Sentenza n. 527/2000
Altra decisione · depositata il 22/11/2000 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 2 e 3,
della legge della Regione Marche, riapprovata il 30 giugno 1998,
recante "disciplina dei campeggi", promosso con ricorso del
Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 21 luglio 1998,
depositato in cancelleria il 29 successivo e iscritto al n. 32 del
registro ricorsi 1998.
Visto l'atto di costituzione della Regione Marche;
Udito nell'udienza pubblica del 24 ottobre 2000 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky;
Uditi l'avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del
Consiglio dei ministri e l'avvocato Roberto Nania per la Regione
Marche.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso del 17 luglio 1998, regolarmente notificato e
depositato, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 2 e 3,
della delibera legislativa della Regione Marche (disciplina dei
campeggi) riapprovata il 30 giugno 1998, per contrasto con l'art. 6,
sesto comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217 (legge quadro per il
turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione
dell'offerta turistica), avente carattere, secondo il ricorrente, di
principio fondamentale a norma dell'art. 117 della Costituzione.
La delibera legislativa regionale impugnata prevede che nei
campeggi possano essere installate anche unità abitative fisse,
bungalows e monolocali, mentre la norma statale, affermando che i
campeggi sono "esercizi ricettivi, aperti al pubblico, a gestione
unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta e il soggiorno di
turisti provvisti, di norma, di tende o altri mezzi autonomi di
pernottamento", impedisce la dislocazione di strutture abitative,
ancorché minime, stabilmente infisse sul terreno. L'inciso "di
norma" - secondo il ricorrente - non implicherebbe una possibilità
di deroga alla prescrizione che debba trattarsi di strutture mobili,
ma si riferirebbe a turisti muniti del solo sacco a pelo, oppure a
coloro che utilizzino attrezzature mobili non di loro proprietà, ma
affittate dal gestore del campeggio; mentre - si osserva nel ricorso
- gli esercizi ricettivi abilitati a essere sede di strutture fisse
sono qualificati dalla legge quadro, all'art. 6, settimo comma, come
"villaggi turistici".
2. - Nel giudizio così promosso si è costituita la Regione
Marche, sostenendo l'infondatezza della questione. Secondo la difesa
della regione, l'inciso "di norma" contenuto nell'art. 6, sesto
comma, della legge quadro statale, a differenza di quanto affermato
dal ricorrente, lascerebbe aperta la possibilità di installare nei
campeggi strutture fisse, sia pure in misura minima e non prevalente,
per provvedere all'accoglienza di turisti privi di tende o di altri
mezzi autonomi di pernottamento; gli esercizi abitativi destinati a
essere sede di strutture fisse non sarebbero dunque necessariamente i
"villaggi turistici" di cui al settimo comma del medesimo art. 6. La
distinzione tra campeggi e villaggi turistici poggia, secondo la
regione, su un criterio di prevalenza: nei campeggi devono prevalere
le strutture mobili, nei villaggi turistici quelle fisse. D'altra
parte la disciplina preesistente in materia (legge regionale
22 ottobre 1994, n. 42) prevedeva già, all'art. 6, comma 2, che nei
campeggi potessero essere installati allestimenti minimi, che
avessero una capacità non superiore al 25 per cento di quella
complessiva dell'esercizio. La nuova legge regionale ha solo elevato,
dal 25 al 30 per cento, tale limite massimo, e ha introdotto una
esemplificazione della nozione di "allestimento stabile minimo". E
norme di questo tipo, si osserva in conclusione, sono presenti nella
legislazione di quasi tutte le altre regioni italiane.
3. - In prossimità dell'udienza, la Regione Marche ha depositato
una memoria, rilevando che a seguito della approvazione della legge
regionale 31 agosto 1999, n. 23 (disciplina dei campeggi) deve
ritenersi cessata la materia del contendere: la nuova legge, infatti,
reca una organica disciplina della intera materia e non contiene la
previsione impugnata, in quanto il nuovo art. 2, definendo la nozione
di campeggio, non prevede la possibilità di installare unità
abitative fisse. Nel merito, comunque, la regione ha ribadito,
sviluppando gli argomenti addotti nell'atto di costituzione,
l'infondatezza della questione.
4. - All'udienza pubblica del 24 ottobre 2000, l'Avvocatura dello
Stato e la Regione Marche hanno concluso per la cessazione della
materia del contendere. Considerato in diritto
1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la
legge della Regione Marche recante "disciplina dei campeggi",
approvata il 17 febbraio 1998 e riapprovata a maggioranza assoluta,
dopo il rinvio governativo, in data 30 giugno 1998.
Il ricorrente si duole, in particolare, dell'art. 2, commi 2 e 3,
della delibera legislativa regionale, assumendone il contrasto con la
disciplina posta dall'art. 6, sesto comma, della legge 17 maggio
1983, n. 217 (legge quadro per il turismo e interventi per il
potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica):
quest'ultimo, infatti, nel definire i campeggi come "esercizi
ricettivi, aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su
aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di
norma, di tende o altri mezzi autonomi di pernottamento", sta a
significare che per definirsi tali i campeggi non possono essere
utilizzati per dislocarvi unità abitative fisse e stabili, ancorché
di modesta volumetria, come monolocali, bungalows e simili strutture;
mentre la delibera legislativa regionale prevede che nei campeggi
possano essere insediate dette unità abitative. In ciò il
ricorrente ravvisa la violazione dell'art. 117 della Costituzione,
per la contraddizione tra la legge regionale e il principio
fondamentale posto dalla legge quadro.
2. - Dopo la proposizione del ricorso, è intervenuta la legge
regionale 31 agosto 1999, n. 23, che, nel porre una nuova e organica
"disciplina dei campeggi" complessivamente ricalcante quella
contenuta nella delibera legislativa del 1998, non ha tuttavia
ripetuto la disposizione oggetto della presente questione: il nuovo
art. 2, recante la definizione dei campeggi, stabilisce che essi sono
"esercizi ricettivi ... allestiti ed attrezzati su aree recintate per
la sosta e il soggiorno temporaneo di turisti di norma provvisti di
tende, caravan, autocaravan, mobilhouse, maxicaravan, o altri mezzi
mobili di pernottamento".
Con tale formulazione, allineata nella sostanza alla definizione
posta dalla legge quadro n. 217 del 1983 invocata dal ricorrente, la
regione resistente, disciplinando la materia con un nuovo e organico
provvedimento, ha definitivamente privato di ogni potenziale
efficacia la disposizione oggetto del presente giudizio; ciò, del
resto, conformemente all'obiettivo di "far cadere il giudizio innanzi
alla Corte costituzionale" manifestato nella relazione della giunta
proponente sulla iniziativa di legge regionale n. 378 presentata in
data 24 giugno 1999, dalla quale muove la nuova disciplina regionale.
Deve pertanto ritenersi, alla stregua della giurisprudenza di
questa Corte (tra molte, sentenze nn. 350 e 138 del 2000), che sia
venuta meno la materia del giudizio sulla disposizione legislativa
regionale impugnata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 2 e 3,
della legge della Regione Marche (disciplina dei campeggi)
riapprovata il 30 giugno 1998, proposta, in riferimento all'art. 117
della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il
ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 novembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:527 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte