Sentenza n. 53/1964
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/06/1964 · relatore Giovanni Cassandro
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto del
Commissario generale del Governo italiano per il Territorio di Trieste
30 dicembre 1957, n. 200, promosso con ordinanza emessa il 13 maggio
1963 dalla Commissione provinciale delle imposte dirette e indirette
sugli affari di Trieste su ricorso della Società per azioni G.
Arrigoni & C., iscritta al n. 176 del Registro ordinanze 1963 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 281 del 26
ottobre 1963.
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Società Arrigoni
e dell'Amministrazione delle finanze dello Stato e l'atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 15 aprile 1964 la relazione del
Giudice Giovanni Cassandro;
uditi l'avv. Paolo Barile, per la Società Arrigoni, ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas, per
l'Amministrazione delle finanze e per il Presidente del Consiglio dei
Ministri,
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un giudizio davanti alla Commissione provinciale
delle imposte dirette e indirette sugli affari di Trieste, promosso con
ricorso della S.p.a. G. Arrigoni & C., fu sollevata la questione di
legittimità costituzionale del decreto del Commissario generale del
Governo italiano 30 dicembre 1957, n. 200, il quale estende con
modifiche al Territorio di Trieste la legge 6 agosto 1954, n. 603,
intitolata "Istituzione di una imposta sulle società e modificazioni
in materia di imposte indirette sugli affari". In particolare, l'art. 4
di questo decreto sopprime, a partire dal 1 gennaio 1958, l'imposta
ordinaria sul patrimonio, istituita col R.D.L. 12 ottobre 1939, n.
1529, convertito nella legge 8 febbraio 1940, n. 100, e stabilisce che
la tassazione delle società indicate all'articolo 21 dello stesso
decreto debba avere luogo, per gli anni anteriori alla soppressione del
tributo, sulla base della valutazione eseguita agli effetti
dell'imposta di negoziazione per l'anno 1953, laddove per le società,
costituite o trasferite nel territorio dopo il 31 dicembre 1953 e per
le quali non esista una valutazione per l'imposta di negoziazione per
l'anno 1953, la tassazione debba avvenire ai sensi dell'art. 21, primo
comma, del citato decreto 12 ottobre 1939. Con ciò viene modificata la
norma dell'art. 22 di questo medesimo decreto, secondo la quale per la
tassazione del capitale delle società indicate nel precedente art. 21,
occorre prendere a base la valutazione eseguita agli effetti
dell'imposta di negoziazione per l'anno antecedente a quello di
applicazione dell'imposta ordinaria sul patrimonio.
La Società Arrigoni, nel ricorso alla Commissione provinciale,
sosteneva la tesi dell'illegittimità costituzionale del decreto
commissariale per contrasto con l'art. 23 della Costituzione, in forza
del quale "nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere
imposta se non in base alla legge". La Commissione provinciale,
viceversa, precisava che la questione di costituzionalità verteva
intorno al punto se il decreto commissariale emanato in forza del
D.P.R. 27 ottobre 1954, col quale si affidavano al Commissario generale
del Governo per Trieste i poteri spettanti al Governo medesimo per
l'amministrazione del Territorio, nonché quelli già esercitati dal
cessato G.M., avesse o non valore di legge. Concludeva sottoponendo
alla Corte la questione di legittimità costituzionale del decreto
commissariale 30 dicembre 1957, n. 200, in riferimento agli artt. 23,
76 e 77 della Costituzione.
L'ordinanza è stata emessa il 13 maggio 1963; è stata ritualmente
notificata e comunicata ed è stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale, n. 281 del 26 ottobre 1963.
2. - Nel presente giudizio si è costituita la Società per azioni
G. Arrigoni & C., rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Barile,
Teo De Ferra ed Elia Clarizia, i quali, nelle deduzioni depositate il 1
agosto 1963, negano che il decreto impugnato possa essere considerato
una legge, perché ritengono che il Commissario del Governo per Trieste
non possa emanare norme aventi forza di legge. Un potere siffatto, essi
sostengono, non poteva essergli conferito dal D.P.R. 27 ottobre 1954,
sia che lo si consideri emanato nell'ambito delle leggi dello Stato
italiano, che non consentono il conferimento dell'esercizio del potere
legislativo nelle forme e nei modi previsti dal citato decreto, sia che
lo si consideri emanato in attuazione del Memorandum di Londra,
stipulato tra gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, l'Italia e la
Jugoslavia il 5 ottobre 1954, il quale si limitava a dichiarare che sia
l'Italia sia la Jugoslavia "estenderanno immediatamente la loro
amministrazione civile nelle zone del Territorio di Trieste,
rispettivamente affidato a ciascuna di esse": vale a dire, per quanto
riguardava la zona A, le norme dell'ordinamento giuridico italiano e
non già quelle del cessato G. M. A. che, invece, arbitrariamente, il
decreto presidenziale richiama.
La difesa della Società si prospetta l'ipotesi dell'incompetenza
di questa Corte a pronunziarsi sulla proposta questione di
costituzionalità per avere questa ad oggetto un atto privo di forza di
legge, ma ne trae la conclusione che anche una dichiarazione di
incompetenza porterebbe ai medesimi risultati, in quanto non sarebbe
possibile, in base alla nostra Costituzione, imporre tributi o
modificare leggi dello Stato con atti amministrativi.
Conclude chiedendo che la Corte dichiari la incostituzionalità del
più volte citato decreto qualora "in esso si riconosca forza di
legge".
3. - Nel giudizio si è costituita l'Amministrazione delle finanze
ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, l'una e
l'altro rappresentati e difesi, come per legge, dall'Avvocatura
generale dello Stato (deduzioni del 7 settembre 1963 e atto di
intervento del 22 luglio dello stesso anno).
L'Avvocatura dello Stato respinge l'ipotesi che il decreto
impugnato possa essere considerato un atto amministrativo e, quindi,
che possa dichiararsi inammissibile la relativa questione di
costituzionalità; sostiene invece l'opposta tesi che, avendo il
ricordato decreto 27 ottobre 1954 riprodotto le parole usate nel
Memorandum di Londra (poteri di amministrazione spettanti al Governo -
dove per Governo è da intendere lo Stato), tra i poteri trasferiti al
Commissario devono ritenersi compresi anche e in primo luogo quelli
normativi, tanto più poi che al predetto Commissario sono stati
conferiti i poteri già esercitati nel Territorio di Trieste dal
cessato Governo Militare Alleato, poteri che, com'è noto,
ricomprendevano anche quelli normativi, ampiamente esercitati, e il cui
esercizio fu ritenuto legittimo dalla Corte di cassazione. Se ne deve
trarre la conseguenza che il decreto impugnato rientri fra le norme
primarie in base al contenuto e in base alla competenza istituzionale
(costituzionalmente legittima o meno) dell'organo che lo ha emanato.
Tuttavia, la difesa dello Stato ritiene che ogni motivo di dubbio
circa la legittimità costituzionale dei poteri conferiti al
Commissario per Trieste debba considerarsi superato con l'emanazione
della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (che approva lo
Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), la quale
all'art. 70, primo comma, dispone che i poteri di amministrazione del
Commissario generale di Governo per il Territorio di Trieste saranno
esercitati dal Commissario del Governo, con esclusione di quelli
spettanti al Prefetto e di quelli trasferiti alla Regione fino a quando
non sarà diversamente disposto con legge della Repubblica: la ratio
della norma che conserva i poteri del Commissario generale con le
necessarie modifiche soggettive, sta, secondo l'Avvocatura,
nell'esigenza, già tenuta presente con la stessa istituzione del
Commissario, di un graduale adattamento della situazione particolare
del Territorio all'ordinamento generale dello Stato.
Né può farsi ricorso contro questa tesi alla formula adoperata
"potere di amministrazione" che va interpretata non restrittivamente,
ma nel senso ampio che le è attribuito dal Memorandum d'intesa,
certamente comprensivo della potestà normativa. Cadrebbe così la
questione di legittimità del decreto impugnato in riferimento agli
artt. 76 e 77 della Costituzione, ma cadrebbe anche quella che la
difesa dello Stato ritiene sollevata dall'ordinanza nei confronti
dell'art. 113, dato che, a parte la contraddizione in cui la stessa
ordinanza su questo punto si involgerebbe, il decreto commissariale non
riveste la natura di atto amministrativo.
4. - In una memoria depositata il 6 febbraio 1964, la difesa della
Società Arrigoni ha sostenuto, in primo luogo, che, quale che sia la
soluzione che debba darsi al quesito circa la sorte della sovranità
italiana sul Territorio di Trieste, non può essere revocato in dubbio
il fatto che, col Memorandum del 5 ottobre 1954, si fece luogo al
trasferimento della potestà legislativa dai Corpi alleati all'Italia;
che codesto passaggio non prevedeva né rendeva necessaria la creazione
di un organo extra ordinem, vale a dire il Commissario generale, e
l'attribuzione a questo dell'esercizio della potestà legislativa, in
luogo di estendere puramente e semplicemente al territorio triestino le
competenze ex artt. 70, 76 e 77 della Costituzione; che, in
conseguenza, deve ritenersi costituzionalmente illegittimo il D.P.R. 27
ottobre 1954. La Corte può e deve esaminare questa questione di
costituzionalità, perché essa fa parte integrante di quella relativa
al decreto impugnato, senza con ciò estendere arbitrariamente i
confini della questione a lei sottoposta con l'ordinanza di rimessione
e senza nemmeno dover sollevare ex professo la nuova questione di
legittimità costituzionale. Altro, infatti, la Corte non dovrebbe fare
nella specie se non verificare "se il soggetto che ha emanato il
decreto n. 200 del 1957 fosse o non legittimato ad emanarlo,
pretendendo di dare ad esso forza di legge", in base al citato decreto
presidenziale che gli aveva conferito poteri legislativi.
In secondo luogo, respinge la tesi dell'Avvocatura che l'art. 70
dello Statuto del Friuli-Venezia Giulia abbia ratificato l'operato del
Commissario triestino fino al momento della formazione della nuova
Regione, sia perché l'articolo ricordato dispone il passaggio dall'un
Commissario all'altro soltanto dei "poteri di amministrazione", sia
perché, escludendo dal trapasso i poteri "trasferiti alla Regione",
esclude il trapasso dei poteri legislativi che, appunto, sono stati
attribuiti alla Regione, sia, infine, perché esso non contiene una
clausola di ratifica costituzionale, almeno in materia legislativa, né
esplicitamente, né implicitamente.
Infine, la difesa della Società Arrigoni, pur ritenendo ora per
fermo che il decreto impugnato, pretendendo di avere forza di legge,
sia soggetto al sindacato della Corte, si prospetta l'ipotesi che la
fonte di esso sia considerata costituzionalmente legittima e, in
conseguenza, si chiede a quale tra le due funzioni del Commissario
triestino, legislativa o amministrativa, il decreto debba essere
attribuito, propendendo, in base ai prevalenti caratteri formali, per
questa seconda attribuzione, con la conseguenza che il decreto dovrebbe
essere disapplicato o annullato in altra sede secondo le regole
generali.
5. - Anche l'Avvocatura ha depositato una sua memoria il 28 gennaio
1964, nella quale ribadisce le sue tesi insistendo sul punto che il
decreto presidenziale 27 ottobre 1954, emesso per dare esecuzione al
Memorandum di Londra, trova il suo fondamento giuridico costituzionale
nell'art. 87, ottavo comma, della Costituzione e riguarda un accordo
che, per la sua particolare forma e per il suo oggetto limitato, non
rientra tra le convenzioni per la ratifica delle quali è necessaria
l'autorizzazione delle due Camere mediante legge ai sensi dell'art. 80
della Costituzione. Il decreto importò la sostituzione dello Stato
italiano, e per esso dell'organo speciale (il Commissario generale del
Governo), al Governo militare alleato con gli stessi poteri esercitati
da quest'ultimo, sicché il potere normativo del Commissario generale
deriva da un titolo internazionale, non trova la sua base
nell'ordinamento interno italiano e, pertanto, dice l'Avvocatura, non
sembra possibile porre una questione di compatibilità dell'esercizio
del potere normativo da parte del Commissario generale per Trieste con
le disposizioni degli artt. 76 e 77 della Costituzione.
6. - Nell'udienza del 15 aprile 1964 i difensori delle parti hanno
illustrato le tesi sostenute negli scritti difensivi ed insistito nelle
rispettive conclusioni. Considerato in diritto :
1. - La Corte non ritiene necessario, ai fini del presente
giudizio, esaminare e risolvere puntualmente le questioni di diritto
internazionale che l'interpretazione dell'art. 21 del Trattato di pace
ha fatto sorgere e segnatamente se, con l'entrata in vigore di questo,
sia venuta a cessare la sovranità italiana sul Territorio libero di
Trieste e, nell'ipotesi che codesta cessazione abbia avuto luogo, come
la sovranità dello Stato sia stata ripristinata o come si sia
verificata la "riannessione" della zona A di quel Territorio allo Stato
italiano.
Ritiene, infatti, la Corte che o si accolga la tesi, che appare
preferibile, secondo la quale la sovranità italiana sul Territorio
triestino non è mai cessata, o si accolga l'altra secondo la quale
essa sovranità è stata ripristinata in conseguenza del Memorandum
d'intesa, immediatamente, o gradualmente, attraverso un idoneo
comportamento dello Stato italiano, la questione della conformità alla
Costituzione dei poteri conferiti al Commissario generale del Governo,
così come ora è sottoposta all'esame della Corte, non subisce
modificazione di termini. È da considerare infatti che il persistere
della sovranità italiana sul Territorio di Trieste o la successiva sua
restaurazione non escludono che, nella zona A di questo Territorio, in
seguito a straordinari eventi e ad accordi internazionali, si sia
potuto legittimamente instaurare un regime particolare di
amministrazione e di Governo, quale quello che si riassume nella figura
e nei poteri del Commissario generale.
2. - Occorre, a questo fine, fare riferimento al Memorandum
d'intesa siglato a Londra il 5 ottobre 1954 tra i Governi d'Italia, del
Regno Unito, degli Stati Uniti e della Jugoslavia, e ai presupposti che
lo occasionarono: l'impossibilità di "tradurre in atto le clausole del
Trattato di pace" e la volontà manifestata dalle Potenze occupanti di
non assumere ulteriormente la responsabilità per l'amministrazione del
Territorio di Trieste. In conseguenza di ciò fu concluso un "practical
arrangement" o, come si esprime il testo italiano, furono adottate
"misure pratiche", che si concretarono nel passaggio
all'amministrazione italiana e a quella jugoslava, rispettivamente,
della zona A e della zona B del Territorio triestino. Italia e
Jugoslavia concordarono insieme, in uno "Statuto speciale" allegato al
Memorandum, misure per assicurare, nelle zone che, in base alle
disposizioni del Memorandum, passavano nella rispettiva sfera di
amministrazione, "i diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
senza distinzione di razza, di sesso, di lingua e di religione". Si
adottava pertanto una soluzione di carattere provvisorio e
straordinario, conseguenza di uno stato di necessità, com'era del
resto confermato anche dalla natura dell'atto diplomatico, col quale la
si adottava, che è stato ritenuto anomalo ed eccezionale.
Il problema di fondo non veniva perciò né risoluto né
pregiudicato. Per l'Italia questo problema significava l'ulteriore
destino della zona B, di una parte, cioè, di territorio nazionale
sulla quale l'Italia intendeva conservare e riaffermare i suoi diritti.
Conforme a questa situazione e dettato dal proposito di salvaguardare
queste esigenze giuridiche, storiche e politiche, fu il comportamento
dello Stato italiano, che si espresse nel fatto che il Parlamento
discusse intorno al Memorandum senza giungere ad adottare alcuna
decisione, e nell'altro che i poteri esercitati mediante un Commissario
generale del Governo nella zona passata all'amministrazione italiana si
collegarono (o ne furono la continuazione) a quelli esercitati dai
Comandi militari alleati prima dell'entrata in vigore del Trattato di
pace e, nella medesima forma e misura, dopo l'entrata in vigore di
questo, giusta l'art. 1 dello "Strumento per il regime provvisorio del
Territorio libero di Trieste", allegato al Trattato stesso, il quale
appunto stabilisce che "fino all'assunzione dei poteri da parte del
governatore, il Territorio libero continuerà ad essere amministrato
dai Comandi militari alleati, entro le rispettive zone di competenza".
In questo quadro va considerata la particolare natura ed estensione dei
poteri del Commissario generale di Governo e segnatamente di quelli
legislativi: continuazione dei poteri esercitati già dai Comandi
alleati. Né questo comportamento dello Stato italiano dettato dalla
straordinaria situazione del Territorio triestino, non assimilabile, o
quanto meno non identificabile a quella dei territori in via di
annessione dopo la prima guerra mondiale, fu contraddetto da talune
necessarie misure e interventi legislativi dello Stato italiano
direttamente efficaci nel Territorio triestino, che restò nella sua
peculiare configurazione, senza che ne risultasse compromessa la
posizione politica internazionale dell'Italia in materia. Sono questi i
motivi che rendono non sostenibile la tesi illustrata dalla difesa
della Società Arrigoni secondo la quale non sarebbe stato necessario
un regime speciale per l'amministrazione della zona, che, a ben
guardare, si risolve in una critica della valutazione del momento
storico e della tutela degli interessi nazionali compiuta dallo Stato
italiano nel 1954.
3. - L'Avvocatura dello Stato insiste sul carattere decisivo, ai
fini della soluzione della questione di legittimità, dell'entrata in
vigore della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, contenente lo
"Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia", e segnatamente
sull'art. 70 di essa. E a ragione. L'interpretazione che di questo
articolo sostiene la difesa della Società Arrigoni non sembra
accoglibile. Le norme contenute in quell'articolo devono essere
interpretate, com'è ovvio, nel sistema dello Statuto, e comportano il
passaggio dei poteri amministrativi dal Commissario generale del
Governo al Commissario del Governo per la Regione, al Prefetto e alla
Regione nell'ambito della rispettiva competenza, quale è stabilita
dall'ordinamento regionale e dall'ordinamento statale. Ma comportano
anche la cessazione dell'esercizio di ogni potere legislativo da parte
del Commissario generale di Governo e del suo successore, il
Commissario di Governo. Nell'ambito, infatti, del Territorio di
Trieste, ricompreso nei confini della Regione a statuto speciale
Friuli-Venezia Giulia, il potere legislativo sarà esercitato dallo
Stato e dalla Regione nei limiti della rispettiva competenza. I residui
poteri di amministrazione del Commissario generale, quelli, vale a
dire, che non rientrano nelle previste attribuzioni della Regione, del
Prefetto e del Commissario di Governo, passano anch'essi a
quest'ultimo, ma senza confondersi con le competenze che ordinariamente
a lui spettano, e saranno esercitati "fino a quando non sarà
diversamente disposto con legge della Repubblica": tra questi sono da
ricomprendere le competenze regolate nei commi 3 e 4 dell'art. 70 dello
Statuto. Con che la peculiarità della situazione del Territorio
triestino è riconosciuta anche dallo Statuto speciale.
Le parti hanno discusso se con questo medesimo art. 70 il
legislatore costituzionale ha inteso sanare o convalidare l'esercizio
da parte del Commissario generale di poteri legislativi. La Corte
ritiene che la difesa della parte privata lo neghi a torto.
L'interpretazione che occorre dare, come si è or ora visto, all'art.
70 porta a ritenere - anche in assenza di un'esplicita dichiarazione di
convalida -, che il carattere extra ordinem del regime del Territorio
di Trieste è stato riconosciuto e, per quanto necessario, convalidato
dal legislatore costituzionale; che, anzi, sotto il profilo di una
particolare amministrazione, è stato altresì confermato. Sicché
anche per questo motivo non può essere dichiarata l'illegittimità
costituzionale del decreto impugnato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione sollevata dalla Commissione
provinciale delle imposte dirette e indirette sugli affari di Trieste
con ordinanza 13 maggio 1963, sulla legittimità del decreto del
Commissano generale del Governo per il Territorio di Trieste 30
dicembre 1957, n. 200, in relazione agli artt. 23, 76 e 77 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1964.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1964:53 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte