Sentenza n. 52/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/02/1994 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 18legge 155/1993
citata
- art. 75legge 155/1993
- art. 78legge 155/1993
- art. 104legge 155/1993
- art. 9legge 243/1993
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 18, commi
settimo e ottavo, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155 (Misure
urgenti per la finanza pubblica), convertito, con modificazioni,
nella legge 19 luglio 1993, n. 243 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, recante
misure urgenti per la finanza pubblica), promossi con ricorsi delle
Province autonome di Trento e di Bolzano, notificati il 13 e 18
agosto 1993, depositati in cancelleria il 21 e 27 successivi ed
iscritti ai nn. 38 e 39 del registro ricorsi 1993;
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica dell'11 gennaio 1994 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Uditi gli avvocati Valerio Onida per la Provincia autonoma di
Trento, Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di
Bolzano e l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del
Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La provincia autonoma di Trento, con ricorso del 3 agosto
1993, notificato al Presidente del Consiglio dei ministri il 12
successivo, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 18, commi settimo e ottavo, del d.l. 22 maggio 1993, n.
155, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
243, deducendone il contrasto con l'art. 75 dello statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige e con le relative norme di attuazione.
Nel ricorso si espone che il d.l. n. 155 del 1993, nel prevedere
"misure urgenti per la finanza pubblica" detta, fra l'altro, alcune
disposizioni (artt. 15-18) in materia di Iva, imposte di registro,
ipotecarie e catastali e sui prodotti petroliferi e gas metano, dalle
quali derivano aumenti di entrate tributarie. All'art. 18 esso
dispone: "Le entrate derivanti dal presente decreto sono riservate
all'erario e concorrono, anche attraverso il potenziamento di
strumenti antievasione, alla copertura degli oneri per il servizio
del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di
politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di
riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria (comma
settimo). Il maggior gettito derivante dalle disposizioni del
presente decreto concorre, nella misura di lire centocinquanta
miliardi per il 1994 e nella misura di lire quattrocentosedici
miliardi per il 1995, ad assicurare le maggiori entrate previste
dall'articolo 16, comma secondo, della legge 23 dicembre 1992, n. 498
(comma ottavo)".
Tale attribuzione di entrate allo Stato violerebbe l'art. 75 dello
statuto regionale - che riserva alle province quote predeterminate
delle entrate tributarie percette nei rispettivi territori - nonché
l'art. 9, comma primo, del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268 (recante le
"norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige in materia di finanza regionale e provinciale"), a norma del
quale il maggior gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o da
altre modificazioni dei tributi, o da nuovi tributi può essere
riservato allo Stato solo se destinato per legge alla copertura, ai
sensi dell'art. 81 della Costituzione, di nuove o maggiori spese che
non rientrano nelle materie di competenza regionale o provinciale,
ovvero di spese relative a calamità naturali.
Condizioni, queste, non sussistenti nel caso di specie, in cui le
nuove entrate sono destinate alla copertura degli oneri indicati dai
commi 7 e 8 dell'art. 18 d.l. n. 155 del 1993, su ricordato.
Nel ricorso, facendosi riferimento a quanto stabilito dalla Corte
costituzionale con la sentenza n. 362 del 1993 - che ha dichiarato
non fondata una questione analoga promossa dalla Regione Sicilia - si
sottolinea che i principi ivi affermati non sono applicabili alla
materia de qua, essendovi sostanziali differenze tra l'autonomia
finanziaria garantita alla Sicilia e quella garantita alle province
di Trento e di Bolzano dallo statuto del Trentino-Alto Adige e dalle
relative norme di attuazione.
Rilevata la diversità della situazione rispetto allo statuto
siciliano, al quale si è riferita in particolare la sent. n. 362 del
1993, si osserva che lo statuto della Regione Trentino-Alto Adige
stabilisce direttamente che sono devolute alle province quote
prefissate del gettito di determinati tributi erariali (art. 75) e la
sopra citata norma di attuazione (art. 9 del d.lgs. n. 268 del 1992)
consente la riserva di nuove entrate allo Stato solo ove siano
destinate alla copertura, "ai sensi dell'art. 81 della Costituzione"
- e perciò secondo i rigorosi criteri di corrispondenza quantitativa
e temporale, propri dell'obbligo di copertura sancito dalla norma
costituzionale - di "nuove o maggiori spese" specifiche, che debbono
afferire o a materie diverse da quelle di competenza regionale o
provinciale, o a "calamità naturali".
Non basta, pertanto, una generica indicazione di finalità proprie
dello Stato, cui venga destinata l'entrata, ma occorre che alle nuove
entrate faccia riferimento una legge di spesa, che le indichi come
propria copertura finanziaria, ex art. 81, quarto comma, della
Costituzione.
In via subordinata - per il caso che la questione principale sia
dichiarata non fondata - la provincia ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 18 del d.l. n. 155 del 1993,
commi settimo e ottavo, in riferimento all'art. 9, comma secondo, del
d.lgs. n. 268 del 1992 il quale, nel caso di legittima riserva allo
Stato dell'intero gettito di nuovi tributi o di tributi modificati,
stabilisce che gli ammontari relativi siano "determinati per ciascun
esercizio finanziario con decreto del ministro delle finanze, di
concerto con il ministro del tesoro, d'intesa con il presidente della
giunta regionale o con i presidenti delle giunte provinciali".
2. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio con
l'assistenza dell'Avvocatura generale dello Stato, deducendo che la
ratio delle disposizioni statutarie in tema di finanza provinciale,
muove dal presupposto che la ripartizione del gettito dei tributi è
stata operata in considerazione delle spese che fanno rispettivamente
carico allo Stato e alle province, cosicché ogni mutamento nella
ripartizione in tanto può essere giustificato in quanto la maggior
quota destinata all'erario statale sia a fronte di spese che facciano
carico esclusivamente allo Stato.
Con l'art. 18 del decreto legge impugnato il legislatore ha
espressamente destinato le maggiori entrate da esso previste a
finalità proprie dell'intera comunità nazionale, che trascendono le
competenze regionali e provinciali.
Quanto alla questione subordinata, nell'atto di costituzione si
deduce che - pur in mancanza di esplicita previsione - deve ritenersi
che il maggior gettito tributario derivante dal decreto-legge
impugnato, deve essere accertato, quanto alle entrate percepite nel
Trentino Alto-Adige, con la procedura prevista dall'art. 9, secondo
comma, delle norme di attuazione del relativo statuto.
Si conclude per l'infondatezza del ricorso.
3. - Con altro ricorso, notificato il 18 agosto 1993, la provincia
autonoma di Bolzano ha impugnato, a sua volta, l'art. 18, comma
settimo, del d.l. 22 maggio 1993, n. 155, conv. nella l. 19 luglio
1993, n. 243, deducendone il contrasto con il titolo VI - e in
particolare con gli artt. 75 e 78 - dello statuto speciale e con il
d.lgs. n. 268 del 1992, con specifico riferimento agli artt. 5, 6, 7,
8 e 9.
Anche secondo quanto dedotto dalla provincia di Bolzano la riserva
allo Stato delle maggiori entrate previste dal decreto-legge
impugnato non rientra nella previsione dell'art. 9 delle norme di
attuazione dello statuto ed è, pertanto, illegittima.
La provincia di Bolzano sostiene, in particolare, che le maggiori
entrate le spetterebbero per essere destinate a coprire gli oneri per
il proprio debito pubblico ed il riequilibrio del suo bilancio.
Essendosi al di fuori della sfera di applicabilità dell'art. 9, ne
deriverebbe anche la violazione dell'art. 104 dello statuto, a norma
del quale le disposizioni del titolo VI possono essere modificate con
legge ordinaria solo su concorde richiesta del Governo e delle province autonome.
Anche in tale giudizio si è costituito il Presidente del
Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata non
fondata, in base alle stesse argomentazioni svolte con l'atto di
costituzione nel giudizio promosso dalla provincia di Trento,
sottolineando che le maggiori entrate previste dal decreto-legge
impugnato sono destinate a far fronte alle esigenze del debito
pubblico e del bilancio statale, in conformità di quanto previsto
dall'art. 9 delle norme di attuazione dello statuto speciale per il
Trentino Alto-Adige.
4. - Hanno depositato memoria le ricorrenti e l'Avvocatura
generale dello Stato in riferimento al ricorso della Provincia di
Trento, ciascuna insistendo nelle conclusioni già formulate. Considerato in diritto
1. - Questa Corte, in base al ricorso della provincia di Trento,
è chiamata a decidere in via principale se l'art. 18, commi settimo
e ottavo, del d.l. 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con
modificazioni, nella l. 19 luglio 1993, n. 243 - a norma del quale
(comma settimo) le maggiori entrate tributarie da esso derivanti sono
riservate all'erario, per concorrere alla copertura degli oneri per
il servizio del debito pubblico, alla realizzazione delle linee di
politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di
riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria, nonché (comma
ottavo), nella misura di lire centocinquanta miliardi per il 1994 e
nella misura di lire quattrocentosedici miliardi per il 1995, per
assicurare le maggiori entrate previste dall'articolo 16, comma
secondo, della legge 23 dicembre 1992, n. 498 - violi gli artt. 75
dello statuto per il Trentino Alto-Adige e 9, comma primo, del d.lgs.
16 marzo 1992, n. 268. In via subordinata, per il caso che sia
ritenuta legittima la riserva allo Stato di tali maggiori entrate, la
provincia di Trento ha richiesto che, alla stregua dello stesso art.
18, commi settimo ed ottavo, in riferimento all'art. 9, comma
secondo, del d.lgs. n. 268 del 1992, sia statuito che, nel caso di
legittima riserva allo Stato dell'intero gettito di nuovi tributi o
di tributi modificati, gli ammontari relativi siano "determinati per
ciascun esercizio finanziario con decreto del ministro delle finanze,
di concerto con il ministro del tesoro, d'intesa con il Presidente
della giunta regionale o con i Presidenti delle giunte provinciali".
Con il ricorso della provincia di Bolzano, si contesta la
legittimità costituzionale dell'art. 18, settimo comma, del d.l. 22
maggio 1993, n. 155, conv. nella l. 19 luglio 1993, n. 243, per
contrasto con il titolo VI dello statuto speciale per il Trentino
Alto-Adige e in particolare con gli artt. 75, 78 e 104 nonché con il
d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, artt. 5, 6, 7, 8 e 9, avendo
illegittimamente sottratto alla provincia entrate di sua pertinenza.
2. - I ricorsi, avendo ad oggetto questioni in parte coincidenti e
in parte analoghe, vanno riuniti per essere decisi con un'unica
sentenza.
3. - La provincia autonoma di Trento sostiene anzitutto che la
riserva allo Stato delle entrate derivanti dal d.l. n. 155 del 1993
sarebbe in contrasto con l'art. 75 dello statuto per il Trentino-Alto
Adige, che attribuisce alle province autonome percentuali predeterminate del gettito delle varie entrate tributarie erariali. Sarebbe
stato inoltre violato l'art. 9, comma primo, del d.lgs. 16 marzo
1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale),
il quale stabilisce le condizioni e i limiti cui è subordinato il
potere del legislatore nazionale di disporre unilateralmente
l'attribuzione allo Stato dei maggiori gettiti derivanti
dall'applicazione di nuovi tributi o di modifiche di tributi
esistenti.
Le medesime censure, con riferimento al titolo VI dello statuto
speciale e, in particolare, agli artt. 75, 78, 104 nonché alle norme
di attuazione, ed in particolare agli artt. 5, 6, 7, 8 e 9 del d.lgs.
n. 268 del 1992, sono state dedotte dalla provincia di Bolzano.
4. - Le questioni non sono fondate.
Gli artt. 75 e 78 dello statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige attribuiscono alle province di Trento e di Bolzano quote del
gettito di talune imposte percette dallo Stato nei rispettivi
territori.
Il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, che pone le norme di
attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in
materia di finanza regionale e provinciale, stabilisce all'art. 9,
comma primo, che il maggior gettito derivante da maggiorazione di
aliquote o da altre modificazioni dei tributi o da nuovi tributi
disposti successivamente alla sua entrata in vigore, se destinato per
legge alla copertura, ai sensi dell'art. 81 della Costituzione, di
nuove o maggiori spese che non rientrano nelle materie di competenza
regionale o provinciale, ovvero di spese relative a calamità
naturali, è riversato alla Stato in occasione del saldo di cui
all'art. 8, terzo comma.
Secondo le ricorrenti, sono al di fuori di queste ipotesi - che
consentono la devoluzione allo Stato del maggior gettito tributario -
le circostanze affermate dall'art. 18, comma settimo, del d.l. n. 155
del 1993, consistenti nella copertura degli oneri per il servizio del
debito pubblico e nella realizzazione delle linee di politica
economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del
bilancio, assunti in sede comunitaria. Tali asserite esigenze
sarebbero non conformi a quelle previste dalle norme statutarie ora
ricordate, e, comunque, non configurerebbero materie diverse da
quelle di competenza regionale e provinciale né concreterebbero
l'ipotesi di calamità naturali.
5. - È opportuno muovere, nel valutare la censura, dal richiamo
del principio stabilito da questa Corte nella sentenza n. 362 del
1993, su analoga questione sollevata dalla Regione Sicilia; si
ritenne allora non viziata da illegittimità costituzionali una
clausola legislativa di destinazione allo Stato di nuove entrate
tributarie, di contenuto identico a quello della disposizione ora
censurata. Si riscontrò nel riferimento alla necessità di far
fronte alla situazione del debito pubblico e del riequilibrio del
bilancio una sufficiente giustificazione per la devoluzione allo
Stato delle nuove entrate, in correlazione anche all'adempimento di
specifici obblighi comunitari.
Le ricorrenti negano che nella questione sottoposta ora alla Corte
ricorra la medesima ratio che consentì l'affermazione di quel
principio.
Diverso è, innanzitutto, il parametro del giudizio di
legittimità costituzionale: l'art. 2 delle norme di attuazione dello
statuto speciale per la Regione Sicilia, poste dal d.P.R. n. 1074 del
1965, prevede la spettanza alla Regione siciliana di tutte le entrate
tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, ad
eccezione di quelle "il cui gettito sia destinato con apposite leggi
alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità
contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi
medesime".
I criteri così sanciti per la devoluzione allo Stato sarebbero
meno rigorosi, secondo le attuali ricorrenti, di quelli fissati
dall'art. 9, comma primo, del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, per
l'attribuzione allo Stato di entrate statutariamente spettanti alla
Regione Trentino-Alto Adige o alle province autonome di Trento e
Bolzano. In quel caso è, infatti, sufficiente la inclusione nella
legge di apposita clausola di destinazione delle nuove entrate alle
particolari finalità statali da soddisfare. Invece, il richiamo,
contenuto nel citato art. 9, comma primo, del d.lgs. n. 268 del 1992,
all'art. 81 Cost., starebbe a sancire che la sottrazione del nuovo e
maggiore gettito alla devoluzione provinciale sia collegata con una
specifica previsione legislativa di spesa che indichi le maggiori
entrate quale copertura finanziaria della spesa da fronteggiare.
La provincia di Bolzano ha inoltre rilevato che la condizione,
richiesta dallo statuto, secondo la quale le finalità perseguite
debbano essere estranee alle materie di competenza regionale, non
sarebbe stata rispettata dalla norma in contestazione, perché le
esigenze di copertura del debito pubblico, cui essa fa riferimento,
non attengono soltanto allo Stato, bensì anche agli altri enti del
settore pubblico allargato, ivi compresa la regione e le province
autonome di Trento e Bolzano.
Entrambi i rilievi sono privi di fondamento.
Questa Corte ha già affermato (v., fra le altre, sentt. nn. 1 del
1966, 12 del 1987, 260 del 1990) il valore tendenziale del principio
di equilibrio finanziario dei bilanci dello Stato, quale deriva
dall'art. 81 Cost.
In particolare, poi, vertendosi in tema di leggi che prevedono
nuove entrate, il riferimento contenuto nell'art. 9, primo comma, del
d.lgs. n. 268 del 1992, all'art. 81 della Costituzione, non vale a
stabilire - mancandone i presupposti - una precisa relazione
giuridica, in termini qualitativi, quantitativi e temporali, tra le
entrate disposte e le spese, ma piuttosto una generale destinazione
delle prime a copertura delle seconde, che è precisamente ciò che
è stato realizzato con il d.l. n. 155 del 1993.
Non fondata è del pari l'affermazione della provincia di Bolzano,
secondo cui il concetto di "debito pubblico" sarebbe comprensivo,
oltre che di quello dello Stato, anche di quello a carico delle province autonome, al quale le nuove entrate dovrebbero anche provvedere.
Invero, la norma in esame non fa riferimento alla generica nozione
di debito pubblico, ma allo specifico servizio, gestito dal ministero
per il tesoro; così come essa non menziona la finalità del
riequilibrio di qualsiasi bilancio, ma di quello dello Stato, oggetto
di misure e di cure particolarmente penetranti e di profonda
incidenza sui soggetti tenuti a contribuirvi.
È inoltre infondata la censura proposta dalla provincia di
Bolzano in riferimento all'art. 104 dello statuto.
In base a tale disposizione le norme del titolo VI (tra le quali
sono compresi gli artt. 75 e 78) e quelle dell'art. 13 possono essere
modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del
Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della Regione e delle
Province. Si lamenta, così, il mancato rispetto dell'obbligo del
preventivo accordo, che è il presupposto di ogni modifica delle
norme finanziarie contenute nello statuto speciale.
La dimostrata conformità delle disposizioni censurate alle norme
statutarie, rectius, alle relative norme di attuazione - che, per
costante giurisprudenza di questa Corte, integrano quelle statutarie
(cfr. sent. n. 260 del 1990) - fa cadere la premessa logica della
censura, che è, quindi, infondata.
6. - La provincia di Trento ha impugnato in via subordinata l'art.
18, commi settimo ed ottavo, del d.l. n. 155 del 1993 in riferimento
all'art. 9, comma secondo, del d.lgs. n. 268 del 1992, il quale, nel
caso di legittima riserva allo Stato dell'intero gettito di nuovi
tributi o di tributi modificati, stabilisce che "gli ammontari
relativi siano "determinati per ciascun esercizio finanziario con
decreto del ministro delle finanze, di concerto con il ministro del
tesoro, d'intesa con il Presidente della giunta regionale o con i
Presidenti delle giunte provinciali".
La provincia muove dalla considerazione che l'ottavo comma
dell'impugnato art. 18 quantifichi l'entità del maggior gettito
derivante dalle disposizioni del decreto in centocinquanta miliardi
per il 1994 e in quattrocentosedici miliardi per il 1995, per
inferirne che la determinazione della misura delle entrate riscosse
nella regione Trentino-Alto Adige, riservata allo Stato, sia avvenuta
o avvenga al di fuori del procedimento d'intesa previsto dal citato
art. 9, comma secondo, delle norme di attuazione. Ma la stessa
Avvocatura dello Stato ha riconosciuto la necessità del rispetto di
quel procedimento, indipendentemente dalla circostanza che esso trovi
oppur no conferma nelle norme impugnate. Le quali vanno, pertanto,
interpretate nel senso che la misura del maggior gettito derivante
all'erario dalle disposizioni del d.l. n. 155 del 1993 dovrà essere
determinata, per ogni esercizio finanziario, con la procedura
prevista nella indicata norma di attuazione.
I ricorsi debbono, pertanto, essere respinti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 18, commi settimo ed ottavo, del decreto-legge 22 maggio
1993, n. 155 (Misure urgenti per la finanza pubblica), convertito,
con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 243 (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155,
recante misure urgenti per la finanza pubblica), sollevata, in
riferimento agli artt. 75, 78 e 104 dello statuto speciale del
Trentino-Alto Adige ed agli artt. 5, 6, 7, 8 e 9 delle relative norme
di attuazione, dalle province autonome di Trento e Bolzano, con i
ricorsi indicati in epigrafe;
Dichiara non fondata nei sensi di cui in motivazione la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 18, commi settimo ed ottavo,
del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 243, sollevata, in
riferimento all'art. 9, comma secondo, delle norme di attuazione
dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, dalla provincia
autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:52 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte