Corte costituzionale

Ordinanza n. 522/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/12/1995 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 106, comma 1,

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 4

novembre 1994 dal Pretore di Grosseto sezione distaccata di Orbetello

nel procedimento penale a carico di Ciarallo Aurelio, iscritta al n.

63 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale

della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 ottobre 1995 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel corso dell'udienza dibattimentale penale nei

confronti di Ciarallo Aurelio ed altri, imputati dei reati di cui

agli artt. 1161 del codice della navigazione, 633 e 639-bis, del

codice penale, 1-sexies della legge n. 431 del 1985 e 20, lettera c),

della legge n. 47 del 1985, il Pretore di Grosseto, con ordinanza del

4 novembre 1994 (r.o. n. 63 del 1995), ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 106, comma 1, del codice di procedura

penale, nella parte in cui non prevede che la difesa di un imputato

non può essere assunta da un difensore che nello stesso giudizio

abbia la veste di imputato, in posizione incompatibile con quella

dell'imputato che lo nomini;

che nell'ordinanza si osserva che Ciarallo Aurelio, nel corso

dell'udienza istruttoria, ha nominato difensore un avvocato, a sua

volta coimputato nel medesimo procedimento, e che le posizioni dei

due imputati, come dedotto dal pubblico ministero e dai difensori

delle parti civili, risultano incompatibili ai sensi dell'art. 106

del codice di procedura penale, secondo il quale la difesa di più

imputati non può essere assunta da un difensore comune se questi

hanno posizioni tra loro incompatibili e l'incompatibilità è

rilevata dall'autorità giudiziaria che fissa un termine per

rimuoverla, provvedendo alle sostituzioni, ai sensi dell'art. 97 del

codice di procedura penale, in caso negativo;

che, secondo il giudice remittente, l'articolo suddetto vieta

solamente che la difesa di più imputati, con posizioni tra loro

incompatibili, possa essere assunta dallo stesso difensore, mentre

non vieterebbe che la difesa di un imputato possa essere assunta da

un difensore che nello stesso giudizio abbia la veste di coimputato,

anche se in posizione incompatibile con quella dell'imputato che lo

nomini;

che, sulla base di tale presupposto interpretativo, il giudice

remittente chiede alla Corte di estendere il divieto di cui all'art.

106 anche all'ipotesi, non prevista dal legislatore, in cui il

coimputato in posizione incompatibile sia nominato difensore

dall'altro imputato;

che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità e per

l'infondatezza della questione;

Considerato che le argomentazioni del giudice remittente si fondano

su una interpretazione palesemente errata che non tiene adeguato

conto del fatto che alla base del divieto contenuto nella norma

impugnata, introdotto per garantire l'effettività della difesa, si

pone, in generale, l'incompatibilità tra le posizioni difensive di

più imputati nello stesso processo;

che tale incompatibilità deve ritenersi sussistente sia ove

investa la posizione di più imputati rispetto al difensore comune,

sia ove riguardi la posizione di più imputati dei quali uno, avendo

la qualità di avvocato, sia stato nominato difensore dall'altro, dal

momento che l'assunzione della difesa di un coimputato da parte di un

imputato che sia con il primo in posizione di conflitto di interessi

equivarrebbe all'assunzione, in violazione del divieto espressamente

posto nella norma impugnata, della difesa (difesa di se medesimo e

difesa tecnica del coimputato) di più imputati in posizioni tra loro

incompatibili;

che le ragioni che giustificano il divieto espressamente previsto

dal legislatore risultano, nella specie, aggravate, in quanto

l'assunzione della difesa da parte del coimputato in posizione

incompatibile costituisce un ulteriore fattore di pregiudizio per

l'effettività della difesa;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente

infondata, in quanto la norma di cui si chiede l'introduzione, con

una sentenza additiva, risulta già compresa nel contenuto della

disposizione impugnata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 106, comma 1, del codice di procedura

penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,

sollevata dal Pretore di Grosseto con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1995.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Cheli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1995.

Il direttore di cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1995:522 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte