Sentenza n. 53/1957
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/04/1957 · relatore Biagio Petrocelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8legge 264/1949
- art. 13legge 264/1949
- art. 21legge 264/1949
- art. 27legge 264/1949
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 8,
13, 21 e 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264, promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza 25 luglio 1956 del Tribunale di Salerno, nel
procedimento penale a carico di De Santis Carmine, Buscetta Cosimo e
Parrilli Cosimo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 266 del 20 ottobre 1956 ed iscritta al n. 291 del Registro ordinanze
1956;
2) ordinanza 23 novembre 1956 del Pretore di Galatina, nel
procedimento penale a carico di Coluccia Anna, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11 del 12 gennaio 1957 ed
iscritta al n. 339 del Reg. ord. 1956.
Viste le dichiarazioni di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 13 marzo 1957 la relazione del
Giudice Biagio Petrocelli;
udito il vice avvocato generale dello Stato Marcello Frattini.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso del procedimento penale a carico di De Santis Carmine,
Buscetta Cosimo e Parrilli Cosimo, imputati del reato previsto
dall'art. 8 della legge 29 aprile 1949, n. 264, il primo per avere
assunto operai senza il tramite dell'ufficio di collocamento, e gli
altri per aver omesso di dichiarare all'ufficio di collocamento
l'avvenuta assunzione al lavoro, il Tribunale di Salerno, su istanza
della difesa, con ordinanza del 25 luglio 1956, dispose la trasmissione
degli atti a questa Corte per il giudizio di legittimità
costituzionale del citato art. 8 e degli artt. 13 e 27 della legge 29
aprile 1949, n. 264, perché in contrasto con gli artt. 2, 3, 4 e 16
della Costituzione "e soprattutto per il loro collegamento necessario e
indispensabile con le anticostituzionali leggi del 9 aprile 1931 e 6
luglio 1939".
L'ordinanza fu notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri
il 27 agosto 1956, comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato
il 18 agosto 1956 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre
successivo. Alla cancelleria della Corte pervennero il 28 agosto 1956
le deduzioni della difesa del De Santis; e il 15 settembre successivo
furono depositati l'atto di intervento e le deduzioni dell'Avvocatura
dello Stato in rappresentanza del Consiglio dei Ministri.
La difesa dei predetti imputati concludeva chiedendo "che la Corte
voglia dichiarare la illegittimità costituzionale degli artt. 8, 13 e
27 della legge 29 aprile 1949, n. 264, in relazione alla legge 9 aprile
1931, n. 358, e alla legge 6 luglio 1939, n. 1092".
L'Avvocatura dello Stato ha rilevato nelle sue deduzioni non
potersi configurare contrasto di sorta fra le indicate norme della
legge 29 aprile 1949, n. 264, e gli artt. 2 e 3 della Costituzione,
contenenti generali dichiarazioni di principio, relative ai diritti
inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia come componente delle
formazioni sociali. L'art. 4 riconosce a tutti i cittadini il diritto
al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo
diritto; e se qualche cosa può dirsi circa le norme per l'avviamento e
il collocamento al lavoro è che esse sono appunto dirette a tutelare
il diritto del cittadino al lavoro, aiutando il disoccupato nella
ricerca di una occupazione, finalità che richiede una organizzazione e
una disciplina, che non è in contrasto ma in piena aderenza con la
norma costituzionale. Egualmente nessun contrasto può ravvisarsi fra
le norme che prescrivono la iscrizione nelle liste di collocamento
della propria residenza e l'art. 16, che stabilisce la libertà del
cittadino di soggiornare liberamente nel territorio nazionale.
Circa il collegamento delle citate norme della legge 29 aprile
1949, n. 264, con le leggi, definite anticostituzionali, del 9 aprile
1931 e 6 luglio 1939, l'Avvocatura dello Stato rileva che un tal
collegamento non è in alcun modo ravvisabile e che la indiretta e
generica asserzione di un collegamento con le norme oggetto del
giudizio non è sufficiente, essendo necessario, per dare ingresso a
una indagine di legittimità costituzionale, la formale e concreta
indicazione della norma di cui si afferma la incostituzionalità, oltre
che la rilevanza della questione sollevata ai fini della definizione
del processo.
L'ordinanza del Pretore di Galatina si riferisce al procedimento
penale pendente presso la stessa Pretura a carico di Coluccia Anna,
imputata del reato di cui agli artt. 21 e 27 della legge 29 aprile
1949, n. 264, per avere denunciato al competente ufficio di
collocamento con il complessivo ritardo di giorni 605 l'avvenuto
licenziamento di n. 61 operai. All'udienza del 23 novembre 1956 la
difesa sollevava eccezione di illegittimità costituzionale della legge
29 aprile 1949, n. 264, ed in particolare dell'art. 21 della stessa, in
rapporto agli artt. 2, 3, 4 e 16 della Costituzione. Il Pretore di
Galatina, ritenuta non manifestamente infondata la questione, ordinava
la trasmissione degli atti a questa Corte, sospendendo il giudizio.
L'ordinanza fu notificata il 1 dicembre 1956 al Presidente del
Consiglio dei Ministri, comunicata il 27 novembre 1956 ai Presidenti
della Camera e del Senato e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12
gennaio 1957, n. 11. Il 19 dicembre 1956 furono depositati nella
cancelleria della Corte l'atto di intervento e le deduzioni
dell'Avvocatura dello Stato in rappresentanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri. Non si è costituita in giudizio la Coluccia.
L'Avvocatura dello Stato ha rilevato nelle sue deduzioni che
l'ordinanza del Pretore enuncia la illegittimità costituzionale di
tutta la legge 29 aprile 1949, n. 264, mentre la eccezione deve essere
diretta contro articoli di legge esattamente determinati. Ha poi
sostenuta la infondatezza della questione sollevata in quanto l'art. 21
della legge 29 aprile 1949, n. 264, prevede soltanto l'obbligo del
datore di lavoro di denunciare i licenziamenti, prescrizione che è
fatta nell'interesse del lavoratore e, quindi, non può dirsi in
contrasto con gli artt. 2 e 4 della Costituzione. Si soggiunge infine
che gli altri articoli della legge 29 aprile 1949, n. 264, richiamati
nell'ordinanza sono del tutto estranei alla definizione del processo
riguardante la Coluccia. L'Avvocatura concludeva pertanto richiedendo
che la Corte dichiari non fondata la questione di illegittimità
costituzionale dell'art. 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264,
sollevata con l'ordinanza 23 novembre 1956 del Pretore di Galatina.
All'udienza l'Avvocatura dello Stato si è riportata alle deduzioni
scritte e la difesa non si è presentata.
Il Presidente, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 15
delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte, ha
disposto che le cause promosse con le sopra indicate ordinanze e
chiamate alla stessa udienza siano congiuntamente discusse. Considerato in diritto :
Data la identità della controversia, i giudizi cui han dato luogo
le menzionate ordinanze devono essere riuniti e su di essi può
emettersi un'unica decisione.
Gli artt. 8, 13 e 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264, rispetto
ai quali l'ordinanza 25 luglio 1956 del Tribunale di Salerno ha
ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale, riguardano il primo l'obbligo, per chiunque aspiri ad
essere avviato al lavoro alle dipendenze altrui, di iscriversi nelle
liste di collocamento della circoscrizione nella quale ha la propria
residenza; il secondo l'obbligo, per chiunque intenda assumere
lavoratori, di farne richiesta al competente ufficio nella cui
circoscrizione si svolgono i lavori. Il terzo, al comma secondo,
prevede le sanzioni penali a carico dei datori di lavoro che non
assumono i lavoratori per il tramite degli uffici di collocamento.
Si deve rilevare preliminarmente che non esiste l'asserita
correlazione di tali norme con le leggi, che si assumono
incostituzionali, del 9 aprile 1931, n. 358, e del 6 luglio 1939, n.
1092. Esse contengono l'una la disciplina e lo sviluppo delle
migrazioni e della colonizzazione interna, l'altra provvedimenti contro
l'urbanesimo: riguardano pertanto ben diverso oggetto da quello delle
norme, direttamente impugnate, della legge 29 aprile 1949. D'altra
parte è da considerare che un collegamento fra le norme di cui
direttamente si deduce la illegittimità ed altre disposizioni
legislative può essere stabilito soltanto nella ipotesi dell'art. 27
della legge 11 marzo 1953, n. 87, che non si verifica nel caso in
esame, vale a dire allorché le altre disposizioni sono tali che la
loro illegittimità deriva come conseguenza dalla dichiarata
illegittimità delle prime.
La indagine resta pertanto limitata alle norme degli artt. 8, 13 e
27 della citata legge del 29 aprile 1949.
Non sussiste il denunziato contrasto fra le predette norme e gli
artt. 2, 3, 4 e 16 della Costituzione. Né i diritti inviolabili
dell'uomo, riconosciuti e garantiti dall'art. 2, né la pari dignità
sociale e l'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, dichiarate
dall'art. 3, sono comunque lesi dalle norme relative alla iscrizione
nelle liste di collocamento e all'assunzione dei lavoratori in base ad
esse. Tali norme rientrano, al contrario, nel sistema delle
disposizioni con le quali l'ordinamento, nell'interesse dei lavoratori,
provvede a disciplinare praticamente la soddisfazione delle loro
esigenze. Un tal carattere si manifesta ancor più nettamente nella
correlazione fra le norme stesse e l'art. 4, primo comma, della
Costituzione. Esso stabilisce che la Repubblica, nel riconoscere a
tutto i cittadini il diritto al lavoro "promuove le condizioni che
rendano effettivo questo diritto". Ed è nell'ambito appunto di questa
generale direttiva che le citate norme della legge 29 aprile 1949
provvedono a disciplinare le condizioni e i modi per l'assunzione dei
lavoratori. Le stesse norme nemmeno possono dirsi in contrasto con
l'art. 16 della Costituzione, giacché l'obbligo della iscrizione dei
lavoratori nelle liste di collocamento della propria residenza, fondato
sulla necessità di regolare le possibilità concrete di assunzione al
lavoro, non incide in sé e per sé sulla libertà di circolazione e di
soggiorno in qualsiasi parte del territorio nazionale, in via generale
garentita dall'art. 16.
Deve infine del pari riconoscersi insussistente, per quanto
riguarda l'ordinanza del Pretore di Galatina nel procedimento a carico
di Coluccia Anna, l'asserito contrasto fra gli artt. 21 e 27 della
stessa legge 29 aprile 1949 e i citati artt. 2, 3, 4 e 16 della
Costituzione. L'art. 21 prevede l'obbligo dei datori di lavoro,
sanzionato penalmente dal terzo comma dell'art. 27, di comunicare entro
cinque giorni il nome e la qualifica dei lavoratori di cui per
qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro, obbligo al quale la
Coluccia aveva omesso di ottemperare per 61 lavoratori. L'obbligo della
comunicazione di cui innanzi ha la finalità di individuare
tempestivamente la posizione dei lavoratori; serve a far conoscere
all'ufficio di collocamento l'eventuale esistenza di posti lavorativi
da occupare; e tende a determinare gli elementi dai quali è resa nota
la disoccupazione locale. Pertanto anche la norma dell'art. 21, che
tale obbligo stabilisce, rientra nella disciplina generale
dell'avviamento al lavoro, ed è in modo evidente ispirata
all'interesse dei lavoratori e alla tutela dei diritti ad essi
garantiti dalla Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con unica sentenza sui due giudizi indicati in
epigrafe,
dichiara non fondata la questione proposta con le ordinanze del
Tribunale di Salerno del 25 luglio 1956 e del Pretore di Galatina del
23 novembre 1956, sulla legittimità costituzionale delle norme
contenute negli artt. 8, 13, 21 e 27 della legge 29 aprile 1949, n.
264, in relazione agli artt. 2, 3, 4 e 16 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1957.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA.
ECLI:IT:COST:1957:53 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte