Sentenza n. 52/1996
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/02/1996 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 15legge 515/1993
applicata al caso
- art. 7legge 130/1975
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7 della legge
24 aprile 1975, n. 130 (Modifiche alla disciplina della propaganda
elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e
delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni
politiche, regionali, provinciali e comunali) e 15, diciassettesimo
comma, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle
campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica), promosso con ordinanza emessa il 27 marzo
1995 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di
Macerata nel procedimento penale a carico di Sparvoli Nazzareno,
iscritta al n. 308 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale,
dell'anno 1995;
Udito nella camera di consiglio del 22 novembre 1995 il Giudice
relatore Francesco Guizzi;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel procedimento penale a carico di Sparvoli Nazzareno,
imputato della contravvenzione di cui all'art. 7 della legge 24
aprile 1975, n. 130 (Modifiche alla disciplina della propaganda
elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e
delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni
politiche, regionali, provinciali e comunali), per avere, nei trenta
giorni precedenti l'elezione del Parlamento europeo, effettuato
propaganda elettorale mediante l'uso di altoparlante collocato su
un'automobile, il Giudice per le indagini preliminari presso la
Pretura di Macerata ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 7
della citata legge n. 130 del 1975, e dell'art. 15, diciassettesimo
comma, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle
campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica).
2. - Osserva preliminarmente il rimettente che, in base all'art.
20 della legge n. 515 del 1993, la disciplina delle campagne
elettorali per il Parlamento europeo, è stata parificata a quella
per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
e conclude, quindi, nel senso che l'art. 15 della stessa legge
avrebbe decriminalizzato quasi tutte le condotte illecite riferibili
sia alle campagne elettorali sia alla propaganda di esse. In
particolare, il diciassettesimo comma, dell'art. 15 ha statuito che,
in caso di violazione di una delle disposizioni di cui agli artt. 6,
8 e 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212 (Norme per la disciplina
della propaganda elettorale), si applica una sanzione amministrativa
pecuniaria in luogo di quelle penali originariamente previste.
In forza di tale intervento, non costituirebbero reato tutte le
forme di propaganda elettorale con mezzi luminosi o figurativi,
nonché le forme di propaganda mobile poste in essere dal trentesimo
giorno anteriore alla data delle elezioni (art. 6 della legge n. 212
del 1956); né lo sarebbero la sottrazione o distruzione di stampati,
giornali murali o manifesti di propaganda elettorale, l'impedimento
all'affissione o alla diffusione degli stessi materiali, la loro
affissione fuori degli spazi predisposti (art. 8 della legge n. 212
del 1956), l'indizione di comizi o riunioni di propaganda elettorale
in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le affissioni nel giorno
precedente e in quelli stabiliti per le elezioni, nonché ogni altra
forma di propaganda elettorale nei giorni destinati alle elezioni
(art. 9 della legge n. 212 del 1956).
Ritiene il giudice a quo che il combinato disposto dell'art. 7
della legge n. 130 del 1975 e dell'art. 15, diciassettesimo comma,
della legge n. 515 del 1993, si pone in contrasto con l'art. 3 della
Costituzione, poiché non decriminalizza la condotta tenuta
dall'imputato, pur essendo identico il bene protetto e identiche le
sanzioni penali originarie (arresto fino a sei mesi e ammenda da lire
100.000 a lire 1.000.000). La disparità di trattamento sarebbe
evidente, secondo il rimettente, ove si consideri che la legge n. 515
del 1993 - oltre a decriminalizzare condotte analoghe - ha
qualificato illeciti amministrativi fattispecie ben più gravi, con
riferimento all'utilizzazione di quotidiani o di impianti
radio-televisivi nei trenta giorni precedenti le elezioni. Considerato in diritto
1. - Viene all'esame di questa Corte, in relazione all'art. 3 della
Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del
combinato disposto dell'art. 7 della legge n. 130 del 1975 e
dell'art. 15, diciassettesimo comma, della legge n. 515 del 1993,
nella parte in cui non contempla - fra le altre condotte
decriminalizzate - anche quella concernente l'uso di altoparlante
collocato su un'automobile per la propaganda elettorale nei trenta
giorni precedenti la data fissata per l'elezione al Parlamento
europeo. E ciò tenuto conto:
che l'art. 15, diciassettesimo comma, della legge n. 515 del 1993
ha decriminalizzato le previsioni di cui agli artt. 6, 8 e 9 della
legge n. 212 del 1956, trasformandole in illeciti amministrativi;
che nella legge n. 212 del 1956 non residuano altre previsioni di
reato;
che il reato contestato all'imputato è previsto, invece, dalla
legge n. 130 del 1975 (art. 7) che, pur modificando con tecnica di
novellazione la legge n. 212 del 1956, non si è fatta carico di
inserire questa ulteriore previsione di reato nel testo modificato.
2. - Il merito della questione comporta, dunque, l'esame
dell'omogeneità della previsione incriminatrice di cui all'art. 7
della legge n. 130 del 1975 rispetto alle ipotesi di reato contenute
nella legge n. 212 del 1956, come modificate dalla legge n. 130
testé citata.
Nel dettare una nuova disciplina delle campagne elettorali, la
legge 4 aprile 1956, n. 212, stabiliva alcune sanzioni penali (artt.
6, 8 e 9). Successivamente, la legge 24 aprile 1975, n. 130, con la
segnalata tecnica di novellazione, modificava le fattispecie di reato
contenute negli articoli già indicati. Tuttavia, l'art. 7 -
nell'introdurre la nuova previsione di reato - non seguiva tale
tecnica, e lasciava inspiegabilmente il nuovo dettato normativo nel
testo della stessa legge di modifica, n. 130 del 1975, senza
inserirlo nella legge novellata, la più volte citata n. 212 del
1956.
La legge 10 dicembre 1993, n. 515, come si ricava dai lavori
preparatori, ha operato la decriminalizzazione di quelle previsioni
di reato, in armonia con l'orientamento di non munire di sanzione
penale le nuove figure di illecito, anche di portata più ampia e
grave. Per le infrazioni alla propaganda elettorale a mezzo stampa e
radiotelevisiva, la nuova legge contempla infatti, all'art. 15, un
sistema di sanzioni amministrative, non soltanto pecuniarie; e in
coerenza con siffatto indirizzo il diciassettesimo comma, dello
stesso art. 15 dispone la decriminalizzazione di tutte le ipotesi di
reato previste dalla legge n. 212 del 1956, ma non anche della figura
di reato introdotta dall'art. 7 della legge n. 130 del 1975.
3. - I reati elettorali vengono raggruppati dalla dottrina in tre
categorie, nelle quali si fanno rientrare i reati inerenti alle
operazioni elettorali, quelli concernenti l'esercizio del diritto di
voto e quelli in materia di propaganda elettorale. Ora, non v'è
dubbio che l'ampio intervento del legislatore sul versante della
decriminalizzazione abbia riguardato - con riferimento alla
preesistente materia penale
- esclusivamente figure di reati in materia di propaganda
elettorale, con un carattere di sistematicità quale si evince anche
dai lavori preparatori della legge n. 515 del 1993: in questa legge
sono state cancellate tutte le ipotesi di reato, di cui alla legge n.
212 del 1956 (novellata dalla legge n. 130 del 1975); e dall'ambito
delle previsioni penali sono state eliminate sia le ipotesi
contravvenzionali (artt. 6 e 8, quarto comma) sia quelle delittuose
(art. 9 e art. 8, primo comma).
4. - La figura contravvenzionale contemplata nell'art. 7 della
legge n. 130 del 1975, denunciata nell'ordinanza di rimessione, è un
tassello di un'unica disciplina sanzionatoria di tipo penale, che è
omogenea, quanto al bene giuridico protetto, alla previsione delle
condotte e delle sanzioni penali ivi stabilite. In particolare,
l'art. 7 della citata legge n. 130 sanziona il comportamento di colui
che fa uso non consentito degli altoparlanti su mezzi mobili con
l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da 100.000 a 1.000.000 di
lire, così aumentate le originarie previsioni di lire 50.000 e lire
500.000, in ragione dell'art. 13, quarto comma, della legge n. 689
del 1981.
La previsione di cui all'art. 7 rimarrebbe integra in base all'art.
15, diciassettesimo comma, della legge n. 515 del 1993, mentre per
tutti gli altri casi di uso non consentito di propaganda elettorale
(stampati, giornali murali, manifesti, mezzi luminosi, striscioni,
drappi, volantini) vi è ora, in luogo della reclusione fino a un
anno e della multa da lire 100.000 a lire 1.000.000, l'unica sanzione
pecuniaria, di natura amministrativa, oscillante da lire 200.000 a
lire 2.000.000.
In tale contesto di complessiva decriminalizzazione, è rimasta in
vigore - per una probabile dimenticanza del legislatore - la
previsione della sanzione penale.
Questa Corte ritiene, invero, che non si può intraprendere una
iniziativa di decriminalizzazione - che presenta carattere omogeneo
nelle previsioni, nel bene tutelato e nelle sanzioni irrogabili -
senza completarne in modo coerente le statuizioni, pena
l'arbitrarietà di quelle non uniformi. La disposizione denunciata va
quindi dichiarata illegittima per contrasto con i principi di
ragionevolezza, e di razionalità della legislazione, desumibili
dall'art. 3 della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15,
diciassettesimo comma, della legge 10 dicembre 1993, n. 515
(Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica) nella parte in cui punisce il
fatto previsto dall'art. 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130
(Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme
per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati
nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali,
provinciali e comunali) con la pena dell'arresto fino a sei mesi e
dell'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 anziché con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 2.000.000.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 27 febbraio 1996.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1996:52 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte