Sentenza n. 52/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/02/1995 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 14legge 81/1987
- art. 3legge 81/1987
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2,
del codice di procedura penale e dell'art. 3, comma 1, lettera a),
della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo
della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura
penale), promosso con ordinanza emessa il 15 marzo 1994 dal Giudice
per le indagini preliminari presso il Tribunale di Perugia nel
procedimento penale a carico di Ginocchietti Claudio ed altri,
iscritta al n. 320 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale,
dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1995 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nell'ambito di un procedimento a carico di cinque imputati di
violenza carnale concretatasi in tre episodi commessi nell'arco di
circa un mese in unicità di disegno criminoso, il Giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Perugia, premesso che due
degli imputati erano stati già sottoposti a procedimento penale
avanti al Tribunale dei minorenni relativamente al primo episodio,
verificatosi quando essi non avevavo ancora raggiunto i diciotto
anni, e che ora i medesimi dovevano essere giudicati, quali
maggiorenni, relativamente agli altri due episodi, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di
costituzionalità dell'art. 14, comma 2, cod. proc. pen., e dell'art.
3, comma 1, lettera a), della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81,
"nella parte in cui non prevedono che, nel caso previsto dall'art.
12, lett. b), cod. proc. pen., la connessione operi tra procedimenti
per i reati commessi quando l'imputato era minorenne e quando
l'imputato era maggiorenne".
Il giudice remittente osserva che il comma 2 dell'art. 14 cod.
proc. pen., in ossequio alla citata direttiva della legge-delega,
prevede, appunto, la non operatività della connessione tra
procedimenti per reati commessi dallo stesso imputato quando era
minore e quando era maggiore degli anni diciotto. Tale disposizione,
tuttavia, contrasterebbe con i principi di uguaglianza e di
ragionevolezza (art. 3 della Costituzione) nonché con il diritto di
difesa (art. 24 della Costituzione).
Sotto il primo profilo, si rileva che se si parte dalla
considerazione che il processo a carico di imputati che abbiano
commesso i fatti quando essi erano infradiciottenni ha finalità di
tutela dei diritti del minore, di reinserimento e di recupero, e che
la specificità delle norme processuali e sostanziali applicabili ai
minorenni ha imposto la creazione di un giudice ad hoc e
l'applicazione di istituti centrati sulle particolari condizioni
psicologiche del minore, "non si vede quale ragionevolezza possa
consentire che in relazione a quel medesimo soggetto, le cui esigenze
di tutela e le cui condizioni psicologiche naturalmente non cambiano
a secondo della sede processuale, si applichino poi le norme
ordinarie per fatti commessi da maggiorenni".
Tale considerazione, si precisa, riguarda naturalmente non i casi
di connessione meramente soggettiva ma quello di connessione
derivante da continuazione ex art. 12, comma 1, lettera b), ultima
ipotesi, cod. proc. pen., il solo ad assumere rilevanza nel presente
procedimento: il disegno criminoso unitario che lega i fatti commessi
prima e dopo il compimento dei diciotto anni è maturato nel caso in
esame quando il soggetto era minorenne, sicché la previsione
dell'art. 14, comma 2, appare del tutto irragionevole, in quanto
disancorata dal dato fattuale e dalle effettive esigenze di tutela
del soggetto.
Da ciò consegue che tutto il complesso degli strumenti
processuali e sostanziali previsti per il minorenne viene di fatto
vanificato per il contemporaneo assoggettamento dell'imputato a un
procedimento penale condotto secondo il rito ordinario, e ciò in
palese dissonanza con le Regole minime per l'amministrazione della
giustizia minorile enunciate dall'Assemblea generale dell'O.N.U. nel
1985 (c.d. "Regole di Pechino"), tese ad evitare i pregiudizi che
possono derivare al minore dal contatto con l'apparato della
giustizia e dall'ingresso nel circuito penale.
Le norme impugnate, inoltre, contrasterebbero con l'art. 24 della
Costituzione, per il pregiudizio al diritto di difesa dell'imputato
"cui viene negata una unitaria valutazione dei fatti".
Precisa da ultimo il remittente che, tenuto anche conto della
sentenza della Corte costituzionale n. 22 (recte, n. 222) del 1983,
"la soluzione normativa che si prospetta come praticabile non è
quella dell'attrazione presso il giudice ordinario dei procedimenti
per reati commessi quando l'imputato era minorenne, ma quella
esattamente contraria".
2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e
comunque infondata.
Nell'atto di intervento si osserva che la sommaria esposizione dei
fatti del procedimento, risultante dall'ordinanza, non consente di
verificare la sussistenza nella fattispecie dell'unitarietà del
disegno criminoso, dal che consegue l'impossibilità per la Corte
costituzionale di controllare la rilevanza della questione.
Nel merito, si nega che l'art. 14, comma 2, cod. proc. pen.
contrasti con l'art. 3 della Costituzione, considerato che al
soggetto minore è assicurata l'applicabilità della particolare
disciplina sul processo minorile, essendo ragionevole che al
maggiorenne, pur se imputato di reati inquadrabili nell'ambito
dell'unitarietà di disegno criminoso insieme ad altri fatti commessi
da minorenne, sia applicata l'ordinaria disciplina: tale unitarietà
di disegno criminoso, infatti, sarebbe "interrotta" proprio dal
raggiungimento della maggiore età.
Né, secondo la difesa del Governo, può essere ravvisato alcun
contrasto con l'art. 24 della Costituzione, atteso che l'imputato,
una volta divenuto maggiorenne, "potrà difendersi con tutti quegli
strumenti che l'assetto normativo mette a disposizione di qualsiasi
soggetto che abbia raggiunto i 18 anni di età". Considerato in diritto
1. - Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Perugia dubita del contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione
dell'art. 14, comma 2, cod. proc. pen. e dell'art. 3, comma 1,
lettera a), della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, nella parte
in cui non prevedono che, nel caso di continuazione di reati (art.
81, secondo comma, cod. pen.), contemplato dall'art. 12, comma 1,
lettera b), cod. proc. pen., la connessione operi fra procedimenti
per reati commessi quando l'imputato era minorenne e procedimenti per
reati commessi quando il medesimo era maggiorenne, con devoluzione
alla competenza del Tribunale per i minorenni dei procedimenti in tal
modo connessi.
Secondo il giudice remittente la concomitante competenza del
Tribunale per i minorenni e del Tribunale ordinario per i reati in
continuazione, non riducibile nell'ambito di un simultaneus processus
innanzi al primo di tali organi proprio per effetto delle
disposizioni impugnate, può ritenersi contrastare, in primo luogo,
con l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo sia del principio
di uguaglianza sia del principio di ragionevolezza, in quanto,
trattandosi di fatti commessi in unitarietà di disegno criminoso,
tutto il complesso degli strumenti processuali e sostanziali previsti
per il minorenne verrebbe a essere di fatto vanificato per il
contemporaneo assoggettamento dell'imputato a un procedimento penale
condotto secondo il rito ordinario.
Sarebbe inoltre leso l'art. 24 della Costituzione, per il
pregiudizio al diritto di difesa dell'imputato, cui verrebbe "negata
una unitaria valutazione dei fatti".
2. - Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità
sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato.
Il giudice a quo assume che tra i vari episodi di violenza carnale
commessi nell'arco di circa un mese in danno della medesima persona
sia ravvisabile il vincolo della continuazione. E, non rientrando nei
poteri della Corte sindacare una simile valutazione, la questione
deve ritenersi rilevante.
3. - Nel merito la questione non è fondata.
In virtù della previsione legale che collega il raggiungimento
della maggiore età al compimento dei diciotto anni, deve presumersi
che, nella realizzazione di ogni fatto-reato, il soggetto agente
versi in una dimensione psicologica che è quella propria dello status (minorenne o maggiorenne) che la legge, ratione aetatis, gli
riconosce, sicché non è irragionevole né lesivo del principio di
uguaglianza o del diritto di difesa che, delle condotte realizzate
con la maturità del maggiorenne, egli risponda penalmente secondo le
norme sostanziali e processuali proprie degli adulti.
Tale conclusione non è messa in crisi qualora i vari fatti-reato
siano stati realizzati in esecuzione di un medesimo disegno
criminoso. Anche se si accoglie la concezione più rigorosa secondo
la quale perché sussista il reato continuato occorre che i vari
fatti devono essere stati tutti previsti, programmati e deliberati in
via preliminare dall'autore come elementi costitutivi di un piano
unitario, ciò non toglie che ogni fatto facente parte del programma
criminoso deve essere assistito dal momento volitivo, che si pone
autonomamente, di volta in volta, nella realizzazione concreta dei
singoli episodi.
D'altra parte non è in via di principio indifferente che il
soggetto, per una parte degli episodi, sia assoggettato agli istituti
minorili, in quanto il trattamento penale complessivo ben può essere
influenzato dagli istituti di favore (ad esempio, irrilevanza del
fatto, messa alla prova, perdono giudiziale, diminuente ex art. 98
cod.pen.) che caratterizzano il sistema penale minorile. In altri
termini, non può dirsi nemmeno del tutto rispondente al vero
l'affermazione del giudice a quo secondo cui questi istituti
sarebbero completamente "vanificati" dalla contemporanea applicazione
degli istituti processuali e sostanziali previsti per gli adulti.
A ciò va aggiunto che la separazione delle procedure non
impedisce, ovviamente, che, sussistendo i presupposti della
continuazione di reati, si faccia applicazione del criterio del
cumulo giuridico delle pene ex art. 81 cod. pen., eventualmente da
parte del giudice della esecuzione, a norma dell'art. 671 cod. proc.
pen.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 14, comma 2, del codice di procedura penale e dell'art. 3,
comma 1, lettera a), della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega
legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo
codice di procedura penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e
24 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso
il Tribunale di Perugia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1995.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 20 febbraio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:52 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte