Sentenza n. 53/1966
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 03/06/1966 · relatore Michele Fragali
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 4legge 372/1909
applicata al caso
- art. 11legge 372/1909
- art. 173legge 372/1909
citata
- art. 27legge 87/1953
- art. 11legge 87/1953
- art. 4r.d. 1447/1912
- art. 173r.d. 1447/1912
- art. 141legge 425/1958
- art. 4legge 425/1958
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 4 e
11 della legge 25 giugno 1909, n. 372, e dell'art. 173 del T.U. delle
leggi per le ferrovie concesse all'industria privata, approvato con
R.D. 9 maggio 1912, n. 1447, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 26 giugno 1964 dal Tribunale di Cosenza nel
procedimento penale a carico di Cuomo Enrico ed altri, iscritta al n.
179 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 308 del 12 dicembre 1964;
2) ordinanza emessa il 20 gennaio 1965 dalla Corte suprema di
cassazione - sezione IV penale - nel procedimento penale a carico di
D'Agostino Antonio e Fiore Paolo, iscritta al n. 57 del Registro
ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 109 del 30 aprile 1965.
Visti gli atti di costituzione del Ministero dei trasporti e
dell'aviazione civile;
udita nell'udienza pubblica del 16 febbraio 1966 la relazione del
Giudice Michele Fragali;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Carmelo Ferruggia,
per il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Un'ordinanza del Tribunale di Cosenza emessa il 26 giugno 1964
ha denunciato a questa Corte, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, l'illegittimità costituzionale degli artt. 4 e 11 della
legge 25 giugno 1909, n. 372, riguardante l'ordinamento dell'esercizio
di Stato delle ferrovie e l'illegittimità dell'art. 173 del T.U. 9
maggio 1912, n. 1447, sulle ferrovie concesse all'industria privata.
Altra ordinanza della Corte suprema di cassazione del 20 gennaio 1965
ha rilevato il contrasto del predetto art. 4 della legge 25 giugno
1909, oltre che con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, anche con il
successivo art. 113.
Nelle norme sottoposte al controllo di costituzionalità si
stabilisce che, salvo il disposto dell'art. 180 del Codice penale
abrogato (art. 361 del Codice penale vigente) le amministrazioni
ferroviarie di Stato o concesse a privati non sono tenute a comunicare
all'autorità giudiziaria gli atti e le relazioni delle inchieste che
esse effettuano in ogni caso di sinistro che abbia recato danno alle
persone o alle cose.
Il Tribunale di Cosenza, rilevato che, secondo la giurisprudenza
della Corte di cassazione, dalle regole sopraddette discende
l'insequestrabilità degli atti delle predette inchieste, vi ha
ravvisato la costituzione di un privilegio che, sovrapponendo
l'interesse delle amministrazioni ferroviarie a quello generale
dell'accertamento della verità nel procedimento penale, contrasta con
il principio dell'eguaglianza espresso nell'art. 3 della Costituzione:
si impedisce, a favore degli imputati dipendenti dall'amministrazione,
l'acquisizione dei risultati delle inchieste che, oltre a non contenere
normalmente notizie tutelate dal segreto di ufficio o da quello
politico o militare, rappresentano, quasi sempre, l'unica, e comunque
la più attendibile, fonte di accertamento della verità. Il Tribunale
ha altresì rappresentato che le norme impugnate contrastano anche con
il principio di inviolabilità del diritto di difesa contenuto
nell'art. 24 della Costituzione.
La Corte di cassazione si è richiamata alla predetta ordinanza del
Tribunale di Cosenza e ha osservato che la questione da questo
proposta, oltre che il profilo del contrasto con gli artt. 3 e 24 della
Costituzione, presenta quello della violazione del successivo art. 113,
che assicura la tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica
Amministrazione.
L'ordinanza del Tribunale di Cosenza è stata notificata ai tre
imputati il 22 luglio, il 1 e il 4 agosto 1964 e al Presidente del
Consiglio dei Ministri il 20 luglio 1964. È stata comunicata ai
Presidenti delle due Camere il 17 luglio 1964 e pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 308 del 12 dicembre 1964.
L'ordinanza della Corte di cassazione è stata notificata agli
imputati il 10 e 11 marzo 1965, al P. M., alle parti civili, al
responsabile civile e al Presidente del Consiglio dei Ministri il 9
marzo 1965. È stata comunicata ai Presidenti delle due Camere il 5
marzo 1965 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
109 del 30 aprile 1965.
2. - Nelle due cause è comparso soltanto il Ministero dei
trasporti e dell'aviazione civile.
Nelle deduzioni depositate il 5 novembre 1964 e il 29 marzo 1965
esso sostiene che le inchieste ferroviarie sono dirette, non ad
acclarare eventuali responsabilità, ma precipuamente e prevalentemente
ad acquisire gli elementi necessari per una valutazione tecnica in
ordine all'efficienza degli impianti e del servizio e alla maniera più
idonea per potenziarli e perfezionarli; solo in via marginale le
inchieste stesse tendono a raccogliere i dati idonei ad un
apprezzamento disciplinare della condotta del personale. La
determinazione delle cause della anormalità ferroviaria, le
conseguenze della stessa e le proposte per eliminarle interessano in
modo immediato ed esclusivo il servizio pubblico, il quale a sua volta,
nella specie, concerne anche, ed in modo notevole, la difesa dello
Stato; onde ben può dirsi che il segreto ferroviario è segreto
militare o, quanto meno, equiparato a quello politico militare.
L'attribuzione all'amministrazione ferroviaria di una discrezionalità
circa la valutazione della opportunità di comunicare al giudice gli
atti delle inchieste non vulnera i diritti della giustizia e della
difesa perché rimangono integri i poteri del magistrato, più vasti e
rivestiti di maggiori garanzie di forma, di acquisire direttamente gli
elementi utili al suo giudizio. Si deve escludere che il magistrato
possa accogliere le conclusioni delle inchieste senza procedere
all'acquisizione diretta degli elementi accertati dall'amministrazione
e, del resto, i precedenti parlamentari delle norme di cui si tratta
dimostrano come si sia voluto riconoscere agli atti delle inchieste
ferroviarie un carattere puramente interno, perché l'amministrazione
vi procede per fini suoi particolari e come si sia inteso applicare il
principio per cui nessuno può essere tenuto a fornire prove contro se
stesso, neppure se si tratti di una pubblica Amministrazione. Si
contesta pertanto che le norme denunciate costituiscono un
ingiustificato privilegio, e si siano ispirate ad un intento o ad un
criterio discriminativo nei confronti di speciali categorie di persone.
Si nega infine che risulti violata la regola di inderogabilità della
tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica Amministrazione,
perché l'inchiesta ferroviaria è atto amministrativo di natura
interna, i cui effetti rimangono circoscritti nell'ambito
dell'amministrazione, perché dalla facoltà data dalla legge di non
comunicarne gli atti all'autorità giudiziaria non può derivare la
lesione di diritti o di interessi legittimi, e perché è liberamente
consentito l'esercizio delle azioni che sorgono dal sinistro a favore
dei danneggiati.
Con le memorie depositate il 2 febbraio 1966, il Ministero ha
insistito nelle deduzioni sopra esposte.
3. - All'udienza del 16 febbraio 1966 l'Avvocato dello Stato ha
illustrato e ribadito le proprie tesi. Considerato in diritto :
1. - Identiche questioni sono trattate nelle due ordinanze che
hanno promosso il controllo costituzionale delle norme suindicate; e
può emettersi perciò una sola sentenza.
2. - La disposizione dell'art. 4 della legge 25 giugno 1909, n.
372, concernente l'ordinamento ferroviario, manca di giustificazione
costituzionale nella parte in cui consente all'amministrazione
ferroviaria di Stato una generica e discrezionale facoltà di non
comunicare all'autorità giudiziaria gli atti e le relazioni
dell'inchiesta svolta sui singoli sinistri, che contengano accertamenti
di fatti o accertamenti materiali.
Può riconoscersi che non urti contro principi della Costituzione
il conferire a quella amministrazione una discrezionalità di potere
per l'esibizione delle relazioni contenenti gli apprezzamenti finali di
ciò che è emerso dall'inchiesta: esse hanno unicamente il valore di
manifestazioni di giudizio cui l'amministrazione può non aderire, e
comunque non contengono ricognizioni di verità o confessioni. Ma la
documentazione che è servita di base a codeste relazioni, fornendo
obbiettivi elementi di prova, non può essere sottratta al potere di
acquisizione dato al giudice secondo le norme generali, né essere
esclusa dal contenuto del dovere di esibizione implicato dal legittimo
esercizio di quel potere: ne rimarrebbe leso il diritto di difesa degli
altri interessati e ne risulterebbe violato il principio di
eguaglianza.
3. - Secondo questa Corte, il diritto di difesa muove bensì dalla
necessità di assicurare effettivamente alla parte una assisistenza
tecnica-professionale e un contraddittorio (sentenze 8 marzo 1957, n.
46; 7 dicembre 1961, n. 70; 22 novembre 1962, n. 93; 7 giugno 1963, n.
108; 12 dicembre 1963, n. 170; 24 gennaio 1964, n. 2), ma non esaurisce
il suo contenuto nell'appagamento di quelle esigenze.
Attiene alla tutela processuale di situazioni soggettive di
vantaggio (sentenza 20 febbraio 1962, n. 8) nella configurazione e nei
limiti ad esse dati dalle norme di diritto sostanziale (sentenze 20
febbraio 1962, n. 8; 7 giugno 1962, n. 57; 4 giugno 1964, n. 42), e da
queste norme riceve delimitazione (sentenza 4 aprile 1963, n. 45),
oltre che dalle norme dettate a salvaguardia di altri diritti o di
altri interessi giudicati degni di protezione in base a criteri di
reciproco coordinamento (sentenze 4 luglio 1963, n. 135; 4 giugno 1964,
n. 42). Ha cioè un contenuto di pienezza correlativo al suo rapporto
di necessità con l'esercizio della tutela giurisdizionale: se si nega
o si limita alla parte il potere processuale di rappresentare al
giudice la realtà dei fatti ad essa favorevole, se le si nega o le si
restringe il diritto di esibire i mezzi rappresentativi di quella
realtà, si rifiuta o si limita quella tutela.
Il più grave è che la norma sottoposta al controllo della Corte
costituzionale non permette di far conoscere al giudice quegli elementi
di prova che sono suscettibili di dispersione o di immutazione ove non
siano registrati nell'immediatezza dei fatti; quegli elementi cioè che
soltanto la sollecita e diligente indagine dell'autorità ferroviaria
può rilevare, per l'insostituibile esperienza tecnica dei suoi organi.
La norma inoltre consente di non sottoporre alle valutazioni del
giudice quelle rilevazioni che particolarmente un'indagine
amministrativa e l'utilizzazione dell'esperienza dell'amministrazione
possono fare espletare con completezza; né deve trascurarsi che,
dall'attribuzione all'amministrazione della facoltà di non comunicare
ai giudici i dati raccolti, possono risultare scagionati i responsabili
o rimanere incontestati elementi che invece riceverebbero smentita o
significazione dubbia.
Non è sufficiente perciò obiettare che la norma non tocca
l'obbligo di denunciare il reato e non sminuisce i poteri istruttori
del giudice, ove non si esercitino per l'acquisizione degli
accertamenti compiuti dall'amministrazione ferroviaria. Il diritto di
difesa non si può risolvere unicamente nella libertà di promuovere
l'azione giudiziaria; e il potere del giudice di ricercare o di
disporre le prove che ritiene necessarie alla formazione del suo
convincimento viene menomato proprio con il negargli la conoscenza di
quegli accertamenti.
Le esigenze della giustizia e della difesa garantite dalla
Costituzione non possono essere trascurate nemmeno con riferimento
all'asserita finalità interna che gli accertamenti di cui alla norma
impugnata si proporrebbero, perché l'eventuale constatazione di una
inefficienza negli impianti e nelle istruzioni di servizio impone non
soltanto provvedimenti amministrativi di perfezionamento, ma altresì
valutazioni giuridiche destinate ad individuare responsabilità.
4. - Egualmente inappagante è l'assunto che la norma denunciata si
giustifica con le esigenze del segreto amministrativo.
Le regole generali apprestano a questo segreto una protezione che
non esclude una indagine del giudice sulla fondatezza della relativa
asserzione (art. 352 del Codice di procedura penale e art. 118 del
Codice di procedura civile); così come, in via generale, è il giudice
che accerta, e con riguardo alle circostanze, se possa compiersi senza
grave danno per la parte o per il terzo l'esibizione processuale di
cose che sono nel possesso dell'una o dell'altro (art. 118 del Codice
di procedura civile). Si tratta di norme che valgono anche per il caso
di segreto militare (espressamente richiamato nell'art. 352 del Codice
di procedura penale); il quale perciò, per l'ordinamento generale, non
è protetto dall'incontrollata e incontrollabile discrezionalità
dell'amministrazione competente, come il c.d. segreto ferroviario, ma
subisce un sindacato giurisdizionale. Cosicché la norma denunciata,
men che parificare a quello militare il c.d. segreto ferroviario, dà
ad esso una tutela ingiustificatamente più decisa e intensa.
Essa rivela perciò anche una palese disparità di trattamento di
situazioni che richiederebbero soluzioni analoghe.
La disparità affiora altresì sotto altri riflessi. Riguarda
anzitutto lo stesso soggetto, a seconda che la documentazione che lo
concerne sia coperta genericamente dal segreto amministrativo o
specificatamente da quello c.d. ferroviario; si determina fra i vari
responsabili di uno stesso sinistro ferroviario e fra costoro e le
parti che ne hanno ricevuto danno, perché i dipendenti
dell'amministrazione delle ferrovie godrebbero della protezione di un
segreto che potrebbe risolversi in pregiudizio delle altre parti; si
stabilisce fra i dipendenti dell'amministrazione ferroviaria e gli
estranei ad essa ove imputati fossero soltanto questi ultimi, perché i
primi potrebbero non godere, a causa del segreto di cui
l'amministrazione circondasse la sua inchiesta, del beneficio di una
graduazione delle responsabilità di cui potrebbero godere i secondi,
ove il sinistro fosse anche l'effetto di un inefficiente ordine e di
una insufficiente organizzazione del servizio. E ciò a parte la
disparità che si crea fra la situazione delle varie amministrazioni
statali, di cui soltanto quella ferroviaria, per giunta organizzata ad
impresa industriale, avrebbe una discrezionalità insindacabile dal
giudice.
Si obietta che soltanto la certezza che gli atti dell'inchiesta non
sono destinati all'autorità giudiziaria e non possono formare elemento
di giudizio per l'affermazione della responsabilità
dell'amministrazione ferroviaria, può assicurare serenità agli
inquirenti e obiettività alle indagini. Ma un rilievo del genere,
oltre a non avere rilevanza agli effetti del controllo costituzionale
al quale è chiamata la Corte, si risolverebbe nell'ammettere che la
coscienza dei dipendenti dell'amministrazione e di coloro che essa
incarica di indagini sia legata all'interesse dell'amministrazione, e
lo sia anche nel momento in cui essi sono chiamati a deporre innanzi al
giudice. Il che è assurdo.
5. - Nei limiti in cui portano all'illegittimità della norma
impugnata, le osservazioni svolte rendono inutile esaminare la
fondatezza del richiamo dell'art. 113 della Costituzione.
Questo esame è rilevante soltanto con riferimento al
riconoscimento sopra fatto che, ex artt. 3 e 24 della Costituzione, è
infondata la questione di legittimità concernente la facoltà
dell'amministrazione di non esibire gli atti della inchiesta che non
involgono accertamenti di verità storica. Il riconoscimento di tale
discrezionalità non toglie però tutela a diritti o ad interessi
privati, perché riguarda atti che non operano nei rapporti esterni e
che attengono semplicemente ad apprezzamenti meramente soggettivi,
seppure di ordine tecnico.
6. - Come conseguenza della limitata dichiarazione di
illegittimità dell'art. 4 della legge 25 giugno 1909, n. 372, negli
stessi sensi e negli stessi limiti deve essere dichiarata
l'illegittimità:
a) dell'art. 11 della medesima legge, nella parte in cui estende il
citato art. 4 alle ferrovie esercitate da imprese private;
b) dell'art. 173 del T.U. 9 maggio 1912, n. 1447, sulle ferrovie
concesse all'industria privata;
c) dell'art. 141 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sullo stato
giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, nella parte in cui
fa salvo il disposto dell'art. 4 della suddetta legge 25 giugno 1909,
n. 372.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
previa riunione dei due giudizi,
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 25
giugno 1909, n. 372, riguardante l'ordinamento dell'esercizio di Stato
delle ferrovie non concesse ad imprese private, per la parte in Cui
consente all'amministrazione ferroviaria una generica e discrezionale
facoltà di non comunicare all'autorità giudiziaria gli atti e le
relazioni dell'inchiesta svolta sui singoli sinistri, che contengano
accertamenti di fatto o accertamenti materiali; ai sensi dell'art. 27,
ultima parte, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e negli stessi limiti
sopra indicati,
dichiara l'illegittimità costituzionale:
1) dell'art. 11 della legge predetta, nella parte in cui estende
detto art. 4 alle ferrovie esercitate da imprese private;
2) dell'art. 173 del R.D. 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il
T.U. delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse alla
industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili;
3) dell'art. 141 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sullo stato
giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, nella parte in cui
fa salvo il disposto dell'art. 4 della suddetta legge 25 giugno 1909.
n. 372.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 17 maggio 1966.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO
MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE
BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -
GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1966:53 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte