Sentenza n. 525/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/12/1987 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, ultimo
comma, della legge regionale approvata il 28 febbraio 1985 e
riapprovata l'11 giugno 1986 recante: "Modificazioni e integrazioni
alla L.R. 29 marzo 1980 n. 22, recante norme per la utilizzazione e
la gestione del patrimonio e la disciplina della contabilità
dell'Unità Sanitaria Locale", promosso con ricorso del Presidente
del Consiglio dei Ministri, notificato il 1° luglio 1986, depositato
in cancelleria l'8 luglio 1986 ed iscritto al n. 20 del registro
ricorsi 1986.
Visto l'atto di costituzione della Regione Emilia-Romagna;
Udito nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1987 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Uditi l'Avvocato Luciano Petronio per la Regione Emilia-Romagna e
l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - In una legge riapprovata dal Consiglio Regionale l'11 giugno
1986 ("Modificazioni ed integrazioni alla L.R. 20 marzo 1980 n. 22,
recante norme per la utilizzazione e la gestione del patrimonio e la
disciplina della contabilità nell'Unità Sanitaria Locale") la
Regione dell'Emilia-Romagna ha deliberato all'art. 8, ultimo comma,
una modifica della legislazione vigente, secondo la quale le U.S.L.
possono convenzionarsi con aziende comunali, consorziali o con
società di capitali a prevalente partecipazione degli enti locali
territoriali, al fine di acquisire medicinali, materiale sanitario,
nonché altri beni e servizi. Tale possibilità di convenzionamento,
subordinata ad una previa apposita indagine di mercato volta ad
evidenziare "la convenienza, funzionalità e razionalità di
acquisire i suddetti beni e servizi tramite convenzioni", si propone
- come si legge nella stessa disposizione impugnata - di "realizzare
il più completo coordinamento dell'attività delle USL con quella
dei Comuni", in ossequio - come ricorda ancora la legge in questione
- con il disposto dell'ultimo comma dell'art. 28 della riforma
sanitaria" (L. 23 dicembre 1978, n. 833). Quest'ultimo articolo
dispone, infatti, che una legge regionale deve disciplinare sia gli
acquisti di medicinali e del restante materiale sanitario da parte
delle USL, sia il coordinamento dell'attività delle farmacie
comunali con i servizi dell'unità sanitaria locale.
Tale previsione normativa veniva rinviata dal Governo sia in
quanto "non in linea con l'art. 28 della L. 23 dicembre 1978, n. 833
che prevede l'acquisto diretto di medicinali presso le farmacie di
enti pubblici", sia perché ritenuta in grado di "annullare
completamente il ricorso alla trattativa privata per l'acquisizione
sia di beni che di servizi".
A seguito della riapprovazione senza modifiche della norma
rinviata, il Governo ha sollevato questione di legittimità
costituzionale per contrasto coi principi fondamentali stabiliti
dalle leggi dello Stato.
2. - Secondo il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri,
il citato art. 8, ultimo comma, vanifica sostanzialmente il principio
fondamentale di contabilità pubblica che presiede alla scelta del
contraente.
Lo strumento della convenzione con categorie predeterminate di
contraenti, sarebbe infatti destinato a frustrare l'essenza della
trattativa privata, consistente nella scelta del contraente
maggiormente in grado di soddisfare il bisogno della Pubblica
Amministrazione. Inoltre, tale strumento comporterebbe una
limitazione nella scelta del contraente per il fatto di essere
ammesso solo nei confronti di determinate categorie di soggetti,
mentre l'ordinario sistema dei contratti della P.A. sarebbe
preordinato a consentire la più ampia libertà di orientamento nella
selezione e nella individuazione del contraente che, nel caso
concreto, offra maggiore affidamento circa la più efficace
realizzazione dello scopo del contratto.
Infine, la norma impugnata, ove pure fosse ritenuta compatibile
con le forme della trattativa privata, contrasterebbe coi principi
fondamentali di contabilità, in quanto prevede la convenzione anche
al di fuori delle condizioni stabilite al livello regionale per la
trattativa privata.
3. - Nel suo atto di costituzione la regione Emilia-Romagna
sostiene che il ricorso del Governo si fonda su un equivoco: quello
di ritenere che la norma impugnata introduca modalità di scelta del
contraente diverse da quelle previste dalle leggi statali in materia
di contabilità pubblica. Mentre, secondo la resistente, la norma
impugnata prefigura soltanto un modello di organizzazione
dell'attività dell'amministrazione sanitaria, consentendo a
quest'ultima di acquistare specialità farmaceutiche per il tramite
di un altro soggetto pubblico e lasciando del tutto integra
l'applicabilità dei principi della contabilità pubblica quando
l'acquisto sia compiuto sul mercato. In altre parole, la "deroga"
dettata dalla norma in esame non riguarderebbe il principio secondo
cui l'acquisto di beni sul mercato deve essere compiuto sulla base
delle forme tipizzate di scelta del contraente, bensì introduce la
possibilità che sia ritenuto più conveniente che tale acquisto
venga effettuato diversamente, cioè per il tramite di soggetti
pubblici a questo scopo costituiti.
Tale "deroga", sempre secondo la regione, è già prevista dal
citato art. 28 della riforma sanitaria, in base al quale l'U.S.L.
può acquistare le preparazioni farmaceutiche, anziché sul mercato,
"nelle farmacie di cui sono titolari enti pubblici". Nulla
vieterebbe, pertanto, che una analoga forma di collaborazione sia
prevista nell'ipotesi che l'approvigionamento avvenga non già per il
tramite della farmacia di cui è titolare un ente pubblico (che è il
modo che l'art. 28 della legge n. 833 del 1978 indica come possibile
ma non come esclusivo), bensì per il mezzo di altro soggetto
pubblico specializzato.
Ricordando che altre leggi attualmente in vigore in altre regioni
prevedono analoghi modelli di organizzazione dell'attività delle
U.S.L., la Regione resistente conclude che la legge impugnata, lungi
dal configurare un'eccezione ai principi della scelta del contraente,
prevede piuttosto una modalità organizzativa dell'U.S.L. stessa.
4. - In una breve memoria depositata nell'imminenza dell'udienza
pubblica la Regione, oltre a ribadire la tesi ora esposta, avanza,
per la prima volta, eccezione di inammissibilità del ricorso
governativo, per mancata corrispondenza, con riferimento ai principi
fondamentali violati, tra il rinvio ed il ricorso.
Secondo la ricostruzione compiuta dalla Regione, il Governo,
mentre nel rinvio avrebbe lamentato che l'art. 8 "non è in linea con
l'art. 28 della riforma sanitaria" poiché "così come proposto,
potrebbe annullare completamente il ricorso alla trattativa privata",
nel ricorso, invece, avrebbe denunciato il contrasto col principio
dell'art. 50 della riforma sanitaria, e cioè con una norma che,
oltre ad essere completamente diversa, nel rinvio non era neppure
menzionata. Considerato in diritto
1. - Il ricorso governativo che introduce il presente giudizio
solleva la questione se l'art. 8, u.c., della legge regionale
dell'Emilia-Romagna dal titolo "Modificazioni e integrazioni alla
L.R. 29 marzo 1980 n. 22, recante norme per la utilizzazione e la
gestione del patrimonio e la disciplina della contabilità
dell'Unità Sanitaria Locale", riapprovata l'11 giugno 1986, violi:
a) l'art. 28 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, che prevede
l'acquisto diretto, da parte delle U.S.L., delle preparazioni
farmaceutiche da distribuire agli assistiti per il tramite di
farmacie di cui sono titolari enti pubblici o da utilizzare presso
gli ospedali, gli ambulatori e tutti gli altri presidi sanitari; b) i
principi della contabilità pubblica relativi alla trattativa privata
e, in particolare, la regola della libertà di scelta del contraente.
2. - Prima di entrare nel merito delle questioni sollevate,
occorre tuttavia esaminare l'eccezione di inammissibilità del
ricorso, prospettata nella memoria difensiva della Regione
Emilia-Romagna, la quale è motivata da una presunta difformità tra
il contenuto del rinvio e quello del ricorso.
L'eccezione è infondata.
È costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo,
sentt. nn. 217 e 289 del 1987) che il principio della corrispondenza
sostanziale tra motivi del rinvio e motivi del ricorso sia salvo
anche quando i primi siano espressi in forma sintetica e sommaria,
purché la regione abbia potuto rendersi ragionevolmente conto della
sostanziale identità delle obiezioni rivoltele dal Governo e riprese
poi più diffusamente nel ricorso.
Nel caso di specie l'atto di rinvio contiene due distinti motivi
di incostituzionalità: il primo fondato sull'osservazione che l'art.
8, u.c., della legge rinviata "non è in linea con l'art. 28" della
riforma sanitaria; il secondo basato sul rilievo che la disposizione
impugnata "potrebbe annullare completamente il ricorso alla
trattativa privata per l'acquisizione sia di beni che di servizi".
L'eccezione della Regione si appunta contro quest'ultimo motivo, dal
momento che, mentre nel ricorso l'Avvocatura dello Stato concentra le
sue obiezioni sulla pretesa violazione del principio della libertà
del contraente, ritenuto insito nelle regole generali sulla
trattativa privata, nel rinvio invece il Governo aveva semplicemente
paventato il rischio che lo strumento della convenzione avrebbe
potuto pregiudicare il ricorso alla trattativa privata.
Deve ritenersi che, anche se nell'atto di rinvio non è citata
alcuna disposizione come parametro del relativo giudizio di
costituzionalità e anche se la formulazione dell'obiezione non è
sicuramente tra le più felici, e tra le più precise, è
sufficientemente chiaro il senso del rilievo. Con la disposizione
oggetto del rinvio si considerano violati i principi sulla trattativa
privata. Nel ricorso l'Avvocatura dello Stato non è decampata da
questa linea, ma ha precisato meglio il significato della generica
obiezione rivolta alla Regione, specificando che il principio
ritenuto violato è quello relativo alla libera scelta del
contraente. Poiché il meno è compreso nel più, deve concludersi
che il ricorso non può considerarsi sostanzialmente difforme dal
rinvio, quantomeno nel significato che a questa regola dà la
costante giurisprudenza di questa Corte.
3. - Va comunque respinta nel merito la questione di legittimità
costituzionale sollevata contro l'art. 8, u.c., della legge regionale
impugnata, in quanto ritenuta contrastante con il principio contenuto
nell'art. 28 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (riforma sanitaria).
Quest'ultima disposizione, il cui significato è stato
precedentemente ricordato, dice testualmente: "L'Unità sanitaria
locale, i suoi presidi e servizi (...) possono acquistare
direttamente le preparazioni farmaceutiche di cui al secondo comma
per la distribuzione agli assistiti nelle farmacie di cui sono
titolari enti pubblici e per l'impiego negli ospedali, negli
ambulatori e in tutti gli altri presidi sanitari". Lo stesso comma
subito dopo precisa che i modi di attuazione di tale possibilità
sono lasciati alla discrezione del legislatore regionale: "La legge
regionale disciplina l'acquisto di detti medicinali e del restante
materiale sanitario da parte delle unità sanitarie locali e dei loro
presidi e servizi, nonché il coordinamento dell'attività delle
farmacie comunali con i servizi dell'unità sanitaria locale".
In altri termini, con l'art. 28, u.c., della legge di riforma
sanitaria il legislatore nazionale ha voluto stabilire una
possibilità di deroga alla disciplina generale, in base alla quale
"i produttori di medicinali e i grossisti non possono vendere i
medicinali che alle farmacie" (art. 46, R.D. 30 settembre 1938, n.
1706). Lo scopo di tale norma è quello di
consentire l'acquisto diretto da parte delle U.S.L., ove queste lo
ritengano opportuno, onde favorire la realizzazione di economie di
gestione, nonché un approvvigionamento più efficiente e più
razionale dei medicinali e degli altri beni sanitari. In ogni caso,
lo stesso articolo affida al legislatore regionale il compito di
disciplinarne le modalità, tenendo anche conto delle esigenze di
coordinamento tra l'attività delle farmacie comunali e i servizi
erogati dalle Unità sanitarie locali.
Sulla base di tali norme nazionali numerosissime regioni hanno
provveduto ad adottare proprie leggi, con le quali hanno regolato le
varie possibilità di acquisto dei medicinali e di altro materiale
sanitario da parte delle U.S.L. e dei relativi presidi. Le
disposizioni impugnate si collocano in questo filone normativo ed il
rinvio può ipotizzare una violazione del cit. art. 28 solo
travisandone il significato: come se, cioè, tale articolo prevedesse
l'acquisto diretto di medicinali da parte delle Usl soltanto presso
le farmacie di enti pubblici.
Tale non è, palesemente, il significato dell'art. 28 della
riforma sanitaria, né merita indugiare sul punto giacché lo stesso
atto di rinvio esprime un manifesto impaccio nel prospettare tale
censura, lamentando, non già che la disposizione impugnata contrasta
con l'art. 28 della legge n. 833 del 1978, ma che "non è in linea"
con esso. Né il ricorso insiste sulla medesima censura, limitandosi
piuttosto a riferirla come espressa nell'atto di rinvio.
4. - Ben più argomentata è invece la censura che il ricorrente
produce contro la stessa disposizione impugnata in quanto, prevedendo
la possibilità di acquisto dei beni e dei servizi sanitari tramite
convenzioni con produttori o grossisti costituiti in aziende
comunali, consorziali o con società di capitali a prevalente
partecipazione degli enti locali territoriali, contrasterebbe con i
principi della trattativa privata e, in particolare, con la regola
della libertà di scelta del contraente. Anche questa censura,
tuttavia, è infondata.
Il sistema adottato con la disposizione impugnata prevede la
possibilità che le U.S.L. e i relativi presidi stipulino convenzioni
con aziende farmaceutiche municipali, consorziali, o a prevalente
partecipazione degli enti locali territoriali (tanto se produttrici
quanto se venditrici all'ingrosso o al dettaglio), purché tale via
si dimostri, sulla base di apposita indagine di mercato, più
conveniente, più efficiente e più razionale rispetto agli altri
strumenti offerti dalla contrattazione ad evidenza pubblica. Essendo
questa la disciplina, non può dunque dirsi che lo strumento della
convenzione contrasti con i principi della trattativa privata,
poiché la sua esperibilità è condizionata proprio al miglior
perseguimento delle stesse finalità cui è preordinata la trattativa
privata medesima: vale a dire l'individuazione del contraente che
offra le maggiori garanzie al fine di soddisfare l'interesse dedotto
nel negozio nel modo più conveniente, più efficace e più
razionale. Secondo la disposizione impugnata, infatti, solo se questi
obiettivi siano perseguiti in maniera migliore che con un qualsiasi
altro tipo di contratto ad evidenza pubblica, si può procedere, da
parte delle U.S.L., alla stipula della convenzione ivi prevista.
Va anche aggiunto che, al di là delle regole appena ricordate,
non può rinvenirsi nell'ordinamento statale vigente un principio
che, vincolando all'assoluta libertà di individuazione del
contraente, precluda la possibilità di circoscrivere preventivamente
la sfera dei possibili soggetti cui rivolgersi per la stipula di
contratti o convenzioni a seguito di trattativa privata.
Conseguentemente, posto che la normativa statale conosce limitazioni
alla sfera dei possibili contraenti ratione subjecti, altrettanto
può fare la legge regionale se tale previsione si accompagna, come
nel caso in esame all'esigenza di garantire un più efficiente, più
razionale e meno costoso funzionamento dell'amministrazione sanitaria
regionale nel suo complesso.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 8, ultimo comma (quarto), della legge della Regione
Emilia-Romagna approvata il 28 febbraio 1985 e riapprovata l'11
giugno successivo concernente: "Modificazioni ed integrazioni alla
L.R. 29 marzo 1980 n. 22 recante norme per la utilizzazione e la
gestione del patrimonio e la disciplina della contabilità
nell'Unità Sanitaria Locale", in riferimento all'art. 117 Cost. in
relazione ai principi fondamentali della contabilità pubblica.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: BALDASSARRE
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:525 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte