Sentenza n. 522/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/12/1987 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5d.l. 463/1973
- art. 7d.l. 463/1973
- art. 8d.l. 463/1973
- art. 2d.l. 463/1973
- art. 5d.l. 462/1983
- art. 7d.l. 462/1983
- art. 8d.l. 462/1983
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5, 7 e 8 del
d.l. 12 settembre 1983, n. 462 (Modificazioni degli art.li 10 e 14
del decreto legge 25 gennaio 1982, n. 94, in materia di sfratti,
nonché disposizioni procedurali per l'edilizia agevolata),
convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638
(Conversione, con modificazioni, del decreto legge 12 settembre 1983,
n. 462, concernente modifiche agli art.li 10 e 14 del decreto legge
23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25
marzo 1982, n. 94 in materia di sfratti, nonché disposizioni
procedurali per l'edilizia pubblica), promosso con ordinanza emessa
il 13 giugno 1986 dalla Corte di Cassazione sul ricorso proposto da
Montagna Tarcisio, iscritta al n. 637 del registro ordinanze 1986 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53, 1ª serie
speciale, dell'anno 1986;
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La Corte di Cassazione - Sez. III penale, con ordinanza 13
giugno 1986 sollevava questione di legittimità costituzionale degli
art.li 5,7 ed 8 d.l. 12 ottobre 1983 n. 463, convertito con modifiche
nella l. 11 novembre 1983 n. 638, con riferimento agli art.li 3 e 25
Cost.
La questione traeva origine dal ricorso di un imprenditore, che
era stato condannato nei due gradi di merito per il delitto previsto
nell'art. 2 del d.l. citato, avendo omesso di versare all'INPS le
ritenute previdenziali relative ai mesi di febbraio, marzo ed aprile
1983: ritenute ammontanti ad importo superiore a quello
all'imprenditore anticipato per conto della gestione previdenziale.
Il ricorrente aveva eccepito che i fatti a lui addebitati
risalivano ad un periodo in cui erano penalmente irrilevanti, e si
erano compiuti prima che la norma incriminatrice fosse emanata. Né
gli sarebbe stato, comunque, possibile approfittare dell'estinzione
del reato, prevista dall'art. 5 per coloro che avessero effettuato i
versamenti omessi entro sei mesi dalla data per essi stabilita,
perché, almeno per la scadenza relativa al mese di febbraio 1983, il
termine utile veniva a maturarsi prima che la norma che lo prevede
fosse emanata.
Da ciò, la violazione dell'art.25 Cost., se si fosse ritenuto che
la nuova disciplina avesse inteso di elevare ad oggetto della
qualificazione penalistica anche fatti antecedenti all'entrata in
vigore della nuova normativa: e, comunque, la violazione del
principio di uguaglianza per la disparità di trattamento nei
confronti di coloro che avevano omesso i versamenti dal gennaio 1983
in poi, perché venivano ingiustificatamente esclusi da un beneficio
concesso a tutti gli altri, che i versamenti avevano omessi in epoca
precedente.
La Cassazione, modificando una precedente più favorevole
giurisprudenza, aveva condiviso tali doglianze, attribuendo all'art.
5 della legge l'intento di dare rilevanza penale anche a fatti
commessi prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina.
Sollevava, perciò, la questione con riferimento ad ambo i parametri
indicati, pur osservando che quella relativa all'art. 25 Cost. doveva
ritenersi assorbente.
2. - Interveniva nel giudizio davanti alla Corte il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello
Stato, la quale chiedeva che la questione venisse dichiarata non
fondata.
Secondo l'Avvocatura, non sussisterebbe violazione dell'art. 25
Cost. perché la legge consente ai trasgressori di adeguarsi entro un
termine ragionevole al dettato della nuova disciplina: né il termine
semestrale, previsto per la regolarizzazione, pregiudicherebbe o
discriminerebbe coloro che hanno omesso il versamento dal 1° gennaio
1983 in poi. Considerato in diritto
1. - Va innanzitutto meglio precisato l'oggetto della censura. Non
si tratta, infatti, dell'art.5 del decreto, ma del comma 5 dello
stesso art.2, che al comma 1 delinea la fattispecie delittuosa, e al
comma 5 appunto detta le condizioni per quella regolarizzazione delle
violazioni precedenti al 1° gennaio 1983 che comporta l'estinzione
del reato.
Altrettanto dicasi per i definiti art.li 7 ed 8 che sono in
realtà altrettanti commi dell'art.2.
2. - Deve riconoscersi che, in prima lettura, l'interpetrazione
che l'ordinanza assume del comma 5 sembra corretta, e che
conseguentemente esatta appare la doglianza d'illegittimità in
riferimento all'art. 25 Cost. Se, infatti, la regolarizzazione delle
posizioni debitorie relative ai periodi di paga antecedenti al 1°
febbraio 1983, sia pure limitatamente a coloro che risultavano in
regola per i periodi successivi, e purché eseguita entro il 30
novembre 1983, determinava l'estinzione del reato, ciò non poteva
avere altro significato se non che il legislatore considerava
penalmente rilevanti anche le omissioni antecedenti all'entrata in
vigore della nuova disciplina: il che non poteva ritenersi
compatibile col principio d'irretroattività della legge penale.
Né ha pregio il rilievo, fatto proprio dall'Avvocatura Generale,
secondo cui si tratterebbe di un reato permanente, a struttura
analoga ad altre configurazioni criminose, come quella concernente la
costituzione di capitali all'estero, o la detenzione di armi ed
altre.
Non ha pregio perché innanzitutto - come esattamente rileva
nell'ordinanza la Corte di Cassazione - ammessa la natura permanente
del reato, la permanenza comunque non può avere inizio se non dal
momento in cui entra in vigore la legge che eleva il fatto ad oggetto
della qualificazione penalistica: le eventuali violazioni precedenti
resterebbero, comunque, penalmente irrilevanti ai sensi del primo
comma dell'art. 2 cod. pen., costituzionalizzato dall'art. 25 Cost.
Quanto poi all'analoga struttura di altre configurazioni, come
quelle citate, va detto che in realtà non sussiste alcuna analogia
di queste ultime con il disposto di cui al comma 5 dell'art. 2 in
parola.
Le norme concernenti le infrazioni valutarie - ad esempio -
incriminano il fatto di chi non fa rientrare entro un certo termine i
capitali costituiti all'estero (cfr. comma 5, ult. inciso, dell'art.
2 della l. 30 aprile 1976 n. 159, così come sostituito dall'art. 3
l. 26 settembre 1986 n. 599) o i natanti battenti bandiera estera
etc. Ma la rilevanza penale inizia da quel momento e non coinvolge i
fatti precedenti che restano puniti con sanzioni amministrative.
Quanto, poi, alle disposizioni sulle armi da guerra, queste
effettivamente prevedevano un termine entro il quale, se consegnate,
si sarebbero evitate le conseguenze sanzionatorie penali per la
precedente abusiva detenzione, ma ciò perché anche quella
precedente situazione era penalmente rilevante.
Nel caso del comma 5 impugnato, invece, le precedenti omissioni
costituivano - secondo l'assunto dell'ordinanza - mere inadempienze
amministrative, che la nuova legge, però, mostrava di voler
considerare reato proprio con il prevederne l'estinzione a seguito
della regolarizzazione.
Tanto meno, poi, può essere accolto l'altro assunto
dell'Avvocatura Generale, secondo cui "il riconoscimento della
rilevanza penale delle situazioni anteriori all'entrata in vigore
della norma incriminatrice non vulnera il principio dell'art. 25
Cost. se la legge, come in effetti è avvenuto, mette in grado i
soggetti che hanno tenuto la condotta trasgressiva di adeguarsi entro
termini ragionevoli al dettato della norma innovatrice".
A parte che nessuna consentita regolarizzazione amministrativa
potrebbe mai sanare l'illegittimità costituzionale di una norma, sta
di fatto che la possibilità di "adeguamento", prevista dal comma 5
in parola, presuppone una situazione penalmente rilevante che è
effetto proprio della denunziata illegittimità della norma.
3. - Per siffatta via, dunque, non è possibile rendere
compatibile il comma impugnato con il principio di cui all'art. 25
Cost.
Occorre domandarsi, tuttavia, se non esista una lettura
compatibile attraverso un più attento esame della normativa
precedente.
In realtà, non sempre e non tutte le omissioni concernenti i
versamenti delle contribuzioni previdenziali e assistenziali erano in
precedenza penalmente irrilevanti. Infatti, la l. 24 novembre 1981,
n. 689 (Modifiche al sistema penale) prevedeva all'art. 37 che
l'omesso versamento di contributi e premi, previsti dalle leggi sulla
previdenza e assistenza obbligatorie, per un importo mensile non
inferiore a cinque milioni, quando fosse conseguenza di omesse o
infedeli registrazioni era punito con la reclusione fino a due anni.
Questa legge non distingueva fra l'obbligo contributivo per la quota
gravante sul datore di lavoro a titolo proprio e quello concernente
la quota dovuta per conto dei lavoratori. La legge attuale, invece,
mentre al comma 2 dell'art. 2 depenalizza in ogni caso l'omesso
versamento di contributi e premi dovuti dal datore di lavoro a titolo
proprio, conserva ed allarga l'incriminazione per l'omesso versamento
delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di
lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, eliminando il
limite dei cinque milioni mensili e prescindendo dal collegamento
dell'omesso versamento con omissioni o infedeltà nelle
registrazioni. La ratio di questa distinzione è piuttosto
trasparente: il maggior disvalore dell'omesso versamento di quanto
l'imprenditore trattiene prelevandolo da salari e stipendi dei
dipendenti.
La dottrina, però, ha mosso qualche obbiezione alla possibilità
di collegare l'estinzione del reato di cui parla il comma 5 in parola
con la fattispecie delineata nell'art. 37 della l. n. 689 del 1981.
Si è detto, infatti, che il delitto ivi previsto si sostanzierebbe
più nella falsa ed omessa registrazione contributiva che nella pura
e semplice evasione, in guisa che il versamento dei contributi non
potrebbe svolgere alcun effetto regolarizzatore sulla parte falsa o
reticente della registrazione.
Ma l'obiezione dimostra troppo. Se l'assunto, infatti, fosse
esatto, si potrebbe altresì dubitare che la depenalizzazione di cui
al comma 2 riguardi esclusivamente gli omessi versamenti non
collegati ad alterate denunzie e non eccedenti i 5 milioni mensili.
Comunque, anche da ciò prescindendo, la tesi riportata potrebbe
avere qualche fondamento solo considerando l'omissione del versamento
come condizione di punibilità di quella fattispecie, e perciò
ritenendo che il reato delineato dalla norma sia già perfetto con
l'alterazione delle registrazioni, restandone sospesa solo
l'applicazione della pena che resterebbe subordinata al verificarsi
dell'evento omissione dei versamenti. Ma la condizione di
punibilità, così intesa, è un avvenimento futuro ed incerto
assolutamente estrinseco al fatto di reato, e perciò al di fuori di
ogni relazione causale con la condotta descritta. Persino chi ritiene
(ma si tratta di posizioni minoritarie) che la condizione possa anche
essere determinata dall'azione di fattispecie, precisa tuttavia che
essa, comunque, "non ne costitutisce il risultato necessario, non è
la tipicizzazione finale dell'azione". Proprio tutto il contrario di
quanto si verifica nell'art. 37 della citata legge, dove
l'alterazione della registrazione è predisposta allo scopo di
rendere più agevole l'omissione del versamento e più difficile
l'accertamento dell'illecito. Tanto che il legislatore avrebbe potuto
benissimo costruire la fattispecie finalizzando la condotta e
punendola di per se stessa, salvo ad assegnare poi all'omesso
versamento la funzione di aggravamento dell'evento; oppure
attribuendo alle alterate registrazioni ruolo di modalità
dell'azione. Ma, nell'uno come nell'altro caso, avrebbe reso comunque
punibile la condotta (nella seconda ipotesi a titolo di tentativo)
anche se l'evento omissione di versamento non si fosse in concreto
verificato. Poiché, invece, da una parte, ciò che in definitiva il
legislatore intendeva punire così gravemente era proprio l'omissione
dei versamenti, sia pure quando avessero trovato supporto nel falso,
a causa del maggiore disvalore che il fatto veniva ad assumere, ma,
dall'altra, allora come ora, intendeva sopratutto favorire in ogni
modo l'afflusso di denaro alle casse esauste dell'INPS, ha dato alla
fattispecie una struttura tale da consentire la completa immunità,
dalla pena comminata dal comma in parola all'imprenditore che, dopo
avere predisposto le infedeli registrazioni, provvedesse tuttavia a
versare il dovuto. Ma sul piano dommatico quell'avvenimento è
tutt'altro che estrinseco al fatto di reato, ché in realtà è
proprio invece il necessario risultato della condotta, la sua finale
tipicizzazione, dato che a questo e a null'altro tendevano le
infedeli registrazioni.
Allora, non può stupire se, dettando la nuova disciplina che più
direttamente mira al risanamento della grave situazione finanziaria
dell'INPS, il legislatore abbia indicato proprio nel versamento dei
contributi quella regolarizzazione che estingue anche il reato
inerente a talune pregresse situazioni debitorie, quali quelle di cui
si è parlato. In altri termini, la regolarizzazione di posizioni
debitorie, relative a periodi di paga precedenti al 1° febbraio 1983,
estingue il reato là dove ovviamente reato si sia in precedenza
verificato.
4. - Così interpetrato il comma 5 impugnato, non è più
necessario affrontare anche il quesito concernente la sua
compatibilità nei confronti dell'art. 3 Cost., come rilevava, del
resto, la stessa ordinanza di rimessione.
Salvo che non ricorrano, nelle violazioni precedenti al 1°
febbraio 1983, ipotesi corrispondenti alla fattispecie di cui
all'art. 37 della l. n. 689 del 1981, della quale non però, si
ritrova nell'ordinanza alcun cenno.
Nemmeno è necessario motivare in ordine agli artt. 7 e 8 della
legge (i quali pure - come si è detto - vanno rettificati nei
corrispondenti commi dell'art. 2), giacché questi commi sono stati
impugnati soltanto per sollecitare l'estensione ad essi di eventuale
declaratoria d'illegittimità, in quanto "ripetono" - scrive
l'ordinanza - la norma di cui al comma 5.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale degli artt. 5, 7 ed 8 (rectius dei
commi 5, 7 ed 8 dell'art. 2) del d.l. 12 settembre 1973 n. 463,
convertito con modifiche nella legge 11 novembre 1983 n. 638,
sollevata dalla Corte di Cassazione con ordinanza 13 giugno 1986
(reg.ord. n. 637/1986) con riferimento agli art.li 3 e 25 Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: GALLO
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:522 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte