Corte costituzionale

Ordinanza n. 528/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/11/1990 · relatore Giovanni Conso

Norme in gioco

citata

  • art. 442legge 87/1953
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 452, secondo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

il 17 maggio 1990 dal Tribunale di Avezzano nel procedimento penale a

carico di Scarfo' Pasquale ed altro, iscritta al n. 461 del registro

ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Udito nella camera di consiglio del 14 novembre 1990 il Giudice

relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che il Tribunale di Avezzano, con ordinanza del 17 maggio

1990, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24

della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 452, secondo

comma, del codice di procedura penale, "nella parte in cui non

prevede la possibilità, per il giudice del dibattimento, di valutare

il dissenso del P.M. in ordine all'instaurazione del giudizio

abbreviato";

Considerato che l'ordinanza di rimessione è stata pronunciata

anteriormente all'apertura di un dibattimento con rito direttissimo,

donde, appunto, l'applicabilità dell'art. 452, secondo comma, del

codice di procedura penale;

e che questa Corte, con sentenza n. 183 del 1990, ha già

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 452, secondo

comma, del codice di procedura penale, proprio nella parte in cui non

prevede che il pubblico ministero, quando non consente alla richiesta

di trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato,

debba enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte in cui non

prevede che il giudice, quando, a giudizio direttissimo concluso,

ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa

applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art.

442, secondo comma, dello stesso codice.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 452, secondo comma, del codice

di procedura penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo

con sentenza n. 183 del 1990, nella parte in cui non prevede che il

pubblico ministero, quando non consente alla richiesta di

trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato,

debba enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte in cui non

prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene

ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare

all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo

comma, dello stesso codice, questione sollevata dal Tribunale di

Avezzano con ordinanza del 17 maggio 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 novembre 1990.

Il Presidente e Redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 novembre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:528 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte