Sentenza n. 53/1960
Altra decisione · depositata il 06/07/1960 · relatore Aldo Sandulli
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso dal Presidente della Regione Trentino-Alto
Adige con ricorso notificato il 23 aprile 1960, depositato nella
cancelleria della Corte costituzionale il 30 aprile 1960 ed iscritto al
n. 8 del Registro ricorsi 1960, per conflitto di attribuzione tra la
Regione Trentino-Alto Adige e lo Stato sorto a seguito degli atti del
Ministero dei lavori pubblici di cui al foglio n. 9013 in data 8 maggio
1959 e al telegramma n. 15279 in data 28 novembre 1959 dai quali
risulta l'assegnazione di 43 milioni di lire a favore dell'Istituto
autonomo per le case popolari di Bolzano per la costruzione di case
popolari nei Comuni di Salorno e di Cortina all'Adige, in applicazione
della legge 9 agosto 1954, n. 640.
Udita nell'udienza pubblica del 22 giugno 1960 la relazione del
Giudice Aldo Sandulli;
uditi l'avv. Giuseppe Guarino, per la Regione Trentino-Alto Adige,
e il sostituto avvocato generale dello Stato Luigi Tavassi La Greca,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
In data 8 maggio 1959 il Ministero dei lavori pubblici, allo scopo
di permettere la costruzione di case popolari nei Comuni di Salorno e
di Cortina all'Adige, disponeva, a favore dell'Istituto autonomo per le
case popolari di Bolzano, l'assegnazione di 43 milioni di lire, "in
applicazione della legge 9 agosto 1954, n. 660", "per la costruzione di
alloggi di tipo popolare da destinarsi a nuclei familiari dei predetti
centri, allocati in abitazioni improprie e malsane".
In data 9 gennaio 1960 la Provincia di Bolzano, dopo aver
inutilmente sollecitato l'I.A.C.P. di Bolzano e il Ministero dei lavori
pubblici a darle comunicazione di tali provvedimenti, dei quali non
aveva avuto piena e diretta conoscenza, proponeva ricorso al Consiglio
di Stato in s. g. per l'annullamento ("se e in quanto esista") del
provvedimento ministeriale col quale era stata disposta la costruzione
di alloggi a spese dello Stato nel Comune di Salorno. All'udienza del
26 febbraio 1960, fissata per la trattazione dell'istanza di sospensiva
del provvedimento impugnato, la difesa dello Stato depositava in
giudizio il foglio n. 9013 in data 8 maggio 1959 e il telegramma n.
15279 in data 28 novembre 1959 del Ministero dei lavori pubblici,
Direzione generale edilizia statale e sovvenzionata, 16a Ter, dai quali
risulta l'assegnazione dei 43 milioni di cui si è detto.
A seguito del deposito di tali documenti, la Regione Trentino-Alto
Adige, con ricorso notificato il 23 aprile 1960 al Presidente del
Consiglio dei Ministri, e al Commissario del Governo presso la Regione,
ha elevato confiitto di attribuzione innanzi a questa Corte, chiedendo
che sia dichiarata l'incompetenza dello Stato e la competenza della
Provincia di Bolzano, nella materia relativa alla costruzione di case
popolari in detta Provincia, in applicazione dell'art. 11, n. 11, e
dell'art. 13 dello Statuto speciale Trentino-Alto Adige, nonché degli
aret. 3 e 4 delle norme di attuazione approvate con D.P.R. 26 gennaio
1959, n. 28; e con ciò che siano annullati i sopra menzionati atti del
Ministero dei lavori pubblici, venuti a conoscenza della Provincia il
26 febbraio 1960.
Premesso che alla data dell'8 maggio 1959 - in cui avvenne
l'assegnazione dei 43 milioni per la finalità sopra riferita - erano
già in vigore da oltre tre mesi le norme di attuazione dello Statuto
regionale in materia di case popolari, approvate col D.P.R. n. 28 del
1959, la Regione deduce che l'invasione della sfera di competenza della
Provincia sussiste sotto tre profili diversi:
a) per ragioni di materia, perché, per quanto attiene alle case
popolari e alla loro costruzione, la competenza è passata ormai alla
Provincia (art. 3 del D.P.R. n. 28 del 1959 contenente le norme di
attuazione dello Statuto T.-A.A. in materia di case popolari);
b) per ragioni di "apparato", e cioè "inerenti alla qualificazione
soggettiva degli organi dichiarati competenti", perché, a norma
dell'art. 4 del citato decreto n. 28, per quelle iniziative che vengono
attuate in materia di case popolari con l'intervento finanziario dello
Stato, il Ministro dei lavori pubblici deve comunicare alle Provincie
di Trento e di Bolzano le quote ad esse destinate; ed inoltre
l'ammontare delle quote deve "essere attribuito ai singoli enti ed
utilizzato in accordo con le Provincie rispettive per gli scopi
indicati dalle leggi" (cose, entrambe, non avvenute). Né può valere
in contrario il fatto che le somme stanziate non sarebbero a carico del
bilancio del Ministero per gli esercizi finanziari 1958 - 59 e
seguenti, cui fa riferimento l'art. 4, ma sarebbero state reperite su
fondi residui di esercizi precedenti.
La norma, infatti, non mira a risolvere problemi di carattere
finanziario, ma a dare decorrenza, a partire dall'esercizio finanziario
1958-59, alla nuova regolamentazione sostanziale della materia, anche
in relazione ai fondi provenienti da precedenti esercizi. Del resto, i
fondi destinati alle finalità della legge 640 del 1954, non utilizzati
nel corso dell'esercizio finanziario, essendo "utilizzabili", ai sensi
dell'art. 18 della stessa legge, negli esercizi successivi, sono da
considerare trasferiti a tali esercizi;
c) per ragioni di procedimento perché, trattandosi di attribuzioni
che lo Statuto e le norme di attuazione hanno devoluto alle Provincie,
stabilendo anche le modalità del loro esercizio, lo Stato avrebbe
adottato un provvedimento secondo un procedimento diverso da quello
previsto dalle norme di attuazione, e che priva la Provincia
dell'esercizio di attribuzioni a essa spettanti.
Resiste al ricorso il Presidente del Consiglio dei Ministri con
deduzioni depositate il 12 maggio 1960, chiedendone, in linea
pregiudiziale, la dichiarazione d'inammissibilità perché proposto
dopo la scadenza del termine perentorio di sessanta giorni. Ciò
perché l'avvenuta conoscenza dell'atto impugnato deve ritenersi quanto
meno coeva alla notificazione del ricorso al Consiglio di Stato (9
gennaio 1960).
Nel merito, l'Avvocatura chiede il rigetto del ricorso, deducendone
l'infondatezza sulla base delle sentenze n. 2 e n. 19 del 1960 di
questa Corte, in quanto l'attribuzione della materia delle case
popolari in favore delle Provincie di Trento e Bolzano non esclude
l'intervento dello Stato con mezzi propri quando si tratti di
soddisfare esigenze di carattere generale e non localizzato. Nega,
quindi, che siano stati violati l'art. 11, n. 11, e l'art. 13 dello
Statuto, e tanto meno l'art. 3 delle norme di attuazione, perché
proprio il secondo comma di quest'ultimo, col negare il trasferimento
in proprietà a favore delle Provincie delle case costruite dallo Stato
a totale suo carico, prova che lo Stato medesimo non ha inteso affatto
disinteressarsi della materia.
Deduce, poi, l'Avvocatura che l'erogazione della somma di che
trattasi, che comunque riflette stanziamenti anteriori al decreto n.
28, deve considerarsi un intervento "per così dire straordinario", che
non intacca la quota normale destinata alla Provincia, giusta l'art. 4
del decreto citato. Inoltre, l'"accordo", di cui è cenno nello stesso
articolo, concerne soltanto l'attribuzione ed utilizzazione delle
quote, una volta stanziate a favore delle Provincie del T. - A.A., e
non si estende alla destinazione delle predette quote, né alla
determinazione delle quote stesse, attività entrambe riservate al
Ministro dei lavori pubblici.
La Regione e lo Stato hanno ulteriormente illustrato le loto tesi
con memorie depositate rispettivamente il 9 e il 7 giugno 1960.
Sulla eccezione pregiudiziale la Regione osserva che la Provincia
ha proposto ricorso al Consiglio di Stato proprio al fine di conoscere
la effettiva esistenza dei provvedimenti ministeriali poi impugnati per
conflitto di attribuzione. Del resto, soltanto dopo aver preso visione
degli atti, la Provincia è stata in grado di "specificare" - come
esige l'art. 39 legge 87 del 1953 - l'atto ritenuto lesivo della sua
competenza. Infine, essendo il ricorso per conflitto di attribuzione
proposto non dalla Provincia, ma dalla Regione, ai fini della
decorrenza dei termini dovrebbe dimostrarsi la avvenuta conoscenza
degli atti da parte della Regione e non della Provincia.
Nel merito, la Regione contesta la tesi dell'Avvocatura, secondo la
quale, pur in quei settori nei quali le Provincie hanno acquistato una
propria autonoma competenza, lo Stato conserva analoghi poteri di
provvedere in via amministrativa in tutti quei casi nei quali sia
sollecitato da interessi generali e nazionali e lo faccia usando mezzi
propri. Infatti, le richiamate sentenze 2 e 19 della Corte hanno posto
fine a giudizi di legittimità costituzionale, nei quali si discuteva
se lo Stato potesse o meno, per soddisfare interessi di carattere
nazionale, emanare, in materia di case popolari, leggi destinate a
favorire, a carico della propria finanza, l'incremento edilizio nei
territori della Regione; nel caso in esame, invece, si tratta di
stabilire se, dato un determinato ordinamento legislativo che ha
fissato le attribuzioni amministrative rispettive dello Stato e della
Provincia, possa un organo dello Stato adottare provvedimenti
amministrativi secondo regole di competenza diverse da quelle
risultanti dall'ordinamento stesso.
Alle altre deduzioni dell'Avvocatura la Regione replica assumendo
che il secondo comma dell'art. 3 del decreto n. 28, in base al quale
per le case costruite dallo Stato a totale suo carico non si opera
alcun trasferimento di proprietà alle Provincie, non può capovolgere
il significato letterale e logico del primo comma dello stesso
articolo, il quale trasferisce alle Provincie, con disposizione di
carattere generale, ogni attribuzione amministrativa già statale.
Aggiunge che non basta che lo Stato qualifichi come "straordinario" un
suo intervento per eludere le norme che prevedono la competenza
provinciale. Definisce, infine, artificiosa la distinzione effettuata
dall'Avvocatura tra attribuzione e utilizzazione delle quote dei fondi
stanziati ai sensi dell'art. 4, da un lato, e destinazione e
determinazione di esse, dall'altro, perché, se è vero che queste
ultime attività, - essendo basate sul duplice criterio delle
disponibilità di bilancio e del bisogno delle popolazioni delle due
Provincie, considerato rispetto a quello delle popolazioni delle altre
Provincie, - spettano allo Stato, è altresì vero che esse non si
estendono né alla valutazione del diverso bisogno delle popolazioni
appartenenti alla stessa Provincia, né alla scelta delle zone in cui
gli alloggi devono essere costruiti; attività queste che rientrano nel
concetto di "utilizzazione" della quota e che lo Stato può esercitare
solo in accordo con la Provincia interessata.
Nella sua memoria l'Avvocatura, in primo luogo, insiste nel
sostenere che la competenza provinciale in materia di case popolari non
esclude che lo Stato possa intervenire nella stessa materia con mezzi
propri ed in relazione ad interessi che sono dettati da esigenze
collettive nazionali, in aggiunta e ad integrazione delle provvidenze
che normalmente affluiscono con la procedura di cui all'art. 4 del
decreto n. 28 e nega, quindi, ogni invasione di sfera di competenza
provinciale.
In secondo luogo, rileva che non sussiste alcuna violazione del
così detto "apparato", perché questo si riferisce al normale
intervento dello Stato in attuazione delle leggi in materia, attraverso
l'assegnazione di un contributo, mentre nel caso concreto si tratta di
un intervento straordinario, a totale carico dello Stato, il quale
conserva la proprietà degli stabili costruiti. In ogni caso, l'accordo
previsto dal citato art. 4 tra Stato e Provincia non si estende alla
destinazione e distribuzione delle quote stanziate, attività riservata
al Ministro dei lavori pubblici. Infine, la somma di 43 milioni,
destinata dallo Stato alla costruzione di case ai sensi della legge
640, riflette fondi residui di esercizi precedenti a quello del 1958-59
(a partire dal quale soltanto trova applicazione il ripetuto art. 4),
fondi per di più non destinati specificamente a una determinata parte
del territorio dello Stato, e ora, per la prima volta, assegnati alla
Provincia di Bolzano.
Nega, poi, l'Avvocatura che possa parlarsi di violazione dell'art.
13 dello Statuto per ragioni di procedimento, sia perché - come detto
innanzi - non vi è stata alcuna invasione di competenza provinciale,
sia perché lo Stato, come non ha abrogato le precedenti norme in
materia di case popolari, così ha conservato i procedimenti previsti
dalle norme stesse al fine di farne uso ogni qualvolta si renda
necessario un suo diretto intervento con accollo completo dell'onere
finanziario.
Osserva, da ultimo, l'Avvocatura che non si riesce a comprendere
quale vantaggio si proporrebbe di conseguire la Provincia con
l'annullamento dei provvedimenti ministeriali, dato che l'annullamento
condurrebbe al "riaccredito" a favore dello Stato delle somme destinate
da quei provvedimenti all'edilizia locale. Considerato in diritto :
1. - L'eccezione pregiudiziale sollevata dall'Avvocatura dello
Stato circa l'inammissibilità del ricorso per tardività deve essere
respinta.
A prescindere dalla questione se possa essere eccepita alla Regione
Trentino-Alto Adige, che è la sola legittimata a elevare conflitti di
attribuzione per l'invasione da parte dello Stato della competenza
delle sue Provincie, la remota conoscenza, da parte della Provincia
interessata, del provvedimento di cui si discute, sta di fatto che
nella specie l'Avvocatura dello Stato - cui ne incombeva l'onere - non
ha fornito alcuna prova che anteriormente al 26 febbraio 1960 la
Provincia di Bolzano abbia avuto piena conoscenza del provvedimento
ministeriale, in relazione al quale è stato proposto il presente
conflitto di attribuzione (provvedimento mai comunicato alla Provincia
e mai pubblicato). E da prestar fede, dunque, all'assunto della
Regione, secondo il quale nessuna conoscenza la Provincia ebbe del
provvedimento anteriormente al deposito effettuatone il 26 febbraio
1960 dalla stessa Avvocatura innanzi al Consiglio di Stato, dove la
Provincia lo aveva impugnato "se e in quanto esista", e cioè mostrando
di ignorarne gli estremi e l'esatto contenuto.
2. - Nel merito il ricorso appare fondato.
L'Avvocatura dello Stato sostiene che i fondi destinati dal
Ministero dei lavori pubblici, col provvedimento impugnato dalla
Regione in questa sede, alla costruzione di case popolari da eseguirsi
nei Comuni di Salorno e Cortina all'Adige, ai sensi della legge 9
agosto 1954, n. 640, per l'eliminazione delle abitazioni malsane,
sebbene devoluti a tale utilizzazione successivamente all'entrata in
vigore delle norme di attuazione dello Statuto T.-A. A., emanate col
D.P.R. 26 gennaio 1959, n. 28, erano fondi "straordinari", sopravanzati
da esercizi finanziari anteriori a quello dell'anno 1958-59, ed
eccedenti quelli di quest'ultimo esercizio destinati alla costruzione
di case popolari nella Provincia di Bolzano ai sensi del primo comma
dell'art. 4 delle citate norme di attuazione. Il provvedimento
impugnato non lederebbe, pertanto, in alcun modo i poteri attribuiti
alla Provincia dalle norme stesse. Quando impegni propri fondi, in
aggiunta alla quota destinata alle case popolari nelle Provincie di
Trento e di Bolzano ai sensi del primo comma del cit. art. 4, lo Stato,
infatti, ben avrebbe diritto di realizzare, in piena autonomia, nelle
anzidette Provincie, alloggi del genere di quelli in questione,
destinati a soddisfare esigenze di carattere generale, e non
localizzate.
A sostegno della tesi l'Avvocatura si richiama alla sentenza di
questa Corte 31 marzo 1960, n. 19. Con quest'ultima però la Corte,
pur affermando - come ora riafferma - che lo Stato ben ha il diritto di
operare nella Regione Trentino-Alto Adige con proprie leggi e con
propri mezzi in settori della edilizia popolare ed economica attinenti
a particolari interessi di carattere nazionale, dichiarò che il
legislatore, nonostante che statutariamente non vi fosse tenuto, aveva,
tra l'altro, devoluto, con l'art. 3 delle citate norme di attuazione,
alle Provincie di Trento e di Bolzano tutte le potestà amministrative
in materia di edilizia popolare ed economica spettanti
all'Amministrazione statale dei lavori pubblici ai sensi della legge 9
agosto 1954, n. 640. Fin quando duri il sistema instaurato da tali
norme, ogni potestà amministrativa in materia, già di spettanza del
Ministero dei lavori pubblici, appartiene, dunque, nella Regione
Trentino-Alto Adige, alle Provincie, e non allo Stato.
Orbene, siccome ai sensi dell'art. 1 della legge 640 spetta al
Ministero dei lavori pubblici "disporre la costruzione" degli alloggi
destinati a soddisfare le esigenze contemplate da quella legge, tale
competenza è passata, nel Trentino-Alto Adige, alle Provincie. Compete
ad esse perciò provvedere all'amministrazione (e quindi alla
destinazione) dei fondi disponibili a tal fine, anche se, per
avventura, si tratti di fondi eccedenti quelli assegnati alle Provincie
ai sensi dell'art. 4 delle norme di attuazione più volte ricordate.
Di conseguenza, la domanda di annullamento dell'atto impugnato, col
quale lo Stato ha provveduto per proprio conto a destinare alla
utilizzazione nei Comuni di Salorno e Cortina all'Adige fondi da
impiegare ai fini della legge 640, deve essere accolta, salva e
impregiudicata la competenza del Ministero in ordine alla legittima
destinazione delle case costruite.
3. - La domanda di annullamento del contenuto del telegramma
ministeriale n. 15279 del 28 novembre 1959 non è invece pertinente,
consistendo tale contenuto semplicemente nel rifiuto di dar conoscenza
alla Provincia del provvedimento di destinazione di fondi, che poi ha
formato oggetto del presente giudizio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la competenza della Provincia di Bolzano a disporre circa
l'utilizzazione dei fondi destinati alla costruzione di case popolari
nell'ambito della Provincia stessa ai sensi della legge 9 agosto 1954,
n. 640;
annulla, di conseguenza, con le salvezze di cui in motivazione, il
provvedimento del Ministero dei lavori pubblici (Dir. gen. edilizia
statale e sovvenzionata) di cui al foglio 8 maggio 1959, n. 9013, col
quale si destinavano alla utilizzazione nei Comuni di Salorno e Cortina
all'Adige fondi per la costruzione di case popolari ai sensi della
legge 9 agosto 1954, n. 640.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale
Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1960.
TOMASO PERASSI - GIUSEPPE CAPPI -
GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA.
ECLI:IT:COST:1960:53 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte