Sentenza n. 53/1961
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/07/1961 · relatore Giovanni Cassandro
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 116r.d. 1736/1933
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 116 del R.D.
21 dicembre 1933, n. 1736, promosso con ordinanza emessa il 20 febbraio
1960 dal Pretore di Trieste nel procedimento penale a carico di
Ivancich Guido, iscritta al n. 53 del Registro ordinanze 1960 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 137 del 4
giugno 1960.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 21 giugno 1961 la relazione del
Giudice Giovanni Cassandro;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Stefano Varvesi,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un procedimento penale davanti al Pretore di
Trieste, la difesa dell'imputato dott. Guido Ivancich sollevò la
questione dell'illegittimità costituzionale dell'art. 116 del R.D. 21
dicembre 1933, n. 1736, che contiene disposizioni penali in materia di
emissione di assegni bancari, in relazione agli artt. 76 e 77 della
Costituzione. Il Pretore, ritenuta la questione rilevante per la
definizione del giudizio di merito e non manifestamente infondata,
sospese il giudizio e rinviò gli atti a questa Corte con ordinanza che
è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 4 giugno 1960.
2. - Da quanto si legge nell'ordinanza, le questioni di
legittimità costituzionale sarebbero due: in primo luogo, la norma
impugnata violerebbe il limite della delega legislativa conferita al
Governo, in quanto le norme di delegazione contenute nella legge 30
dicembre 1923, n. 2814 (delega ad emanare nuovi Codici), e nella legge
4 giugno 1931, n. 659 (delega al Governo di pubblicare anche
separatamente singoli libri o titoli del nuovo Codice di commercio),
non delegavano esplicitamente il Governo ad emanare norme penali.
In secondo luogo, sarebbero illegittime anche le norme di
delegazione in quanto non osservano i precetti della Costituzione in
tema di delegazione (principi e criteri direttivi, tempo limitato,
oggetto definito).
3. - Nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato, mediante deposito delle deduzioni il 24 marzo 1960.
La difesa dello Stato premette che l'esame della legittimità
costituzionale delle deleghe legislative anteriori all'entrata in
vigore della Costituzione deve essere limitato al controllo della
esistenza e della estensione della delega; sarebbe questa la costante
giurisprudenza della Corte.
Ora la legge 30 dicembre 1923, n. 2814, ha conferito al Governo
poteri amplissimi per l'emanazione di nuovi Codici di commercio, per la
marina mercantile e di procedura civile, poteri specificati ed ampliati
con leggi successive e per il Codice di commercio con la ricordata
legge 4 giugno 1931, n. 659.
Di più, la portata di queste norme sarebbe stata oggetto di
interpretazione autentica con la legge 19 maggio 1941, n. 501, giusta
la quale la delega al Governo doveva intendersi come estesa non
soltanto alle materie contenute nei Codici preesistenti, ma anche a
quelle connesse e tale da consentire al legislatore delegato di
sistemare in maniera più organica tutta la materia "sia dando ai nuovi
Codici contenuto e denominazione diversi, sia disciplinando particolari
istituti in leggi distinte".
In questo quadro trova collocazione il decreto già ricordato del
21 dicembre 1933 che disciplina l'assegno bancario.
Stando così le cose, non era necessario un esplicito conferimento
di poteri per la emanazione di norme penali, sia perché queste in
taluni istituti si collegano così strettamente alla materia della
quale vogliono assicurare la tutela penale che la delega relativa a
quegli istituti si estende necessariamente, senza bisogno di
specificazione, anche alle norme penali, sia perche la delega con
tenuta nella legge del 1923 e nelle successive leggi, consentendo di
regolare la materia contenuta nel Codice di commercio, autorizzò il
Governo ad emanare anche le norme penali, visto che queste erano già
ampiamente contenute nel vecchio Codice di commercio. In particolare
l'art. 344 di questo Codice stabiliva sanzioni penali per le stesse
ipotesi di reati previste dall'art. 116 del R.D. n. 1736 del 1933.
L'Avvocatura conclude chiedendo di dichiarare non fondata la
questione di legittimità costituzionale della norma impugnata.
La parte privata non si è costituita.
4. - Nell'udienza del 21 giugno 1961, l'Avvocatura dello Stato si
è rimessa alle argomentazioni e alle conclusioni contenute nelle
difese scritte. Considerato in diritto :
1. - I quesiti ai quali la Corte deve rispondere sono due: il primo
relativo alla legittimità costituzionale delle leggi 30 dicembre 1923,
n. 2814, e 4 giugno 1931, n. 659, che autorizzavano il Governo, l'una
ad emanare un nuovo Codice di commercio, l'altra a pubblicare di questo
medesimo Codice separatamente libri o titoli; il secondo relativo alla
legittimità dell'art. 116 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, che
prevede e punisce reati connessi con la materia dell'assegno bancario.
In altri termini, la Corte deve accertare la legittimità
costituzionale delle leggi di delegazione e di alcune norme della legge
delegata.
Peraltro, nella sostanza i due quesiti, piuttosto che due questioni
distinte, rappresentano due aspetti di una medesima questione di
costituzionalità: quella delle norme contenute nel ricordato art. 116
del decreto delegato n. 1736 del 1933 che è poi anche la questione
proposta dall'ordinanza del Pretore di Trieste. Tuttavia essa è
infondata sia sotto l'uno, sia sotto l'altro aspetto.
2. - La Corte ha già affermato la sua competenza a conoscere della
legittimità costituzionale delle delegazioni legislative anteriori
alla entrata in vigore della Costituzione, ma ha anche segnato quali
sono i limiti dei quali occorre ricercare l'osservanza da parte del
legislatore delegante e di quello delegato nell'esercizio dei
rispettivi poteri: limiti che, come è ovvio, non possono essere
puntualmente quelli segnati dalle norme contenute nell'art. 76 della
Costituzione, ma discendono da principi generalmente validi in tutti
gli ordinamenti in cui viga la divisione dei poteri (cfr. sentenza n.
37 del 24 gennaio 1957).
Più specificamente, e per rimanere nei confini del presente
giudizio, questi limiti possono essere così stabiliti: la legittimità
di una delegazione legislativa discende dall'esistenza di una legge di
delegazione che abbia a oggetto una materia chiaramente definita e
dalla osservanza, da parte del legislatore delegato, dell'estensione
data alla delega. Codesti limiti, in conseguenza, possono essere
diversi per ciascuna delegazione, ma, una volta posti, devono trovare
da parte del Governo puntuale osservanza. Non può perciò essere
motivo di illegittimità di una legge di delegazione anteriore alla
entrata in vigore della Costituzione, l'inosservanza di questa o di
quella norma dell'art. 76 Cost., segnatamente di quelle che impongono
la determinazione di principi e criteri direttivi o la fissazione di un
termine di tempo, alle quali si richiama l'ordinanza del Pretore di
Trieste.
3. - Le due ricordate leggi di delegazione autorizzavano, come s'è
visto, il Governo a emanare un nuovo Codice di commercio e a pubblicare
separatamente libri o titoli di questo medesimo nuovo Codice: il
decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, si tenne esattamente nell'ambito
della delegazione. Non vale opporre, come oppone l'ordinanza, che né
la prima, né la seconda legge di delegazione autorizzassero il Governo
a emanare norme penali. L'ampiezza della delegazione, la circostanza
che già il Codice di commercio nell'art. 344 prevedeva e puniva, sia
pure con diverse previsioni sanzionate da pene diverse, i reati
connessi con la materia degli assegni bancari, la necessità di
armonizzare queste norme con i criteri e gli orientamenti del nuovo
Codice penale già pubblicato nel frattempo, consentono di affermare
che il legislatore delegato non travalicò i limiti segnati dalla
delega, che deve, pertanto, ritenersi esercitata legittimamente.
Dal che consegue che è superfluo richiamare la legge 19 maggio
1941, n. 501, che, interpretando autenticamente le delegazioni
precedenti per la emanazione di nuovi Giudici, consentì di
disciplinare anche le materie connesse con i Giudici preesistenti, ma
da questi non regolate, e di procedere alla sistemazione più organica
di queste materie, sia dando contenuto e denominazione diversa ai nuovi
Codici, sia disciplinando particolari istituti con leggi distinte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione, sollevata con ordinanza del
Pretore di Trieste del 20 febbraio 1960, sulla legittimità
costituzionale dell'art. 116 del R D. 21 dicembre 1933, n. 1736.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1961.
GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANSDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1961:53 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte