto poi che la situazione è analoga a quella che si
verifica per le ferie, le festività, le assenze per infortunio,
malattia, gravidanza, puerperio, congedo matrimoniale, per i permessi
retribuiti e per i permessi a favore dei componenti dei seggi
elettorali.
In linea gradata ha insistito per la declaratoria di
illegittimità costituzionale della disposizione censurata nella
parte in cui non è prevista la contribuzione previdenziale. Considerato in diritto
1. - I due giudizi, siccome prospettano questioni identiche,
possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - La Corte è chiamata a verificare:
a) se l'art. 13 della legge 4 maggio 1990, n. 107, il quale
prevede a favore dei lavoratori donatori di sangue per la giornata
della donazione l'astensione dal lavoro con diritto all'intera
retribuzione e alla contribuzione figurativa, non avendo efficacia
retroattiva, crei una ingiustificata disparità di trattamento in
danno dei lavoratori che abbiano donato sangue prima dell'entrata in
vigore della detta legge, i quali non hanno diritto alla
contribuzione previdenziale;
b) se detta disposizione e l'art. 2 della legge 13 luglio 1967,
n. 584, pongano una irragionevole discriminazione rispetto ai
lavoratori non soggetti all'assicurazione generale obbligatoria
I.N.P.S., per i quali sussiste il diritto alla contribuzione; e
rispetto ai lavoratori che si astengono dal lavoro per cause di pari
rilevanza sociale (malattia, maternità, ecc ..) per i quali è
prevista la contribuzione figurativa;
c) se sussista una irragionevole limitazione della concessione
di detto beneficio considerati la funzione civile e sociale e i
valori solidaristici attribuiti alla donazione di sangue.
3. - La questione non è fondata per quanto si dirà.
La fattispecie non è regolata dall'art. 13 della legge n. 107 del
1990, il quale dispone a favore del lavoratore che doni il sangue,
oltre ad una giornata di riposo interamente retribuita, anche
l'accredito dei contributi previdenziali, perché la legge non ha
efficacia retroattiva, ma dall'art. 2 della legge n. 584 del 1967, il
quale prevede specificamente non solo la giornata di riposo e la
retribuzione per l'intero, ma non anche l'accredito dei relativi
contributi previdenziali. Per effetto delle suddette disposizioni, il
datore di lavoro ha la facoltà di ottenere il rimborso della
retribuzione che eroga dall'istituto assicuratore che prima era
l'I.N.A.M. e poi, a seguito della sua soppressione, è l'I.N.P.S.
(art. 1, secondo comma, del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663,
convertito in legge n. 33 del 1980).
Lo Stato concorre alla spesa con contributi annui da iscriversi al
bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (art.
3).
Con il decreto ministeriale 8 aprile 1968 sono state dettate le
modalità di determinazione della retribuzione (art. 4) e del suo
rimborso (art. 5 e segg.).
3.1. - Le richiamate disposizioni hanno la finalità di favorire
la donazione di sangue caratterizzata da apprezzabili ed elevati
contenuti di solidarietà umana e di utilità sociale.
Alla sua realizzazione sono diretti i benefici specificamente
previsti sia a favore del lavoratore che del datore di lavoro, in
modo che non si pongano ostacoli o impedimenti per ragioni di ordine
economico, quale potrebbe essere per il lavoratore la perdita della
retribuzione e per il datore di lavoro l'onere economico della
retribuzione, mentre la previsione a favore del lavoratore della
giornata di riposo erogata è diretta a tutelare la sua salute
indebolita dalla perdita di sangue che egli subisce.
Ma logicamente è da ritenersi che il legislatore, sempre per
realizzare le finalità innanzi richiamate, non abbia voluto
assolutamente che il lavoratore subisca una diminuzione del
trattamento previdenziale e in particolare un danno pensionistico per
il mancato accredito dei contributi previdenziali. Né ha potuto
porre detti contributi a carico del datore di lavoro che, invece, ha
voluto chiaramente esonerare da aggravi economici.
Essi devono far carico sull'Istituto assicuratore che poi, in
definitiva, ne ottiene il rimborso dallo Stato, che si assume il
costo dei servizi sociali tra cui è da comprendersi la donazione di
sangue, il che del resto si desume dalla stessa legge (art. 3, legge
n. 584 del 1967).
In via generale, in determinati periodi in cui, per determinati
eventi (quali, per es., la malattia, l'infortunio, il servizio
militare, lo svolgimento di cariche pubbliche elettive), sono sospesi
la prestazione di lavoro ed il rapporto di lavoro, ma non anche la
contribuzione, ai fini del mantenimento del diritto alle prestazioni
previdenziali, il finanziamento pubblico si sostituisce alla
contribuzione che è posta a carico dei datori di lavoro e dei
lavoratori. Ciò avviene in attuazione del principio della
solidarietà.
Si vuole evitare che i soggetti protetti, per causa di eventi che
impediscono lo svolgimento dell'attività lavorativa, subiscano un
pregiudizio per quanto attiene al futuro godimento delle prestazioni
previdenziali perché devono raggiungersi fini pubblici alla cui
realizzazione deve provvedere tutta la collettività.
Nella fattispecie può ritenersi, come del resto è stato
affermato prevalentemente dai giudici di merito, che la donazione di
sangue possa considerarsi una malattia perché la perdita di sangue
che il donatore subisce produce nel soggetto che dona un
indebolimento psico-fisico equiparabile allo stato di malattia per
cui possono trovare applicazione le norme (art. 56 regio decreto
legge n. 1827 del 1935, modificato dall'art. 36 della legge n. 160
del 1975) che prevedono in caso di malattia la contribuzione
figurativa.
Conferma di tale affermazione si rinviene nella stessa legge che
ha posto il rimborso della retribuzione erogata dal datore di lavoro
al lavoratore donatore di sangue a carico dell'Istituto per
l'assicurazione contro le malattie, e nella più recente disposizione
(art. 13 della legge n. 107 del 1990), che ha previsto sulla detta
retribuzione l'accredito dei contributi previdenziali figurativi.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riunisce i giudizi e dichiara non fondata, nei sensi di cui in
motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt.
13 della legge 4 maggio 1990 n. 107 (Disciplina per le attività
trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la
produzione di plasmaderivati) e 2 della legge 13 luglio 1967 n. 584
(Riconoscimento del diritto a una giornata di riposo dal lavoro al
donatore di sangue dopo il salasso per trasfusione e alla
corresponsione della retribuzione), in riferimento agli artt. 2 e 3
della Costituzione, sollevata dal Pretore di Bologna con le ordinanze
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1992:52 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte