Corte costituzionale

Ordinanza n. 522/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 05/05/1988 · relatore Ettore Gallo

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 81, secondo

comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 21 giugno

1985 dalla Corte di Cassazione, iscritta al n. 849 del registro

ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che la Corte di cassazione con ordinanza emessa il 21

giugno 1985 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost.,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, secondo comma,

cod. pen. nella parte in cui non consente l'applicazione della

continuazione fra violazioni più gravi, oggetto del giudizio in

corso e violazioni più lievi, oggetto di sentenza passata in

giudicato;

Considerato che questa Corte con sent. n. 115 del 1987 ha

dichiarato non fondata nei sensi di cui in motivazione identica

questione;

che non vengono addotti nuovi argomenti;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., promossa con

l'ordinanza in epigrafe dalla Corte di cassazione, in riferimento

agli artt. 3 e 25 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:522 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte