Sentenza n. 525/1990
Altra decisione · depositata il 28/11/1990 · relatore Antonio Baldassarre
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei
ministri notificato il 29 maggio 1990, depositato in cancelleria il 7
giugno successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito
della delibera della Provincia Autonoma di Trento 7 marzo 1990 n.
2146, recante nomina del sig. Fausto Manfrini a vice-presidente della
Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, notificata con nota del 15
marzo 1990, n. 351, pervenuta al Ministero del tesoro il 31 marzo
1990, ed iscritto al n. 18 del registro conflitti 1990;
Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Trento;
Udito nell'udienza pubblica del 9 ottobre 1990 il Giudice relatore
Antonio Baldassarre;
Uditi l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del
Consiglio dei ministri e l'avv. Valerio Onida per la Provincia
autonoma di Trento;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato
conflitto di attribuzione nei confronti della Provincia autonoma di
Trento in relazione alla delibera della Giunta della predetta
provincia, adottata il 7 marzo 1990 con il numero d'ordine 2146, con
la quale è stato nominato il vice-presidente della Cassa di
Risparmio di Trento e Rovereto. Il ricorrente chiede che questa
Corte, a norma dell'art. 5 dello Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione, dichiari
che spetta allo Stato la nomina del presidente e del vice-presidente
della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto e, in genere, degli
amministratori di istituti e di aziende di credito che aprano uno o
più sportelli fuori del territorio della Provincia.
A sostegno delle proprie richieste, il Presidente del Consiglio
dei Ministri osserva che lo Statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige, dopo aver riconosciuto, all'art. 5, la competenza concorrente
della Regione in materia di "ordinamento degli enti di credito
fondiario e di credito agrario, delle Casse di risparmio e delle
Casse rurali, nonché delle aziende di credito a carattere
regionale", prevede all'art. 11 la competenza delle Province
autonome, da esercitare previo parere del Ministro del tesoro, sia
per l'autorizzazione all'apertura e al trasferimento di sportelli
bancari di aziende di credito "a carattere locale, provinciale e
regionale", sia per la nomina del presidente e del vice-presidente
delle Casse di risparmio. Quest'ultima disposizione, continua il
ricorrente, ha avuto uno specifico svolgimento nelle norme di
attuazione contenute negli artt. 1 e 2 del d.P.R. 26 marzo 1977, n.
234, per le quali, ai fini dell'art. 11 dello Statuto, "sono
considerati a carattere regionale tutti gli enti e gli istituti e
tutte le aziende di credito che abbiano la sede legale e sportelli
esclusivamente nel territorio regionale". Pertanto, conclude il
ricorrente, la Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, avendo aperto
almeno uno sportello fuori della regione, non dovrebbe essere più
inquadrata tra le aziende di credito per le quali le nomine in
questione spettano alla Provincia.
2. - Si è regolarmente costituita la Provincia autonoma di Trento
per chiedere che il ricorso dello Stato sia dichiarato inammissibile
e, comunque, infondato.
Secondo la resistente, l'inammissibilità del ricorso risulterebbe
sia dal fatto che quest'ultimo è stato notificato il 29 maggio 1990
e, pertanto, oltre il termine di sessanta giorni dalla data di
comunicazione dell'avvenuta nomina (14 marzo 1990), sia dal fatto che
è stato impugnato soltanto l'atto finale del procedimento di nomina
e non, invece, la designazione del vice-presidente, operata dalla
Provincia con nota del 24 ottobre 1989, che costituiva già esercizio
della competenza contestata con il presente ricorso.
In ogni caso, continua la Provincia, il ricorso dovrebbe esser
rigettato in quanto si baserebbe su un'erronea interpretazione delle
disposizioni statutarie e di quelle di attuazione. Secondo la
resistente, l'art. 11 dello Statuto conterrebbe una norma univoca non
abbisognevole di integrazione e di specificazione da parte delle
norme di attuazione, nel senso che non farebbe alcun riferimento
all'apertura di sportelli esclusivamente nel territorio della
provincia o della regione ai fini della qualificazione del carattere,
regionale o no, della Cassa di risparmio. Le norme di attuazione,
sempre secondo la resistente, allorché menzionano l'art. 11 dello
Statuto si riferirebbero solo al primo comma dello stesso articolo,
laddove si parla delle aziende di credito a carattere regionale, e
non anche al terzo comma, che concerne le Casse di risparmio senza
stabilire ulteriori specificazioni circa il loro carattere.
L'interpretazione sulla quale si basa il ricorso dello Stato,
oltre a non avere il sostegno dei dati testuali, sarebbe, ad avviso
della Provincia, priva di logica. Innanzitutto, ove si ritenessero
applicabili le norme di attuazione contenute nell'art. 2 del d.P.R.
n. 234 del 1977 anche alle Casse di risparmio (art. 11, comma terzo,
dello Statuto), si perverrebbe all'illogico risultato di ritenere
che, mentre le nomine degli amministratori degli istituti di credito
operanti esclusivamente nel territorio regionale rientrerebbero nella
piena competenza regionale (art. 3, lett. h), delle citate norme di
attuazione), al contrario le nomine del presidente e del
vice-presidente delle Casse di risparmio non sarebbero oggetto di una
competenza piena della Provincia, essendo sottoposte al parere del
Ministro del tesoro. In realtà, a giudizio della resistente, la
previsione di tale parere rappresenterebbe l'elemento equilibratore
di una fattispecie nella quale il potere di nomina sarebbe attribuito
alla Provincia senza condizionarlo all'apertura di sportelli
esclusivamente all'interno del territorio regionale. In secondo
luogo, ove alle norme di attuazione si conferisse il significato
enunciato nel ricorso, si riconoscerebbe alle stesse un significato
contrastante e paralizzante rispetto a quello delle norme statutarie,
sicché, nel caso che questa Corte intenda seguirlo, essa dovrebbe
sollevare dinnanzi a se stessa questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2 del d.P.R. n. 234 del 1977, anche in
riferimento ad altre norme costituzionali, quali gli artt. 103 e 107
dello Statuto e l'art. 3 della Costituzione. Infine, la resistente
osserva che non esistono nella giurisprudenza di questa Corte
precedenti che abbiano pertinenza con il caso ora in esame.
3. - In prossimità dell'udienza ambedue le parti in giudizio
hanno presentato memorie, con le quali ribadiscono i rispettivi punti
di vista. Nuovi argomenti sono stati addotti soltanto dall'Avvocatura
dello Stato, la quale, in replica alle eccezioni di inammissibilità
proposte dalla Provincia, rileva: a) la nota 7 marzo 1990, da cui la
resistente vorrebbe far decorrere il dies a quo per la proposizione
del ricorso, conterrebbe solo un preannuncio, mentre la delibera
contenente la nomina sarebbe stata integralmente comunicata con la
nota 15 marzo 1990, pervenuta il 31 marzo 1990; b) la Provincia non
ha impugnato la nota 12 dicembre 1989 del Ministro del tesoro, con la
quale quest'ultimo precisava univocamente che la Cassa di risparmio
di Trento e Rovereto non può più considerarsi azienda di credito a
carattere regionale, né l'analoga nota del 9 febbraio 1990 dello
stesso Ministro, riconoscendo così l'interpretazione del ricorrente.
4. - All'udienza pubblica l'Avvocatura dello Stato ha sostenuto
che, a seguire l'interpretazione della resistente, la Provincia di
Trento manterrebbe la competenza sulla nomina dei vertici della Cassa
di risparmio anche se questa aprisse sportelli, per ipotesi, su tutto
il territorio nazionale. La medesima Avvocatura, comunque, non si è
opposta alla subordinata richiesta di parte avversa di sollevare
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 delle norme di
attuazione.
La difesa della Provincia di Trento, premesso che il caso in esame
pone problemi giuridici diversi da quelli già presi in esame da
questa Corte con riferimento alle Regioni Sicilia e Friuli-Venezia
Giulia, ha sottolineato come l'interpretazione della Presidenza del
Consiglio porti a ritenere che una competenza statutaria della
Provincia autonoma di Trento (nomina dei vertici della locale Cassa
di risparmio) possa essere cancellata da atti amministrativi statali,
giacché l'autorizzazione all'apertura di sportelli fuori del
territorio regionale è di competenza di organi ministeriali o della
Banca d'Italia, senza alcuna partecipazione, nemmeno a titolo
consultivo, della Provincia medesima. Considerato in diritto
1. - Il conflitto di attribuzione oggetto di questo giudizio è
stato sollevato dal Presidente del Consiglio dei Ministri in
relazione alla delibera della Giunta della Provincia autonoma di
Trento, 7 marzo 1990, n. 2146, con la quale è stato nominato il
vice-presidente della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto.
Il ricorrente, argomentando dagli artt. 5 e 11 dello Statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670),
che riconoscono alla Regione la competenza concorrente
sull'ordinamento degli istituti e delle aziende di credito a
carattere regionale e alle Province autonome il potere di nomina del
presidente e del vice-presidente delle Casse di risparmio a carattere
regionale, e riferendosi alle norme di attuazione contenute nell'art.
2 del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234, che definiscono come aziende di
credito a carattere regionale soltanto quelle "che abbiano la sede
legale e sportelli esclusivamente nel territorio regionale", chiede
che si dichiari la spettanza allo Stato della nomina del presidente e
del vice-presidente della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto e,
in genere, degli amministratori di istituti e di aziende di credito
che aprano uno o più sportelli fuori del territorio della Provincia.
Lo stesso ricorrente chiede in via consequenziale l'annullamento
della delibera di nomina prima citata.
2. - La Provincia autonoma di Trento ha sollevato in via
preliminare una eccezione di inammissibilità per tardività del
ricorso, che tuttavia non è fondata.
La resistente argomenta tale eccezione in un duplice modo. In
primo luogo essa sostiene che il ricorso, essendo stato notificato il
29 maggio 1990, sarebbe stato proposto oltre il termine di sessanta
giorni dall'effettiva conoscenza, la quale si sarebbe prodotta con la
lettera raccomandata ricevuta dal Ministro del tesoro il 14 marzo
1990, che comunicava l'avvenuta nomina del vice-presidente della
Cassa di risparmio di Trento e Rovereto ed informava che sarebbe
seguita la notifica di copia autentica del provvedimento adottato.
Questa argomentazione non può essere condivisa, dal momento che,
secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini della decorrenza
del termine di proponibilità del ricorso rileva la conoscenza
dell'atto nel suo contenuto, e non già quella relativa alla mera
esistenza dell'atto stesso (v., ad esempio, sentt. nn. 66 del 1967,
51 del 1978 e 179 del 1987). Poiché la comunicazione data con la
lettera del 14 marzo 1990 si limita semplicemente a informare che la
nomina era avvenuta e poiché la delibera impugnata è stata
notificata in copia con una nota ricevuta il 31 marzo 1990, è
quest'ultima data che costituisce il dies a quo per la decorrenza del
termine di proponibilità del ricorso. Pertanto, considerato che il
ricorso è stato notificato il 29 maggio 1990, deve escludersi la sua
tardività per l'aspetto ora esaminato.
Per la resistente il ricorso dovrebbe esser considerato tardivo
anche sotto un diverso profilo. Essa, infatti, afferma che la
competenza contestata era stata esercitata dalla Provincia sin dal 24
ottobre 1989, allorché questa aveva inviato al Ministro del tesoro
la designazione del nuovo vice-presidente al fine di ottenere il
parere previsto dall'art. 11, ultimo comma, dello Statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige. Secondo la resistente, il Presidente del
Consiglio dei Ministri, anziché attendere l'atto finale del
procedimento di nomina, avrebbe dovuto impugnare la comunicazione
della predetta designazione, con la quale la Provincia già
rivendicava a sé il potere contestato. E, il non averlo fatto,
dovrebbe indurre a considerare tardivo il ricorso.
Anche sotto il profilo da ultimo indicato, l'eccezione sollevata
dalla Provincia autonoma di Trento non può essere accolta. Non v'è
dubbio, che, già con la designazione inviata al Ministro del tesoro
per ottenerne il parere, la Provincia abbia compiuto un atto di
esercizio della competenza contestata e che, pertanto, già allora il
Presidente del Consiglio dei Ministri avrebbe potuto sollevare
conflitto di attribuzione in relazione a quell'atto
infraprocedimentale. Tuttavia, che lo Stato, in replica alla predetta
nota di designazione, abbia rivendicato per sé il potere di nomina
senza proporre ricorso per conflitto di attribuzione, non può
produrre alcun effetto preclusivo rispetto alla successiva
proposizione di un conflitto in relazione ad atti susseguenti del
procedimento con i quali la Provincia abbia esercitato la medesima
competenza e, in particolare, in relazione all'atto finale del
procedimento di nomina. Al giudizio per conflitto di attribuzione,
infatti, non è applicabile l'istituto dell'acquiescenza (per la
conforme costante giurisprudenza di questa Corte, v., ad esempio,
sentt. nn. 77 e 82 del 1958, 56 del 1969 e 89 del 1977).
Del resto, poiché all'atto infraprocedimentale non può
riconoscersi alcun effetto impegnativo nei confronti degli atti
successivi del procedimento, non si può escludere la rilevanza
dell'ipotesi che la Provincia avrebbe potuto desistere dal portare a
compimento il procedimento di nomina iniziato, tanto più che alla
richiesta del parere sulla designazione era seguita da parte statale
la rivendicazione a sé della competenza esercitata, anche questa
senza alcun séguito giudiziale. Sicché il prudente atteggiamento
dello Stato, che ha atteso, per l'elevazione del conflitto, l'atto
finale del procedimento, non potrebbe in alcun caso essere
interpretato come accettazione degli effetti collegati all'esercizio
della competenza potenzialmente in contestazione.
Né avrebbe alcun valore ricordare in senso contrario il costante
orientamento di questa Corte nel dichiarare l'inammissibilità dei
ricorsi per conflitto di attribuzione proposti contro atti meramente
consequenziali (confermativi, riproduttivi, esplicativi, esecutivi,
etc.) rispetto ad atti anteriori, non impugnati, con i quali era già
stata esercitata la competenza contestata (v., ad esempio, sentt. nn.
63 del 1965, 94 e 112 del 1972, 28 del 1979). In tali ipotesi,
infatti, si deve correttamente parlare di decadenza dall'esercizio
dell'azione - azione che, a differenza delle posizioni sostanziali,
è pur sempre disponibile -, per il fatto che in siffatta evenienza,
attraverso l'impugnazione dell'atto meramente consequenziale, si
tenta, in modo surrettizio, di contestare giudizialmente l'atto di
cui quello impugnato è mera conseguenza e per il quale è già
inutilmente spirato il termine di proponibilità del ricorso.
3. - Il ricorso è fondato.
Diversamente da quanto sembra supporre il ricorrente nelle sue
richieste formali, oggetto del giudizio non è la spettanza del
potere di nomina di tutti gli organi di vertice delle Casse di
risparmio con sede centrale nella provincia che abbiano aperto
sportelli fuori del territorio regionale, ma è, invece, la spettanza
del potere di nomina del vice-presidente della Cassa di risparmio di
Trento e Rovereto, avente le caratteristiche appena menzionate. Ai
fini della decisione del conflitto tra Stato e Provincia autonoma di
Trento, ciascuno dei quali rivendica a sé il potere relativo alla
predetta nomina, occorre verificare se la competenza provinciale in
ordine alla preposizione del vicepresidente delle Casse di risparmio
con sede legale nel proprio territorio sia limitata soltanto alle
casse aventi carattere regionale e se tale carattere venga meno ove
l'istituto di credito apra uno o più sportelli fuori dei confini
regionali.
In relazione al primo punto, si può convenire con la resistente
che le disposizioni statutarie invocate, considerate nel loro mero
tenore letterale, non escludono la possibilità di riferire il potere
di nomina contestato a tutte le Casse di risparmio aventi la sede
legale nel territorio provinciale, abbiano o meno carattere
regionale. L'art. 11, ultimo comma, dello Statuto, infatti, dice
semplicemente che "la provincia nomina il presidente e il
vicepresidente della Cassa di risparmio, sentito il parere del
Ministro del tesoro", senza specificare che la Cassa debba avere
carattere regionale. E anche l'art. 5 dello stesso Statuto non è
decisivo ai fini della delimitazione dell'anzidetto potere di nomina,
poiché, nell'attribuire la potestà legislativa concorrente in
materia di credito alla regione, usa una dizione che lascia il dubbio
se il carattere regionale si riferisca soltanto alle aziende di
credito o si estenda anche alle Casse di risparmio e alle Casse
rurali, oltreché agli enti di credito fondiario e di credito agrario
(v. art. 5, n. 3: "ordinamento degli enti di credito fondiario e di
credito agrario, delle Casse di risparmio e delle Casse rurali,
nonché delle aziende di credito a carattere regionale").
D'altra parte, se dal tenore letterale delle disposizioni si passa
a considerare l'ordine sistematico nel quale esse sono collocate, si
traggono elementi che indurrebbero a delimitare il potere provinciale
di nomina del presidente e del vicepresidente delle Casse di
risparmio soltanto alle casse aventi carattere regionale. Infatti,
l'ultimo comma dell'art. 11 è collocato all'interno di un articolo
nel quale sono ripartite le competenze tra lo Stato e la Provincia,
in modo che a quest'ultima sono riconosciuti poteri (in ordine
all'apertura e al trasferimento di sportelli) concernenti soltanto le
"aziende di credito a carattere locale provinciale e regionale",
previo parere, come nel caso delle nomine di cui all'ultimo comma,
del Ministro del tesoro, mentre allo Stato sono attribuiti poteri
afferenti alle "altre aziende di credito" che intendano aprire o
trasferire sportelli all'interno del territorio provinciale, sentito
il parere della stessa provincia interessata. In altri termini, anche
al caso in questione sembra applicarsi la ratio che presiede alla
ripartizione di competenze stabilita in materia di istituti di
credito per altre autonomie speciali, in base alla quale, mentre la
competenza dell'ente autonomo si esercita nella pienezza della sua
consistenza costituzionale soltanto nei confronti degli istituti
creditizi aventi carattere regionale, al contrario, rispetto agli
altri istituti, le competenze si esprimono in atti di collaborazione
(essenzialmente in pareri) rispetto all'esercizio di attribuzioni che
spettano allo Stato in quanto in esse domina l'interesse nazionale
(v. sent. n. 1141 del 1988).
A risolvere in quest'ultimo senso il dubbio interpretativo
concorrono in modo decisivo le norme di attuazione contenute nel
d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234. L'art. 1, primo comma, di quest'ultimo
decreto, nel trasferire alla Regione Trentino-Alto Adige le
attribuzioni in materia di ordinamento degli enti e delle aziende di
credito a carattere regionale, ritaglia all'interno di queste ultime
le competenze nominate nell'art. 11 dello Statuto per confermarne la
spettanza alle Province autonome di Trento e di Bolzano. Ciò
significa che, per tale norma di attuazione, il potere di nominare il
presidente e il vicepresidente delle Casse di risparmio (art. 11,
terzo comma) deve ritenersi attribuito alle Province autonome
limitatamente agli istituti di credito aventi carattere regionale.
E, poiché l'art. 2, primo comma, dello stesso d.P.R. n. 234 del
1977 precisa che "ai fini del precedente art. 1 e dell'art. 11" dello
Statuto "sono considerati a carattere regionale tutti gli enti e gli
istituti e tutte le aziende di credito che abbiano la sede legale e
sportelli esclusivamente nel territorio regionale", deve concludersi
che il potere di nomina del vice-presidente della Cassa di risparmio
di Trento e Rovereto, concernendo un istituto di credito che,
successivamente all'entrata in vigore delle norme di attuazione
contenute nel d.P.R. n. 234 del 1977, ha aperto sportelli bancari
fuori del territorio regionale, spetta allo Stato, e non già alla
Provincia autonoma di Trento. Conseguentemente a ciò, va annullata
la delibera n. 2146 del 7 marzo 1990, con la quale la Giunta della
Provincia autonoma di Trento ha illegittimamente provveduto a
nominare il vice-presidente della Cassa di risparmio di Trento e
Rovereto.
4. - Né contro tale conclusione può valere l'argomento, addotto
dalla resistente, per il quale non dovrebbe riconoscersi alcuna
rilevanza alle norme di attuazione ai fini dell'interpretazione
dell'art. 11, ultimo comma, dello Statuto, dal momento che
quest'ultima disposizione, nel tacere ogni specificazione sul
carattere delle Casse di risparmio il cui vicepresidente dev'esser
nominato dalla Provincia, dimostrerebbe di non aver bisogno di alcuna
norma di attuazione, essendo chiaro, in mancanza di qualsiasi
delimitazione posta dallo Statuto, che quel potere di nomina dovrebbe
estendersi a tutte le Casse di risparmio aventi sede legale nella
Provincia a prescindere dall'ubicazione degli sportelli delle Casse
medesime.
Tale assunto non può essere condiviso, poiché questa Corte ha
già affermato in via generale che "la mancanza di qualsiasi
limitazione espressa nella disposizione statutaria (...) non può
certo avere il significato dell'illimitatezza della relativa
attribuzione, essendo qualsiasi competenza regionale intrinsecamente
limitata all'interesse della regione considerata" (sent. n. 1141 del
1988). E, con specifico riferimento a un'ipotesi di nomina di
amministratori di una Cassa di risparmio avente sede legale nel
Friuli-Venezia Giulia e sportelli fuori del territorio della medesima
regione, la stessa Corte ha ulteriormente chiarito che "in mancanza
di precisazioni o specificazioni (...) l'estensione della presenza e
dell'attività fuori del territorio regionale provoca per le Casse di
risparmio (...) il venir meno di una condizione essenziale per
l'esercizio dei poteri attribuiti alla Regione" (sent. n. 1147 del
1988).
In altri termini, poiché in ambedue le decisioni citate la Corte
ha inequivocabilmente affermato che in via di principio i poteri
delle regioni o delle province autonome sono naturalmente delimitati
dai confini dell'interesse regionale o provinciale sotteso alle
competenze legislative e amministrative delle stesse e poiché, sotto
il profilo spaziale, quei confini coincidono, in via di principio,
con i limiti del rispettivo territorio, la mancanza nelle norme
statutarie (o in quelle di attuazione) di qualsiasi precisazione
circa l'ambito di estensione dell'attività degli enti sottoposti
alle proprie competenze deve essere interpretata attraverso "una
lettura rigorosa" (v. sent. n. 1147 del 1988), vale a dire nel senso
restrittivo di circoscrivere i poteri di nomina dell'ente regionale
(o provinciale) agli istituti di credito che limitano la propria
attività di erogazione dei servizi bancari all'interno del
territorio dell'ente autonomo titolare di quei poteri.
Questa posizione di principio esclude, pertanto, la validità
delle premesse da cui muove la resistente, sicché, di fronte
all'impossibilità di interpretare l'asserito silenzio dello Statuto
in senso estensivo, viene meno l'ipotesi che debbano considerarsi
irrilevanti, ai fini dell'intepretazione dell'art. 11, ultimo comma,
dello Statuto, le norme di attuazione che circoscrivono l'ambito di
attività delle Casse di risparmio indicate nello stesso art. 11 a
quello coincidente con il territorio proprio della Regione
Trentino-Alto Adige. Tanto più ciò vale se si considera che
un'ipotetica interpretazione estensiva, come quella auspicata dalla
resistente in questo giudizio, potrebbe portare all'irragionevole
conseguenza che si riconosca a ciascuna delle province autonome (o a
singole regioni) poteri relativi alla disciplina o all'ordinamento di
Casse di risparmio che, pur avendo la sede legale nella provincia (o
nella regione) interessata, abbiano fuori del territorio regionale la
maggioranza dei propri sportelli e, quindi, svolgano la loro
attività principale in altre regioni.
Né, contrariamente a quanto suppone la Provincia resistente, è
possibile trarre argomenti dall'art. 3, lettera h), del d.P.R. n. 234
del 1977, al fine di escludere che i citati artt. 1 e 2 del medesimo
decreto si riferiscano al potere provinciale di nomina previsto
dall'art. 11, ultimo comma, dello Statuto.
La resistente suppone che la statuizione contenuta nell'art. 3,
lettera h, per la quale la regione nomina gli amministratori e i
sindaci degli istituti di credito a carattere regionale in mancanza
di qualsiasi parere ministeriale, ove sia confrontata con l'art. 11,
ultimo comma, dello Statuto (il quale, come è noto, prevede che la
Provincia nomina il presidente e il vice-presidente delle Casse di
risparmio sentito il Ministro del tesoro), dimostrerebbe che solo nel
primo caso si avrebbe a che fare con istituti di credito operanti
nell'ambito regionale, mentre nel secondo caso, come sarebbe
attestato dalla previsione del parere ministeriale, non si sarebbe in
presenza di enti di credito a carattere regionale, potendo le Casse
di risparmio operare anche al di fuori dei confini regionali.
In realtà, a parte la considerazione che tale ipotesi
interpretativa si porrebbe in contrasto con una consolidata tendenza
storica per la quale le Casse di risparmio svolgono sempre di più
attività indifferenziate rispetto agli altri istituti di credito, la
rilevata diversità di disciplina ha altre motivazioni. A ben vedere,
infatti, il parere ministeriale è previsto in relazione a tutte le
competenze attribuite alla Provincia in materia di credito, vale a
dire tanto in riferimento a poteri, come quello considerato dalla
resistente, corrispondenti a poteri regionali per i quali quel parere
non è richiesto, quanto in riferimento a competenze relative ad
attività, come quelle regolate dall'art. 11, primo comma, dello
Statuto (autorizzazione all'apertura e al trasferimento di
sportelli), proprie di istituti di credito a carattere locale o
regionale. Ora, a parte che l'ultima delle ipotesi indicate, di per
sé stessa, si pone in contraddizione con l'interpretazione data
dalla resistente, dal momento che prevede il parere ministeriale in
relazione a una competenza provinciale avente ad oggetto istituti di
credito a carattere regionale, il complesso delle norme vigenti sui
poteri regionali e provinciali in materie di credito dimostra che il
parere del Ministro del tesoro è previsto come contrappeso
all'esercizio di competenze di un ente, quale la Provincia, che ha
sporadiche attribuzioni in materia di credito, mentre non è
richiesto in relazione a competenze, anche dello stesso tipo,
imputate alla Regione, godendo questa, in base agli artt. 5, n. 3, e
16, primo comma, dello Statuto, di più organiche attribuzioni in
materia di ordinamento degli istituti di credito a carattere
regionale, tali da consentire una più ampia visione dei problemi
ordinamentali del credito, fra i quali si collocano i poteri di
nomina degli amministratori, così da non esigere contrappesi come il
ricordato parere del Ministro del tesoro.
Del resto, proprio dall'art. 3, lettera h), del d.P.R. n. 234 del
1977 si può dedurre un argomento testuale esattamente contrario alla
ipotesi interpretativa proposta dalla resistente. Infatti, nel
riconoscere alla Regione Trentino-Alto Adige il potere di nomina
degli amministratori degli istituti di credito a carattere regionale,
l'articolo citato precisa "all'infuori dei casi di cui all'art. 11"
dello Statuto, cioè all'infuori delle ipotesi, previste dall'art.
11, ultimo comma, relative alla nomina del presidente e del
vicepresidente delle Casse di risparmio ad opera della Provincia: e
tale precisazione non avrebbe ragione di essere se non si trattasse,
in ambedue i casi, di istituti di credito dello stesso tipo, vale a
dire istituti a carattere regionale.
5. - Per le ragioni dette nei due punti precedenti, non può
sussistere alcun dubbio circa l'esclusione di un possibile contrasto
fra l'art. 2, primo comma, delle norme di attuazione contenute nel
d.P.R. n. 234 del 1977 e l'art. 11, ultimo comma, dello Statuto.
Viene meno, così, un requisito essenziale affinché questa Corte
possa sollevare di fronte a sé stessa la relativa questione di
legittimità costituzionale, prospettata in via subordinata dalla
Provincia resistente.
Questa Corte, tuttavia, non si può esimere dall'osservare, in
conclusione, che pressante è ormai l'esigenza di un riesame
sistematico dei poteri regionali (e provinciali) in materia di
credito sia al fine di rendere coerente il complesso corpo normativo
esistente nel settore, sia, con specifico riferimento alle autonomie
differenziate, al fine di eliminare le profonde e spesso
ingiustificate disparità di disciplina tra regione e regione.
Siffatto riesame si palesa tanto più urgente alla luce delle attuali
vicende evolutive del sistema bancario italiano, caratterizzate da un
generale ampliamento dei mercati creditizi, il quale è legato, in
particolare, all'inserimento degli istituti di credito italiani nella
più ampia cornice della Comunità economica europea.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che spetta allo Stato nominare il vice-presidente della
Cassa di risparmio di Trento e Rovereto e, conseguentemente, annulla
la delibera della Giunta della Provincia autonoma di Trento n. 2146
del 7 marzo 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 novembre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositato in cancelleria il 28 novembre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:525 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte